T.A.R. Sardegna Sez. II sent.2083 del 3 ottobre 2006
Compatibilità paesaggistica e realizzazione di parco eolico
REPUBBLICA ITALIANO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sent.n.2083/2006
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA
Ric. n. 1195/2004
SEZIONE SECONDA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 1195/04 proposto da Enel Green Power S.p.a,
rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Schifino e
dall’avv. Roberto Candio, ed elettivamente domiciliato in
Cagliari, viale Regina Margherita n. 56, presso l’ultimo dei
difensori;
contro
la Regione Autonoma della Sardegna, in persona del Presidente della
Giunta in carica,
l’Assessorato della Difesa dell’Ambiente, in
persona dell’Assessore in carica,
rappresentati e difesi dall’avv. Gian Piero Contu
dell’ufficio legale dell’Ente, elettivamente
domiciliati presso il medesimo ufficio in Cagliari, viale Trento n. 69;
per l'annullamento
della deliberazione n. 31/4 del 27.7.2004 con la quale la Giunta
Regionale ha fatto proprio il giudizio negativo di
compatibilità ambientale espresso dal S.I.V.I.A.,
sul progetto presentato dalla ricorrente per la realizzazione
di un parco eolico in località “Bruncu
S. Elias” dei comuni di Aritzo e Gadoni .
e per il risarcimento
dei danni derivanti dal provvedimento impugnato;
VISTO il ricorso con i relativi allegati;
VISTO l'atto di costituzione in giudizio della Regione Autonoma della
Sardegna;
VISTE le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
VISTI gli atti tutti della causa;
NOMINATO relatore per la pubblica udienza del 14 giugno 2006 il
consigliere Francesco Scano;
UDITI altresì l'avv. F. Schifino per la ricorrente e
l’avv. G.P. Contu per la Regione Autonoma della Sardegna;
RITENUTO in fatto e considerato in diritto quanto segue.
F A T T O
Si espongono i fatti così come riferiti in ricorso.
L’Enel Green Power nell’ambito delle iniziative
volte allo sfruttamento delle fonti energetiche rinnovabili e non
inquinanti con particolare riferimento allo sfruttamento
dell’energia eolica, ha individuato nel territorio della
Regione Autonoma della Sardegna aree giudicate potenzialmente idonee
per l’insediamento di impianti eolici per la produzione di
energia elettrica, tant’è che a seguito del
protocollo d’intesa tra la Regione Sardegna ed Erga oggi
Green Power siglato in data 11 gennaio 2001, la Giunta recepiva
l’iniziativa già approvata dal CTRU della Regione
Sardegna.
Quindi dal maggio 2001 è stata avviata dall’Enel
Green Power la prima istanza di verifica ambientale del progetto
interessando i Comuni di Aritzo, Meana Sardo e Gadoni.
La Regione Sardegna ha dato inizialmente il benestare
all’iniziativa attraverso il parere positivo espresso dal
CTRU (organo regionale che comprende tutti gli uffici regionali
competenti).
Tale parere fu confermato dalle delibere della Giunta Regionale.
Tale iter ha però subito un forte rallentamento a causa
della opposizione del Comune di Meana Sardo Comune adiacente ad Aritzo
in cui è prevista la realizzazione di una nuova stazione
elettrica RTN per la connessione del campo eolico alla rete elettrica.
Tale opposizione ha portato alla Regione Sardegna a tutta una
innumerevole serie di richieste e modifiche del progetto con
consequenziale eliminazione di alcune macchine e spostamento di altre
nel vicino comune di Gadoni.
Tutto ciò appunto per soddisfare le esigenze del Comune di
Meana, con la espressa volontà da parte degli Organi
Comunali e Regionali di autorizzare il progetto.
È necessario inoltre evidenziare che oltre al già
richiamato parere del CTRU, all’iniziativa hanno dato parere
favorevole: l’Ufficio Urbanistica della RAS, la Forestale, la
Soprintendenza Archeologica, la Provincia di Nuoro.
A sostegno del ricorso la Società ricorrente ha proposto le
seguenti censure:
violazione per falsa o omessa applicazione dell’art. 151 D.
DLGS 490/99; eccesso di potere per difetto e/o erroneità dei
presupposti; travisamento dei fatti; carenza di istruttoria; sviamento
della causa tipica; perplessità;
contraddittorietà; illogicità; difetto di
motivazione e per ciò violazione art. 3 L. 241/90 violazione
dell’art. 97 cost. e di ogni altra norma e principio di tema
di correttezza e razionalità dell’azione
amministrativa; violazione per falsa o omessa applicazione
dell’art. 6 Dir. 42/93/CEE art. 1, L. 10/91 violazione o
omessa applicazione L. 120/02.
Si sono costituite in giudizio le amministrazioni regionali, che hanno
chiesto una pronuncia di reiezione del ricorso.
Alla pubblica udienza del 14 giugno 2006 la causa, su concorde
richiesta delle parti, è stata trattenuta in decisione dal
Collegio.
D I R I T T O
Con il ricorso in esame la società Enel Green Power impugna
la deliberazione, descritta in epigrafe, con la quale la Giunta
Regionale, in accoglimento della valutazione formulata dal S.I.V.I.A.
(sistema informativo ambientale e valutazione impatto ambientale), ha
espresso giudizio negativo di compatibilità ambientale sul
progetto presentato dalla ricorrente per la realizzazione nei comuni di
Aritzo e Gadoni di un parco eolico, denominato
“Bruncu S. Elias”, composto da 26 aerogeneratori su
un’area di 7 ha.
Il ricorso non può essere accolto.
La società ricorrente propone una elencazione di motivi,
senza però che vi sia una coerente correlazione tra i titoli
e le argomentazioni svolte a giustificazione del ricorso. L’
esame delle censure deve di conseguenza seguire l’ordine
delle osservazioni e delle argomentazioni proposte in ricorso tentando
una ricostruzione del contenuto delle censure.
Con una prima affermazione la ricorrente sostiene che è
difficile attribuire alla comunicazione impugnata ( prot. N. 30384 del
26.8.2004) la natura di provvedimento che è “forse
indispensabile attesa la probabile valenza interprocedimentale
all’interno del più complesso iter di approvazione
del progetto”.
L’affermazione, non del tutto comprensibile, non appare
significativa di una specifica censura.
Dal contesto del ricorso può dedursi, nonostante
la formale indicazione della citata nota come provvedimento impugnato,
che l’atto lesivo da ritenersi impugnato non può
che essere la delibera, indicata in epigrafe, con la quale la Giunta
Regionale ha fatto proprio il giudizio negativo di
compatibilità ambientale espresso dal servizio S.I.V.I.A.
(sistema informativo ambientale e valutazione impatto ambientale), sul
progetto di parco eolico della Enel Green Power. Le censure sono
infatti riferibili al contenuto della delibera di Giunta regionale,
mentre la nota del 26.8.2004 costituisce mera comunicazione della
delibera medesima. Solo con questa interpretazione il ricorso
può ritenersi ammissibile, proprio perché la nota
su indicata non ha contenuto provvedimentale.
La ricorrente, dopo aver richiamato le generali e astratte esigenze di
uso razionale dell’energia e di risparmio energetico alla
base della predisposizione degli impianti eolici nel territorio
nazionale, censura l’atto impugnato deducendo difetto di
motivazione, violazione dell’art. 151 del D.Lgs. n. 490/99 e
della normativa comunitaria e internazionale sulla riduzione delle
emissioni inquinanti e sull’incremento dell’uso di
fonti di energia rinnovabili.
Come esattamente rilevato dalla difesa della Regione, la normativa sia
nazionale che comunitaria che internazionale non impedisce
affatto un giudizio di comparazione tra valori ed interessi pubblici
coinvolti nel procedimento, che debbono essere appunto mediati con
valutazione discrezionale del competente organo amministrativo in
applicazione della normativa di settore. In particolare, nessuna norma
o principio riconosce come prevalente l'esigenza energetica rispetto
alla tutela ambientale.
In altri termini, la necessità di favorire ed incentivare
l’energia pulita, attraverso il rilascio delle autorizzazioni
richieste, non è lasciata alla libera iniziativa dei privati
ma soggiace ad apposite valutazioni della P.A., sia in ordine alla
quantità dell’energia da produrre con impianti
alternativi, nel caso di specie quelli eolici, sia in ordine alla
compatibilità ambientale dei singoli interventi ai sensi del
D.P.R. 12/4/96 e L.R n. 3/2003 art. 20 c. 13.
Il richiamo, effettuato nel ricorso, all’art. 151 del D.Lgs.
490/99 ed ai precedenti giurisprudenziali in tema di rilascio del nulla
osta paesistico, oltre ad essere assai generico, risulta del tutto in
conferente.
L’art. 151, infatti, disciplina il controllo pubblico degli
interventi edilizi su beni aventi rilevanza (per legge o per specifico
vincolo) paesistica, al fine di evitare che tali interventi
“rechino pregiudizio a quel loro esteriore aspetto che
è oggetto di protezione”.
La valutazione di impatto ambientale, invece, viene adottata in
un’ottica ben differente, è un concetto che
“implica necessariamente che le opere da valutare
abbiano comunque un'incidenza sugli elementi naturalistici del
territorio, modificandoli in misura più o meno penetrante,
giacché tale valutazione è finalizzata a
stabilire se le alterazioni conseguenti alla realizzazione delle opere
possano ritenersi "accettabili" alla stregua di un giudizio comparativo
che tenga conto, da un lato, della necessità di
salvaguardare preminenti valori ambientali, dall'altro, dell'interesse
pubblico sotteso all'esecuzione dell'opera” (Consiglio Stato,
sez. IV, 3 maggio 2005, n. 2136).
Nella specie l’Autorità regionale ha ritenuto, con
giudizio insindacabile nel merito, che “il progetto si pone
in contrasto con le caratteristiche dell’ambito
tutelato”.
La ricorrente propone poi delle osservazioni che non evidenziano
profili di illegittimità della impugnata delibera, ma
attengono a profili di merito di esclusiva pertinenza
dell’autorità amministrativa.
In particolare afferma che il sito archeologico Nolza dista circa
cinque chilometri in linea d’aria dall’impianto
eolico, che l’area di Bruncu Sant’Elias
è adibita a rimboschimento produttivo, che sul
crinale di Bruncu Sant’Elias vi sono diverse antenne di
notevoli dimensioni, che nell’area di Bruncu de Lettu vi
è il ripetitore della Rai, che l’abitato di Meana
Sardo non è attraversato dall’Elettrodotto AT di
connessione alla RTN, che non sussiste alcun pericolo di dissesto
ideologico e che il progetto era stato già adeguato per
venire incontro alle richieste della Provincia di Nuoro.
Il richiamo a simili elementi non dimostra che
l’amministrazione ha espresso la propria valutazione senza
prendere in considerazione tali elementi di fatto e non si sostanzia,
quindi, nella deduzione di un vizio di difetto di istruttoria, da
escludersi tra l’altro sulla base degli atti depositati in
giudizio; le relative osservazioni appaiono di conseguenza
del tutto non conferenti con l’esame di
legittimità di competenza del giudicante.
Anche la generica censura di difetto di motivazione non
può essere accolta.
La Delibera di Giunta n. 31/4 del 2004, infatti, nel fare
propria l’istruttoria dell’Organo Tecnico
Istruttore (istruttoria che costituisce pertanto parte integrante della
V.I.A.: si veda in tal senso T.A.R. Lazio, Sez. III, 22 luglio 2004 n.
7231, in base al quale il contenuto della V.I.A. è da
ricostruire alla stregua della integrità delle relazioni e
pareri interni al procedimento), appare sorretta da una motivazione
articolata a sostegno del giudizio negativo.
In essa infatti, dopo il richiamo al parere contrario espresso dal
Comune di Meana Sardo, alle perplessità espresse
dalla Provincia di Nuoro ed al giudizio negativo dell’Ufficio
tutela del paesaggio di Nuoro, si afferma: che “il progetto
si pone in contrasto con le caratteristiche dell’ambito
tutelato, in quanto gli interventi, seppur ricadenti in aree prive di
vegetazione, alterano la percezione visiva del paesaggio naturale
introducendo forti elementi di disturbo, ciò anche il
considerazione della notevole visibilità di tali elementi
dalle lunghe distanze”; che la strada esistente necessita di
essere allargata per permettere il transito dei mezzi pesanti necessari
alla cantierizzazione del parco, soprattutto nella zona di Gadoni, con
susseguenti ingenti movimenti di terra, in un territorio a pendenza
molto elevata; che la realizzazione del parco eolico causerebbe impatti
paesaggistici negativi, anche al territorio del Comune di Meana Sardo.
La delibera appare pertanto congruamente motivata, senza che la
ricorrente abbia evidenziato alcun profilo di irrazionalità
o illogicità della motivazione medesima.
A fronte di tale motivazione, la Società ricorrente deduce
censure (formalmente) di legittimità, ma sostanzialmente
finalizzate a introdurre nell’attuale giudizio valutazioni di
merito opposte e sostitutive rispetto a quelle espresse dalla Regione.
Al riguardo possono essere condivise le seguenti osservazioni della
difesa della Regione.
La Società infatti contesta le premesse “di
fatto”, della delibera, costituite dal richiamo alle
osservazioni della Provincia di Nuoro, del Comune di Meana (che,
peraltro, in qualità di Comune il cui territorio
è adiacente all’area dell’intervento,
deve necessariamente essere sentito) e delle associazioni
ambientaliste, senza in alcun modo censurare, se non genericamente le
valutazioni dell’Organo Tecnico Istruttore (O.T.I.).
Non solo, le denunciate violazioni di legge e di difetto di
motivazione
Appare innanzitutto irrilevante il richiamo, da parte della ricorrente,
al precedente parere favorevole del C.T.R.U.
Nella seduta dell’Organo Tecnico Istruttore del
16.06.2004, infatti, ben si è tenuto conto di tale parere,
precisando che lo stesso consisteva in un apprezzamento preliminare, di
larga massima, sull’individuazione di aree potenzialmente
idonee a tale tipo di insediamenti e verificando la loro coerenza ai
P.T.P. allora vigenti.
In quanto tale, non poteva avere alcun valore vincolante sulla
definitiva valutazione di impatto ambientale relativa al singolo,
concreto intervento.
Né la richiesta dell’O.T.I. formulata nella seduta
del 27/05/2003, alla quale la società si è
adeguata presentando un nuovo progetto, che tra l’altro ha
interessato ex-novo il territorio del Comune di Gadoni, può
considerarsi espressione preventiva della volontà di
autorizzare, senza ulteriore esame specifico, tale progetto,
non importa se del tutto nuovo o solo modificato.
Al contrario quest’ultimo, nella sua nuova versione, doveva
necessariamente essere, (ed è stato), sottoposto a nuova
procedura di V.I.A., con conseguente ammissibilità di
osservazioni da parte dei nuovi soggetti legittimati.
In base a quanto previsto dagli art. 7 e 9 del D.P.R. 12.04.1996 (Atto
di indirizzo e di coordinamento in materia di V.I.A.), gli effetti
negativi sulle componenti dell’ambiente che potevano subire
pregiudizio dall’intervento, sono stati valutati
tenendo conto delle osservazioni stesse, così come
impone la procedura.
Del tutto infondato, infine, il richiamo
della ricorrente al principio di proporzionalità.
L’errore di impostazione difensiva della ricorrente consiste
nel dare per presupposto (data l’importanza
“primaria” delle opere in discussione) che
l’amministrazione sia tenuta, nel corso della procedura, ad
assumere l’iniziativa di prospettare soluzioni
alternative al progetto presentato dalla Società per la
V.I.A.
È vero, infatti, che l’amministrazione competente
in materia di V.I.A. non sempre deve necessariamente esprimere una
V.I.A. negativa, ma può, invece, dettare prescrizioni e
condizioni atte a consentire l’approvazione del progetto
proposto.
Ma, questo, nell’ambito di una dialettica fra soggetto che
richiede le autorizzazioni necessarie per la realizzazione di un
intervento modificativo del territorio e amministrazioni competenti a
rilasciarle, non può comportare una totale inversione dei
rispettivi ruoli.
L’iniziativa progettuale spetta comunque al
privato, che ha l’obbligo, tra l’altro, di
prospettare e analizzare soluzioni alternative, ivi compresa, al
limite, una del tutto nuova, da sottoporsi sempre alla fase istruttoria
e partecipativa.
Altrimenti, seguendo il ragionamento della Società
ricorrente, l’astratta
“necessarietà” degli impianti eolici
finirebbe per condizionare e vincolare sempre e in maniera assoluta il
giudizio di compatibilità ambientale, obbligandone il
rilascio in termini positivi (l’Amministrazione, al limite,
dovrebbe avere l’accortezza di sostituirsi al soggetto che ha
richiesto l’autorizzazione, prospettando soluzioni
alternative al progetto da questi presentato).
Ma una tale soluzione interpretativa finirebbe per ribaltare totalmente
(e, unilateralmente, in favore delle esigenze energetiche) un sistema
di valori (paesistico-ambientali ed economici) aventi pari rilevanza
costituzionale.
In conclusione, per le su
esposte considerazioni, il ricorso deve essere respinto.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate nel
dispositivo.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA
SEZIONE SECONDA
respinge il ricorso in epigrafe.
Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese del giudizio in
favore della Regione, che liquida in complessivi 3000,00 (tremila)
Euro, oltre IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
Amministrativa.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio, il
giorno 14 giugno 2006 dal Tribunale Amministrativo Regionale
per la Sardegna con l'intervento dei signori:
Lucia Tosti,
Presidente;
Rosa Panunzio, Consigliere;
Francesco Scano, Consigliere, estensore.
Depositata in segreteria oggi: 03/10/2006
Il Segretario generale
Beni Ambientali. Realizzazione parco eolico
- Dettagli
- Categoria principale: Beni Ambientali
- Categoria: Giurisprudenza Amministrativa TAR
- Visite: 5262