Cons. Stato Sez. VI sent. 4709 del 19 giugno 2009
Beni Ambientali. ZPS

Sentenza in materia di zone speciali di conservazione ricadenti all’interno di aree naturali protette

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 4074/2009

Reg.Dec.

N. 6240 Reg.Ric.

ANNO 2007

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 6240 del 2007 proposto dal COMUNE di PIANO DI SORRENTO, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Ferdinando Pinto e con questi elettivamente domiciliato in Roma, via Vittorio Veneto n. 7, presso lo studio dell’Avv. Giovanni Serges;

contro

l’Associazione Italiana per il World Wide Fund for Nature (WWF ITALIA) O.N.L.U.S., in persona del Presidente e rappresentante legale pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Alessio Petretti con il quale è elettivamente domiciliato in Roma, via degli Scipioni n. 268/A;

e nei confronti

della Regione Campania, in persona del Presidente pro-tempore, non costituita in giudizio;

per la riforma

della sentenza del TAR per la Campania, sezione I, 9 luglio 2007, n. 6586;

Visto l’atto di appello con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della parte intimata;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese.

Vista l’ordinanza 28 agosto 2007, n. 4445;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il Consigliere di Stato Maurizio Meschino all’udienza del 31 marzo 2009.

Uditi l’avvocato Renditiso per delega dell’avv. Pinto per l’appellante e l’avvocato Petretti per l’appellata;

Ritenuto e considerato in fatto e per diritto quanto segue:

Fatto
1. L’Associazione Italiana per il World Wide Fund for Nature (WWF ITALIA) O.N.L.U.S., con ricorso n. 8313 del 2005, presentato al TAR per la Campania, e successivi motivi aggiunti depositati il 6 marzo 2006, contro il Comune di Piano di Sorrento, la Regione Campania, il Ministero per beni e le attività culturali, e con esso la Soprintendenza regionale della Regione Campania, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e con esso la Capitaneria di Porto di Castellamare di Stabia, le Agenzie del demanio e delle dogane, nonché nei confronti del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, ha chiesto l’annullamento:

-a) con il ricorso introduttivo:

-a.a.) delle determinazioni assunte dagli enti intimati in merito ai lavori inerenti la “Protezione e messa in sicurezza del Borgo di Marina di Cassano” (ricadente nel Comune di Piano di Sorrento) nelle sedute, del 21.7.2005 e del 5.9.2005, della Conferenza dei servizi indetta ex d.lgs. n. 42 del 2004 dal Comune di Piano di Sorrento, conosciute in allegato alla nota del Sindaco prot. n. 21468 del 23.9.2005, dei pareri espressi in tale sede dagli enti intimati, nonché della nota del Comune di Piano di Sorrento di convocazione della predetta conferenza dei servizi;

- a.b.) della nota del dirigente della Regione Campania – AGC Ecologia – Settore Tutela dell’Ambiente, acquisita al protocollo del Comune di Piano di Sorrento nn. 25658 e n. 25659 del 3.11.2005, con la quale si comunica che la competente commissione regionale ha espresso parere favorevole ai fini della valutazione di incidenza e parere di esenzione dalla necessità di valutazione di impatto ambientale;

-a.c.) del parere, richiamato nella nota regionale impugnata di cui al punto precedente, espresso dalla suddetta Commissione regionale tecnico-istruttoria per la VIA nella seduta dell’11.10.2005;

-a.d.) di tutti gli atti presupposti, collegati e conseguenti, ivi compresi:

-le deliberazioni della Giunta del Comune di Piano di Sorrento n. 195 del 20.9.2004 e n. 227 del 10.6.2005 di approvazione del progetto preliminare e definitivo, richiamate nella convocazione della conferenza dei servizi impugnata sub a.a.

-qualora esistenti, il provvedimento regionale di esenzione dalla preventiva VIA e di conclusione favorevole della valutazione di incidenza;

- b) quanto ai motivi aggiunti:

-del decreto dell’Assessore regionale alla tutela dell’Ambiente n. 667 del 21.12.2005, pubblicato in estratto sul B.U.R.C. n. 2 del 9.1.2006, con cui, in conformità al parere della Commissione V.I.A. dell’11.10.2005, è stato espresso parere favorevole di valutazione di incidenza, nonché del detto parere della Commissione regionale V.I.A. e della proposta del Tavolo tecnico.

2. La medesima Associazione Italiana per il World Wide Fund for Nature (WWF ITALIA) O.N.L.U.S., con ricorso n. 1703 del 2006, presentato al TAR della Campania, ha chiesto l’annullamento:

-del decreto dell’Assessore regionale alla Tutela dell’Ambiente n. 666 del 21.12.2005, pubblicato in estratto sul B.U.R.C. n. 2 del 9.1.2006, con il quale, in relazione questa volta al progetto “Riqualificazione del porto turistico di Marina di Cassano” da realizzarsi nel Comune di Piano di Sorrento (NA), si esprime parere favorevole di valutazione di incidenza ed esclusione della procedura della valutazione di impatto ambientale per il progetto in questione, conformemente al parere della Commissione regionale V.I.A., adottato nella seduta dell’11.10.2005, anch’esso impugnato;

3. Il TAR, con ordinanza del 31 ottobre 2006, n. 683, ha riunito i ricorsi e disposto incombenti istruttori.

4. Con atto depositato il 30 aprile 2007 il WWF Italia ha proposto motivi aggiunti chiedendo l’annullamento:

-a) del decreto n. 1 del 27.4.2006 del funzionario responsabile del 6° Settore LL.PP. del Comune di Piano di Sorrento di approvazione della determinazione conclusiva della conferenza dei servizi intesa all’acquisizione dei nulla osta, pareri ed assensi delle altre amministrazioni necessari per l’esecutività del progetto di “Protezione e messa in sicurezza del litorale del borgo di Marina di Cassano”;

-b) ove e per quanto occorra, della deliberazione della Giunta regionale della Campania n. 23 del 19.1.2007, recante “Misure di conservazione per i siti Natura 2000 della Regione Campania. Zone di Protezione Speciale (ZPS) e Siti di importanza comunitaria (SIC) – con allegati”, pubblicata nel BURC n. 11 del 19.2.2007, in quanto farebbe venir meno la qualificazione della ZPS come area naturale protetta e, quindi, l’obbligo di preventiva valutazione di impatto ambientale.

5. Il TAR, con sentenza n. 6586 del 2007, ha accolto il gravame proposto avverso i decreti dell’Assessore regionale alla tutela dell’Ambiente n. 666 e 667 del 21 dicembre 2005 ed il decreto n. 1 del 27 aprile 2006 del Responsabile del 6° Settore LL.PP. del Comune di Piano di Sorrento, di approvazione della determinazione conclusiva della conferenza dei servizi e, per l’effetto, li ha annullati, a causa della mancata applicazione della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale. Ha dichiarando assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso e in parte improcedibili i motivi aggiunti depositati il 30 aprile 2007, in quanto riguardanti la deliberazione della Giunta regionale della Campania n. 23 del 2007, poiché gia annullata dalla stesso TAR con altra pronuncia. Ha compensato tra le parti le spese del giudizio.

6. Con l’appello in epigrafe l’Amministrazione ricorrente ha chiesto l’annullamento della sentenza di primo grado, con domanda cautelare di sospensione della sua efficacia.

La Sezione, con ordinanza n. 4445 del 2007, ha accolto la domanda cautelare.

7. All’udienza del 31 marzo 2009 la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO
1. La sentenza di primo grado ha affermato che le opere di cui si tratta sono sottoposte alla procedura di V.I.A., e non, come invece avvenuto, alla sola procedura di verifica di assoggettabilità alla V.I.A. (screening), in quanto ricadenti in Zona di Protezione Speciale (ZPS), a sua volta rientrante tra le aree naturali protette, e quindi soggette all’applicazione dell’art. 1, comma 4, del d.P.R. 12 aprile 2006 (“Atto di indirizzo e coordinamento per l\'attuazione dell\'art. 40, comma 1, della L. 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale”); e ciò perché le ZPS sono state individuate quali aree naturali protette ai sensi della ‘Delibera 2 dicembre 1996 del Comitato per le aree naturali protette’, da ritenersi vigente alla data dei provvedimenti impugnati poiché il decreto ministeriale del 25 marzo 2005, di annullamento della detta Delibera, è stato sospeso con ordinanza cautelare del TAR per il Lazio (sezione II, bis, 24 novembre 2005, n. 6856), confermata in appello dal Consiglio di Stato (sez. VI, 14 febbraio, 2006, n. 783), dovendosi ritenere l’efficacia erga omnes dei provvedimenti cautelari quando riguardino atti con contenuto generale ed inscindibile.

2. Con il primo motivo di appello si censura tale affermazione (deducendo violazione di legge, con riguardo alla normativa in tema di V.I.A. e di processo amministrativo, ed erronea applicazione dell’art. 2909 c.c.). La tesi dell’estensione ad altro giudizio degli effetti del provvedimento cautelare, pur se relativo ad atto a contenuto generale, è infatti erronea, sia considerata in sé, poiché un’ordinanza eventualmente non confermata in sede di merito non di meno produrrebbe effetti in altro processo, acquisendo così maggior forza di quella stessa del giudicato, sia nella specie, poiché il giudizio nel cui ambito sono state disposte le ordinanze cautelari suddette concerneva il caso, ben diverso da quello in esame, della protezione della fauna terrestre in area contigua ad area marina protetta.

3. La censura è fondata nei termini che seguono.

Il tema dell’efficacia della pronuncia cautelare su atti a contenuto generale, di certo complesso, poiché la pronuncia è per sua funzione limitata alle parti del giudizio, per la connessione con il periculum in mora dedotto dal ricorrente, potendo però tale limitazione risultare impropria se la pronuncia è resa a motivo della lesione di un interesse collettivo, conduce ad un ulteriore approfondimento sulla incidenza sulla controversia in esame della definizione del giudizio sulla legittimità del d.m. 25 marzo 2005.

L’inclusione delle ZPS nelle aree protette ai sensi della Delibera n. 2 dicembre 1996 è infatti determinante, come visto, per la sottoposizione alla procedura di V.I.A. dei progetti di opere nelle dette Zone, e, di conseguenza, la decisione sul giudizio instaurato riguardo alla legittimità del d.m. di annullamento di tale Delibera è pregiudiziale per la definizione del giudizio sul caso in esame, poiché soltanto se a seguito del suddetto giudizio di legittimità il citato d.m. è annullato si ha la vigenza della Delibera del 2 dicembre 1996 mentre se confermato tale Delibera risulta annullata.

In questo quadro il giudizio sulla controversia in esame avrebbe dovuto essere sospeso, in attesa del chiarimento sull’indispensabile antecedente logico-giuridico per la sua decisione dato dalla definizione del giudizio sul d.m. 2 marzo 2005; definizione che è peraltro nel frattempo intervenuta, con la sentenza del TAR per il Lazio, Sezione seconda bis, 21 gennaio 2009, n. 745, che ha dichiarato l’improcedibilità del ricorso avverso il d.m. 2 marzo 2005, essendo stato questo modificato “in maniera determinante dalla deliberazione del 26.3.2008 della Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e Regioni”, con la quale si é deciso, in sintesi, con espresso rinvio alla disciplina di cui al d.P.R. n. 357 del 1997, che per le zone speciali di conservazione ricadenti all’interno di aree naturali protette si applicano le misure di conservazione previste per tali aree mentre per la porzione esterna la Regione o la Provincia autonoma, sentiti anche gli enti locali interessati e il soggetto gestore dell’area, definiscono l’opportuna disciplina di conservazione e gestione.

4. Ciò richiamato si deve osservare, da un lato, che, come precisato nella sentenza di primo grado, e non contestato in appello “E’ pacifico in causa che la zona de qua non è compresa nell’area marina protetta di Punta Campanella, essendo le opere semplicemente localizzate ‘nei pressi’ della riserva naturale marina di Punta Campanella” e, dall’altro, che l’inclusione dell’area oggetto dell’intervento nel Sito di Importanza Comunitaria e nella ZPS “Fondali marini di Punta della Campanella e Capri” è affermata nella memoria della Regione Campania depositata in primo grado il 14 dicembre 2005 (pag. 2.), dovendosi, concludere di conseguenza, per la sottoposizione dei progetti in questione ai procedimenti di screening e di Valutazione di incidenza.

5. Nell’ipotesi della non sottoposizione a VIA delle dette opere, nella memoria di costituzione del WWF Italia, depositata il 9 agosto 2007, viene riproposto il motivo del ricorso originario, dichiarato assorbito in primo grado, in cui si deduce che il procedimento di verifica della assoggettabilità a VIA, e di Valutazione di incidenza, è stato nella specie applicato in modo illegittimo; le opere sono state infatti frazionate in due autonomi interventi ed eseguiti perciò due distinti procedimenti di screening, mentre, ai sensi della normativa comunitaria e nazionale (direttiva 85/337/CEE come modificata dalla direttiva 97/11/CEE, art. 6, comma 3, della direttiva 92/43/CEE, allegato G, del d.P.R. n. 357 del 1997, art. 6 della legge n. 349 del 1986, DPCM 10.8.1988, n. 377), la considerazione dell’impatto ambientale deve riguardare l’effetto della interazione degli interventi nel loro insieme, visto anche che, nello stesso appello, essi sono oggi indicati come composti di quattro progetti.

6. Nel ricorso in appello si controdeduce che in atti è versata apposita certificazione tecnica del Comune di Piano di Sorrento da cui emerge che, conformemente a quanto ritenuto opportuno dall’Autorità ambientale (parere del 20.10.2005), lo Studio per la verifica di impatto ambientale e per la Valutazione di incidenza esamina l’insieme delle opere da eseguire.

6. Il motivo di censura in questione non risulta fondato.

Si deve infatti osservare che:

-le domande di avvio della fase di screening sono state presentate dal Comune alla Regione in pari data (5.8.2005), seppur con note formalmente distinte (prot. n. 17696 e n.177099), con riguardo ai progetti di ‘Protezione e messa in sicurezza del borgo di Marina di Cassano’ e di ‘Riqualificazione del porto turistico di Marina di Cassano’, recando entrambe in allegato lo Studio di Verifica di impatto ambientale e Valutazione di incidenza, di competenza dell’autorità proponente ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. 12.4.1996 e dell’art. 5 del d.P.R. n. 357 del 1997, come sostituito dall’art. 6 del d.P.R. 12 marzo 2003, n. 120;

-nel detto Studio (Comune di Piano di Sorrento. prot n. 12643 del 19 luglio 2005), nel capitolo di ‘Inquadramento’ (pagg. I-6 e I-7) e in quello sul ‘Quadro di riferimento progettuale’ è esposto l’insieme degli interventi, con la specificazione dei singoli progetti, nel quadro delle ‘azioni di riqualificazione e completamento del sistema della portualità’, precisando che lo Studio “allo scopo di ricostruire …il quadro generale degli impatti diretti e indiretti, compreso gli impatti cumulativi derivanti dall’implementazione del collettivo delle opere in previsione… include la considerazione di tutti gli interventi del master plan capaci di produrre effetti ambientali degni di approfondimento” (QRPr-4);

-il verbale della riunione della Commissione V.I.A. dell’11.10.2005 attesta la trattazione congiunta “del 59° e 60° punto all’O.D.G.” riguardanti i due progetti di “Riqualificazione del porto turistico di Marina di Cassano” e di “Protezione e messa in sicurezza del Borgo di Marina di Cassano” proposti dal Comune di Piano di Sorrento;

-seguono i decreti di pari data (21 dicembre 2005) n. 666 e 667 dell’Assessore regionale all’ambiente riguardanti i due progetti;

-emerge così dal tenore e dalla correlazione di tali documenti, in assenza di prova contraria, l’indicazione della considerazione dei profili ambientali dei progetti nel loro insieme.

7. Per quanto detto l’appello è fondato e deve essere accolto.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese dei due gradi del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie l’appello in epigrafe e, in riforma della sentenza appellata, il ricorso originario va dichiarato respinto.

Compensa tra le parti le spese dei due gradi del giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi nella sede del Consiglio di Stato, Palazzo Spada, il giorno 31 marzo 2009, con l’intervento dei signori

Claudio Varrone Presidente

Paolo Buonvino Consigliere

Maurizio Meschino Consigliere est.

Roberto Garofoli Consigliere

Roberto Giovagnoli Consigliere


Presidente

Claudio Varrone

Consigliere Segretario

Maurizio Meschino Stefania Martines





DEPOSITATA IN SEGRETERIA


il...19.06.2009

(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)

Il Direttore della Sezione

Maria Rita Oliva









CONSIGLIO DI STATO

In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)


Addì...................................copia conforme alla presente è stata trasmessa


al Ministero..............................................................................................


a norma dell\'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642


Il Direttore della Segreteria