TAR Sardegna Sez. II sent. 2054 del 14 dicembre 2009
Beni Ambientali. Norme Tecniche di Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale
Le Norme Tecniche di Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale, in assenza di atto applicativo, non comportano una lesione diretta e attuale della sfera giuridica dei privati proprietari delle aree coinvolte, salvo che l’interessato dimostri la diretta incidenza delle previsioni contestate sul bene di sua proprietà, anche senza l’interposizione di un atto applicativo
Beni Ambientali. Norme Tecniche di Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale
Le Norme Tecniche di Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale, in assenza di atto applicativo, non comportano una lesione diretta e attuale della sfera giuridica dei privati proprietari delle aree coinvolte, salvo che l’interessato dimostri la diretta incidenza delle previsioni contestate sul bene di sua proprietà, anche senza l’interposizione di un atto applicativo
N. 02054/2009 REG.SEN.
N. 01050/2006 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SARDEGNA
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1050 del 2006, proposto da:
Marci Giovanni, rappresentato e difeso dagli avv. Pietro Corda e Antonello Rossi, con domicilio eletto presso lo studio del secondo, in Cagliari, via Andrea Galassi n. 2;
contro
- Regione Autonoma della Sardegna, rappresentata e difesa dall’avv. prof. Paolo Carrozza, dall’avv. prof. Vincenzo Cerulli Irelli e dall’avv. Gian Piero Contu, con domicilio eletto presso l’Ufficio Legale dell’Ente, in Cagliari, viale Trento n. 69;
nei confronti di
- Comune di Castiadas, non costituito in giudizio;
- Shenk Helmar, Todde Giorgio, Lai Ersilia e Melis Mario, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- del Piano Paesaggistico Regionale - Primo Ambito omogeneo - della Regione Sardegna, adottato con deliberazione 5 settembre 2006, n. 36/7, della Giunta Regionale;
- del decreto 24 maggio 2006, n. 46, con il quale il Presidente della Regione Sardegna ha disposto la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del “Testo normativo approvato dalla Giunta Regionale con propria deliberazione n. 22/3 del 24 maggio 2006”;
- del decreto 7 settembre, n. 82, con il quale il Presidente della Regione Sardegna ha disposto la pubblicazione nel B.U.R.A.S., “ai fini della sua entrata in vigore”, “della deliberazione n. 36/7 del 5 settembre 2006 di approvazione del Piano Paesaggistico Regionale - Primo Ambito Omogeneo - e delle relative Norme Tecniche di Attuazione;
- di ogni altro atto presupposto o connesso con particolare riferimento, nei limiti delle censure, all’art. 15 delle Norme Tecniche di Attuazione.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Autonoma della Sardegna;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 ottobre 2009 il dott. Antonio Plaisant e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente è proprietario e lottizzante di aree incluse nel Piano di Lottizzazione “Bellavista S. Pietro”, in comune di Castiadas, approvato con deliberazione 23 novembre 2004, n. 38, del Commissario straordinario. Il Comune di Castiadas è, peraltro, dotato di Piano urbanistico comunale, entrato in vigore a seguito di deliberazione del Consiglio comunale 15 luglio 2005, n. 31.
Il sopra richiamato Piano di lottizzazione non era stato ancora attuato mediante le necessarie iniziative convenzionali allorquando - all’esito di un complesso iter procedimentale di adozione ed approvazione - con decreto 7 settembre 2006, n. 82, il Presidente della Regione Sardegna ha disposto la pubblicazione nel B.U.R.A.S. del nuovo Piano paesaggistico regionale, il quale, all’art. 15, comma 3, delle Norme Tecniche di Attuazione, in relazione ai comuni dotati di P.U.C., limita la possibilità di realizzare interventi edilizi previsti in piani urbanistici attuativi alla sola ipotesi in cui questi ultimi risultino approvati e dotati di convenzione efficace alla data di adozione del P.P.R.
Con il ricorso in esame si chiede, quindi, l’annullamento della citata norma tecnica di attuazione, nonché di tutte le presupposte deliberazioni di adozione, approvazione e pubblicazione del nuovo P.P.R., sulla base di articolate censure.
Si è costituita in giudizio la Regione Sardegna, invocando il rigetto del ricorso.
Alla pubblica udienza del 20 ottobre 2009 la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per assenza di un interesse attuale all’annullamento delle disposizioni pianificatorie impugnate.
La Sezione ha già avuto modo di affermare, infatti, il principio - peraltro pacifico in giurisprudenza e certamente condivisibile - secondo cui le Norme Tecniche di Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale, in assenza di atto applicativo, non comportano una lesione diretta e attuale della sfera giuridica dei privati proprietari delle aree coinvolte, salvo che l’interessato dimostri la diretta incidenza delle previsioni contestate sul bene di sua proprietà, anche senza l’interposizione di un atto applicativo (cfr. T.A.R. Sardegna, Sez. II, 4 dicembre 2006, n. 1035; T.A.R. Sardegna, Sez. II, 20 aprile 2009, n. 538).
Orbene, nel caso di specie il ricorso ha ad oggetto esclusivamente una disposizione pianificatoria di contenuto assolutamente generale, nonché le presupposte deliberazioni di adozione, approvazione e pubblicazione, atti, quindi, certamente inidonei a provocare una lesione attuale alla sfera giuridica dei ricorrenti.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
Le spese del giudizio seguono la regola della soccombenza e si liquidano nel dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della Regione Autonoma della Sardegna, che liquida in complessivi € 1500,00 (millecinquecento/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 28 ottobre 2009 con l'intervento dei Magistrati:
Rosa Maria Pia Panunzio, Presidente
Francesco Scano, Consigliere
Antonio Plaisant, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/12/2009
N. 01050/2006 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SARDEGNA
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1050 del 2006, proposto da:
Marci Giovanni, rappresentato e difeso dagli avv. Pietro Corda e Antonello Rossi, con domicilio eletto presso lo studio del secondo, in Cagliari, via Andrea Galassi n. 2;
contro
- Regione Autonoma della Sardegna, rappresentata e difesa dall’avv. prof. Paolo Carrozza, dall’avv. prof. Vincenzo Cerulli Irelli e dall’avv. Gian Piero Contu, con domicilio eletto presso l’Ufficio Legale dell’Ente, in Cagliari, viale Trento n. 69;
nei confronti di
- Comune di Castiadas, non costituito in giudizio;
- Shenk Helmar, Todde Giorgio, Lai Ersilia e Melis Mario, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- del Piano Paesaggistico Regionale - Primo Ambito omogeneo - della Regione Sardegna, adottato con deliberazione 5 settembre 2006, n. 36/7, della Giunta Regionale;
- del decreto 24 maggio 2006, n. 46, con il quale il Presidente della Regione Sardegna ha disposto la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del “Testo normativo approvato dalla Giunta Regionale con propria deliberazione n. 22/3 del 24 maggio 2006”;
- del decreto 7 settembre, n. 82, con il quale il Presidente della Regione Sardegna ha disposto la pubblicazione nel B.U.R.A.S., “ai fini della sua entrata in vigore”, “della deliberazione n. 36/7 del 5 settembre 2006 di approvazione del Piano Paesaggistico Regionale - Primo Ambito Omogeneo - e delle relative Norme Tecniche di Attuazione;
- di ogni altro atto presupposto o connesso con particolare riferimento, nei limiti delle censure, all’art. 15 delle Norme Tecniche di Attuazione.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Autonoma della Sardegna;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 ottobre 2009 il dott. Antonio Plaisant e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente è proprietario e lottizzante di aree incluse nel Piano di Lottizzazione “Bellavista S. Pietro”, in comune di Castiadas, approvato con deliberazione 23 novembre 2004, n. 38, del Commissario straordinario. Il Comune di Castiadas è, peraltro, dotato di Piano urbanistico comunale, entrato in vigore a seguito di deliberazione del Consiglio comunale 15 luglio 2005, n. 31.
Il sopra richiamato Piano di lottizzazione non era stato ancora attuato mediante le necessarie iniziative convenzionali allorquando - all’esito di un complesso iter procedimentale di adozione ed approvazione - con decreto 7 settembre 2006, n. 82, il Presidente della Regione Sardegna ha disposto la pubblicazione nel B.U.R.A.S. del nuovo Piano paesaggistico regionale, il quale, all’art. 15, comma 3, delle Norme Tecniche di Attuazione, in relazione ai comuni dotati di P.U.C., limita la possibilità di realizzare interventi edilizi previsti in piani urbanistici attuativi alla sola ipotesi in cui questi ultimi risultino approvati e dotati di convenzione efficace alla data di adozione del P.P.R.
Con il ricorso in esame si chiede, quindi, l’annullamento della citata norma tecnica di attuazione, nonché di tutte le presupposte deliberazioni di adozione, approvazione e pubblicazione del nuovo P.P.R., sulla base di articolate censure.
Si è costituita in giudizio la Regione Sardegna, invocando il rigetto del ricorso.
Alla pubblica udienza del 20 ottobre 2009 la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per assenza di un interesse attuale all’annullamento delle disposizioni pianificatorie impugnate.
La Sezione ha già avuto modo di affermare, infatti, il principio - peraltro pacifico in giurisprudenza e certamente condivisibile - secondo cui le Norme Tecniche di Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale, in assenza di atto applicativo, non comportano una lesione diretta e attuale della sfera giuridica dei privati proprietari delle aree coinvolte, salvo che l’interessato dimostri la diretta incidenza delle previsioni contestate sul bene di sua proprietà, anche senza l’interposizione di un atto applicativo (cfr. T.A.R. Sardegna, Sez. II, 4 dicembre 2006, n. 1035; T.A.R. Sardegna, Sez. II, 20 aprile 2009, n. 538).
Orbene, nel caso di specie il ricorso ha ad oggetto esclusivamente una disposizione pianificatoria di contenuto assolutamente generale, nonché le presupposte deliberazioni di adozione, approvazione e pubblicazione, atti, quindi, certamente inidonei a provocare una lesione attuale alla sfera giuridica dei ricorrenti.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
Le spese del giudizio seguono la regola della soccombenza e si liquidano nel dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della Regione Autonoma della Sardegna, che liquida in complessivi € 1500,00 (millecinquecento/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 28 ottobre 2009 con l'intervento dei Magistrati:
Rosa Maria Pia Panunzio, Presidente
Francesco Scano, Consigliere
Antonio Plaisant, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/12/2009