T.A.R. Sardegna Sez. II sent.2083 del 3 ottobre 2006
Compatibilità paesaggistica e realizzazione di parco eolico REPUBBLICA ITALIANO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Sent.n.2083/2006
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA Ric. n. 1195/2004
SEZIONE SECONDA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 1195/04 proposto da Enel Green Power S.p.a, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Schifino e dall’avv. Roberto Candio, ed elettivamente domiciliato in Cagliari, viale Regina Margherita n. 56, presso l’ultimo dei difensori;
contro
la Regione Autonoma della Sardegna, in persona del Presidente della Giunta in carica,
l’Assessorato della Difesa dell’Ambiente, in persona dell’Assessore in carica,
rappresentati e difesi dall’avv. Gian Piero Contu dell’ufficio legale dell’Ente, elettivamente domiciliati presso il medesimo ufficio in Cagliari, viale Trento n. 69;
per l'annullamento
della deliberazione n. 31/4 del 27.7.2004 con la quale la Giunta Regionale ha fatto proprio il giudizio negativo di compatibilità ambientale espresso dal S.I.V.I.A., sul progetto presentato dalla ricorrente per la realizzazione di un parco eolico in località “Bruncu S. Elias” dei comuni di Aritzo e Gadoni .
e per il risarcimento
dei danni derivanti dal provvedimento impugnato;
VISTO il ricorso con i relativi allegati;
VISTO l'atto di costituzione in giudizio della Regione Autonoma della Sardegna;
VISTE le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
VISTI gli atti tutti della causa;
NOMINATO relatore per la pubblica udienza del 14 giugno 2006 il consigliere Francesco Scano;
UDITI altresì l'avv. F. Schifino per la ricorrente e l’avv. G.P. Contu per la Regione Autonoma della Sardegna;
RITENUTO in fatto e considerato in diritto quanto segue.
F A T T O
Si espongono i fatti così come riferiti in ricorso.
L’Enel Green Power nell’ambito delle iniziative volte allo sfruttamento delle fonti energetiche rinnovabili e non inquinanti con particolare riferimento allo sfruttamento dell’energia eolica, ha individuato nel territorio della Regione Autonoma della Sardegna aree giudicate potenzialmente idonee per l’insediamento di impianti eolici per la produzione di energia elettrica, tant’è che a seguito del protocollo d’intesa tra la Regione Sardegna ed Erga oggi Green Power siglato in data 11 gennaio 2001, la Giunta recepiva l’iniziativa già approvata dal CTRU della Regione Sardegna.
Quindi dal maggio 2001 è stata avviata dall’Enel Green Power la prima istanza di verifica ambientale del progetto interessando i Comuni di Aritzo, Meana Sardo e Gadoni.
La Regione Sardegna ha dato inizialmente il benestare all’iniziativa attraverso il parere positivo espresso dal CTRU (organo regionale che comprende tutti gli uffici regionali competenti).
Tale parere fu confermato dalle delibere della Giunta Regionale.
Tale iter ha però subito un forte rallentamento a causa della opposizione del Comune di Meana Sardo Comune adiacente ad Aritzo in cui è prevista la realizzazione di una nuova stazione elettrica RTN per la connessione del campo eolico alla rete elettrica.
Tale opposizione ha portato alla Regione Sardegna a tutta una innumerevole serie di richieste e modifiche del progetto con consequenziale eliminazione di alcune macchine e spostamento di altre nel vicino comune di Gadoni.
Tutto ciò appunto per soddisfare le esigenze del Comune di Meana, con la espressa volontà da parte degli Organi Comunali e Regionali di autorizzare il progetto.
È necessario inoltre evidenziare che oltre al già richiamato parere del CTRU, all’iniziativa hanno dato parere favorevole: l’Ufficio Urbanistica della RAS, la Forestale, la Soprintendenza Archeologica, la Provincia di Nuoro.
A sostegno del ricorso la Società ricorrente ha proposto le seguenti censure:
violazione per falsa o omessa applicazione dell’art. 151 D. DLGS 490/99; eccesso di potere per difetto e/o erroneità dei presupposti; travisamento dei fatti; carenza di istruttoria; sviamento della causa tipica; perplessità; contraddittorietà; illogicità; difetto di motivazione e per ciò violazione art. 3 L. 241/90 violazione dell’art. 97 cost. e di ogni altra norma e principio di tema di correttezza e razionalità dell’azione amministrativa; violazione per falsa o omessa applicazione dell’art. 6 Dir. 42/93/CEE art. 1, L. 10/91 violazione o omessa applicazione L. 120/02.
Si sono costituite in giudizio le amministrazioni regionali, che hanno chiesto una pronuncia di reiezione del ricorso.
Alla pubblica udienza del 14 giugno 2006 la causa, su concorde richiesta delle parti, è stata trattenuta in decisione dal Collegio.
D I R I T T O
Con il ricorso in esame la società Enel Green Power impugna la deliberazione, descritta in epigrafe, con la quale la Giunta Regionale, in accoglimento della valutazione formulata dal S.I.V.I.A. (sistema informativo ambientale e valutazione impatto ambientale), ha espresso giudizio negativo di compatibilità ambientale sul progetto presentato dalla ricorrente per la realizzazione nei comuni di Aritzo e Gadoni di un parco eolico, denominato “Bruncu S. Elias”, composto da 26 aerogeneratori su un’area di 7 ha.
Il ricorso non può essere accolto.
La società ricorrente propone una elencazione di motivi, senza però che vi sia una coerente correlazione tra i titoli e le argomentazioni svolte a giustificazione del ricorso. L’ esame delle censure deve di conseguenza seguire l’ordine delle osservazioni e delle argomentazioni proposte in ricorso tentando una ricostruzione del contenuto delle censure.
Con una prima affermazione la ricorrente sostiene che è difficile attribuire alla comunicazione impugnata ( prot. N. 30384 del 26.8.2004) la natura di provvedimento che è “forse indispensabile attesa la probabile valenza interprocedimentale all’interno del più complesso iter di approvazione del progetto”.
L’affermazione, non del tutto comprensibile, non appare significativa di una specifica censura.
Dal contesto del ricorso può dedursi, nonostante la formale indicazione della citata nota come provvedimento impugnato, che l’atto lesivo da ritenersi impugnato non può che essere la delibera, indicata in epigrafe, con la quale la Giunta Regionale ha fatto proprio il giudizio negativo di compatibilità ambientale espresso dal servizio S.I.V.I.A. (sistema informativo ambientale e valutazione impatto ambientale), sul progetto di parco eolico della Enel Green Power. Le censure sono infatti riferibili al contenuto della delibera di Giunta regionale, mentre la nota del 26.8.2004 costituisce mera comunicazione della delibera medesima. Solo con questa interpretazione il ricorso può ritenersi ammissibile, proprio perché la nota su indicata non ha contenuto provvedimentale.
La ricorrente, dopo aver richiamato le generali e astratte esigenze di uso razionale dell’energia e di risparmio energetico alla base della predisposizione degli impianti eolici nel territorio nazionale, censura l’atto impugnato deducendo difetto di motivazione, violazione dell’art. 151 del D.Lgs. n. 490/99 e della normativa comunitaria e internazionale sulla riduzione delle emissioni inquinanti e sull’incremento dell’uso di fonti di energia rinnovabili.
Come esattamente rilevato dalla difesa della Regione, la normativa sia nazionale che comunitaria che internazionale non impedisce affatto un giudizio di comparazione tra valori ed interessi pubblici coinvolti nel procedimento, che debbono essere appunto mediati con valutazione discrezionale del competente organo amministrativo in applicazione della normativa di settore. In particolare, nessuna norma o principio riconosce come prevalente l'esigenza energetica rispetto alla tutela ambientale.
In altri termini, la necessità di favorire ed incentivare l’energia pulita, attraverso il rilascio delle autorizzazioni richieste, non è lasciata alla libera iniziativa dei privati ma soggiace ad apposite valutazioni della P.A., sia in ordine alla quantità dell’energia da produrre con impianti alternativi, nel caso di specie quelli eolici, sia in ordine alla compatibilità ambientale dei singoli interventi ai sensi del D.P.R. 12/4/96 e L.R n. 3/2003 art. 20 c. 13.
Il richiamo, effettuato nel ricorso, all’art. 151 del D.Lgs. 490/99 ed ai precedenti giurisprudenziali in tema di rilascio del nulla osta paesistico, oltre ad essere assai generico, risulta del tutto in conferente.
L’art. 151, infatti, disciplina il controllo pubblico degli interventi edilizi su beni aventi rilevanza (per legge o per specifico vincolo) paesistica, al fine di evitare che tali interventi “rechino pregiudizio a quel loro esteriore aspetto che è oggetto di protezione”.
La valutazione di impatto ambientale, invece, viene adottata in un’ottica ben differente, è un concetto che “implica necessariamente che le opere da valutare abbiano comunque un'incidenza sugli elementi naturalistici del territorio, modificandoli in misura più o meno penetrante, giacché tale valutazione è finalizzata a stabilire se le alterazioni conseguenti alla realizzazione delle opere possano ritenersi "accettabili" alla stregua di un giudizio comparativo che tenga conto, da un lato, della necessità di salvaguardare preminenti valori ambientali, dall'altro, dell'interesse pubblico sotteso all'esecuzione dell'opera” (Consiglio Stato, sez. IV, 3 maggio 2005, n. 2136).
Nella specie l’Autorità regionale ha ritenuto, con giudizio insindacabile nel merito, che “il progetto si pone in contrasto con le caratteristiche dell’ambito tutelato”.
La ricorrente propone poi delle osservazioni che non evidenziano profili di illegittimità della impugnata delibera, ma attengono a profili di merito di esclusiva pertinenza dell’autorità amministrativa.
In particolare afferma che il sito archeologico Nolza dista circa cinque chilometri in linea d’aria dall’impianto eolico, che l’area di Bruncu Sant’Elias è adibita a rimboschimento produttivo, che sul crinale di Bruncu Sant’Elias vi sono diverse antenne di notevoli dimensioni, che nell’area di Bruncu de Lettu vi è il ripetitore della Rai, che l’abitato di Meana Sardo non è attraversato dall’Elettrodotto AT di connessione alla RTN, che non sussiste alcun pericolo di dissesto ideologico e che il progetto era stato già adeguato per venire incontro alle richieste della Provincia di Nuoro.
Il richiamo a simili elementi non dimostra che l’amministrazione ha espresso la propria valutazione senza prendere in considerazione tali elementi di fatto e non si sostanzia, quindi, nella deduzione di un vizio di difetto di istruttoria, da escludersi tra l’altro sulla base degli atti depositati in giudizio; le relative osservazioni appaiono di conseguenza del tutto non conferenti con l’esame di legittimità di competenza del giudicante.
Anche la generica censura di difetto di motivazione non può essere accolta.
La Delibera di Giunta n. 31/4 del 2004, infatti, nel fare propria l’istruttoria dell’Organo Tecnico Istruttore (istruttoria che costituisce pertanto parte integrante della V.I.A.: si veda in tal senso T.A.R. Lazio, Sez. III, 22 luglio 2004 n. 7231, in base al quale il contenuto della V.I.A. è da ricostruire alla stregua della integrità delle relazioni e pareri interni al procedimento), appare sorretta da una motivazione articolata a sostegno del giudizio negativo.
In essa infatti, dopo il richiamo al parere contrario espresso dal Comune di Meana Sardo, alle perplessità espresse dalla Provincia di Nuoro ed al giudizio negativo dell’Ufficio tutela del paesaggio di Nuoro, si afferma: che “il progetto si pone in contrasto con le caratteristiche dell’ambito tutelato, in quanto gli interventi, seppur ricadenti in aree prive di vegetazione, alterano la percezione visiva del paesaggio naturale introducendo forti elementi di disturbo, ciò anche il considerazione della notevole visibilità di tali elementi dalle lunghe distanze”; che la strada esistente necessita di essere allargata per permettere il transito dei mezzi pesanti necessari alla cantierizzazione del parco, soprattutto nella zona di Gadoni, con susseguenti ingenti movimenti di terra, in un territorio a pendenza molto elevata; che la realizzazione del parco eolico causerebbe impatti paesaggistici negativi, anche al territorio del Comune di Meana Sardo.
La delibera appare pertanto congruamente motivata, senza che la ricorrente abbia evidenziato alcun profilo di irrazionalità o illogicità della motivazione medesima.
A fronte di tale motivazione, la Società ricorrente deduce censure (formalmente) di legittimità, ma sostanzialmente finalizzate a introdurre nell’attuale giudizio valutazioni di merito opposte e sostitutive rispetto a quelle espresse dalla Regione.
Al riguardo possono essere condivise le seguenti osservazioni della difesa della Regione.
La Società infatti contesta le premesse “di fatto”, della delibera, costituite dal richiamo alle osservazioni della Provincia di Nuoro, del Comune di Meana (che, peraltro, in qualità di Comune il cui territorio è adiacente all’area dell’intervento, deve necessariamente essere sentito) e delle associazioni ambientaliste, senza in alcun modo censurare, se non genericamente le valutazioni dell’Organo Tecnico Istruttore (O.T.I.).
Non solo, le denunciate violazioni di legge e di difetto di motivazione
Appare innanzitutto irrilevante il richiamo, da parte della ricorrente, al precedente parere favorevole del C.T.R.U.
Nella seduta dell’Organo Tecnico Istruttore del 16.06.2004, infatti, ben si è tenuto conto di tale parere, precisando che lo stesso consisteva in un apprezzamento preliminare, di larga massima, sull’individuazione di aree potenzialmente idonee a tale tipo di insediamenti e verificando la loro coerenza ai P.T.P. allora vigenti.
In quanto tale, non poteva avere alcun valore vincolante sulla definitiva valutazione di impatto ambientale relativa al singolo, concreto intervento.
Né la richiesta dell’O.T.I. formulata nella seduta del 27/05/2003, alla quale la società si è adeguata presentando un nuovo progetto, che tra l’altro ha interessato ex-novo il territorio del Comune di Gadoni, può considerarsi espressione preventiva della volontà di autorizzare, senza ulteriore esame specifico, tale progetto, non importa se del tutto nuovo o solo modificato.
Al contrario quest’ultimo, nella sua nuova versione, doveva necessariamente essere, (ed è stato), sottoposto a nuova procedura di V.I.A., con conseguente ammissibilità di osservazioni da parte dei nuovi soggetti legittimati.
In base a quanto previsto dagli art. 7 e 9 del D.P.R. 12.04.1996 (Atto di indirizzo e di coordinamento in materia di V.I.A.), gli effetti negativi sulle componenti dell’ambiente che potevano subire pregiudizio dall’intervento, sono stati valutati tenendo conto delle osservazioni stesse, così come impone la procedura.
Del tutto infondato, infine, il richiamo della ricorrente al principio di proporzionalità.
L’errore di impostazione difensiva della ricorrente consiste nel dare per presupposto (data l’importanza “primaria” delle opere in discussione) che l’amministrazione sia tenuta, nel corso della procedura, ad assumere l’iniziativa di prospettare soluzioni alternative al progetto presentato dalla Società per la V.I.A.
È vero, infatti, che l’amministrazione competente in materia di V.I.A. non sempre deve necessariamente esprimere una V.I.A. negativa, ma può, invece, dettare prescrizioni e condizioni atte a consentire l’approvazione del progetto proposto.
Ma, questo, nell’ambito di una dialettica fra soggetto che richiede le autorizzazioni necessarie per la realizzazione di un intervento modificativo del territorio e amministrazioni competenti a rilasciarle, non può comportare una totale inversione dei rispettivi ruoli.
L’iniziativa progettuale spetta comunque al privato, che ha l’obbligo, tra l’altro, di prospettare e analizzare soluzioni alternative, ivi compresa, al limite, una del tutto nuova, da sottoporsi sempre alla fase istruttoria e partecipativa.
Altrimenti, seguendo il ragionamento della Società ricorrente, l’astratta “necessarietà” degli impianti eolici finirebbe per condizionare e vincolare sempre e in maniera assoluta il giudizio di compatibilità ambientale, obbligandone il rilascio in termini positivi (l’Amministrazione, al limite, dovrebbe avere l’accortezza di sostituirsi al soggetto che ha richiesto l’autorizzazione, prospettando soluzioni alternative al progetto da questi presentato).
Ma una tale soluzione interpretativa finirebbe per ribaltare totalmente (e, unilateralmente, in favore delle esigenze energetiche) un sistema di valori (paesistico-ambientali ed economici) aventi pari rilevanza costituzionale.
In conclusione, per le su esposte considerazioni, il ricorso deve essere respinto.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA
SEZIONE SECONDA
respinge il ricorso in epigrafe.
Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese del giudizio in favore della Regione, che liquida in complessivi 3000,00 (tremila) Euro, oltre IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio, il giorno 14 giugno 2006 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con l'intervento dei signori:
Lucia Tosti, Presidente;
Rosa Panunzio, Consigliere;
Francesco Scano, Consigliere, estensore.


Depositata in segreteria oggi: 03/10/2006
Il Segretario generale