TAR Lombardia (BS) Sez. I n.666 del 17 luglio 2021
Acque.Giurisdizione del TSAP
Gli atti inerenti la delimitazione degli ambiti ottimali del servizio idrico integrato sono direttamente incidenti sul regime delle acque, in quanto sono idonei a condizionarne l’intera gestione in termini di efficienza, di efficacia e di economicità. Pertanto, la presente controversia, che attiene la possibilità per il Comune ricorrente di non essere ricompreso in un ambito ottimale, ma – al contrario – di continuare a gestire il servizio idrico in autonomia, e che oltretutto presuppone la risoluzione di questioni non solo giuridiche, ma anche tecniche, rientra nell’ambito della giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche (TSAP)
Pubblicato il 17/07/2021
N. 00666/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01049/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex articolo 74 Cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1049 del 2016, proposto da
Comune di Ponte di Legno, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Dario Marchesi, con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certifica
contro
Ufficio d’Ambito di Brescia, non costituito in giudizio;
Provincia di Brescia, non costituita in giudizio;
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale presso l’indirizzo PEC
per l’annullamento
a) della determina del Direttore dell’Ufficio d’Ambito di Brescia n. 34 del 27 maggio 2016, trasmessa al Comune di Ponte di Legno con nota del 6 giugno 2016, con la quale è stata dichiarata improcedibile l’istanza di accertamento dei requisiti per la gestione autonoma del servizio idrico integrato;
b) ove occorra, del parere reso in data 18 aprile 2016 dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
Visti tutti gli atti e i documenti della causa;
Relatore la dott.ssa Alessandra Tagliasacchi nell’udienza di merito del giorno 14 luglio 2021, svoltasi con collegamento da remoto, senza discussione orale, ai sensi dell’articolo 25, comma 2, D.L. n. 137/2020;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio il Comune di Ponte di Legno ha impugnato l’atto in epigrafe indicato con il quale l’Ufficio d’ambito di Brescia ha dichiarato improcedibile l’istanza dallo stesso presentata volta all’accertamento del possesso requisiti per la gestione autonoma del servizio idrico integrato, ai sensi della lettera b) del comma 2 bis dell’articolo 147 del D.Lgs. n. 152/2006.
L’Ente ricorrente ha chiesto l’annullamento dell’atto impugnato e, ove occorrer possa, del parere Ministeriale in epigrafe indicato, in quanto a suo dire viziato da “VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE delle disposizioni di cui alla lett. b) dell’ultimo periodo del comma 2 bis dell’art. 147 del D.Lgs. n. 152/2006 – ECCESSO DI POTERE per sviamento, illogicità manifesta, errata valutazione dei presupposti di fatto e di diritto, carenza di istruttoria e di motivazione”.
Dei soggetti evocati in giudizio solamente il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare si è costituito, eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del Giudice adito in quanto la controversia rientrerebbe nell’ambito di cognizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, nonché l’inammissibilità dell’impugnativa del parere reso dal Ministero in quanto atto privo di carattere provvedimentale. L’Amministrazione resistente ha quindi concluso chiedendo la reiezione in rito e nel merito del ricorso promosso dal Comune di Ponte di Legno.
Ha replicato con memorie il Comune, insistendo per l’accoglimento del ricorso.
All’udienza di merito del 14 luglio 2021 la causa è stata trattenuta in decisione.
La presente controversia è analoga ad altre recentemente decise dalla Sezione (si vedano nello specifico le sentenze nn. 303, 304 e 305 tutte del 2020, e la sentenza n. 548/2021), e il Collegio non ravvisa qui elementi di diversità, che possano condurre a conclusioni diverse.
Va, dunque, riaffermato che gli atti inerenti la delimitazione degli ambiti ottimali del servizio idrico integrato sono direttamente incidenti sul regime delle acque, in quanto sono idonei a condizionarne l’intera gestione in termini di efficienza, di efficacia e di economicità. Pertanto, la presente controversia, che attiene la possibilità per il Comune ricorrente di non essere ricompreso in un ambito ottimale, ma – al contrario – di continuare a gestire il servizio idrico in autonomia, e che oltretutto presuppone la risoluzione di questioni non solo giuridiche, ma anche tecniche, rientra nell’ambito della giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche (TSAP).
Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice adito, appartenendo la controversia alla cognizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, avanti al quale il giudizio potrà essere proseguito con le modalità e nei termini di cui all’articolo 11 Cod. proc. amm..
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, considerata la natura in rito della presente pronuncia e la particolarità della materia controversa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice adito e dichiara la giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, avanti al quale il processo può essere riassunto con le modalità e i termini di cui all’articolo 11 Cod. proc. amm..
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2021, tenutasi con collegamento da remoto ai sensi dell’articolo 25, comma 2, D.L. n. 137/2020, con l’intervento dei magistrati:
Angelo Gabbricci, Presidente
Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere
Alessandra Tagliasacchi, Primo Referendario, Estensore