Cass. Sez. III n. 25364 del 27 giugno 2012 (Ud 30 mag. 2012)
Pres. Petti Est. Amoresano Ric. Marongiu
Rifiuti.  Scarti di origine animale

Gli scarti di origine animale sono sottratti all'applicazione della normativa di rifiuti ed esclusivamente soggetti al Regolamento CE 1774/2002 solo se sono effettivamente qualificabili come sottoprodotti; diversamente in ogni altro caso in cui il produttore se ne sia disfatto per destinarli allo smaltimento, restano soggetti alla disciplina sui dettata da tale ultimo decreto

 

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