Quella palazzina abusiva nel parco naturale regionale di Molentargius - Saline va demolita

di Stefano DELIPERI

Il T.A.R. Sardegna, con sentenze Sez. II, 7 maggio 2015, n. 744 e n. 745, ha respinto i ricorsi contro le determinazioni dirigenziali del Comune di Cagliari che hanno disposto la demolizione e il ripristino ambientale riguardo le due porzioni di un unico immobile abusivo realizzato nella zona agricola di Medau su Cramu, nel parco naturale regionale “Molentargius – Saline”, una delle zone umide di importanza internazionale di maggiore interesse, afflitta, tuttavia, da ben 260 casi di abusivismo edilizio totale o parziale.

Articolate le argomentazioni del Giudice amministrativo sardo.

In primo luogo, alcuna comunicazione doveva esser data ai ricorrenti, in quanto “l’acquisizione alla mano pubblica si è perfezionata ben prima che” acquistassero (1990) l’immobile, infatti “il manufatto abusivo - in uno con l’area di sedime - era passato alla mano pubblica per effetto dell’inottemperanza alla demolizione di cui alle ordinanze risalenti al 1984-1985 … e ciò in base a quanto previsto dagli artt. 7 comma 3 della legge n.47/1985 (ora art. 31, comma 4, del d.p.r. n. 380/2001) e 6, comm 4 e 5, della l.r. n. 23/1985; del resto tale effetto della mancata demolizione era stato espressamente indicato nel corpo delle ordinanze in oggetto, le quali recavano la rituale formula di avvertimento”.

Nessun “silenzio-assenso” previsto dall’art. 35 della legge n. 47/1985 si è poi formato, visto “che l’immobile abusivo ancora non era stato realizzato alla data del 9 gennaio 1984, risultando così dimostrata per tabulas l’insussistenza del requisito temporale richiesto, ai fini del condono, dalla legge n. 47/1985, cioè l’intervenuta realizzazione dell’abuso entro la data dell’1 ottobre 1983”, nonostante le attestazioni non veritiere nelle istanze di condono edilizio.

Inoltre, “l’acquisizione al patrimonio comunale dell’immobile abusivo è atto rigidamente vincolato (anzi, più precisamente, puramente ricognitivo di un effetto che si produce ex lege al momento della scadenza del termine fissato per la demolizione … ), tale incontestabile assunto non fa che confermare la legittimità dell’operato comunale”. Si tratta, infatti, di una diretta applicazione degli artt. 7, comma 3° della legge n. 47/1985 e s.m.i. (ora art. 31, comma 4°, del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.) e 6, commi 4° e 5°, della legge regionale Sardegna n. 23/1985 e s.m.i., dal contenuto non discrezionale.

Nette le conclusioni del T.A.R. Sardegna sul ricorso avente a oggetto la porzione di immobile abusivo sanzionata da sentenza penale passata in giudicato: “gli impugnati atti di diniego di condono e acquisizione al patrimonio comunale trovano autonomo fondamento, oltre che negli illeciti amministrativi contestati, nella sentenza 22 gennaio 1997, n. 77 (poi confermata in appello), con cui il Pretore di Cagliari aveva condannato il sig. Lazzarino Porcu per i reati di cui agli artt. art. 20, lett. c), della legge n. 47/1985 e 1 sexies della legge n. 431/1985, disponendo la demolizione del manufatto abusivo di sua proprietà. … tale pronuncia del Giudice penale, da tempo passata in giudicato e ovviamente estranea alla sfera di giurisdizione di questo Tribunale, costituisce titolo autonomamente legittimante la demolizione, per cui il ricorrente, sin dal passaggio in giudicato della sentenza citata, ha perso qualunque concreto interesse a contestare il diniego di condono e i presupposti in sé della demolizione del manufatto, al cui ipotetico annullamento non potrebbe conseguire l’adozione di atti amministrativi favorevoli, inibiti dal giudicato penale”.

Naturalmente l’ordine di demolizione e di ripristino ambientale contenuto nella sentenza penale passata in giudicato conserva tutta la sua efficacia anche in caso di subentro di altri soggetti nella titolarità dell’opera abusiva (vds. Cass. pen., Sez. III, 26 marzo 2015, n. 12976).

Due pronunce, quelle del T.A.R. Sardegna, che sgombrano un po’ il campo da pretese dal sapore fin troppo dilatorio.

 

Dott. Stefano Deliperi

 

 

 

 









N. 00744/2015 REG.PROV.COLL.

N. 01203/2014 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1203 del 2014, proposto da: 
Giancarlo Porcu, rappresentato e difeso dagli avv. Paolo Cotza e Eulo Cotza, con domicilio eletto presso il loro studio, in Cagliari, piazza Michelangelo n. 14; 

contro

- Comune di Cagliari, rappresentato e difeso dagli avv. Francesca Frau e Genziana Farci, con domicilio eletto presso la sede legale dell’Ente, in Cagliari, via Roma n.145; 
- Procura della Repubblica di Cagliari e Agenzia delle Entrate di Cagliari Servizio, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distr.le dello Stato di Cagliari, domiciliataria in Cagliari, via Dante n. 23; 

per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia.

1) della determinazione del Dirigente Servizio Edilizia Privata del Comune di Cagliari 30 settembre 2014 n. 9571, avente ad oggetto "rigetto dell'istanza di sanatoria ai sensi della L. 47/85 presentata dal Sig Porcu Giancarlo. Pratica di sanatoria n. 10342 prot. 3575 del 04.06.1986", nonchè (ove occorra) del connesso municipale preavviso di diniego 11 luglio 2014 prot. 163214;

nonchè (nella parte e misura in cui attengono all'interesse dell'attuale ricorrente):

2) della nota 6.10.2014 n 225670 della Sezione Sorveglianza del Comune di Cagliari, “verbale di accertamento (di pregresse) ordinanze emesse dal Sindaco di Cagliari …. Relative a sospensione lavori e demolizione …”;

3) della determinazione 21.10.2014 n. 10369 del Servizio Edilizia Privata del Comune di Cagliari, avente ad oggetto “presa d’atto dell’accertamento dell’inottemperanza a (pregresse) ordinanze di demolizione … Acquisizione gratuita al Patrimonio indisponibile del Comune di Cagliari dell’opera abusiva, dell’area di sedime e dell’area pertinenziale, relativamente alle unità immobiliari …”;

4) del relativo “avviso di immissione nel possesso e di sgombero “ del Servizio Patrimonio del Comune di Cagliari, comunicante “che il giorno giovedì 4 (quattro) del mese di Dicembre del corrente anno 2014, alle ore 9,30 e seguenti, gli incaricati di questo Comune si immetteranno nell’immobile di proprietà di questo Ente, distinto in catasto …”;

5) della connessa ordinanza di sgombero 6.11.2014 n. 40 del Servizio Patrimonio del Comune di Cagliari , intimante il rilascio dell’immobile in questione “entro le ore 8,00 del 04.12.2014”, nonché comunicante che, in difetto, “l’Amministrazione provvederà comunque, senza ulteriore preavviso, ad immettersi nel possesso dell’immobile per eseguire la demolizione delle opere abusivamente realizzate”;

6) della determinazione 6.11.2014 n. 11025 del Servizio Patrimonio del Comun e di Cagliari, avente ad oggetto “immissione in possesso e contestuale redazione dello stato di consistenza … immobili siti in Cagliari, loc. “Medau Su Cramu”, Via Del Sale civici 2/c – 4, rispettivamente distinto in catasto fabbricati …”;

7) della nota di trascrizione dell'Agenzia delle Entrate, ufficio Provinciale di Cagliari - Territorio, Servizio di Pubblicità Immobiliare 27 ottobre 2014, relativa al fabbricato distinto iun C.F. A/22, particella 124, ubicato al civico 2/c di Via Del Sale, all'area di sedime dello stesso e all'area circostante pertinenziale per la superficie di circa 280 metri quadrati ...";

8) del “protocollo di intesa sottoscritto, in data 23.4.2010, dal Direttore Generale, congiuntamente ai Dirigenti e Funzionari dei diversi servizi comunali” in tema di inottemperanza alle ordinanze di demolizione.

Visti il ricorso e i relativi allegati.

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Cagliari, della Procura della Repubblica di Cagliari e dell’Agenzia delle Entrate di Cagliari.

Viste le memorie difensive.

Visti tutti gli atti della causa.

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 marzo 2015 il dott. Antonio Plaisant e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con rogito del notaio Ugo Pasolini in data 13 aprile 1983 il sig. Salvatore Porcu (fratello dell’odierno ricorrente) aveva acquistato dalle sig.re Giovanna Dessì e Matilde Serri un lotto di terreno ubicato in Cagliari, loc. Medau Su Gramu, originariamente censito alla Sezione A, Foglio 22, Particella 15 e poi frazionato nelle particelle 3016 e 3018.

Con rogito del notaio Ercole Bartoli in data 20 giugno 1990, il sig. Giancarlo Porcu acquistò dal fratello Salvatore una porzione del suddetto terreno, sul quale, per iniziativa del padre di entrambi Edmondo Porcu, era stato nel frattempo realizzato un fabbricato abusivo bifamiliare, composto da un piano seminterrato e due piani fuori terra.

Una porzione dello stesso (accatastata al Foglio 22, Particella 124) divenne così di proprietà dello stesso Giancarlo Porcu (insieme alla relativa porzione di terreno acquistata nel 1990), mentre l’altra restò di proprietà di Salvatore Porcu sino al 18 gennaio 1995, data in cui fu ceduta, insieme alla relativa parte di terreno, al sig. Lazzarino Porcu (fratello di Salvatore e Giancarlo) con rogito del notaio Ercole Bartoli (e poi accatastata al Foglio 22 Mappale 123).

In data 4 giugno 1986 il sig. Giancarlo Porcu presentò al Comune di Cagliari istanza di condono edilizio relativamente al fabbricato che sarebbe poi divenuto di sua proprietà, integrandola poi con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del 2 ottobre 1986, attestante il fatto di “avere iniziato i lavori di costruzione di un fabbricato di civile abitazione in Cagliari, loc. Madau Su Gramu, il 2 aprile 1983 e di averli ultimati 20 settembre 1983”.

In data 11 luglio 2014 il Comune di Cagliari ha emesso il preavviso di diniego di tale istanza, evidenziando che il manufatto abusivo era stato in realtà realizzato tra il 9 gennaio 1984 e il 6 aprile 1984, quindi successivamente all’1 ottobre 1983, termine ultimo consentito dalla legge n. 47/1985 ai fini del rilascio della concessione in sanatoria.

A comprova di tale assunto il Comune ha fatto riferimento a due sopralluoghi (e relativi verbali) svolti da personale del Servizio edilizia privata il 16 dicembre 1983 e il 9 gennaio 1984, durante i quali era stata accertata la presenza soltanto di una recinzione abusiva delimitante il lotto (di cui era stata poi disposta la demolizione con ordinanze 30 gennaio 1984, n. 63 e 14 gennaio 1985, n. 1225); nonché a un successivo sopralluogo del 6 aprile 1984, durante il quale era stata verificata la nel frattempo intervenuta realizzazione della costruzione bifamiliare abusiva in oggetto (di cui era stata poi disposta la demolizione con ordinanza 20 aprile 1984, n. 397); tutte le ordinanze dianzi citate erano state notificate a Salvatore Porcu (in qualità di proprietario) e a Edmondo Porcu (in qualità di committente delle opere abusive).

In data 4 agosto 2014, il sig. Porcu Giancarlo ha trasmesso al Comune le proprie osservazioni, incentrate essenzialmente sul notevole lasso di tempo trascorso tra il preavviso di diniego e la presentazione della domanda di condono -che avrebbe ingenerato un legittimo affidamento circa l’autorizzabilità del manufatto- nonché sulla sentenza 4 marzo 1988, n. 257, con cui la Pretura di Cagliari aveva dichiarato estinti (in parte per prescrizione e in parte per amnistia) i reati di costruzione senza concessione ascritti ai sig.ri Porcu Salvatore e Porcu Edmondo (rispettivamente fratello e padre di Giancarlo) in relazione all’immobile di cui si discute.

Con determinazione dirigenziale 30 settembre 2014, n. 9571, il Comune di Cagliari ha, infine, respinto l’istanza di condono, osservando che:

- dalle risultanze istruttorie richiamate nel preavviso di rigetto è emerso che il manufatto abusivo fu realizzato dopo l’1 ottobre 1983, fissato dalla legge 28 febbraio 1985, n. 47, quale limite temporale per il condono;

- non vi è alcun affidamento legittimo da tutelare, essendo stato il sig. Giancarlo Porcu sin dall’inizio consapevole dell’insanabilità dell’immobile, come dimostrerebbe la falsa dichiarazione del 2 ottobre 1986 in ordine alla realizzazione dello stesso prima della scadenza del termine fissato dalla normativa sul condono;

- in ogni caso l’istanza di condono non ha sospeso l’efficacia delle ordinanze di demolizione emesse il 30 gennaio 1984, il 14 gennaio 1985 e il 20 aprile 1984, n. 397, essendo il manufatto abusivo inserito in zona soggetta a vincolo di inedificabilità assoluta per effetto del Piano territoriale paesistico di Molentargius - Monte Urpinu, depositato ai fini della pubblicazione in data 17 aprile 1975 e approvato con decreto dell’Assessore regionale della Pubblica Istruzione 12 gennaio 1979, n. 7.

In data 6 ottobre 2014 -come da verbale n. 225670, notificato in data 7 ottobre 2014 ai sig.ri Lazzarino Porcu e Giancarlo Porcu (ciascuno per la porzione di manufatto di sua proprietà)- la Polizia Municipale di Cagliari ha formalmente accertato l’inottemperanza delle ordinanze di demolizione sopra citate (n. 63/1984, n. 1225/195 e n. 397/1984), attestando che la costruzione bifamiliare e i manufatti accessori abusivamente realizzati risultavano ancora in essere.

Preso atto di ciò, con determinazione dirigenziale 21 ottobre 2014, n. 10369, il Comune di Cagliari ha dato atto, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 31, comma 4, del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 e 6, comma 5, della l.r. 1985, n. 23, che l’accertamento dell’inottemperanza alle sopra citate ingiunzioni comporta l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale dei manufatti abusi (e della relativa area di sedime), come tale può essere trascritto nei registri immobiliari e costituisce titolo per l’immissione nel possesso e il ripristino dello stato dei luoghi da parte dell’Amministrazione.

Sono poi intervenuti l’ordinanza 6 novembre 2014, n. 60, intimante il rilascio dell’immobile entro il 4 dicembre 2014, la determinazione dirigenziale n. 11025, in pari data, di immissione nel possesso e redazione dello stato di consistenza, nonchè la trascrizione dell’avvenuta acquisizione del fondo e dei manufatti abusivi nei pubblici registri immobiliari; in data 13 novembre 2014 è stata data notizia sul B.U.R.A.S. dell’avvenuta immissione nel possesso e della redazione dello stato di consistenza.

Con atto del 10 ottobre 2014 la Procura della Repubblica ha incaricato il Sindaco di Cagliari di provvedere alla demolizione dell’intera costruzione bifamiliare in esecuzione della sentenza 22 gennaio 1997, n. 77 (poi confermata in appello), con cui il Pretore di Cagliari aveva nel frattempo condannato il sig. Lazzarino Porcu per i reati di cui agli artt. art. 20, lett. c), della legge n. 47/1985 e 1 sexies della legge n. 431/1985; nonché sul presupposto della già decretata (dal Comune di Cagliari) non condonabilità dell’immobile abusivo in quanto realizzato dopo l’1 ottobre 1983.

Con il ricorso ora in esame, notificato il 27 novembre 2014, il sig. Giancarlo Porcu ha chiesto l’annullamento, previa sospensione, di tutti gli atti comunali sopra descritti (dal preavviso di rigetto dell’istanza di condono sino all’immissione nel possesso), sulla base delle seguenti censure: “1. Violazione di legge, erroneo presupposto di fatto e di diritto, difetto di istruttoria, motivazione e ponderazione degli interessi, illegittimità derivata”, “2. Violazione di legge, dei principi di affidamento, buona amministrazione, tempestività e certezza dell’azione amministrativa, disparità di trattamento, contraddittorietà, illogicità e ingiustizia manifeste, illegittimità derivata”, “3. Violazione di legge, eccesso di potere, disparità di trattamento e travisamento”, “4. violazione di legge, disparità di trattamento, mancata ponderazione di interessi, illegittimità derivata, sviamento”, che saranno esaminate nella parte in diritto.

Con decreto cautelare monocratico del Presidente di questa Sezione 29 novembre 2014, n. 345, è stata provvisoriamente sospesa l’efficacia dell’ordinanza comunale di sgombero 6 novembre 2014, n. 10369 e tale sospensione è stata poi confermata dal Collegio con ordinanza 10 dicembre 2014, n. 369, con cui è stata fissata per la trattazione del merito l’udienza pubblica del 18 marzo 2015.

In data 4 dicembre 2014 si sono costituite in giudizio la Procura della Repubblica e l’Agenzia delle Entrate di Cagliari, opponendosi all’accoglimento del gravame.

In data 5 dicembre 2014 si è costituito in giudizio il Comune di Cagliari, chiedendo la reiezione del ricorso.

È seguito lo scambio di ulteriori memorie difensive, con cui ciascuna delle parti ha ulteriormente argomentato le proprie tesi.

Alla pubblica udienza del 18 marzo 2015 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce, in effetti, distinte doglianze.

1.1. La prima fa leva sul fatto che le ordinanze di demolizione 30 gennaio 1984, n. 63, 14 gennaio 1985, n. 1225 e 20 aprile 1984, n. 397 furono notificate esclusivamente al sig. Salvatore Porcu (in qualità di proprietario) e al sig. Edmondo Porcu (in qualità di committente delle opere abusive), mentre lo stesso ricorrente non ne avrebbe mai avuto notizia; conseguentemente la successiva inottemperanza alle stesse non potrebbe costituire nei suoi confronti valido presupposto per l’acquisizione dei manufatti al patrimonio comunale e per i successivi atti di carattere consequenziale.

La censura è priva di pregio per la semplice ragione che, all’epoca in cui le ordinanze in questione furono emesse e notificate, proprietario dell’immobile era il solo sig. Salvatore Porcu, avendone l’odierno ricorrente acquistato una porzione solo con successivo rogito del 20 giugno 1990 (vedi narrativa), per cui non avrebbe potuto (né dovuto) essere identificato dal Comune come soggetto avente diritto alla notifica; tra l’altro, come si è evidenziato in narrativa, è solo in data 13 novembre 1985 (quindi parecchi mesi dopo l’emissione delle ordinanze di cui si discute) che lo stesso sig. Porcu Giancarlo presentò al Comune la denuncia di nuova costruzione, esternando così, in qualche modo, la propria relazione con il bene.

A ciò consegue, altresì, che il manufatto abusivo -in uno con l’area di sedime- era passato alla mano pubblica per effetto dell’inottemperanza alla demolizione di cui alle ordinanze risalenti al 1984-1985 (vedi narrativa) e ciò in base a quanto previsto dagli artt. 7 comma 3 della legge n.47/1985 (ora art. 31, comma 4, del d.p.r. n. 380/2001) e 6, comm 4 e 5, della l.r. n. 23/1985; del resto tale effetto della mancata demolizione era stato espressamente indicato nel corpo delle ordinanze in oggetto, le quali recavano la rituale formula di avvertimento (cfr. docc. 30-32 prodotti dalla difesa comunale). In sostanza l’acquisizione alla mano pubblica si è perfezionata ben prima che il sig. Giancarlo Porcu fosse formalmente subentrato nella proprietà dello stesso, per cui il suo atto di acquisto del 1990 è avvenuto a non domino, come tale privo di alcun effetto traslativo.

1.2. Con il secondo profilo di doglianza il ricorrente contesta uno dei molteplici assunti motivazionali posti a base del diniego di sanatoria, cioè quello relativo all’impossibilità di concedere il condono per la presenza di un vincolo di inedificabilità assoluta, derivante dallo speciale regime di tutela cui, secondo il Comune, sarebbe stata (e sarebbe tuttora) sottoposta l’area in questione dal Piano territoriale paesistico di Molentargius Monte Urpinu; sostiene, infatti, il ricorrente, che tale Piano non fosse ancora efficace alla data di presentazione dell’istanza di sanatoria (risalente al giugno 1986) e questo perché la pubblicazione del PTP sulla Gazzetta Ufficiale -condizione di efficacia prevista dagli artt. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e 24, comma 2, del r.d. 1940, n. 1357- avvenne solo in data 24 dicembre 1992, cioè diversi anni dopo; di conseguenza sull’istanza di condono si sarebbe addirittura da tempo formato il “silenzio-assenso” previsto dall’art. 35 della legge n. 47/1985.

La censura è priva di pregio.

In disparte la spiccata e notoria rilevanza paesaggistica e ambientale del sito interessato -che non per niente riceve tutela dal d.m. 24 marzo 1977, dall’art. 136, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 42/2004 (come bene paesaggistico di insieme), dagli artt. 14, 15, 19, 20, 47 e 49 delle NTA del Piano paesaggistico regionale- è in questa sede dirimente osservare come l’accoglimento dell’istanza di condono incontrasse, comunque, un autonomo e ineludibile ostacolo nella circostanza (neppure contestata e che, comunque, emerge con assoluta certezza dai verbali di sopralluogo redatti dal Servizio Edilizia privata in data 16 dicembre 1983, 9 gennaio 1984 e 6 aprile 1984 richiamati in narrativa: cfr. docc. 27 e 28 prodotti dalla difesa comunale) con i quali fu de visu accertato da personale del Comune che l’immobile abusivo ancora non era stato realizzato alla data del 9 gennaio 1984, risultando così dimostrata per tabulas l’insussistenza del requisito temporale richiesto, ai fini del condono, dalla legge n. 47/1985, cioè l’intervenuta realizzazione dell’abuso entro la data dell’1 ottobre 1983.

1.3. Né, al riguardo, può condividersi l’ulteriore assunto difensivo secondo cui l’Amministrazione non avrebbe adeguatamente dimostrato il fatto che, all’epoca dell’istanza di sanatoria, il ricorrente fosse a conoscenza della vera data di realizzazione del manufatto.

Difatti tutte le circostanze del caso depongono in senso diametralmente opposto.

Basti pensare alla stretta relazione familiare esistente tra il ricorrente, il precedente proprietario dell’immobile (cioè il sig. Salvatore Porcu, suo fratello), il sig. Lazzarino Porcu (poi divenuto proprietario dell’altra porzione di immobile abusivo, terzo fratello di Salvatore e Giancarlo) e il soggetto che aveva commissionato i lavori abusivi (il sig. Edmondo Porcu, padre dei tre); così come alla scansione temporale dell’intera vicenda (acquisto del terreno da parte del sig. Salvatore Porcu, successiva divisione dello stesso tra i due fratelli Giancarlo e Lazzarino, realizzazione del manufatto abusivo bifamiliare da parte del padre Edmondo e suddivisione dello stesso tra i due fratelli).

Tutto ciò dimostra che la realizzazione dell’opera fu oggetto di un “disegno familiare unitario”, del quale il sig. Giancarlo Porcu era certamente a conoscenza, come conferma -indirettamente ma inconfutabilmente- il fatto che lo stesso, nell’anno 1985, aveva poi comunicato al Comune la realizzazione del nuovo manufatto, benché dello stesso non fosse ancora divenuto formalmente proprietario.

Si consideri, ancora, che lo stesso Giancarlo Porcu -nella dichiarazione sostitutiva presentata al Comune nell’ottobre 1986, a integrazione dell’istanza di condono- aveva poi attestato “di avere iniziato i lavori di costruzione…e di averli ultimati…”, per cui -al di là delle date indicate in quella dichiarazione, certamente false come poi accertato dal Comune con i sopra descritti sopralluoghi- lo stesso ricorrente già allora descriveva la realizzazione dell’immobile abusivo come una “questione di cui si era occupato personalmente” e della quale non può ora credibilmente sostenere di non aver conosciuto l’epoca esatta di realizzazione.

A tutto ciò consegue l’insussistenza dei presupposti per la formazione del silenzio-assenso sulla domanda di condono, che -come noto- non si perfeziona qualora la documentazione allegata a sostegno dell’istanza sia dolosamente non rispondente ai dati reali.

1.4. Chiaramente non condivisibile è poi l’ulteriore assunto secondo cui, se la domanda di condono fosse stata evasa (anche negativamente) in modo tempestivo, anziché 20 anni dopo, parte ricorrente avrebbe potuto usufruire dei successivi condoni succedutisi nel tempo, rispetto ai quali non sarebbe più risultata ostativa la realizzazione dell’abuso in data successiva all’1 ottobre 1983.

Difatti il sig. Porcu ben avrebbe potuto cautelativamente riproporre comunque la domanda di condono in occasione delle successive leggi di sanatoria, conscio com’era (vedi supra) dell’insussistenza -a dispetto di quanto falsamente dichiarato- dei presupposti di legge per usufruire del condono previsto dalla legge n. 4771985.

2. Con il secondo motivo la parte ricorrente sostiene che, anche volendo ammettere l’insussistenza dei presupposti formali per il condono, l’Amministrazione, anziché farne discendere automaticamente il diniego della relativa istanza, avrebbe dovuto tenere conto, motivando al riguardo, del notevole lasso di tempo trascorso dalla presentazione dell’istanza, nonché delle rilevanti modificazioni nel frattempo subite dalla zona di riferimento, trasformata in un vero e proprio quartiere cittadino.

La doglianza è del tutto priva di fondamento.

In primo luogo si osserva, in punto di fatto, che l’indubbio (ma abusivo) sviluppo subito negli anni dal quartiere di Medau su Gramu non ha impedito che l’intera area in cui lo stesso si inserisce -di straordinaria rilevanza paesaggistica e ambientale, come noto all’opinione pubblica cagliaritana e non solo- abbia, comunque, mantenuto integre gran parte delle proprie specificità e proprietà, pur a fronte dell’obiettiva “offesa al paesaggio” rappresentata dalla realizzazione di un intero quartiere abusivo proprio al suo interno: ciò al solo fine di “riportare alla realtà concreta”, peraltro assolutamente notoria, le osservazioni di parte ricorrente che parrebbero voler sminuire la gravità dell’abuso commesso in rapporto al contesto di riferimento.

In secondo luogo si rileva che -non sussistendo i presupposti temporali del condono (vedi supra), l’Amministrazione non disponeva di alcuna discrezionalità, essendo vincolata da precise disposizioni di legge alla reiezione dell’istanza.

Ma a parte questo, si osserva che:

- l’area in questione -impregiudicata ogni valutazione in ordine all’efficacia, nel caso in esame, del Piano territoriale paesistico di zona (vedi supra)- era, comunque, vincolata sotto il profilo paesaggistico sin dal 1977, quanto meno altro per effetto di apposito d.m. di vincolo ministeriale (vedi supra);

- l’ipotizzato affidamento del privato, asseritamente ingenerato dal persistere nel tempo di un’edificazione non conforme a legge, non assume alcun rilievo in una vicenda come quella in esame, ove il ricorrente, oltre ad aver usufruito per anni di un immobile di cui conosceva perfettamente l’abusività (anche paesaggistica), ha scientemente tentato di trarre in inganno l’Amministrazione, allegando alla propria istanza di condono una falsa dichiarazione in ordine alla data di realizzazione dello stesso;

- è, quindi, davvero singolare che proprio colui che ha cercato di ingannare l’Amministrazione, presentandole “carte false” al fine di aggirare un limite oggettivo stabilito dalla normativa sul condono, cerchi ora di accampare un affidamento che si sarebbe creato a causa del ritardo con cui la stessa Amministrazione ha esitato la medesima istanza.

Pertanto la censura in esame deve essere respinta.

3. Con il terzo motivo il ricorrente introduce a ben vedere due doglianze.

3.1. La prima fa leva sul carattere vincolato del provvedimento di acquisizione del bene al patrimonio comunale, che renderebbe illegittimo il corposo bagaglio motivazionale su cui fa leva il suddetto provvedimento.

Tale argomentazione, prima ancora che infondata, è sostanzialmente incomprensibile, perché di segno contrario all’interesse stesso del ricorrente.

Difatti, se è indubbio che l’acquisizione al patrimonio comunale dell’immobile abusivo è atto rigidamente vincolato (anzi, più precisamente, puramente ricognitivo di un effetto che si produce ex lege al momento della scadenza del termine fissato per la demolizione: vedi supra), tale incontestabile assunto non fa che confermare la legittimità dell’operato comunale.

Ove poi il ricorrente intendesse sollevare un vizio di difetto di motivazione (e di violazione del divieto di motivazione postuma) in relazione al provvedimento di diniego di condono, la censura risulterebbe infondata in fatto, posto che sia il preavviso di rigetto dell’11 luglio 2014 che la definitiva determinazione dirigenziale di diniego sono ampiamente motivati, con esaustivo riferimento ai sopralluoghi svolti nel 1984, dai quali emerse, come già ampiamente esposto (vedi supra), che l’abuso era stato realizzato in data successiva all’1 ottobre 1983, il che è ampiamente sufficiente a giustificare la decisione assunta dall’Amministrazione.

3.2. Per ragioni non dissimili va disatteso l’ulteriore assunto difensivo secondo cui la determinazione dirigenziale n. 11025/2014 di immissione nel possesso farebbe illegittimamente riferimento a un elemento -l’incarico, affidato dalla Procura della Repubblica al Sindaco di Cagliari in data 10 ottobre 2014, di demolire le opere abusive- successivo al rigetto della domanda di condono.

Prima di tutto perché, come si è appena rilevato, l’operato del Comune trova autonomo e adeguato fondamento nelle altre circostanze (e motivazioni) sopra descritte e in secondo luogo perché non è dato comprendere quale ragione di illegittimità derivi dal richiamo a un elemento, peraltro indubbiamente significativo, intervenuto dopo che era stata già respinta l’istanza di condono e del quale, pertanto, all’epoca non si era potuto in precedenza tenere conto.

4. Con il quarto motivo il ricorrente, più che formulare ulteriori censure, “tira le somme” delle proprie precedenti argomentazioni (come detto infondate), osservando in aggiunta soltanto che:

- l’Amministrazione non avrebbe tenuto conto dei rischi, derivanti dalla demolizione della propria abitazione, di possibili danni a quella adiacente di proprietà del fratello Lazzarino; ma, come ovvio, il sig. Giancarlo Porcu non ha alcun interesse a evidenziare rischi relativi a un manufatto non di sua proprietà, del quale, peraltro, si prevede parimenti la demolizione (come si legge in molti degli atti procedimentali);

- non essendo il proprietario attuale (cioè il ricorrente) l’autore materiale dell’abuso, non sarebbe possibile opporgli l’acquisizione al patrimonio comunale dell’area di sedime; ma tale osservazione non si attaglia al caso in esame, essendo stato accertato che il ricorrente era perfettamente al corrente dell’abuso materialmente realizzato dal padre, come già si è ampiamente illustrato;

- la scelta del Comune di demolire la sua abitazione si porrebbe in contrasto con la circostanza che analoghi provvedimenti non sono stati assunti nei confronti di proprietari limitrofi, compresi coloro che avevano realizzato gli immobili abusivi in epoca addirittura successiva all’entrata in vigore del P.T.P. di Molentargius - Monte Urpinu; ma anche tale argomentazione è del tutto fuori centro, posto che la scelta di demolire è, come detto, rigidamente vincolata, ragion per cui non assumono alcun rilievo eventuali profili di disparità di trattamento; senza considerare il fatto che la posizione del ricorrente appare decisamente peculiare, proprio in ragione di quel tentativo di “ingannare” l’Amministrazione in ordine ai presupposti per la concessione del condono sul quale il Collegio si é già diffuso.

Pertanto anche il quarto motivo di ricorso non merita accoglimento.

In base a quanto premesso il ricorso è infondato e deve essere, quindi respinto., con spese di lite a carico della parte soccombente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe descritto.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre agli accessori di legge, in favore di ciascuna delle parti vittoriose

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2015 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Scano, Presidente

Tito Aru, Consigliere

Antonio Plaisant, Consigliere, Estensore

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 07/05/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)































N. 00745/2015 REG.PROV.COLL.

N. 01204/2014 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1204 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 
Lazzarino Porcu, rappresentato e difeso dagli avv.ti Paolo Cotza e Eulo Cotza, con domicilio eletto presso il loro studio, in Cagliari, piazza Michelangelo n. 14; 

contro

- Comune di Cagliari, rappresentato e difeso dagli avv. Genziana Farci e Francesca Frau, con domicilio eletto presso la sede legale dell’Ente, in via Roma n. 145; 
- Procura della Repubblica, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Distr.le dello Stato di Cagliari, domiciliataria in Cagliari, via Dante n. 23; 
- Agenzia delle Entrate di Cagliari, non costituita in giudizio.

e con l'intervento di

ad adiuvandum:
Giancarlo Porcu, rappresentato e difeso dagli avv. Paolo Cotza, Eulo Cotza, con domicilio eletto presso Eulo Cotza in Cagliari, piazza Michelangelo n.14; 

per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia:

1) del provvedimento del 04.06.1997 n. 2953 di diniego (ex L. n. 47/85) dell’Ufficio Condono Edilizio del Comune di Cagliari (indirizzato al sig. Salvatore Porcu) conosciuto solo da ultimo;

nonché (nella parte e misura in cui attengono all'interesse dell'attuale ricorrente):

2) della nota del 06.10.2014 n. 225670 della Sezione Sorveglianza del Comune di Cagliari, “verbale di accertamento (di pregresse) ordinanze emesse dal Sindaco di Cagliari … relative a sospensione lavori e demolizione …”;

3) della determinazione del 21.10.2014 n. 10369 del Servizio Edilizia Privata del Comune di Cagliari, avente ad oggetto “presa d’atto dell’accertamento dell’inottemperanza a (pregresse) ordinanze di demolizione … Acquisizione gratuita al Patrimonio indisponibile del Comune di Cagliari dell’opera abusiva, dell’area di sedime e dell’area pertinenziale, relativamente alle unità immobiliari …”;

4) del relativo “avviso di immissione nel possesso e di sgombero” del Servizio Patrimonio del Comune di Cagliari, comunicante “che il giorno giovedì 4 (quattro) del mese di dicembre del corrente anno 2014, alle ore 8,30 e seguenti, gli incaricati di questo Comune si immetteranno nell’immobile di proprietà di questo Ente, distinto in catasto …”;

5) della connessa ordinanza di sgombero del 06.11.2014 n. 40 del Servizio Patrimonio del Comune di Cagliari, intimante il rilascio dell’immobile in questione “entro le ore 8,00 del 04.12.2014”, nonché comunicante che, in difetto, “l’Amministrazione provvederà comunque, senza ulteriore preavviso, ad immettersi nel possesso dell’immobile per eseguire la demolizione delle opere abusivamente realizzate”;

6) della determinazione del 06.11.2014 n. 11025 del Servizio Patrimonio del Comune di Cagliari, avente ad oggetto “immissione in possesso e contestuale redazione dello stato di consistenza … immobili siti in Cagliari, loc. “Medau Su Cramu”, Via Del Sale civici 2/c – 4, rispettivamente distinto in catasto fabbricati …”;

7) della nota di trascrizione del 27.10.2014, reg. gen. N. 25416, reg. part. n. 20273, dell’Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Cagliari – Territorio, Servizio di Pubblicità Immobiliare, relativa al fabbricato distinto in C.F. A/22, particella 123, ubicato al civico 4 di Via del Sale, all’area di sedime dello stesso e all’area circostante pertinenziale per una superficie di circa 457 metri quadrati …”;

8) del “protocollo di intesa sottoscritto, in data 23.04.2010, dal Direttore Generale, congiuntamente ai Dirigenti e Funzionari dei diversi servizi comunali” in tema di inottemperanza alle ordinanze di demolizione;

con i motivi aggiunti depositati il 20 dicembre 2014:

8) del provvedimento di diniego ex L. n. 47/ 1985 dell’Ufficio Condono Edilizio del Comune di Cagliari 4 giugno 1997 n. 2953, indirizzato al sig. Porcu Salvatore, conosciuto solo da ultimo.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati.

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Cagliari e di Procura della Repubblica.

Viste le memorie difensive.

Visti tutti gli atti della causa.

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 marzo 2015 il dott. Antonio Plaisant e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con rogito del notaio Ugo Pasolini in data 13 aprile 1983 il sig. Salvatore Porcu (fratello dell’odierno ricorrente) aveva acquistato dalle sig.re Giovanna Dessì e Matilde Serri un lotto di terreno ubicato in Cagliari, loc. Medau Su Gramu, originariamente censito alla Sezione A, Foglio 22, Particella 15 e poi frazionato nelle particelle 3016 e 3018.

In data 16 dicembre 1983 e 9 gennaio 1984 personale del Servizio edilizia privata del Comune aveva effettuato due sopralluoghi nel terreno in questione, accertando la presenza (soltanto) di una recinzione abusiva delimitante il lotto, mentre solo nel corso di un successivo sopralluogo del 6 aprile 1984 era stata constatata l’intervenuta realizzazione di una costruzione bifamiliare abusiva, composta da un piano seminterrato e due piani fuori terra .

A seguito di tali accertamenti furono poi adottate due ordinanze di demolizione (30 gennaio 1984, n. 63 e 14 gennaio 1985, n. 1225) relative ai manufatti accessori e una terza ordinanza (20 aprile 1984, n. 397) relativa all’immobile bifamiliare, che furono poi tutte notificate a Salvatore Porcu (in qualità di proprietario) e a Edmondo Porcu (ritenuto il committente delle opere abusive).

In data 4 giugno 1986 il sig. Salvatore Porcu presentò al Comune di Cagliari istanza di condono edilizio relativamente (anche) alla porzione del sopra indicato fabbricato abusivo che -con rogito notarile del 18 gennaio 1995- fu poi ceduta, insieme alla relativa parte di terreno, all’odierno ricorrente sig. Lazzarino Porcu (e poi accatastata al Foglio 22 Mappale 123); nel frattempo la restante porzione era stata ceduta dallo stesso Salvatore Porcu all’altro fratello, sig. Giancarlo Porcu (rogito notarile risalente al 1990).

Con atto sindacale 4 giugno 1997, n. 2953, il Comune di Cagliari respinse l’istanza di condono presentata dal sig. Salvatore Porcu (anche) sulla porzione immobiliare nel frattempo ceduta all’odierno ricorrente, osservando che -in base agli atti dell’ufficio Sorveglianza edilizia- era emerso che “le opere per le quali è stata presentata domanda di sanatoria sono state realizzate successivamente alla data dell’1 ottobre 2013”, termine ultimo consentito ai fini del condono dalla legge n. 47/1985”.

In data 6 ottobre 2014 -come da verbale n. 225670, notificato in data 7 ottobre 2014 ai sig.ri Lazzarino Porcu e Giancarlo Porcu- la Polizia Municipale di Cagliari ha formalmente accertato l’inottemperanza delle ordinanze di demolizione sopra citate (n. 63/1984, n. 1225/195 e n. 397/1984), attestando che alla sessa data del 6 ottobre 2014 la costruzione bifamiliare e i manufatti accessori abusivamente realizzati risultavano ancora in essere.

Con determinazione dirigenziale 21 ottobre 2014, n. 10369, il Comune di Cagliari ha dato atto, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 31, comma 4, del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 e 6, comma 5, della l.r. 1985, n. 23, che l’accertamento dell’inottemperanza alle sopra citate ingiunzioni di demolizione comporta l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale dei manufatti abusi (e della relativa area di sedime) e come tale può essere trascritto nei registri immobiliari, costituendo titolo per l’immissione nel possesso e il ripristino dello stato dei luoghi da parte dell’Amministrazione.

Sono poi intervenuti l’ordinanza 6 novembre 2014, n. 60, intimante il rilascio dell’immobile entro il 4 dicembre 2014, la determinazione dirigenziale n. 11025, in pari data, di immissione nel possesso e redazione dello stato di consistenza, nonchè la trascrizione dell’avvenuta acquisizione del fondo e dei manufatti abusivi nei pubblici registri immobiliari; in data 13 novembre 2014 è stata data notizia sul B.U.R.A.S. dell’avvenuta immissione nel possesso e della redazione dello stato di consistenza.

Con atto del 10 ottobre 2014 la Procura della Repubblica ha incaricato il Sindaco di Cagliari di provvedere alla demolizione della costruzione abusiva in esecuzione della sentenza 22 gennaio 1997, n. 77 (poi confermata in appello), con cui il Pretore di Cagliari aveva nel frattempo condannato il sig. Lazzarino Porcu per i reati di cui agli artt. art. 20, lett. c), della legge n. 47/1985 e 1 sexies della legge n. 431/1985.

Con il ricorso in esame, notificato il 27 novembre 2014, lo stesso sig. Lazzarino Porcu ha chiesto l’annullamento, previa sospensione, di tutti gli atti comunali sopra descritti (dal preavviso di rigetto dell’istanza di condono sino all’immissione nel possesso), sulla base delle seguenti censure: “1. Violazione di legge, erroneo presupposto di fatto e di diritto, difetto di istruttoria, motivazione e ponderazione degli interessi, illegittimità derivata”, “2. Violazione di legge, dei principi di affidamento, buona amministrazione, tempestività e certezza dell’azione amministrativa, disparità di trattamento, contraddittorietà, illogicità e ingiustizia manifeste, illegittimità derivata”, “3. Violazione di legge, eccesso di potere, disparità di trattamento, travisamento e sviamento”, “4. Violazione di legge, disparità di trattamento, mancata ponderazione di interessi, illegittimità derivata, sviamento”, che saranno esaminate nella parte in diritto”.

Con atto notificato in data 6 dicembre 2014 il ricorrente ha proposto, nei confronti degli stessi atti originariamente impugnati, motivi aggiunti così sintetizzabili: “1. Mancata pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del P.T.P. di Molentargius - Monte Urpinu (in particolare non sarebbero stati pubblicati gli elaborati relativi alle zone di rispetto e la relazione tecnica”; “2. Violazione dell’art. 31, comma 5, del d.p.r. n. 380/2001, per non avere il Comune la sussistenza di prevalenti interessi pubblici alla conservazione del manufatto abusivo”.

Con decreto cautelare monocratico del Presidente di questa Sezione 29 novembre 2014, n. 344, l’istanza di sospensione in via di estrema urgenza dell’ordinanza comunale di sgombero 6 novembre 2014, n. 10369, contenuta nel ricorso, è stata respinta.

In data 28 novembre 2014 si è costituita in giudizio la Procura della Repubblica di Cagliari, opponendosi all’accoglimento del gravame.

In data 5 dicembre 2014 si è costituito in giudizio il Comune di Cagliari, chiedendo ugualmente la reiezione del ricorso.

Con ordinanza 9 dicembre 2014, n. 1042, il Tribunale di Cagliari ha respinto il ricorso proposto dall’odierno ricorrente, ai sensi dell’art. 666 del cod. proc. pen., avverso la condanna alla demolizione del manufatto abusivo pronunciata con la sopra descritta sentenza del Pretore di Cagliari 22 gennaio 1997, n. 77.

Con ordinanza di questa Sezione 13 gennaio 2015, n. 2, l’istanza cautelare contenuta nel ricorso è stata definitivamente respinta.

In data 27 gennaio 2015 è intervenuto ad adiuvandum il sig. Giancarlo Porcu.

È seguito lo scambio di ulteriori memorie difensive, con cui ciascuna delle parti ha ulteriormente argomentato le proprie tesi.

Alla pubblica udienza del 18 marzo 2015 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Come esposto in narrativa, gli impugnati atti di diniego di condono e acquisizione al patrimonio comunale trovano autonomo fondamento, oltre che negli illeciti amministrativi contestati, nella sentenza 22 gennaio 1997, n. 77 (poi confermata in appello), con cui il Pretore di Cagliari aveva condannato il sig. Lazzarino Porcu per i reati di cui agli artt. art. 20, lett. c), della legge n. 47/1985 e 1 sexies della legge n. 431/1985, disponendo la demolizione del manufatto abusivo di sua proprietà.

Orbene tale pronuncia del Giudice penale, da tempo passata in giudicato e ovviamente estranea alla sfera di giurisdizione di questo Tribunale, costituisce titolo autonomamente legittimante la demolizione, per cui il ricorrente, sin dal passaggio in giudicato della sentenza citata, ha perso qualunque concreto interesse a contestare il diniego di condono e i presupposti in sé della demolizione del manufatto, al cui ipotetico annullamento non potrebbe conseguire l’adozione di atti amministrativi favorevoli, inibiti dal giudicato penale.

Ciò vale, in particolare, per le seguenti doglianze:

- la censura IA, con la quale si deduce la mancata notifica al ricorrente delle ordinanze di demolizione risalenti al 1984 e 1985 (vedi narrativa), così come la mancanza del preavviso di rigetto rispetto al diniego di condono;

- la censura IB, con la quale si invoca l’avvenuta formazione del silenzio assenso sull’istanza di condono a suo tempo presentata dal sig. Salvatore Porcu (vedi narrativa);

- la censura IC, relativa all’asserita buona fede del ricorrente in ordine alla data di realizzazione delle opere abusive;

- la censura ID, relativa al fatto che, a causa del ritardo nella definizione della domanda di condono, il ricorrente non avrebbe potuto avvalersi di condoni successivi;

- la censura IIA, relativa alla mancata considerazione dell’affidamento maturato dal ricorrente a causa del tempo trascorso dall’ordinanza di demolizione dell’ìstanza di condono;

- la censura III, nella parte in cui si deduce ll’illegittimità della (pretesa) motivazione postuma del diniego di condono;

- la censura IV, laddove si afferma che l’Amministrazione non avrebbe tenuto conto dei rischi, derivanti dalla demolizione dell’abitazione del ricorrente, di possibili danni a quella adiacente di proprietà del fratello Giancarlo; si osserva, al riguardo, che il ricorrente non ha comunque alcun interesse ad accampare rischi relativi a un manufatto non di sua proprietà e, inoltre, che (questo con specifico riferimento a quanto si legge sul punto nell’atto di intervento ad adiuvandum del sig. Giancarlo Porcu) l’Amministrazione ha, altresì, la demolizione del manufatto di sua proprietà (come si legge in molti degli atti procedimentali), per cui la doglianza è priva di qualunque profilo di interesse anche per lo stesso Giancarlo Porcu;

- la stessa censura IV, laddove si afferma che la scelta del Comune di demolire l’abitazione del ricorrente si porrebbe in contrasto con il fatto che analoghi provvedimenti non sono stati assunti nei confronti di proprietari limitrofi, compresi soggetti che avevano realizzato gli immobili abusivi in epoca addirittura successiva all’entrata in vigore del P.T.P. di Molentargius - Monte Urpinu;

- il primo dei motivi aggiunti, con cui si contesta la non corretta pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del P.T.P. di Molentargius - Monte Urpinu;

- il secondo dei motivi aggiunti, ove si deduce la violazione dell’art. 31, comma 5, del d.p.r. n. 380/2001, per non avere il Comune valutato la sussistenza di prevalenti interessi pubblici alla conservazione del manufatto abusivo; si osserva, al riguardo, che per il ricorrente è ovviamente irrilevante che il manufatto sia demolito ovvero destinato a un uso di interesse pubblico.

A ogni buon conto si rileva, a soli fini di completezza della risposta giurisdizionale, l’evidente infondatezza nel merito delle censure sopra richiamate, se non altro perché (vedi narrativa) fu a suo tempo accertato de visu, mediante sopralluoghi svolti dal Comune nei primi mesi del 1984, che l’abuso era stato realizzato dopo l’1 ottobre 1983, termine ultimo di legge ai fini della concessione in sanatoria.

Il ricorrente conserva, invece, interesse a contestare gli atti di acquisizione dell’area di sedime al patrimonio comunale, posto che il giudicato penale sopra richiamato non prevede, a sua volta, tale effetto, che deriva soltanto dagli atti amministrativi impugnati in questa sede.

Questo vale, in primo luogo, per le censure di illegittimità derivata, tutte basate sull’assunto che sulla procedura di acquisizione del bene al patrimonio comunale si rifletterebbero i vizi dei presupposti atti di demolizione e diniego di condono.

Tali censure sono però chiaramente infondate.

Al riguardo si osserva che il passaggio dell’immobile in oggetto alla mano pubblica, compresa l’area di sedime, si era prodotto per effetto dell’inottemperanza alla demolizione delle ordinanze risalenti al 1984-1985 (vedi narrativa) e ciò in base a quanto previsto dagli artt. 7 comma 3 della legge n.47/1985 (ora art. 31, comma 4, del d.p.r. n. 380/2001) e 6, comma 4 e 5, della l.r. n. 23/1985; non per niente tale automatico effetto dell’inottemperanza era stato espressamente indicato nel corpo delle ordinanze in oggetto, le quali recavano la rituale formula di avvertimento (cfr. docc. 30-32 prodotti dalla difesa comunale).

Né il ricorrente può fondatamente lamentarsi di non avere avuto formale notizia di quelle ordinanze, che non gli furono notificate.

Difatti, all’epoca della notifica di quelle ordinanze, era proprietario dell’immobile il solo sig. Salvatore Porcu, avendone l’odierno ricorrente formalmente acquistato una parte solo con successivo rogito del 1995 (vedi narrativa), per cui lo stesso ricorrente non avrebbe potuto (né dovuto) essere identificato dal Comune come soggetto avente diritto alla notifica, tanto è vero che -con provvedimento del 4 giugno 1997- il Comune già aveva respinto l’istanza di condono a suo tempo presentata dal sig. Porcu Salvatore in qualità di proprietario dell’immobile: è, quindi, da escludere che ipotetici vizi della procedura di demolizione si riflettano, in via, derivata, su quella di acquisizione al patrimonio comunale, la quale ha funzione sostanzialmente ricognitiva di un effetto già prodottosi ipso iure.

In base a tali presupposti si rivela infondata anche la doglianza contenuta nel quarto motivo di ricorso, ove si evidenzia che –non avendo materialmente partecipato alla realizzazione dell’abuso (a suo tempo commissionato cioè suo padre Edmondo)- il ricorrente non avrebbe mai perso la proprietà (anche) dell’area di sedime.

Prima di tutto perché, come detto, l’acquisizione alla mano pubblica si è perfezionata -anche per l’area di sedime- ben prima che il sig. Lazzarino Porcu divenisse formalmente proprietario del bene, per cui il suo atto di acquisto del 1995 è, a ben vedere, avvenuto a non domino, come tale privo di alcun effetto traslativo.

In secondo luogo perché l’odierno ricorrente è stato formalmente e definitivamente giudicato responsabile del reato di costruzione senza concessione (in zona sottoposta a vincolo) con la richiamata sentenza del Pretore di Cagliari 13 gennaio 1997, n. 77, per cui la sua postulata estraneità alla realizzazione dell’abuso trova diretta e inconfutabile smentita in un accertamento giurisdizionale passato in giudicato, il che evidenzia l’infondatezza (anche) in fatto della censura in esame.

Per quanto premesso il ricorso deve essere respinto, con spese di lite a carico di parte ricorrente, compensate, invece, nei confronti dell’interveniente ad adiuvandum.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe descritto.

Condanna il sig. Lazzarino Porcu al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre agli accessori di legge, in favore di ciascuna delle parti vittoriose.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2015 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Scano, Presidente

Tito Aru, Consigliere

Antonio Plaisant, Consigliere, Estensore

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 07/05/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)