Corte Cost. Sent. n. 290 del 2019: l’approvazione “quantistica” dei Piani delle Aree Naturali Protette del Lazio.

di Fulvio ALBANESE

NOTA: la sentenza in commento è consultabile qui

Sommario: Premessa. 1) L’approvazione dei piani ad incidenza territoriale ai sensi dello Statuto regionale. 2) La Corte Costituzionale non rileva alcun meccanismo di silenzio assenso. 3) La metamorfosi della proposta della Giunta in approvazione definitiva. 4) La Consulta legittima il procedimento “quantistico” di approvazione dei Piani delle Aree Naturali protette della Regione Lazio 5) L’approvazione dei Piani delle Aree Naturali Protette nelle altre regioni. 6) Conclusioni

Premessa : Si è vero, il titolo di questo breve commento può sembrare a dir poco stravagante, tirare in ballo addirittura la meccanica quantistica per individuare un procedimento che porta, o almeno dovrebbe portare ad approvare il Piano di un'Area Naturale Protetta i come direbbe un noto magistrato poi passato alla politica: «che c'azzecca?» ii

Ma andiamo per ordine, e prima di chiarire i motivi dell'insolito accostamento, ricapitoliamo i fatti.

Il Consiglio regionale del Lazio con la legge regionale n. 7 del 22 ottobre 2018 concernente: “Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionaleiii modificava radicalmente l’articolo 26 (Piano dell'area naturale protetta) della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29, concernente: “ Norme in materia di aree naturali protette regionali”.

In particolare con il punto 2) della lettera g), dell’articolo 5 della suddetta legge regionale veniva modificato il comma 4 dell’articolo 26 relativo al procedimento di approvazione del Piano dell’area naturale protetta, come sotto riportato, introducendo a parere dello scrivente, un chiaro meccanismo di silenzio assenso, (in grassetto le modifiche):

legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 “ Norme in materia di aree naturali protette regionali”,

Art. 26

(Piano dell'area naturale protetta)

(…)

4. Il piano adottato ai sensi dei commi precedenti è depositato per quaranta giorni presso le sedi degli enti locali interessati e della Regione. L’ente di gestione provvede, con apposito avviso da pubblicare su un quotidiano a diffusione regionale, a dare notizia dell'avvenuto deposito e del relativo periodo. Durante questo periodo chiunque può prenderne visione e presentare osservazioni scritte all'ente di gestione, il quale esprime il proprio parere entro i successivi trenta giorni e trasmette il parere e le osservazioni alla Giunta regionale. Entro tre mesi dal ricevimento di tale parere la Giunta regionale, “previo esame, da effettuarsi entro il limite di tre anni, della struttura regionale competente in materia di aree naturali protette, apporta eventuali modifiche ed integrazioni, pronunciandosi contestualmente sulle osservazioni pervenute e ne propone al Consiglio regionale l’approvazione. Trascorsi tre mesi dall’assegnazione della proposta di piano alla commissione consiliare competente, la proposta è iscritta all’ordine del giorno dell’Aula ai sensi dell’articolo 63, comma 2 del Regolamento dei lavori del Consiglio regionale. Il Consiglio regionale si esprime sulla proposta di piano entro i successivi centoventi giorni, decorsi i quali il piano si intende approvato.”

Il Presidente del Consiglio dei Ministri con Delibera C.d.M. del 21 dicembre 2018 iv sollevava questioni di legittimità costituzionale di alcune disposizioni della suddetta legge regionale, e per quello che ci interessa in questa sede, contestava proprio l’introduzione del meccanismo del silenzio assenso nel procedimento di approvazione del piano del parco o della riserva naturale, in violazione delle disposizioni specifiche stabilite dal legislatore statale con la legge n. 394 del 1991, che detta i principi fondamentali per la disciplina delle aree protette regionali, e al comma 2 dell’articolo 25 dispone inequivocabilmente che il piano del parco è approvato dalla regione v.

Tale impugnativa è totalmente condivisibile, infatti la Regione in virtù delle disposizioni previste dal suddetto articolo 25 della legge quadro sulle aree protette deve approvare il Piano del parco formalmente e il meccanismo del silenzio assenso introdotto dal legislatore regionale disattende tale previsione normativa. Pertanto è palese la violazione dei principi fondamentali individuati dal legislatore statale con la Legge 6 dicembre 1991, n. 394.

E’ bene rammentare che la legge quadro è stata più volte ricondotta dalla giurisprudenza costituzionale alla materia «tutela dell’ambiente e dell’ecosistema» vi: ai principi fondamentali da essa dettati, dunque, le Regioni sono tenute ad adeguarsi, pena l’invasione di un ambito materiale di esclusiva spettanza statale.

La Corte costituzionale ha altresì precisato che la legge quadro non si limita a dettare standard minimi uniformi atti a tutelare soltanto i parchi e le riserve naturali nazionali – istituiti ai sensi dell’art. 8 della legge quadro – ma impone anche un nucleo minimo di tutela del patrimonio ambientale rappresentato dai parchi e dalle riserve naturali regionali, che vincola il legislatore regionale nell’ambito delle proprie competenze vii .

Ciò detto, vediamo ora, per prima cosa, quale è stato il procedimento generale di approvazione dei Piani (compresi quelli delle Aree Protette) riguardanti il territorio e ovviamente anche la sua popolazione, prima dell’approvazione della l.r. n. 7 del 2018.

1) L’approvazione dei piani ad incidenza territoriale ai sensi dello Statuto regionale

La legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 concernente: “Nuovo Statuto della Regione Lazio”, e s.m.i. all’articolo 23 ( Funzioni del Consiglio) comma 2 lettere f) e g) dispone viii che il Consiglio regionale delibera, ovvero approva, su proposta della Giunta (n.d.r), gli obiettivi generali di sviluppo economico-sociale della Regione ed i relativi piani settoriali ed intersettoriali, nonché il piano territoriale generale dell’uso e dell’assetto del territorio ed i relativi piani settoriali.

Il territorio di un'Area Protetta mediante il Piano è articolato “in aree o parti caratterizzate da forme differenziate di uso, godimento e tutela”, per ciò che concerne la possibilità di espletamento di attività umane, la fissazione di ogni limite viene sostanzialmente rimessa al prudente apprezzamento degli autori del Piano, che debbono valutare la compatibilità degli interventi con le finalità istitutive dell'Area protetta e l'oggettiva possibilità di migliorare la vita socio-culturale delle collettività locali ix. Il Piano del parco deve essere informato non solo alla tutela dei valori naturali e ambientali, ma anche ai valori storici, culturali, antropologici tradizionali. L'Ente Parco, dunque, attraverso lo strumento del Piano del Parco dovrà tenere in debita considerazione la componente tradizionale connaturata al territorio x .

L’articolo 12 comma 7 della Legge 6 dicembre 1991, n. 394 “Legge quadro sulle aree protette” dispone che: Il piano ha effetto di dichiarazione di pubblico generale interesse e di urgenza e di indifferibilità per gli interventi in esso previsti e sostituisce ad ogni livello i piani paesistici, i piani territoriali o urbanistici e ogni altro strumento di pianificazione.

Tale previsione di sovraordinamento per tutti piani indicati dalla norma è rimasta, ad eccezione del Piano paesistico che in base alla gerarchia degli strumenti di pianificazione territoriale prevista in particolare dal comma 3 dell’art. 145 (Coordinamento della pianificazione paesaggistica con altri strumenti di pianificazione) del D.lgs. 42 del 2004 (con le modifiche introdotte dal D.Lgs. 157/2006 e dal D.Lgs. 63/2008) xi è sovraordinato al Piano del Parco.

La pianificazione urbanistica si pone come secondaria rispetto agli interessi nazionali, quali la protezione dell'ambiente e la tutela delle bellezze naturali. Quindi, il piano territoriale di coordinamento deve in ogni caso conformarsi, per espresse previsione legislative, alle norme contenute in alcuni piani di settore, alle quali viene riconosciuta valenza prevalente, come la Legge 6 dicembre 1991, n. 394 “Legge quadro sulle aree protette”. xii

Abbiamo visto che il Piano prende in considerazione anche l'aspetto sociale e culturale del territorio, ma soprattutto, sostituisce ad ogni livello i piani i piani territoriali o urbanistici, dunque, coerentemente con le disposizione che il legislatore regionale si è dato attraverso lo Statuto, prima della modifica in esame, anche i Piani delle Aree protette come altri Piani ad incidenza sociale e territoriale come ad esempio il Piano Territoriale Paesistico Regionale, venivano approvati dal Consiglio regionale con apposita Deliberazione, su una proposta adottata dalla Giunta regionale xiii .

Tuttavia, come abbiamo già visto la legge quadro sulle Aree protette all'articolo 25 comma 2 prevede che il Piano è approvato dalla Regione e, giustamente, non specifica quale organo sia deputato a farlo: Giunta o Consiglio regionale, spetterà alla Regione stessa deciderlo, in coerenza con il proprio Statuto.

2) La Corte Costituzionale non rileva alcun meccanismo di silenzio assenso

Il 27 dicembre 2019 viene pubblicata la sentenza n. 290.

Al punto 3.2.2 – del Considerato in diritto della sentenza, il Giudice delle leggi affronta la modifica del procedimento di approvazione del Piano dell’area protetta ex comma 4 dell’articolo 26 della legge regionale 29/1997 con l’introduzione del silenzio assenso, così come era stato contestato dal Consiglio dei Ministri con la citata impugnativa del dicembre 2018.

Con grande sorpresa di chi scrive, la Suprema Corte non rileva nella modifica apportata alcun meccanismo di approvazione del Piano in silenzio assenso!

Eppure il periodo inserito al comma 4 dell’articolo 26: “ Il Consiglio regionale si esprime sulla proposta di piano entro i successivi centoventi giorni, decorsi i quali il piano si intende approvato.”, è così chiaro! non credo possa dare adito a fraintendimenti, se il legislatore ha fissato un termine preciso (120 giorni) e stabilisce che trascorso tale periodo temporale il Piano si intende approvato, non può che intendere che il Piano è approvato mediante un inequivocabile meccanismo del silenzio assenso, come correttamente sostenuto dall’Avvocatura statale.

Tuttavia la Consulta non condivide il rilievo dell’Avvocato dello Stato, secondo la Corte la nuova disposizione che ha modificato il procedimento di approvazione dei Piani delle Aree Protette non può essere letta come foriera di un ipotetico meccanismo di silenzio assenso.

Vale la pena riportare integralmente quanto statuito nella sentenza:

(…)

3.2.2 - Nel caso in esame, l’impugnato art. 5, comma 1, lettera g), numero 2), della legge reg. Lazio n. 7 del 2018 ha modificato il procedimento di approvazione del piano dell’area naturale protetta regionale prevedendo che essa avvenga all’esito di un complesso iter che, dopo l’adozione del piano stesso da parte dell’ente di gestione, vede protagonista la Giunta regionale, alla quale spetta il potere di apportare eventuali modifiche e integrazioni al testo adottato dall’ente di gestione, di pronunciarsi sulle osservazioni pervenute e di formulare al Consiglio una proposta per l’approvazione. Al termine di questa fase l’approvazione può conseguire, alternativamente, o a una delibera espressa di approvazione da parte del Consiglio, o, in caso di inerzia del Consiglio stesso, al riconoscimento del valore di approvazione alla delibera di proposta della Giunta.

Il legislatore regionale del Lazio ha inteso dunque dare attuazione alla previsione statale dell’art. 25, comma 2, della legge n. 394 del 1991 (secondo cui il piano «è approvato dalla regione»), facendo discendere l’approvazione del piano da parte della Regione, dalla complessiva interazione fra Giunta e Consiglio e, per il caso in cui il Consiglio sia rimasto inerte, non dalla sua mera inerzia, ma da una già intervenuta determinazione della Giunta. Tale complessa attività, che si configura come una sorta di subprocedimento nell’ambito del procedimento di approvazione del piano, trova dunque in ogni caso la sua manifestazione espressa – ciò che necessariamente ne esclude il preteso carattere tacito – alternativamente nella deliberazione del Consiglio regionale o, ove questa non intervenga nel termine, nella deliberazione della Giunta di approvazione della proposta.

Plurime ragioni, del resto, confermano l’impossibilità di ricondurre il meccanismo di approvazione del piano disegnato dal legislatore regionale del Lazio all’istituto del silenzio assenso, e in particolare al modello legale del silenzio assenso previsto dalla legge n. 241 del 1990.

Innanzitutto è inconferente, come giustamente osserva la difesa della resistente, il richiamo all’art. 20 della legge n. 241 del 1990, che concerne la diversa ipotesi di «procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi». La norma che riguarda il silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche – quali sono nella specie l’ente di gestione che adotta il piano dell’area naturale protetta regionale e l’organo regionale che tale piano approva – sarebbe, semmai, l’art. 17-bis della stessa legge n. 241 del 1990. Ma nemmeno il riferimento a tale norma – che comunque il ricorrente non opera – sarebbe stato decisivo, giacché nel caso di specie, come detto, la relazione che si instaura, nell’ambito del procedimento di approvazione del piano, fra l’ente di gestione, competente per l’adozione, e l’organo della Regione, cui compete l’approvazione, vede concludersi ciascuna delle due fasi procedimentali con un provvedimento espresso.

Nella sostanza si deve osservare inoltre che, se la ratio della disposizione statale interposta (art. 25, comma 2, della legge n. 394 del 1991) risiede nell’esigenza di assicurare una formale ed espressa assunzione di responsabilità da parte dell’organo chiamato ad approvare il piano , non vi è dubbio che la determinazione della Giunta regionale di proposta al Consiglio , come disciplinata dalla norma regionale in esame, presenta tutti gli elementi necessari a riconoscerle il valore di provvedimento espresso di approvazione nel caso di inutile decorso del termine di intervento del Consiglio. Approvare espressamente il piano per il parco equivale a introdurre nell’arena pubblica regionale i contenuti del piano stesso, a sottoporli a discussione e a contestazione e, infine, a chiamare le parti in gioco a un’assunzione di responsabilità sulla sua approvazione o, in ipotesi, sulla sua bocciatura. Ciò è quanto avviene nel caso di specie nel quale la Giunta, come prevede la disposizione contestata, prende atto del piano adottato dall’ente di gestione, apporta eventuali modifiche e integrazioni e si pronuncia «contestualmente sulle osservazioni pervenute» predisponendo così la proposta al Consiglio, e ciò fa nella piena consapevolezza che tale sua proposta è destinata a diventare definitiva e, come tale, formale atto di approvazione del piano nel caso in cui il Consiglio non provveda nel termine indicato.

Da ultimo, occorre precisare che la norma statale interposta non preclude affatto che la legge regionale affidi alla Giunta regionale il potere di approvare il piano. La legge statale ha rimesso infatti al legislatore regionale il compito di individuare l’organo deputato a siffatta approvazione, e le diverse leggi regionali in materia hanno variamente modulato questa competenza, attribuendola ora al Consiglio, ora alla Giunta e ora a entrambi.

Da quanto detto deriva che la norma impugnata non si pone in contrasto con l’art. 25, comma 2, della legge n. 394 del 1991. Si deve, pertanto, escludere la fondatezza delle questioni promosse in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettere m) e s), Cost., per interposizione dell’anzidetta norma statale.

Per le stesse ragioni è infondata la questione promossa per violazione dell’art. 97 Cost., in quanto anch’essa basata sul presupposto che la norma impugnata preveda un meccanismo di formazione tacita dell’atto di approvazione.

(…)

3) La metamorfosi della proposta della Giunta in approvazione definitiva

Salta subito all’occhio, a parere dello scrivente, che il Giudice delle leggi nell’opera di demolizione del paventato meccanismo di approvazione del Piano in silenzio assenso, arriva ad assegnare: “ il riconoscimento del valore di approvazione alla delibera di proposta della Giunta ”, un significato ed un valore completamente diverso dal significato letterale chiaramente espresso dal legislatore regionale.

Una proposta è ciò che viene proposto o suggerito xiv , la proposta certo non può assumere il significato e soprattutto il valore di approvazione, altrimenti si snatura completamente l’interpretazione letterale della norma, ovvero quella svolta secondo il significato proprio delle parole.

La lettura delle disposizione non può che lasciare spazio ad altro significato che non sia “ quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse ” (art. 12 delle Preleggi al codice civile) xv , secondo il noto brocardo latino “In claris non fit interpretatio ”, dunque, quando il legislatore redige il testo scrivendo: (…) Entro tre mesi dal ricevimento di tale parere la Giunta regionale, (…) , apporta eventuali modifiche ed integrazioni , pronunciandosi contestualmente sulle osservazioni pervenute e ne propone al Consiglio regionale l’approvazione (…), non può che riferirsi ad una indubbia proposta di Piano per la successiva approvazione definitiva da parte del Consiglio regionale.

E invece no.

Infatti, se andiamo a leggere le motivazioni che l’Avvocatura regionale oppone alle contestazioni dell’Avvocato dello Stato, e che la Suprema Corte fa proprie, ci rendiamo conto che il legislatore regionale evidentemente parla un altro linguaggio, scrive una cosa ma ne intende un’altra:

(…)

2.1 .– In relazione all’art. 5, comma 1, lettera g), numero 2), della legge reg. Lazio n. 7 del 2018, la difesa regionale rileva che le modifiche operate all’art. 26, comma 4, della legge reg. Lazio n. 29 del 1997 rispondono a una esigenza di semplificazione del procedimento di approvazione del piano delle aree naturali protette, al fine di poter giungere alla sua approvazione in tempi ragionevoli. Al riguardo, la resistente sottolinea come spesso i tempi di questo procedimento si siano oltremodo dilatati, producendo, in alcuni casi, contenziosi giudiziari che hanno portato dapprima a una diffida nei confronti della Regione e poi alla nomina di un commissario ad acta.

A detta della Regione Lazio, tale esigenza acceleratoria sarebbe in sintonia con quanto previsto dall’art. 29, comma 2-bis, della legge n. 241 del 1990, secondo cui attengono ai livelli essenziali delle prestazioni le disposizioni concernenti gli obblighi di concludere il procedimento entro il termine prefissato. In secondo luogo, la norma impugnata non si porrebbe in contrasto con la necessaria approvazione del piano da parte della Regione, secondo quanto previsto dall’art. 25, comma 2, della legge n. 394 del 1991. Infatti, quest’ultima disposizione sarebbe pienamente rispettata anche qualora si considerasse come atto approvativo finale quello deliberato dalla Giunta regionale; a sostegno di ciò la resistente sottolinea come la norma statale non distingua tra gli organi regionali, limitandosi a prevedere che il piano sia «approvato dalla regione ».

(…)

In conclusione, la Regione Lazio osserva che l’individuazione dell’organo regionale competente ad approvare il piano è rimessa alla sua autonoma determinazione, nell’ambito della propria organizzazione. Al riguardo, la difesa regionale sottolinea come in altre Regioni questo compito sia stato affidato alla Giunta; è citato l’art. 19, comma 2, della legge della Regione Lombardia 30 novembre 1983, n. 86 (Piano regionale delle aree regionali protette . Norme per l’istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale), nel testo oggi vigente, secondo cui «[e]ntro centoventi giorni dal ricevimento, la Giunta regionale verifica il piano controdedotto e determina le modifiche necessarie rispetto ai propri indirizzi, agli atti di programmazione e pianificazione regionale e alle disposizioni di legge in materia; quindi procede all’approvazione del piano territoriale di coordinamento o della relativa variante con propria deliberazione soggetta a pubblicazione».

La resistente ritiene, quindi, che sia consentito alla Regione individuare nella Giunta l’organo competente ad approvare il piano e, di conseguenza, che la soluzione di lasciare comunque al Consiglio la possibilità di esprimersi, sia pure in tempi certi, non può ritenersi viziata da illegittimità costituzionale, non essendo sottratto all’organo elettivo il potere di approvazione . (…).

In sostanza, l’Avvocatura regionale ci chiarisce che il legislatore non ha introdotto un procedimento che può concludersi con l’approvazione del Piano in silenzio assenso.

Assolutamente no!

Anzi, ci spiega che ha soltanto inserito nella norma la possibilità di una doppia approvazione, ovvero la possibilità che la proposta della Giunta si evolva operando una vera e propria metamorfosi: la proposta può mutare in provvedimento di approvazione definitivo (qualora il Consiglio non si esprima trascorsi 120 giorni dall'iscrizione all'ordine del giorno dell'Aula), in tal caso secondo il comma 5 del novellato art. 26 della l.r. 29/1997 la proposta di Giunta divenuta provvedimento di approvazione definitivo, sarà pubblicata sul BURL xvi ; oppure, il Consiglio regionale esamina la proposta di Giunta e l’approva, (in questo caso la metamorfosi non si compie) la proposta rimane proposta, proprio come la si intende secondo la lingua italiana.

Peraltro, è oltremodo singolare che la difesa regionale richiami in questo contesto la legge della Regione Lombardia sul procedimento di approvazione del Piano. La legge lombarda è molto chiara, affida espressamente alla Giunta regionale l’approvazione del Piano, non è certo paragonabile all’ingarbugliata norma in commento xvii .

Dunque, ricapitolando le fasi del nuovo procedimento, ritenuto legittimo dalla Corte costituzionale: la Giunta regionale si riunisce, esamina complessivamente la documentazione concernente il Piano trasmessa dall’Ente Parco (Piano adottato, osservazioni e parere) e apporta eventuali modifiche ed integrazioni pronunciandosi contestualmente sulle osservazioni pervenute. Fatto ciò, emana la “Delibera di proposta della Giunta”, un atto ibrido, indeterminato e mutevole, che nel tempo può assumere due stati finali dal significato ed effetto completamente differente:

1) proposta della Giunta esaminata e approvata dal Consiglio;

2) proposta della Giunta-provvedimento di approvazione del Piano.

Questi due stati, o meglio, questa sovrapposizione di stati della “Delibera di proposta della Giunta”, sono evidentemente dissimili, ma coesistono indifferenziati, come precisa l’Interprete costituzionale, dall’introduzione dei contenuti del Piano stesso nell’arena pubblica regionale.

Ed ecco, quindi, materializzarsi nel diritto vivente delle Aree Naturali Protette della regione Lazio il procedimento “quantistico” di approvazione del Piano.

4) La Consulta legittima il procedimento “ quantistico ” di approvazione del Piano delle Aree Naturali protette della Regione Lazio.

Vediamo, dunque, che la Consulta quando si pronuncia sul nuovo procedimento di approvazione del Piano, escludendo categoricamente l’introduzione dell’approvazione con il meccanismo del silenzio assenso, non fa altro che legittimare l’innovativo procedimento “quantistico” di approvazione del Piano:

(…) Il legislatore regionale del Lazio ha inteso dunque dare attuazione alla previsione statale dell’art. 25, comma 2, della legge n. 394 del 1991 (secondo cui il piano «è approvato dalla regione»), facendo discendere l’approvazione del piano da parte della Regione, dalla complessiva interazione fra Giunta e Consiglio e, per il caso in cui il Consiglio sia rimasto inerte, non dalla sua mera inerzia, ma da una già intervenuta determinazione della Giunta. Tale complessa attività, che si configura come una sorta di subprocedimento nell’ambito del procedimento di approvazione del piano, trova dunque in ogni caso la sua manifestazione espressa – ciò c he necessariamente ne esclude il preteso carattere tacito – alternativamente nella deliberazione del Consiglio regionale o, ove questa non intervenga nel termine, nella deliberazione della Giunta di approvazione della proposta” .

In pratica, la Corte promuove la possibile “metamorfosi” della “Delibera di proposta della Giunta”, legittimando la coesistenza indifferenziata di due stati diversi e alternativi:

(…) “ Al termine di questa fase l’approvazione può conseguire, alternativamente, o a una delibera espressa di approvazione da parte del Consiglio, o, in caso di inerzia del Consiglio stesso, al riconoscimento del valore di approvazione alla delibera di proposta della Giunta ”.

La “Delibera di proposta della Giunta” è il gatto di Schrödinger.

Lo scienziato austriaco Erwin Schrödinger, premio Nobel per la fisica nel 1933, ideò nel 1935 un curioso esperimento teorico, noto col nome di paradosso del gatto di Schrödinger, per spiegare come la meccanica quantistica fornisca risultati paradossali se applicata ad un sistema fisico macroscopico.

La condizione sperimentale è semplice da descrivere. Supponiamo di avere un gatto chiuso in una scatola dove un meccanismo (col quale il gatto non può ovviamente interferire) può fare o non fare da grilletto all'emissione di un gas velenoso. Per entrambe le situazioni la probabilità è esattamente del 50%.

Secondo Schrödinger, visto che è impossibile sapere per un osservatore esterno, prima di aprire la scatola, se il gas sia stato rilasciato o meno, fintanto che la scatola rimane chiusa il gatto si trova in uno stato indeterminato: sia vivo sia morto.

Solo aprendo la scatola questa "sovrapposizione di stati" si risolverà, in un modo o nell'altro xviii .

Il parallelismo con il procedimento di approvazione dei Piano, ideato dal legislatore del Lazio e avvallato dalla Consulta è sorprendente!

Sia la “Delibera di proposta della Giunta” che il gatto di Schrödinger, assumono una sovrapposizione indeterminata di stati che: per il gatto di Schrödinger si risolve con l'apertura della scatola; mentre per la “Delibera di proposta della Giunta” si risolve trascorsi centoventi giorni dall'iscrizione all'ordine del giorno dell'Aula.

Dunque, secondo l’interpretazione del Giudice delle leggi, la norma in commento prevede una doppia approvazione coesistente: la prima da parte della Giunta regionale, la seconda da parte del Consiglio regionale. Così come per il paradosso del gatto di Schrödinger dove il gatto rinchiuso nella scatola, è contemporaneamente vivo e morto fintanto che la scatola non viene aperta, anche la Delibera di Giunta di proposta al Consiglio assume uno stato “quantistico ” indeterminato Proposta/Approvazione agli occhi dell’osservatore esterno (il cittadino che potrebbe vedere compressi dall’approvazione del Piano alcuni sui diritti o interessi) e questa "sovrapposizione di stati" si risolverà, in un modo o nell'altro, ovvero il Consiglio approva la Proposta, oppure la Proposta di giunta allo scadere dei centoventi giorni muterà in Approvazione.

5) L’approvazione dei Piani delle Aree Naturali Protette nelle altre regioni.

Ma la creatività del Giudice delle leggi va oltre quando arriva ad affermare che: “ La legge statale ha rimesso infatti al legislatore regionale il compito di individuare l’organo deputato a siffatta approvazione, e le diverse leggi regionali in materia hanno variamente modulato questa competenza, attribuendola ora al Consiglio, ora alla Giunta e ora a entrambi .

Si avete letto bene la competenza dell’approvazione sarebbe assegnata ad entrambi (Giunta e Consiglio), secondo l’Interprete costituzionale altre leggi regionali di recepimento della legge 394/1991 legge quadro sulle aree protette, attribuiscono contestualmente alla Giunta e al Consiglio l’approvazione dei Piani delle Aree Naturali Protette, così come accade oggi, alla Regione Lazio, grazie alla fantasia del legislatore regionale avallata dal Giudice costituzionale.

Ma è davvero così? Non mi sembra.

Dalla lettura delle leggi regionali in materia di Aree Naturali Protette di tutte le regioni, la competenza per l’approvazione del Piano è stata affidata distintamente: alla Giunta o al Consiglio xix , quale legge regionale la Corte ha consultato non è dato sapere.

    1. Conclusioni

Una cosa è certa, se il legislatore regionale avesse voluto semplificare il procedimento di approvazione dei Piani delle Aree Protette, avrebbe potuto trasferire questa competenza esclusivamente alla Giunta regionale, in conformità all'articolo 25 comma 2 della legge n. 394 del 1991, che prevede, genericamente, che il Piano è approvato dalla Regione, comunque violando la disposizione statutaria. Ma non l'ha fatto, forse perchè è stato condizionato proprio dalle disposizioni dello Statuto regionale, o forse no, chissà.

L'approvazione dei Piani da parte del Consiglio, a parere dello scrivente, resta l’unica scelta coerente con le disposizioni dello Statuto regionale.

Mi sento di dire, inoltre, di non condividere nessuna delle argomentazioni espresse nella sentenza in parola, che di fatto escludono dalla norma un meccanismo di formazione tacita di approvazione.

Rimangono a chi scrive fortissime perplessità sulla costituzionalità del novellato procedimento di approvazione dei Piani delle Aree Protette.

P.S.

Ma poi....siamo così sicuri che l'annoso ritardo nell'approvazione dei Piani delle Aree Protette sia da addossare soltanto al Consiglio regionale???......ma questa è un'altra storia.......

i Note:

Ai sensi della Legge 6 dicembre 1991, n. 394, Legge quadro sulle aree protette

iii Pubblicata sul BURL n. 86 del 23 ottobre 2018.

iv Delibera C.d.M. del: 21-12-2018:

Con la legge in esame, la Regione Lazio intende dettare disposizioni di semplificazione normativa nell'ambito delle materie di competenza regionale.

Tuttavia, la legge regionale è censurabile per le seguenti motivazioni:

- 1) L'articolo 5, comma 1, numero 2, lett. g), della Lr. n. 7 del 2018, nel modificare il comma 4 dell'articolo 26 (Piano dell'area naturale protetta), della l.r. n. 29 del 1997, prevede che:

"4. Il piano adottato ai sensi dei commi precedenti è depositato per quaranta giorni presso le sedi degli enti locali interessati e della Regione. L'ente di gestione provvede, con apposito avviso da pubblicare su un quotidiano a diffusione regionale, a dare notizia dell'avvenuto deposito e del relativo periodo. Durante questo periodo chiunque può prenderne visione e presentare osservazioni scritte all'ente di gestione, il quale esprime il proprio parere entro i successivi trenta giorni e trasmette il parere e le osservazioni alla Giunta regionale. Entro tre mesi dal ricevimento di tale parere la Giunta regionale, previo esame, da effettuarsi entro il limite di tre anni, della struttura regionale competente in materia di aree naturali protette, apporta eventuali modifiche ed integrazioni, pronunciandosi contestualmente sulle osservazioni pervenute e ne propone al Consiglio regionale l'approvazione. Trascorsi tre mesi dall'assegnazione della proposta di piano alla commissione consiliare competente, la proposta è iscritta all'ordine del giorno dell'Aula ai sensi dell'articolo 63, comma 3 del regolamento dei lavori del Consiglio regionale. Il Consiglio regionale si esprime sulla proposta di piano entro i successivi centoventi giorni, decorsi i quali il piano si intende approvato”.

Tale modifica, nel porre una tempistica certa all'iter di approvazione dello strumento pianificatorio, consente lo svolgimento delle attività istruttorie di esame e valutazione dello stesso da parte del Consiglio Regionale, ma lascia alla Giunta regionale, la possibilità - trascorsi i termini – di pervenire all’approvazione, introducendo, di fatto, un vero e proprio meccanismo procedurale di silenzio assenso che si pone in contrasto con le disposizioni specifiche stabilite dal legislatore statale con la legge n. 394 del 1991 all'articolo 25, comma 2, laddove è espressamente previsto che il "piano per il parco è adottato dall'organismo di gestione del parco ed è approvato dalla regione”..

In virtù della disposizione previste dall'articolo 25 della legge quadro sulle aree protette il Piano del parco deve dunque essere approvato formalmente dalla regione, con la conseguenza che il neointrodotto meccanismo del silenzio assenso disattende, di fatto, tale previsione normativa, ponendosi in violazione dei principi fondamentali individuati dal legislatore statale in nonna primaria.

Infatti, come ripetutamente statuito dalla Corte Costituzionale con le sentenze: n. 315 e n. 193 del 2010, n. 44, n, 269 e n. 325 del 2011, n. 14 del 2012, n. 212 del 2014 e n. 36 del 17 febbraio 2017, la disciplina delle aree protette rientra nella competenza esclusiva dello Stato in materia di «tutela dell'ambiente» ex art. 117, secondo comma, lettera s), ed è contenuta nella legge n. 394 del 1991 che detta i principi fondamentali della materia, ai quali la legislazione regionale è chiamata ad adeguarsi, assumendo anche i connotati di normativa interposta.

La stessa Corte costituzionale nell'ambito di diversi pronunciamenti (sentenza n. 408 del 1995) fa salva la previsione del silenzio-assenso in riferimento ad attività amministrative nelle quali sia pressoché assente il tasso di discrezionalità, mentre non ritiene possibile la trasposizione di tale modello nei procedimenti ad elevata discrezionalità nell'ambito dei quali si può certamente sussumere quello di adozione del piano del parco previsto all'articolo 25, comma 2 della legge n. 394 del 1991.

Tale assunto sancito dalla Corte viene rafforzato proprio dalla vigenza del principio opposto che esige la pronuncia esplicita dell'Amministrazione competente, atteso che l'istituto del silenzio-assenso è ammissibile in riferimento ad attività amministrative nelle quali sia pressoché' inesistente il tasso di discrezionalità.

In sostanza il legislatore (supportato dalla giurisprudenza costituzionale e amministrativa) è stato in passato molto cauto nel disciplinare la possibile formazione di autorizzazioni tacite, tanto che oggi ha generalmente limitato il ricorso a procedure di silenzio-assenso in special modo in campo ambientale (cfr. art. 20 della legge n. 241 del 1990).

Il meccanismo, pertanto, di formazione tacita dell'atto di assenso strictu sensu considerato, oltre che non cautelativo sotto il profilo del contemperamento degli interessi ambientali in gioco, non può prescindere da un soppesato e coerente apparato motivazionale che, in ossequio al principio di buon andamento dell'amministrazione, necessariamente dovrà tradursi in una manifestazione espressa dell'amministrazione.

Ne consegue che il procedimento di approvazione del Piano dell'area protetta (principale strumento di governo del territorio delle are naturali protette) attraverso il meccanismo del silenzio assenso introdotto con l'articolo 5 lettera g), punto 2) e 3) della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7, viola le disposizioni della n. 394 del 1991 (art. 25, comma 2), ponendosi in contrasto con l'art. 97 Cost. per il mancato rispetto del principio di buon andamento dell'amministrazione per i profili dianzi accennati, nonché con l'art. 117, secondo comma, lettera s) Cost., ovvero con i livelli minimi uniformi previsti dalla legislazione statale nell'esercizio della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente.

v Legge 6 dicembre 1991, n.394 “Legge quadro sulle aree protette”.

Art. 25 (Strumenti di attuazione)

1. Strumenti di attuazione delle finalità del parco naturale regionale sono il piano per il parco e il piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili.

2. Il piano per il parco è adottato dall'organismo di gestione del parco ed è approvato dalla regione.

(…)

vi da ultimo, Corte Costituzionale, sentenze n. 74 e n. 36 del 2017, reperibili su www.cortecostizionale.it

vii cfr. ex multis Corte Costituzionale, sentenze: n. 180 del 2019, n. 121 del 2018, n. 74 e n. 36 del 2017, n. 212 del 2014, n. 14 e n. 171 del 2012, n. 44 n. 70, n. 269 e 325 e del 2011, n. 315 e n. 193 del 2010, reperibili su www.cortecostizionale.it

viii Legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1, e s.m.i.

Articolo 23 (Funzioni del Consiglio)

(…)

2. Spetta al Consiglio in particolare:

(…)

f) deliberare, su proposta della Giunta, gli obiettivi generali di sviluppo economico-sociale della Regione ed i relativi piani settoriali ed intersettoriali;

g) deliberare, su proposta della Giunta, il piano territoriale generale dell’uso e dell’assetto del territorio ed i relativi piani settoriali;

ix Cfr.: Caro Lucrezio Monticelli in Aree naturali protette, Commento alla legge 394/1991, a cura di G. CERUTI, Milano, 1993, pag. 103 e ss. Giampiero Di Plinio, ‎Pasquale Fimiani, “Are naturali protette: diritto ed economia”, Giuffrè Editorie, 2008 pag. 80 e seg; Giampiero Di Plinio “Aree protette vent’anni dopo. L’inattuazione “profonda” della legge n. 394/1991, Rivista Quadrimestrale di Diritto dell’Ambiente, numero 3 del 2011, G. Giappichelli ed.; F. Carpita “ Aree protette e tutela della biodiversità” ed. ETS Pisa 2016; R. Ferrara, F. Fracchia, N. Olivetti “Introduzione al diritto dell'ambiente”, 2018 ed. Gius. Laterza & Figli; Di Pierfranco Malizia, e altri “Le forme dell’ambiente: Saggi multidisciplinari sul rapporto ambiente/società”, ed. Polìmata, 2009 Roma; Antonella Sau “La proporzionalità nei sistemi amministrativi complessi. Il caso del governo del territorio”, Collana di Studi di Diritto Pubblico 2012 ed. Franco Angeli; Gruppo San Rossore “Per il rilancio dei parchi”, ed. ETS Pisa 2011; M. Renna “Vincoli alla proprietà e diritto dell’ambiente” Il Diritto dell’economia” n.4/2005, STEM Mucchi editore, Modena.

x Cfr. FORMEZ Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione pubblica. “Il governo delle aree protette” - Strumenti 6, pag. 56 e ss.

xi Mi sia consentito il rinvio a F. Albanese “La tutela del paesaggio contro la tutela dei parchi”, lexambiente.it giugno 2008

xii Aldo Fiale, Elisabetta Fiale, “Diritto Urbanistico”, XIII edizione, Studi Superiori Simone, Napoli.

xiii Proposta di deliberazione consiliare n. 26 del 4/01/2019 adottata dalla Giunta regionale con Decisione n. 59 del 20 dicembre 2018, concernente: Approvazione del Piano Territoriale Paesistico Regionale.

Approvata il 02/08/2019 seduta del Consiglio regionale n. 38 non ancora pubblicata.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 7 agosto 2019, n. 7

BURL N. 84 S. n. 3 del 17/10/2019

Approvazione del Piano del Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga ai sensi dell'articolo 12 comma 4, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e successive modifiche.

Proposta di deliberazione consiliare n. 30 del 17/05/2019 adottata dalla Giunta regionale con Decisione n. 26 del 14 maggio 2019.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 17 ottobre 2018, n. 17

BURL N. 99 S. n. 1 del 6/12/2018

Piano della Riserva Naturale dell'Insugherata di cui all'articolo 26 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali) e successive modifiche - ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato - sez. iv - n. 2813/2018.

Proposta di deliberazione consiliare n. 17 del 7/08/2019 adottata dalla Giunta regionale con Decisione n. 34 del 2 agosto 2018

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 23 novembre 2018, n. 18

BURL N. 103 S.O. n. 3 del 20/12/2018

Aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque Regionali (PTAR), in attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n, 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche, adottato con deliberazione della Giunta regionale 2016, n. 819.

Proposta di deliberazione consiliare n. 16 del 6/08/2019 adottata dalla Giunta regionale con Decisione n. 34 del 2 agosto 2018

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 18 gennaio 2012, n. 14.

BURL N.10 S.O. n. 15 del 14/03/2012

Approvazione del piano di Gestione dei Rifiuti del Lazio ai sensi dell’articolo 7, comma 1 della legge regionale 9 luglio 1998, n. 27 (Disciplina regionale della Gestione dei Rifiuti).

Proposta di deliberazione consiliare n. 32 assegnata il 30 maggio 2011 d’iniziativa della Giunta regionale con DGR n. 244 del 20 maggio 2011.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 20 aprile 2011, n. 7.

BURL N. 25 S.O. n. 134 del 7/07/2011

Legge regionale 6 dicembre 2004, n. 17. Approvazione del Piano regionale delle attività estrattive.

Proposta di deliberazione consiliare n. 22 assegnata il 23 dicembre 2010 d’iniziativa della Giunta regionale con DGR n. 609 del 17 dicembre 2010.

xiv Cfr vocabolario Treccani http://www.treccani.it/vocabolario/proposta_%28Sinonimi-e-Contrari%29/

Ciò che viene proposto o suggerito, sia con parole sia materialmente:fare, avanzare, rifiutare invito, offerta, (lett.) profferta, [spec. al plur. e in ambito amoroso] avance. ‖ consiglio, parere, suggerimento. b. (estens.) [suggerimento avanzato nell'ambito di una disciplina e sim.: p. di una nuova classificazione] ≈ ipotesi. 2. (giur.) [elaborazione di una nuova norma in ambito legislativo: p. di legge] ≈ ‖ disegno, progetto.

xv cfr. ex multis Consiglio di Stato Sez. I Adunanza di Sezione del 19/06/2019 n. 1940; Consiglio di Stato, Sez. V Ord. 5033 del 23 8 2018; Cons. Stato Sez. V n. 4533 del 25 7 2018; Cons. Stato Sez. V n. 2063 del 3 4 2018; Cons. Stato, sez. V, 13 dicembre 2012, n. 6392; Id., 7 ottobre 2013, n. 4920; Id., sez. IV, 11 febbraio 2016, n. 606; Cass. civ., sez. lav., 11 febbraio 2014, n. 3036; Id., sez. III, 20 marzo 2014, n. 6514.

xvi L.r. 29/1997 articol0o 26 coma 5. Il piano approvato è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed è immediatamente vincolante nei confronti delle amministrazioni pubbliche e dei privati. (Comma modificato dall'articolo 5, comma 1, lettera g), numero 3), della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7)

xvii Lombardia , l. r. 30 novembre 1983, n. 86 e s.m.i.

Art. 14-bis comma 4. Entro centoventi giorni dal ricevimento, la Giunta regionale verifica la proposta controdedotta, determina le modifiche necessarie rispetto ai propri indirizzi, agli atti di programmazione e pianificazione regionale e alle disposizioni di legge in materia, e procede all’approvazione del piano o della relativa variante con propria deliberazione soggetta a pubblicazione.

xix Valle d'Aosta , l. r. 30 luglio 1991, n. 30 e s.m.i.

Art. 18 comma 5. La Giunta regionale, esaminate le osservazioni di cui al comma quattro, provvede alla stesura del testo definitivo dei piani e li sottopone al Consiglio regionale per l'approvazione.

Piemonte, l. r. 29 giugno 2009 n. 19 e s.m.i.

Art. 26 comma 4 (…) La Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare, approva il piano di area entro il termine di centottanta giorni dal ricevimento del provvedimento del soggetto gestore.

Liguria , l. r. 22 febbraio 1995, n. 12 e s.m.i.

Art. 18 comma 5 La Giunta regionale, nei successivi centoventi giorni:

(…)

d) predispone la proposta di Piano da sottoporre al Consiglio regionale Assemblea Legislativa per l’approvazione.

Lombardia , l. r. 30 novembre 1983, n. 86 e s.m.i.

Art. 14-bis comma 4. Entro centoventi giorni dal ricevimento, la Giunta regionale verifica la proposta controdedotta, determina le modifiche necessarie rispetto ai propri indirizzi, agli atti di programmazione e pianificazione regionale e alle disposizioni di legge in materia, e procede all’approvazione del piano o della relativa variante con propria deliberazione soggetta a pubblicazione.

Trentino-Alto Adige ,

Provincia autonoma di Trento , l. p. n. 11 del 23 maggio 2007 e s.m.i.

Art. 43 comma 9. L'approvazione del piano da parte della Giunta provinciale equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza per le opere pubbliche o di pubblica utilità che esso prevede.

Provincia autonome di Bolzano Alto Adige la legge 394/1991 non è recepita

Veneto l. r. 16 agosto 1984, n. 40 e s.m.i .

Art. 10 comma 3 Il piano è approvato con delibera del Consiglio regionale, previo parere della Commissione Tecnica Regionale (…).

Friuli-Venezia Giulia , l. r. 30 settembre 1996 n. 42 e s.m.i.

Art. 17 comma 8. Il Piano di Conservazione e Sviluppo (PCS) è approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, su proposta dell'Assessore regionale ai parchi e previo parere del Comitato tecnico-scientifico.

Emilia Romagna , l. r. 17 febbraio 2005, n. 6 e s.m.i.

Art. 28 comma 1 Il Piano del Parco è approvato dalla Provincia secondo la procedura di approvazione del PTCP.

Toscana , l. r. 19 marzo 2015, n. 30 e s.m.i.

Art. 29 comma 1. La proposta di piano integrato per il parco di cui all'articolo 27, è predisposta dal consiglio direttivo del parco che lo invia alla Giunta regionale, previa acquisizione del parere obbligatorio della comunità del parco e del comitato scientifico del parco. La Giunta regionale trasmette la proposta di piano integrato per il parco al Consiglio regionale, previa acquisizione del parere obbligatorio della consulta tecnica regionale di cui all’articolo 9, segnalando le eventuali difformità dello stesso dalle normative vigenti e dagli atti della programmazione regionale di riferimento. 2. Fermo restando quanto previsto ai commi 3 e 4, il piano integrato è adottato e approvato dal Consiglio regionale (…).

Umbria , l. r. 3 marzo 1995 ,n. 9 e s.m.i.

Art. 12 comma 6. Il piano dell'Area naturale protetta è approvato dalla Giunta regionale, in via definitiva.

Marche, l. r. 28 aprile 1994, n. 15 e s.m.i.

Art. 15 comma 6 bis. Il piano del parco approvato dal Consiglio regionale è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Abruzzo, l.r. 21 giugno 1996, n. 38 e s.m.i.

Art. 14 (Piano del Parco)

8. L'Ente parco li trasmette alla Regione, unitamente alle osservazioni, entro i successivi trenta giorni.

9. Il Consiglio regionale provvede alla definizione del Piano ed al Regolamento entro sei mesi dal loro ricevimento.

Art. 22 (Piano delle Riserve naturali)

3quinquies - La Giunta regionale, sulla base delle osservazioni pervenute e in base all'esito della conferenza dei servizi di cui al comma 3 quater adotta in via definitiva il piano e lo presenta al Consiglio regionale per l'approvazione.

Molise l.r. 20 ottobre 2004, n. 23 e s.m.i.

Art. 13 comma 5. Fino ad eventuale diversa disciplina stabilita con la legge regionale di cui al comma 2 dell'art. 60 della legge regionale 29 settembre 1999, n. 34, e successive modificazioni, il piano è approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione ed è immediatamente vincolante nei confronti delle amministrazioni e dei privati.

Campania , l. r. 1 settembre 1993, n. 33 e s.m.i.

Art. 18 comma 1 lettera d) il Piano territoriale del Parco, unitamente alle osservazioni ed alle eventuali controdeduzioni dell'Ente di gestione, viene inoltrato alla Giunta Regionale che, sentito il Comitato Consultivo Regionale di cui al precedente art. 3 della presente legge, lo invia alle Commissioni Consiliari III e IV. Le suddette Commissioni inviano il Piano Territoriale con il relativo parere al Consiglio Regionale, per l’approvazione.

Puglia , l. r. 24 luglio 1997, n. 19 e s.m.i.

Art. 20 commi:

3. Il piano è predisposto dall'ente di gestione ed è adottato dal Consiglio direttivo entro e non oltre centottanta giorni dalla data di insediamento degli organi di gestione, sentito il parere della Comunità del parco. Il piano dovrà indicare anche le risorse e le modalità finanziarie occorrenti per la sua attuazione.

4. Successivamente all'adozione, il piano viene depositato presso gli enti territoriali interessati per la durata di quaranta giorni consecutivi durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione ed estrarne copia. Dell'avvenuto deposito deve essere data tempestiva notizia tramite il Bollettino ufficiale della Regione Puglia. In tale periodo chiunque può presentare osservazioni scritte.

5. Decorso il termine di cui al comma 4, il piano è inviato dall'ente di gestione della Giunta regionale che, sentito il parere del Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 3, lo invia alle Commissioni consiliari competenti, che lo inoltrano con il relativo parere al Consiglio regionale.

Basilicata l. r. 28 giugno 1994, n.28 e s.m.i.

Art. 19 commi

5. I piani per i parchi sono adottati dal Consiglio direttivo dell'Ente Parco e devono essere trasmessi alla Giunta Regionale e sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione con l'indicazione della sede in cui chiunque può prendere visione degli elaborati. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale gli Enti interessati e chiunque vi abbia interesse possono far pervenire le proprie osservazioni al Presidente della Regione o della Provincia [10].

6. La Giunta, esaminate le osservazioni, provvede alla stesura del testo definitivo, dei piani e li sottopone al Consiglio Regionale per l'approvazione.

Calabria , l. r. 14 luglio 2003, n. 10 e s.m.i.

Art. 18 (Piano del Parco)

comma 3. Il Piano è predisposto dall'Ente parco entro 18 mesi dalla costituzione dei suoi organi, in base ai criteri ed alle finalità della presente legge. Il Piano, adottato dal Consiglio direttivo, è approvato dal Consiglio Regionale entro novanta giorni dal suo inoltro da parte dell'Ente parco.

Art. 27 (Piano naturalistico delle Riserve naturali)

Comma 4. Il Piano di assetto naturalistico è adottato e pubblicato dall'Ente di gestione. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione presso gli enti locali interessati, si possono presentare osservazioni scritte, sulle quali, l'Ente di gestione dovrà esprimere il proprio parere entro i trenta giorni successivi. Decorso tale termine, le osservazioni con i pareri dell'Ente di gestione vengono trasmesse al Consiglio Regionale che, entro sessanta giorni dal ricevimento, si pronuncia ed emana il provvedimento d'approvazione da pubblicare sul B.U.R.C..

Sicilia l. r. 6 maggio 1981, n. 98 e 9 agosto 1988, n. 14

Art. 5 comma 2 Il piano è approvato con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, sentita la commissione legislativa permanente per l'ecologia della Assemblea regionale siciliana.

Sardegna l. r. 7 giugno 1989 n. 31 e s.m.i.

Art. 12 (Piano dei parchi e delle riserve)

l. Il piano del parco è redatto dalla Giunta regionale.

2. A tal fine la Giunta, su iniziativa dell’Assessorato regionale della difesa dell’ambiente, in collaborazione con istituti universitari e con l’Azienda delle foreste demaniali della Regione sarda, per quanto attiene i terreni da essa direttamente gestiti, elabora una proposta di piano.

3. Tale proposta è pubblicata per un periodo di sessanta giorni all’Albo di tutti i Comuni interessati, con l’indicazione della sede presso cui chiunque può prendere visione dei relativi elaborati. Della pubblicazione è dato avviso sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna.

4. Entro trenta giorni decorrenti dall’ultimo di deposito i Comuni, le Comunità montane e le Province possono presentare osservazioni indirizzate al Presidente della Giunta regionale.

5. Trascorso tale termine la Giunta regionale, previo esame delle osservazioni, sentito il comitato tecnico consultivo per l’ambiente naturale, approva in via definitiva il piano del parco qualora ricada su aree già oggetto di piano territoriale paesistico ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 431 e della legge 29 giugno 1939, n. 1497. In caso contrario la Giunta regionale delibera l’adozione definitiva della proposta di piano e la trasmette al Consiglio regionale che approva in via definitiva il piano del parco.

6. Qualora i rilevanti valori naturali presenti nel territorio o le particolari dimensioni della riserva naturale comportino la necessità di pianificazione specifica, trovano applicazione le disposizioni di cui ai precedenti commi.

7. In mancanza dei suddetti presupposti i piani delle riserve naturali possono essere predisposti anche dall’organismo di gestione con le modalità e procedure previste all’articolo i della legge 6 agosto 1967, n. 765.