Cons. Stato Sez. VI sent. 2786 del 4 maggio 2009
Beni Ambientali. Controversie relative alla istituzione di enti parco nazionali

Considerato che gli enti parco nazionali soddisfano esigenze e interessi che non sono stati rivisti dal legislatore come circoscritti, in termini essenziali, al limitato ambito regionale, in quanto dotati di rilevanza in ambito non solo nazionale, ma anche internazionale, tanto da richiedere, logicamente, a tutela degli stessi, il diretto intervento dello Stato, il decreto del Presidente della Repubblica istitutivo di un Parco nazionale non può ritenersi quale provvedimento dotato di efficacia limitata territorialmente alla circoscrizione del tribunale amministrativo regionale in cui si colloca il Parco ed opera l’ente Parco; sicché deve escludersi la competenza in materia del TAR territoriale, questa spettando al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, con sede in Roma. (segnalazione e massima di A. Pierobon)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.2786/09
Reg.Dec.
N. 241 Reg.Ric.
ANNO 2009
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso n. 241/2009 proposto dalla Regione Basilicata, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Valerio Di Giacomo con il quale è elettivamente domiciliata in Roma, presso la sede dell’Ufficio di rappresentanza della Regione Basilicata, via Nizza n. 56;
contro
la società Tyke s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dall’avv. Valeria Pellegrino con la quale è elettivamente domiciliata in Roma, corso Rinascimento 11;
e nei confronti
della Conferenza Unificata Stato Regioni c/o la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, la Corte dei Conti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., tutti non costituiti in questa fase di giudizio; in primo grado rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato con domicilio in Roma via dei Portoghesi n. 12;
la Provincia di Potenza, il Comune di Satriano, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., non costituitisi in giudizio,

per il regolamento di competenza
di cui all’ordinanza del TAR del Lazio, sede di Roma, Sezione II bis, 7 novembre 2008, n. 1353, resa nel ricorso di primo grado n. 4463/2008;
visto il ricorso per regolamento di competenza, con i relativi allegati, sollevato dalla regione Basilicata;
vista la memoria della regione Basilicata e la memoria di costituzione in giudizio della società Tyke s.r.l.;
visti gli atti tutti di causa;
relatore, alla camera di consiglio del 17 febbraio 2009, il Consigliere Paolo Buonvino;
uditi, per le parti, l’avv. Viaggiani, per delega dell’avv. Di Giacomo, e l’avv. Gianluigi Pellegrino, per delega dell’avv. Valeria Pellegrino.
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:
F A T T O e D I R I T T O
1) – Con il ricorso di primo grado la ricorrente società Tyke s.r.l. ha chiesto l’annullamento del DPR 8 dicembre 2007 con il quale è stato istituito il Parco nazionale dell’Appennino Lucano – Val D’Agri – Lagonegrese.
Con istanza notificata il 1° luglio 2008 la regione Basilicata ha eccepito l’incompetenza territoriale del TAR del Lazio avendo l’istituzione del predetto Parco efficacia circoscritta alla delimitazione perimetrale del territorio interessato dalla speciale tutela protezionistica insita nella stessa sua istituzione; inoltre sarebbero stati impugnati atti endoprocedimentali regionali.
Il TAR, con la citata ordinanza n. 1353/2008, ha rilevato che la resistente Regione Basilicata aveva ritualmente proposto istanza di regolamento di competenza, depositata in data 8 luglio 2008, e che la parte ricorrente non aveva prestato adesione a detta prospettazione e conseguente richiesta di trasmissione degli atti al Tar della Basilicata.
Al riguardo, i primi giudici hanno, poi, considerato che l’istanza di regolamento di competenza non era manifestamente infondata, avuto anche riguardo ai contenuti ed ai motivi dell’impugnazione, avendo l’atto impugnato, relativamente all’istituzione del nuovo parco, efficacia delimitata al territorio della predetta regione; e che, per il suddetto atto impugnato, ove fosse accolta la prospettazione sopra indicata, ai sensi della previsione normativa di cui all’art. 3, comma 3°, della Legge 6 dicembre 1971, n.1034, il ricorso avrebbe dovuto essere proposto innanzi al TAR della Basilicata.
Pertanto, visto l’art. 31 della Legge 6 dicembre 1971, n.1034 e succ. modificazioni, il TAR ha dichiarato la non manifesta infondatezza dell’istanza e ha disposto l’immediata trasmissione degli atti del ricorso a questo Consiglio.
2) – Nella propria memoria la Regione Basilicata insiste per l’accoglimento del ricorso per regolamento di competenza e la radicazione dello stesso innanzi al TAR della Basilicata.
La società Tyke s.r.l. insiste, invece, nelle proprie difese, perché il ricorso (peraltro, tardivo, donde la preliminare eccezione di irricevibilità dello stesso) rimanga radicato innanzi al TAR del Lazio, sede di Roma, attesa la natura dell’atto impugnato.
3) – Il presente ricorso per regolamento di competenza è infondato.
La Regione ricorrente chiede, invero, che venga dichiarata la competenza del TAR della Basilicata sul ricorso n. 4463/2008 proposto innanzi al TAR del Lazio, sede di Roma (Sezione II bis), con il quale la società Tyke s.r.l. ha impugnato, chiedendone l’annullamento, il DPR 8 dicembre 2007 con il quale è stato istituito il Parco nazionale dell’Appennino Lucano – Val D’Agri – Lagonegrese e il relativo ente Parco; con il ricorso erano anche impugnati: la deliberazione consiliare 23 dicembre 2002, n. 522, della Regione Basilicata, le delibere di G.R. 4 gennaio 2003, n. 978, 5 giugno 2006, n. 809, e 17 aprile 2007, n. 537.
In particolare, assume la Regione ricorrente che, essendo il territorio del parco di cui si tratta incluso per intero nel territorio regionale, ne seguirebbe la competenza del TAR territoriale.
Sennonché va rilevato, in contrario (cfr. la decisione della Sezione 20 febbraio 2008, n. 591), che il provvedimento istitutivo principalmente impugnato è stato emanato da un organo centrale dello Stato con il quale è stato istituito il predetto Parco ed il relativo ente Parco.
Ai sensi dell’art. 2 della legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394, invero, “i parchi nazionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono uno o più ecosistemi intatti o anche parzialmente alterati da interventi antropici, una o più formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche, biologiche, di rilievo internazionale o nazionale per valori naturalistici, scientifici, estetici, culturali, educativi e ricreativi tali da richiedere l'intervento dello Stato ai fini della loro conservazione per le generazioni presenti e future”.
In ragione del carattere ora detto gli enti parco nazionali soddisfano, invero, esigenze e interessi che non sono stati rivisti dal legislatore come circoscritti, in termini essenziali, al limitato ambito regionale, in quanto dotati di rilevanza in ambito non solo nazionale, ma anche internazionale, tanto da richiedere, logicamente, a tutela degli stessi, il diretto intervento dello Stato; per ciò stesso gli enti parco nazionali sono soggetti alla vigilanza del Ministero dell’Ambiente ai sensi dell’art. 1 dello Statuto e in conformità con l’art. 9 della citata legge quadro sulle aree protette n. 394/1991; essi si avvalgono, inoltre, del Corpo Forestale dello Stato ai fini della sorveglianza sui relativi territori giusta art. 21 della legge stessa e art. 33 dello Statuto.
Da tutto quanto precede discende il carattere di assoluto rilievo nazionale che – indipendentemente dalla rilevanza territoriale regionale o interregionale dei parchi in parola - assumono atti quale l’istituzione del Parco e del relativo ente Parco; con la conseguenza che il decreto del Presidente della Repubblica impugnato non può ritenersi quale provvedimento dotato di efficacia limitata territorialmente alla circoscrizione del tribunale amministrativo regionale in cui si colloca il Parco ed opera il predetto ente Parco; sicché deve escludersi la competenza in materia del TAR territoriale, questa spettando al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, con sede in Roma, correttamente adito, quindi, dalla società ricorrente in primo grado.
4) – Per tali motivi il ricorso per regolamento di competenza in epigrafe (sollevato innanzi al TAR del Lazio, sede di Roma, Sezione II bis, nel ricorso n. 4463/2008) appare infondato e va respinto, restando ferma la competenza dell’adito TAR del Lazio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione sesta, respinge il ricorso per regolamento di competenza in epigrafe.
Condanna le regione ricorrente al pagamento delle spese relative alla presente fase di giudizio che liquida, a favore della soceità Tyke s.r.l., in complessivi € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre IVA e CPA.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma il 17 febbraio 2009 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione sesta, in camera di consiglio, con l'intervento dei Signori:
G I O V A N N I R U O P P O L O– Presidente
P A O L O B U O N V I N O – Consigliere est.
R O B E R T O G A R O F O L I- Consigliere
R O B E R T O G I O V A G N O L I - Consigliere
F A B I O T A O R M I N A - Consigliere
Presidente
GIOVANNI RUOPPOLO
Consigliere Segretario
PAOLO BUONVINO GIOVANNI CECI
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/05/2009
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore della Sezione
MARIA RITA OLIVA



CONSIGLIO DI STATO
In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)

Addì...................................copia conforme alla presente è stata trasmessa

al Ministero..............................................................................................

a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642

Il Direttore della Segreteria