TAR Friuli V.G. Sez. I n. 250 del 28 maggio 2022
Urbanistica.Oneri di urbanizzazione e giurisdizione
Rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo la controversia avente a oggetto l’ingiunzione di pagare gli oneri di urbanizzazione primaria. Sussiste, infatti, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di urbanistica ed edilizia, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. f), cod. proc. amm.
Pubblicato il 28/05/2022
N. 00250/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00379/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 379 del 2021, proposto da Luca Radioni, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Spataro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Doberdò del Lago, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Sbisa', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- dell'ingiunzione del Comune di Doberdò del Lago del 23.8.21 notificata il 4.9.21 protocollo 003383/17 relativa al pagamento di oneri di urbanizzazione primaria;
- della nota del Comune di Doberdò del Lago di sollecito del pagamento degli oneri di urbanizzazione primaria prot. 0002667/17 del 23.6.21;
- della lettera prot. n. 0001412/17 del 31.3.21 avente ad oggetto il pagamento oneri di urbanizzazione primaria (convenzione rep 491 del 17.5.2000);
- della delibera del Consiglio Comunale di Doberdò del Lago n. 5 del 18.3.21 allegata alla predetta lettera prot. n. 0001412/17 del 31.3.21;
- della proposta di deliberazione del Sindaco di Doberdò del Lago dd. 26.2.21 avente ad oggetto “opere di urbanizzazione da PRPC dell'ambito C2 – Doberdò del Lago Convenzione rep.491 dd. 17.5.2000”, quale parte integrante della delibera del Consiglio Comunale di Doberdò del Lago n. 5 del 18.3.21;
- di ogni atto connesso, presupposto e consequenziale, ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Doberdò del Lago;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 maggio 2022 il dott. Daniele Busico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. Con ricorso notificato il 3 novembre 2021 e depositato il successivo giorno 18 il ricorrente, proprietario del compendio immobiliare sito a Doberdò del Lago di cui alla particella 1296/2 (ex 1296/2, costituente parte del corpo tavolare primo della P.T.1008 di Doberdò del Lago), ha impugnato il provvedimento in epigrafe col quale il Comune di Doberdò del Lago gli ha ingiunto di pagare la somma di € 1.367,46 a titolo di oneri di urbanizzazione primaria. Il ricorrente ha esteso la sua impugnativa anche agli atti presupposti tra i quali, in particolare, la delibera di Consiglio comunale n. 5/2021.
Il ricorrente ha premesso, in punto di fatto, che, in base alla Convenzione urbanistica rep. 491 del 17 maggio 2000, sottoscritta dai soggetti attuatori (tra i quali il dante causa del ricorrente) e dal Comune, era stato previsto l'impegno di urbanizzare il lotto secondo le previsioni del P.R.P.C. e di realizzare un intervento di edilizia residenziale interessante alcuni terreni (tra cui è compreso quello oggetto di causa).
All’art. 2 della predetta Convenzione era previsto l’impegno dei proponenti all’esecuzione di alcune opere di urbanizzazione primaria in sostituzione del pagamento al Comune degli oneri di urbanizzazione primaria. In particolare le opere da realizzarsi e da cedere successivamente al Comune erano le seguenti:
1) sistemazione di un’area di 189 mq da destinare a parcheggio;
2) sistemazione di un’area di 273 mq da destinare a verde pubblico;
3) sistemazione di un’altra area di 1497 mq da destinare a strade e marciapiedi.
Sennonché, dopo lunghe interlocuzioni tra le parti, essendo trascorsi molti anni dalla scadenza della Convenzione senza che dette opere fossero state ultimate, il Comune con la delibera del Consiglio comunale n. 5 del 18 marzo 2021, nel richiamare analoga precedente deliberazione n. 72 del 27 novembre 2020, ha stabilito:
a) di confermare che non vi è uso pubblico del tratto di strada in oggetto;
b) di non voler acquisire al proprio patrimonio il predetto tratto di strada considerato il fatto che esso risulta ad uso privato;
c) di non voler procedere, ai sensi dell’art. 9 della Convenzione urbanistica del 17 maggio 2000, all’esecuzione delle opere di urbanizzazione non ancora eseguite;
d) di incaricare l’ufficio comunale competente di procedere al recupero degli oneri di urbanizzazione primaria in origine scomputati.
2. Il ricorrente ha dedotto le seguenti censure:
1) violazione della l.r. n. 5/2017 e dell’art. 25 e della Convenzione per l'attuazione piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa privata dell'ambito “C1” del comune di Doberdò del Lago, eccesso di potere per sviamento, violazione del procedimento, illogicità manifesta della motivazione, contraddittorietà tra più atti;
In estrema sintesi, il ricorrente sostiene che la determinazione comunale n. 5/2021 si porrebbe in contrasto: a) con la scelta pianificatoria del Comune, mai modificata dall’Amministrazione, che ha qualificato gli interventi come opere di urbanizzazione primaria che, in quanto tali, erano da acquisire necessariamente tra i beni comunali; b) con gli obblighi convenzionali assunti con la della Convenzione urbanistica; c) con il permesso di costruire.
In ogni caso, ferme le illegittimità della presupposta delibera consiliare, il ricorrente ha eccepito la prescrizione del credito, atteso che gli oneri erano esigibili fino alla scadenza del termine decennale di vigenza della convenzione urbanistica predetta, cioè entro il 17 maggio 2010.
3. L’Amministrazione comunale si è costituita in giudizio in resistenza al ricorso.
4. All’udienza pubblica del 25 maggio 2022 la causa è passata in decisione.
5. Il ricorso è in parte irricevibile e in parte infondato.
5.1. Occorre introduttivamente affermare la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo atteso che la presente controversia rientra tra quelle in materia di urbanistica ed edilizia sensi dell'art. 133, comma 1, lett. f), cod.proc.amm.. La giurisprudenza amministrativa ha infatti ormai più volte chiarito che “costituisce ius receptum il principio per cui la predetta giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia urbanistica ed edilizia comprende anche la riscossione mediante cartella di pagamento - ovvero tramite ordinanza-ingiunzione ex art. 2 r.d. n. 639 del 1910 - degli oneri di urbanizzazione con applicazione delle relative sanzioni, restando esclusa dall'ambito di cognizione di tale giudice la sola procedura esecutiva in senso stretto, che ha inizio con il pignoramento - o, quanto ai beni mobili registrati, con l'eventuale provvedimento di fermo - che appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario” (Cons. di Stato, parere n. 241/2022).
5.2. Ciò premesso, occorre tuttavia rilevare, sempre in via preliminare, l’irricevibilità di una parte del ricorso: le doglianze che si appuntano sulla illegittimità della delibera n. 5 del 18 marzo 2021 sono state tardivamente proposte, dovendosi quindi sul punto accogliere la relativa eccezione formulata puntualmente dalla difesa comunale nei propri scritti difensivi.
Giova ripetere che con la delibera predetta il Comune ha stabilito, in primis, di non acquisire al proprio patrimonio le aree sulle quali avrebbero dovuto essere realizzate le opere di urbanizzazione primaria, in secondo luogo, si è determinato nel senso di non procedere all’esecuzione delle previste opere in sostituzione degli inadempienti e, da ultimo, ha dato perciò mandato ai competenti uffici amministrativi comunali per il recupero degli oneri di urbanizzazione primaria.
La delibera comunale impugnata, in considerazione del suo contenuto e dei suoi effetti, è stata adottata nell’esercizio di un tipico potere amministrativo discrezionale dell’ente locale, il quale, rivalutando l’interesse pubblico alla luce dell’inadempimento parziale degli obblighi convenzionali e della situazione di fatto attuale ha reputato di non acquisire al patrimonio comunale le aree in discussione (avendo le stesse ormai di fatto perso l’originaria vocazione di uso pubblico) e di non realizzare più le opere di urbanizzazione primaria originariamente previste.
A fronte di siffatte scelte amministrative, connesse all’esercizio del governo del territorio e di un tipico potere pubblico, la situazione giuridica soggettiva del ricorrente ha la consistenza dell’interesse legittimo; quest’ultimo, pertanto, doveva far valere le eventuali illegittimità della predetta delibera nel termine di cui all’art. 29 cod.proc.amm., essendo la stessa immediatamente lesiva della sua posizione giuridica soggettiva.
Ciò posto, allora, occorre rilevare che la delibera n. 5/2021 era ben nota al ricorrente nel suo contenuto lesivo almeno dal 19 aprile 2021 allorquando il Comune gliene ha trasmesso copia (cfr. raccomandata del 31 marzo 2021 pervenutagli in data 19 aprile 2021, doc. n. 13 della produzione documentale del comune del 24 febbraio 2022).
Considerato che il ricorso è stato notificato solo in data 3 novembre 2021, ben oltre il termine di cui all’art. 29 cod.proc.amm., lo stesso – nella parte in cui ha proposto l’impugnativa della delibera n. 5/2021 del Comune resistente – è irricevibile.
Ciò posto relativamente all’impugnativa della scelta amministrativa presupposta all’intimazione di pagamento degli oneri di urbanizzazione primaria, ormai non più utilmente impugnabile da parte del ricorrente, può ora passarsi all’esame delle censure che si appuntano specificamente sull’ingiunzione di pagamento del 23 agosto 2021 e sulla “non debenza” del credito comunale ivi indicato.
5.3. Occorre premettere che il ricorrente non contesta nel merito il quantum dovuto né il procedimento di liquidazione e di determinazione degli importi presupposto all’emissione dell’ingiunzione impugnata. Quello che il ricorrente contesta dell’ingiunzione di pagamento è unicamente la prescrizione del credito ad essa sottostante.
5.4. La relativa eccezione è tuttavia infondata.
Si deve infatti rilevare che - in disparte la questione della prescrittibilità del credito in discussione (Cons. di Stato, n. 6717/2021) pur oggetto di discussione tra le parti negli scritti difensivi da ultimo dimessi - il decorso del termine prescrizionale è stato più volte interrotto dall’Amministrazione Comunale.
Al riguardo occorre premettere che, come rilevato dal ricorrente, per quanto riguarda i termini di validità del P.R.P.C. e di ultimazione delle relative opere di urbanizzazione, l'art. 7 della citata Convenzione ha stabilito che “Il PRPC entra in vigore il quindicesimo giorno dalla pubblicazione della deliberazione di approvazione, divenuta esecutiva all'Albo comunale e ha validità di dieci anni dalla predetta data. Il soggetto attuatore eseguirà tutte le opere di urbanizzazione primaria e secondaria previste dalla presente convenzione dopo il formale rilascio della relativa concessione ad edificare per i progetti esecutivi relativi alle opere stesse che verranno in seguito presentate. L'ultimazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria dovrà avvenire entro la data di validità del PRPC”.
Secondo la stessa prospettazione del ricorrente la deliberazione di approvazione del P.R.P.C. è stata assunta dal Consiglio comunale in data 27 gennaio 2000, dichiarata immediatamente esecutiva e affissa all'albo per la pubblicazione dal 31 gennaio 2000 fino al 14 febbraio 2000 con conseguente entrata in vigore del P.R.P.C. alla data del 29 febbraio 2000.
Per gli effetti del citato art. 7 della Convenzione, dunque, il termine decennale di validità del Piano e il termine di ultimazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria venivano entrambi a maturare il 1° marzo 2010, termine dal quale ha cominciato a decorrere la prescrizione decennale.
Sennonché, come correttamente rilevato dalla difesa comunale, il Comune resistente, in questo assai lungo periodo di tempo, lungi dal rimanere inerte, ha più volte, anche se vanamente, formalmente invitato e chiamato i lottizzanti ad adempiere all’obbligo di realizzare le opere di urbanizzazione rimaste ormai da lungo tempo ineseguite, così interrompendo il termine di prescrizione dell’obbligazione connessa al (e sostitutiva del) pagamento degli oneri di urbanizzazione primaria.
Ci si riferisce in particolare ai documenti n. 3, 4, 5, 6 e 7 della produzione documentale comunale del 24 febbraio 2022 costituenti specifiche note e verbali di assemblee, note al ricorrente o dallo stesso ricevute regolarmente, con le quali appunto il Comune ha rilevato l’inadempimento in parte qua della Convenzione del 2000, mettendo in mora gli interessati (tra i quali figura l’odierno ricorrente) per eseguire, in tempi rapidi, le opere mancanti.
5.5. Al riguardo occorre puntualizzare che se è vero che le note hanno ad oggetto la specifica intimazione di realizzare le opere di urbanizzazione primaria rimaste incompiute (e non la diversa richiesta di pagamento degli oneri di urbanizzazione primaria), è anche vero che, a ben vedere, l’obbligazione che viene in rilievo è in realtà unica, diversificandosi soltanto la sua concreta modalità attuativa.
Quel che differenzia le due richieste è infatti solamente la specifica modalità dell’adempimento, rimanendo unica l’originaria obbligazione di pagamento degli oneri di urbanizzazione primaria (sostituita in base alla Convenzione con l’impegno a realizzare direttamente alcune opere), con ciò distinguendosi le due prestazioni solo nella concreta modalità di esecuzione.
Con la Convenzione infatti i lottizzanti si erano impegnati a realizzare alcune opere di urbanizzazione primaria a totale scomputo e compensazione degli oneri di urbanizzazione primaria, sostituendo il pagamento con una diversa prestazione consistente nella realizzazione di alcune opere, riconducibile comunque all’unica originaria obbligazione ex lege del versamento degli oneri di urbanizzazione.
Cosicché l’interruzione della prescrizione conseguente alla messa in mora per il completamento delle opere di urbanizzazione primaria rimaste ineseguite non può che riflettere i suoi effetti anche sull’originaria (e sostituita) prestazione del pagamento degli oneri di urbanizzazione primaria.
Alla luce delle suesposte considerazioni, quindi, l’eccezione di prescrizione non può essere accolta.
6. In conclusione, il ricorso deve essere respinto.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e sono perciò poste a carico della parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara irricevibile e in parte lo respinge.
Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore del Comune, delle spese di lite che liquida in € 1.500, oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 25 maggio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Oria Settesoldi, Presidente
Manuela Sinigoi, Consigliere
Daniele Busico, Referendario, Estensore