1.
IL FATTO.
La
Regione Campania, con L.R. 1/9/1993 n. 33, istituisce, in attuazione della Legge
quadro 6/12/1991, n. 349, il proprio sistema di aree naturali protette,
individuando, all’art. 5, i singoli Parchi e Riserve. Con successivi Decreti
del Presidente della Giunta, la Regione istituisce gli Enti di gestione. Tali
Enti, ai sensi dell’art. 7 della L.R. 33/93, hanno tra i propri organi il
Presidente che, ai sensi del successivo art. 8, <<viene
nominato dalla Giunta Regionale
su proposta degli Assessori alle Foreste, alla Urbanistica ed all’Ecologia,
sentito il parere delle Commissioni
Consiliari competenti ai sensi della Legge n. 26 del 24/4/1980 e prescelto
tra persone che si siano distinte per i loro studi e/o per la loro attività nel
campo della protezione dell’ambiente e non ricoprano cariche elettive e/o
amministrative negli enti locali, negli organi di gestione di Enti Regionali
nonché cariche elettive regionali, parlamentari ed europee>>;
Con
Avviso Pubblico, pubblicato sul BURC
n. 16 del 22/3/1999, avente ad
oggetto: << Nomina dei Presidenti
degli Enti Parco Regionali… e di due Enti Riserve….. >>, la
Regione invita i soggetti interessati a presentare
istanza di partecipazione ad un apposito procedimento di selezione
munita di a) un curriculum
contenente dati anagrafici, nonché l’indicazione dei titoli di studio, della
professione, delle cariche e incarichi ricoperti, dei requisiti di
professionalità e competenze nel campo della protezione dell’ambiente,
precisando che <<le dichiarazioni
contenute nel curriculum dovranno essere comprovate da attestati o certificati>>
B) dichiarazione di disponibilità
ad accettare l’incarico e di insussistenza di cause di incompatibilità ed
ineleggibilità.
Presentano
istanza di partecipazione n. 173 persone.
Con
deliberazione n. 6789 del 3/11/1999, la Giunta Regionale preso atto della
verifica di regolarità formale delle candidature presentate, ritenuto che
<<……….. il Presidente
ha provveduto a definire per come segue la proposta dei candidati designati alle
nomine in questione…..>>, sottopone al parere della Commissione
Consiliare competente la proposta nomina dei nominativi prescelti. Con
deliberazione del 15/2/2000, n. 878, la Giunta Regionale modifica la precedente
deliberazione n. 6789 del 3/11/1999
proponendo un nuovo nominativo in sostituzione di uno dei candidati dichiaratosi
indisponibile.
In
data 28/2/2000, la I Commissione Consiliare permanente, osservato che la
deliberazione della Giunta Regionale 6789/99, pervenuta alla Commissione in data
9/12/1999 senza recare in allegato tutti i curricula degli aspiranti né i
giudizi della Commissione appositamente istituita (ndr Gruppo di lavoro),
considerato che il Presidente della Commissione, con nota n. 11 del 12/1/2000,
ha richiesto alla Giunta quanto non trasmesso, che la Giunta ha provveduto
solamente con nota dell’11/2/2000 e che, quindi, la Commissione potrebbe
provvedere per il parere sino al 12 marzo 2000, rilevato che essa
non può esprimere alcun
parere negli ultimi 45 giorni antecedenti le elezioni regionali fissate per il
16 aprile 2000, conclude che <<è
nella materiale impossibilità, prevista ex lege,
di procedere al suo diritto-dovere di esprimere parere. Si diffida perciò
la Giunta ed il suo Presidente dal procedere alla nomina dei Presidenti degli
Enti Parco, non sussistendo
le motivazioni previste dal 3° comma dell’art 7 ( decorrenza dei termini di
30 giorni oltre i quali, in assenza di parere, la Giunta procede in ogni caso
alla nomina). Tanto più che, tali motivazioni sono da riferire alla
deliberazione di Giunta regionale 878 del 15/2/2000 pervenuta alla Commissione
soltanto in data 24 febbraio 2000: in questo caso i
termini scadrebbero in data 26 marzo 2000>>.
Ciò
nonostante, l’incompetente Presidente della Giunta Regionale, adotta i Decreti
di nomina dei candidati prescelti.
2.
I VIZI DELLE NOMINE.
L’art. 8
della L.R. 33/93 prevede che <<Il
Presidente dell’Ente Parco viene nominato
dalla Giunta Regionale su proposta degli Assessori alle Foreste, alla
Urbanistica ed all’Ecologia, sentito
il parere delle Commissioni Consiliari competenti>>. I
provvedimenti di nomina impugnati sono stati, invece, adottati con atto
monocratico del Presidente della Giunta Regionale, in assenza della
preventiva proposta degli
assessori regionali alle Foreste, Urbanistica ed Ecologia ed in assenza
del parere delle competenti commissioni regionali permanenti del Consiglio
Regionale, impossibilitate ex lege ad esprimerlo ed, anzi, nonostante la diffida
della I Commissione consiliare a non provvedere. Il procedimento di nomina
fissato dalla norma regionale citata in rubrica prevede, invece, l’acquisizione
del parere delle competenti Commissioni sulla
proposta di nomina adottata dai predetti assessori – che nel caso manca
– ed una successiva deliberazione della Giunta contenente il provvedimento
definitivo di nomina. Dalla lettura
della deliberazione della Giunta Regionale n. 6789/99 si apprende che la
proposta di nomina adottata dalla incompetente Giunta non è stata avanzata dai
competenti assessori, ma << il
Presidente ha provveduto a definire per come segue la proposta dei candidati
designati alle nomine in questione>> . Il Presidente della Giunta
Regionale, cioè, ha proposto e nominato i Presidenti di Parco, pur spettando la
proposta agli assessori e la nomina alla Giunta. Il tutto nonostante l’assenza
di parere della I Commissione
permanente del Consiglio regionale che ha diffidato dal provvedere alle nomine.
L’art. 7,
comma 2, della L.R. 7/8/1996, n. 17 prevede che
<< La richiesta di parere corredata dalla documentazione di cui al comma 3
dell'articolo 6 deve specificare i
motivi che giustificano la nomina o la designazione, con particolare
riferimento alla idoneità professionale in relazione all'incarico da
conferire>>. La deliberazione di individuazione dei candidati
di cui si propone la nomina circa i quali viene richiesto il parere della
Commissione consiliare non esplicita
alcuna motivazione circa i motivi che giustificano la nomina. Consegue non
solo il vizio di difetto assoluto di motivazione, sia della deliberazione di
proposta di nomina adottata dalla Giunta in vece degli assessori, sia dei
Decreti impugnati adottati dal Presidente
della Giunta Regionale in vece della Giunta, contenenti le singole nomine, ma
anche l’eccesso di potere per violazione dei principi di imparzialità e di
trasparenza. Non si comprende infatti l’iter logico seguito per la
scelta, né le motivazioni della scelta che appare, pertanto, frutto di mere
decisioni politiche del tutto svincolate dai parametri di cui all’art. 8 L.R.
33/93.
L’art. 1
L.R. 17/96 rubrica prevede che <
Ben 5 candidature, degli 8 Presidenti nominati, sono inammissibili. Infatti, i curricula contengono dichiarazioni “non comprovate” o “non del tutto comprovate”. Tali candidature dovevano pertanto essere escluse dal procedimento di nomina. Infatti, l’art. 6, comma 5, della L.R. 17/96 così testualmente recita: << Le proposte di candidatura prive della documentazione di cui al comma 3 sono ritenute inammissibili>>. Ugualmente inammissibile è la candidatura di un quinto candidato la cui dichiarazione di cui alla lett. b della L.R. 17/96, allegata al curriculum, risulta essere “incompleta”, come peraltro, inutilmente rilevato in sede istruttoria. Tale ultima nomina è inoltre ulteriormente viziata dalla incompatibilità del nominato che ricopre anche la carica di Presidente di un Consorzio Rifiuti.
3. Il
Danno grave ed irreparabile per gli esclusi.
Il danno ai
ricorrenti è grave ed ha natura morale
e patrimoniale, considerata anche l’indennità di carica dei Presidenti
illegittimamente nominati. Esso è irreparabile, considerato che i Presidenti
nominati durano in carica 5 anni. Si evidenzia anche il danno grave ed
irreparabile per l’interesse pubblico di rilievo costituzionale alla
conservazione della natura la cui cura, nei territori naturalisticamente più
importanti della Campania, è affidato a soggetti illegittimamente prescelti
dall’incompetente Presidente della Giunta Regionale, in piena campagna
elettorale per il rinnovo del Consiglio regionale, senza alcuna previa verifica
circa possesso da parte dei
nominati dei requisiti di cui all’art. 8 L.R. 33/93. Nessun danno invece è
configurabile per il funzionamento degli Enti Parco e Riserve, considerato che
questi, formalmente istituiti, non
sono stati ancora concretamente avviati, non essendo stati dotati, nel vigente
bilancio regionale, di alcuna risorsa per il loro funzionamento, né di
personale, né di sede e beni strumentali. Il corretto avvio e funzionamento di
tali Enti dovrà essere pertanto assicurato, previa sospensiva dei provvedimenti
impugnati, mediante l’avvio di un
procedimento di riesame da parte
della competente Giunta regionale nominata dal Presidente eletto alle elezioni
amministrative del 16/4/2000.
Avv. Maurizio Balletta