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Consiglio di Stato, VI, 24 novembre 2003, n. 7723

Annullamento del nulla osta paesaggistico - Termine perentorio - Decorrenza dalla ricezione da parte dell’amministrazione statale dell’autorizzazione rilasciata e della documentazione tecnico amministrativa – Sospensione, modalità

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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello proposto dal Ministero per i beni culturali ed ambientali, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato presso la stessa in Roma, Via dei Portoghesi n.12;

contro

CON.TURI.SPORT. - Consorzio turistico sportivo, in persona del legale rappresentante pro-tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dagli avv.ti Mario Cavallaro e Giuseppe Ramadori, ed elettivamente domiciliato presso quest'ultimo in Roma, Via Marcello Prestinari n.13;

per l’annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche, n.1255/1997;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l' atto di costituzione in giudizio del consorzio appellato;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Alla pubblica udienza del 17 ottobre 2003 relatore il Consigliere Roberto Chieppa. Uditi, altresì, l' Avv. dello Stato Giacobbe e l'Avv. Ramadori;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Con il ricorso in appello in epigrafe il Ministero per i beni culturali ed ambientali ha chiesto l’annullamento della sentenza n.1255/97 con la quale il Tar delle Marche ha accolto il ricorso proposto dal Consorzio turistico sportivo avverso il decreto ministeriale del 2/8/1996, con cui è stato disposto l'annullamento dell'autorizzazione paesaggistica rilasciata per la realizzazione del progetto di riqualificazione ambientale, turistico e sportiva del bacino del lago di Caccamo nel comune di Caldarola.

L’appello viene proposto per i seguenti motivi:

1) insussistenza della violazione del termine perentorio di 60 giorni per l'adozione dell'impugnato provvedimento di annullamento, tenuto conto dell'avvenuta sospensione del procedimento;

2) il decreto impugnato, a differenza di quanto rilevato dal Tar, era adeguatamente motivato, non essendo necessario indicare le ragioni per le quali era stato deciso di discostarsi dal parere della locale Soprintendenza.

Il consorzio appellato si è costituito in giudizio,
chiedendo la reiezione dell’appello.

All’odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Con l'impugnata sentenza il Tar ha accolto il ricorso avverso l'impugnato decreto ministeriale di annullamento della menzionata autorizzazione paesaggistica, ritenendo fondati i due seguenti motivi:

a) il provvedimento di annullamento è stato tardivamente adottato il 2/8/96, ben oltre il termine perentorio di 60 giorni decorrente dalla ricezione da parte del Ministero dell’autorizzazione paesaggistica, avvenuta nel novembre del 1995;

b) contraddittorietà e carenza di motivazione dell'impugnato decreto, in quanto il Ministero non ha tenuto conto del parere favorevole espresso dalla Soprintendenza con nota del 29/6/1996.

Il Ministero appellante contesta entrambe le statuizioni.

Con riguardo alla violazione del termine di 60 giorni, viene dedotto che il procedimento sarebbe stato sospeso a seguito di una richiesta in tal senso inviata dal Comune di Caldarola il 4/11/1995.

Il motivo è infondato.

Al riguardo, si rileva che la giurisprudenza, data ormai per pacifica la perentorietà del predetto termine di 60 giorni (cfr., Cons. Stato, VI, n.1267/94, n.558/96, n.1825/96 e n.129/98), previsto per l’esercizio del potere di annullamento, ha ritenuto che tale termine decorra dalla ricezione da parte dell’amministrazione statale dell’autorizzazione rilasciata e della documentazione tecnico – amministrativa, sulla cui base il provvedimento è stato adottato; in caso di omessa o incompleta trasmissione di detta documentazione, il termine non decorre e il Ministero (o la Soprintendenza) legittimamente richiede gli atti mancanti (cfr. fra tutte, Cons. Stato, VI, n.114/98).

Nel caso di specie, l'amministrazione appellante invoca l'avvenuta sospensione del procedimento non per la non completa trasmissione dell'autorizzazione paesaggistica o della relativa documentazione, ma a causa di una richiesta di sospensione inviata dal comune di Caldarola al fine di una modifica da apportare al progetto in esame e sulla quale si sarebbe espressa favorevolmente la Soprintendenza.

Tale richiesta ed anche il successivo assenso della Soprintendenza costituiscono elementi del tutto inidonei a sospendere la decorrenza di un termine perentorio fissato dal legislatore.

Peraltro, la richiesta era pervenuta da un soggetto (comune di Caldarola) diverso da quello che aveva richiesto ed ottenuto l'autorizzazione paesaggistica (Consorzio turistico sportivo) e, quindi, anche sotto tale profilo, deve escludersi la
rilevanza dell'atto ai fini della sospensione del termine.

2. E' priva di fondamento anche l'ulteriore censura, con cui è stato dedotto che il decreto impugnato, a differenza di quanto rilevato dal Tar, era adeguatamente motivato, non essendo necessario indicare le ragioni per le quali era stato deciso di discostarsi dal parere della locale Soprintendenza.

Infatti, in presenza di un'attività istruttoria svolta dalla Soprintendenza, il Ministero avrebbe dovuto quanto meno dare conto del motivo per cui intendeva assumere una decisione diversa dalle conclusioni del proprio organo periferico.

La contraddittorietà di tale omissione risulta ancor più evidente se raffrontata al rilievo dato invece dallo stesso Ministero al parere favorevole della Soprintendenza in ordine alla richiesta di sospensione del procedimento pervenuta dal comune.

3. In conclusione, l’appello deve essere respinto .

Alla soccombenza dell'amministrazione appellante seguono le spese del presente grado di giudizio nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta,. respinge il ricorso in appello indicato in epigrafe.

Condanna il Ministero appellante alla rifusione, in favore del consorzio appellato, delle spese di giudizio, liquidate
nella complessiva somma di Euro 2000,00, oltre Iva e C.P.;

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2003, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sez.VI -, riunito in Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:

Mario Egidio SCHINAIA Presidente

Luigi MARUOTTI Consigliere

Carmine VOLPE Consigliere

Giuseppe ROMEO Consigliere

Roberto CHIEPPA Consigliere Est.