TAR Campania (NA) Sez. I n. 43 dell\'11 gennaio 2010
Beni ambientali. Nomina commissione

E\' illegittimo il provvedimento con il quale il consiglio comunale ha ritenuto di dover procedere alla nomina di una nuova commissione beni ambientali, in ragione dell’essere venuta meno la rappresentatività politica di quella precedente in carica rispetto alla composizione attuale dell’assemblea
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso n. 6399/09 R.G., proposto da:
Rodolfo Aceto e Maurizio Nastro, rappresentati e difesi dall\'avvocato Alberto Vitale, con domicilio eletto presso lo stesso in Napoli, viale Gramsci, 16 presso lo studio Messina-Vitale;
contro
Comune di Gragnano, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Vincenzo Cirillo e Michele Di Martino, con domicilio eletto presso Elena Inserra in Napoli, piazza G.Bovio, 33;
nei confronti di
Italo Galizia, Ciro Mascolo, Luis Manuel Grimaldi, non costituiti in giudizio;
Alfonso Scola, rappresentato e difeso dagli avvocati Franca Femiano e Antonello Tornitore, con domicilio eletto presso il secondo in Napoli, viale della Costituzione Is.G/8 Centro Direzionale;
per l\'annullamento
previa sospensione dell\'efficacia,
della delibera di Consiglio Comunale n.26 del 9.10.09, avente ad oggetto la nomina della Commissione Beni Ambientali ai sensi dell\'art.41, comma 2, della L.R. 16/04; e di ogni altro provvedimento preordinato,connesso e conseguente.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l\'atto di costituzione in giudizio del Comune di Gragnano e di Alfonso Scola;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Uditi nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2009 – relatore il consigliere Paolo Corciulo - i difensori delle parti come specificato nel verbale;
Avvisate le stesse parti ai sensi dell\'art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO
Rilevato che:
- Con deliberazione n. 7 del 19 febbraio 2009 il Commissario prefettizio del Comune di Gragnano nominava componenti della commissione beni ambientali di cui all’art. 41, secondo comma della legge regionale n. 16/04 i signori Sebastiano Gargiulo, Giuseppe Di Nola, Maurizio Nastro e Rodolfo Aceto;
- Con deliberazione n. 26 del 8 ottobre 2009 il Consiglio comunale procedeva alla nomina di una nuova commissione nelle persone dei signori Luis Manuel Grimaldi, Italo Galizia, Ciro Mascolo e Alfonso Scola; il provvedimento derivava da una proposta dell’assessore all’edilizia privata secondo cui l’organo fino a quel momento in carica, a seguito dell’insediamento della nuova consiliatura, non era più rappresentativo delle forze politiche costituenti l’attuale consiglio comunale; nella proposta si rilevava, inoltre, la difficoltà di procedere ad eventuali surroghe, in ragione dell’impossibilità di individuare se l’esperto da sostituire fosse appartenente alla maggioranza o alla minoranza; tanto, proprio in considerazione del fatto che l’art. 4 della legge regionale n. 16/04 prevedeva che la nomina avvenisse attraverso il sistema del voto limitato, posto a presidio della tutela delle minoranze e quindi della rappresentatività politica nella composizione dell’organo tecnico in questione;
- Avverso tale deliberazione proponevano ricorso a questo Tribunale Amministrativo Regionale i signori Rodolfo Aceto e Maurizio Nastro chiedendone l’annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari;
- Deducevano i ricorrenti che la natura tecnica della commissione escludeva che la sua composizione e durata potesse in qualche modo dipendere dalle vicende politiche dell’organo consiliare che aveva proceduto alla nomina, anche in considerazione del fatto che nessuna automatica decadenza era prevista in caso di cessazione di quest’ultimo; in secondo luogo, si lamentava la mancata comunicazione di avvio del procedimento;
- Si costituivano in giudizio il Comune di Gragnano ed il controinteressato Alfonso Scola, chiedendo il rigetto del ricorso e della domanda cautelare, sollevando anche eccezione di inammissibilità dell’impugnazione per difetto di giurisdizione e per carenza di interesse;
- alla camera di consiglio del 16 dicembre 2009, fissata per la trattazione della domanda cautelare, il Tribunale tratteneva la causa per la decisione di merito, sussistendo tutti i presupposti per una decisione in forma semplificata;
Considerato che:
- devono preliminarmente essere respinte le eccezioni di inammissibilità del ricorso, innanzitutto quella con cui è stato dedotto il difetto di giurisdizione perché si sarebbe in presenza dell’impugnazione di un atto politico; al riguardo, va rilevato che la deliberazione di nomina non costituisce affatto manifestazione di volontà politica dell’organo consiliare, quanto espressione di una scelta fiduciaria di capacità tecnico-professionale; né fondata è l’eccezione di carenza di interesse, argomentata sul fatto che la commissione andrebbe a scadere a breve - il 31 dicembre 2009 - e comunque trattandosi di un munus l’attività sarebbe prestata a titolo gratuito, per cui la relativa cessazione non determinerebbe alcun pregiudizio ai ricorrenti; rileva a tal proposito il Collegio che al momento della decisione l’organo risulta ancora in carica e nell’esercizio delle sue funzioni, a tacere del fatto che l’avervi fatto parte per il ricorrente può in ogni caso costituire un utile elemento dal punto di vista curriculare, come tale meritevole di tutela giurisdizionale; per questa stessa ragione va anche respinta l’eccezione riferibile alla gratuità dell’incarico;
- nel merito, il ricorso è fondato;
- L’art. 41 della legge Regione Campania n. 16/2004 stabilisce che “1. I comuni, anche in forma associata, si dotano di strutture, denominate sportelli urbanistici, ai quali sono affidati i seguenti compiti: a) ricezione delle denunce di inizio attività, delle domande per il rilascio di permessi di costruire e dei provvedimenti e certificazioni in materia edilizia; b) acquisizione di pareri e nulla-osta di competenza di altre amministrazioni; c) rilascio dei permessi di costruire, dei certificati di agibilità e della certificazione in materia edilizia. Il rilascio di titoli abilitativi all\'attività edilizia avviene mediante un unico atto comprensivo di autorizzazioni, nulla-osta, pareri, assensi e di ogni altro provvedimento di consenso, comunque denominato, di competenza comunale; d) adozione dei provvedimenti in materia di accesso ai documenti, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241; e) cura dei rapporti tra l\'amministrazione comunale, i privati e le altre amministrazioni coinvolte nei procedimenti preordinati all\'adozione degli atti di cui alla lettera c). 2. Nei comuni sprovvisti di commissione edilizia, le funzioni consultive in materia paesaggistico - ambientale, attribuite alla commissione edilizia integrata comunale dall\'allegato alla legge regionale 23 febbraio 1982, n. 10, "Direttive per l\'esercizio delle funzioni amministrative subdelegate dalla regione Campania ai comuni con legge regionale 1 settembre 1981, n. 65 - Tutela dei beni ambientali" , sono esercitate da un organo collegiale costituito dal responsabile dell\'ufficio che riveste preminente competenza nella materia, con funzioni di presidente, e da quattro esperti designati dal consiglio comunale con voto limitato”;
- La scelta dei quattro esperti rimessa al consiglio comunale fa dunque riferimento ad una designazione fondata sul possesso di requisiti di capacità tecnica, essendo la commissione beni ambientali investita di funzioni e competenze inerenti la tutela del territorio e del paesaggio, come tale richiedente una specifica idoneità e preparazione nel particolare settore di riferimento; d’altronde, la previsione del voto limitato, strumento di tutela delle minoranze nei sistemi elettorali di tipo maggioritario, lascia intendere che il legislatore regionale abbia voluto assicurare a tutte le forze politiche presenti in consiglio comunale la possibilità di scegliere un componente a sé gradito; tuttavia, tale caratteristica procedimentale di riserva di nomina, non consente di inferire la natura – nemmeno latamente – politica della commissione, come visto titolare di compiti esclusivamente tecnici, né di ritenere che la tutela delle minoranze – come interfaccia degli equilibri politici rappresentati dalla composizione del consiglio comunale - debba estendersi oltre la fase di designazione; tutela delle minoranze che sebbene opportunamente estesa dal legislatore regionale – così come avviene in altri casi – anche ad ipotesi di designazioni che non implicano alcuna consequenzialità con gli equilibri politici esistenti in seno all’organo assembleare designante, per tale ragione non è giustificato che ne debbano seguire le sorti, soprattutto laddove in sede normativa non siano stati espressamente previsti meccanismi di automatica decadenza;
- Ne consegue che il provvedimento impugnato deve essere ritenuto illegittimo laddove il consiglio comunale ha ritenuto di dover procedere alla nomina di una nuova commissione beni ambientali, in ragione dell’essere venuta meno la rappresentatività politica di quella precedente in carica rispetto alla composizione attuale dell’assemblea;
- All’accoglimento del ricorso segue l’annullamento della deliberazione impugnata, con compensazione delle spese processuali, sussistendone giusti motivi;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania Prima Sezione
- accoglie il ricorso e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato;
- spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall\'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2009 con l\'intervento dei Magistrati:
Antonio Guida, Presidente
Paolo Corciulo, Consigliere, Estensore
Francesco Guarracino, Primo Referendario
L\'ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/01/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO