TAR Toscana Sez. II n. 166 del 4 febbraio 2019
Rifiuti.Curatela fallimentare e rifiuti contenenti amianto

Se la curatela non è chiamata a succedere in obblighi o responsabilità del fallito, è tuttavia tenuta all'adempimento degli obblighi di custodia, manutenzione e messa in sicurezza correlati alla sua situazione di attuale possessore o detentore del bene. In tali oneri rientra indubitabilmente anche l’adozione delle misure di prevenzione di cui all’articolo art. 240 comma 1, lett. l) del d.lgs. n. 152/2006, ovvero le iniziative necessarie a contrastare minacce imminenti per la salute o per l'ambiente. Tali misure, ai sensi dell'art. 245 comma 2, dello stesso d.lgs. n. 152/2006, ben possono essere imposte al proprietario o al possessore, anche se non è responsabile dell’inquinamento


Pubblicato il 04/02/2019

N. 00166/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00495/2018 REG.RIC.

N. 00541/2018 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 495 del 2018, proposto da
Fallimento Brunelleschi Industrie s.r.l. in liquidazione in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Vittorio Donato Gesmundo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Firenze, via Gino Capponi 26;

contro

il Comune di Pontassieve in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Riccardo Di Falco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Firenze, via Masaccio n. 183;
l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana – A.R.P.A.T. in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
il Ministero dell'Interno in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato presso la quale è domiciliato ex lege in Firenze, via degli Arazzieri 4;


sul ricorso numero di registro generale 541 del 2018, proposto da
Fallimento Brunelleschi s.r.l. in liquidazione in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Vittorio Donato Gesmundo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Firenze, via Gino Capponi 26;

contro

il Comune di Pontassieve in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Riccardo Di Falco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Firenze, via Masaccio n. 183;
l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana – A.R.P.A.T. in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
il Ministero dell'Interno in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato presso la quale è domiciliato ex lege in Firenze, via degli Arazzieri 4;

per l'annullamento

con il ricorso n. 541 del 2018:

- dell'ordinanza contingibile e urgente n. 96 del 23 febbraio 2018, notificata in pari data al ricorrente, per la messa in sicurezza dell'area ex Brunelleschi a Sieci in via Aretina 216, con riguardo alle coperture in cemento armato, alla presenza di rifiuti contenenti amianto e alla presenza di rifiuti derivanti dall'attività pregressa dell'ex insediamento produttivo;

- di tutti i provvedimenti presupposti, connessi o consequenziali ivi compresi, in quanto occorrer possa, l'ordinanza contingibile e urgente di messa in sicurezza dell'area abbandonata delle ex Ceramiche Brunelleschi in località Sieci, via Aretina 216 n. 82 del 12 febbraio 2018; la comunicazione n. 5119 del 9 gennaio 2018 del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco Firenze; la nota 25 gennaio 2017 (rectius 2018) del Corpo di Polizia Municipale Arno-Sieve, prot. 2332/2018 (esito sopralluogo ex Fabbrica Ceramiche Brunelleschi a Sieci); la nota ARPAT Area Vasta Centro - Dipartimento di Firenze avente ad oggetto “comunicazione in merito alle verifiche condotte in relazione all'incendio occorso il 9 gennaio 2018 presso la ex Brunelleschi Industrie, via Aretina 216, località Sieci Pontassieve”, n. 17.31/68.11 del 16 gennaio 2018 e la nota 19 febbraio 2018 prot. 4914 del Dirigente dell'Area Governo del Territorio del Comune di Pontassieve;

con il ricorso n. 495 del 2018:

- dell'ordinanza contingibile e urgente n. 96 del 23 febbraio 2018, notificata al ricorrente il 26 febbraio 2018, per la messa in sicurezza dell'area ex Brunelleschi a Sieci in via Aretina 216 con riguardo alle coperture in cemento armato, alla presenza di rifiuti contenenti amianto e alla presenza di rifiuti derivanti dall'attività pregressa dell'ex insediamento produttivo;

- di tutti i provvedimenti presupposti, connessi o consequenziali, ivi compresi l'ordinanza contingibile e urgente di messa in sicurezza dell'area abbandonata delle ex Ceramiche Brunelleschi in località Sieci, via Aretina, 216, n. 82 del 12 febbraio 2018 notificata al ricorrente il 19 febbraio 2018; la comunicazione n. 511 del 9 gennaio 2018 del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco Firenze; la nota 25 gennaio 2017 (rectius 2018) del Corpo di Polizia Municipale Arno-Sieve, prot. 2332/2018 (esito sopralluogo ex Fabbrica Ceramiche Brunelleschi a Sieci); la nota ARPAT Area Vasta Centro - Dipartimento di Firenze avente ad oggetto “comunicazione in merito alle verifiche condotte in relazione all'incendio occorso il 9 gennaio 2018 presso la ex Brunelleschi Industrie, via Aretina 216, località Sieci Pontassieve”, n. 17.31/68.11 del 16 gennaio 2018 e la nota prot. 4914 del febbraio 2018 del Dirigente dell'Area Governo del Territorio del Comune di Pontassieve.


Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Pontassieve e del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 gennaio 2019 il dott. Alessandro Cacciari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. La Società Brunelleschi s.r.l. (nel seguito: “Brunelleschi”) è stata costituita il 4 febbraio 1999, con la denominazione di Iniziative Industriali s.r.l., e aveva quale oggetto sociale la produzione e il commercio, anche all'ingrosso, di materiali per pavimenti e rivestimenti in ceramica ed in cotto pregiati. Il 5 luglio del medesimo anno la denominazione sociale venne modificata in Brunelleschi s.r.l. e la sede legale fu trasferita a Pontassieve, Fraz. Sieci. Fino dal 2003 la società è stata controllata, ai sensi dell’art. 2359 c.c., da Costruzioni Margheri s.p.a. alla cui attività di direzione e coordinamento è stata costantemente soggetta.

A seguito di una crisi finanziaria che ha interessato l’intero gruppo quest’ultima ha promosso un piano di ristrutturazione del debito bloccando nuovi investimenti, compresa la riconversione urbanistica dell’immobile industriale di Brunelleschi.

2. La società Brunelleschi Industrie s.r.l. (nel seguito: “Brunelleschi Industrie”) è stata costituita il 25 marzo 2004 e aveva ad oggetto la produzione e il commercio, anche all'ingrosso, di materiali per pavimenti e rivestimenti. Fin dalla costituzione la società è stata controllata, in modo totalitario, da Costruzioni Margheri s.p.a. Con atto del 20 dicembre 2006 ha acquistato dalla Brunelleschi il ramo d’azienda per la produzione di materiali ceramici in Pontassieve, loc. Le Sieci, che comprendeva attrezzature, arredi e ogni altro bene funzionalmente organizzato per l’esercizio dell’impresa, ad esclusione dei beni immobili. La Brunelleschi ha mantenuto esclusivamente la proprietà del complesso immobiliare di Sieci senza svolgere più alcuna attività, limitandosi a gestire lo stanile ove veniva svolta l’attività produttiva.

Nel 2007 il Consiglio di Amministrazione di Brunelleschi Industrie ha elaborato un piano industriale che prevedeva, nel triennio a seguire, il trasferimento della produzione in un nuovo stabilimento poi individuato in località Massolina a Pelago; iniziata la ristrutturazione, la controllante Costruzioni Margheri s.p.a. è stata interessata da una grave crisi di liquidità e ha avviato l’elaborazione di un piano di ristrutturazione del debito. Conseguentemente è venuto a mancare il finanziamento per le operazioni di trasferimento e ristrutturazione e l’attuazione del piano industriale è stata sospesa, in attesa della definizione del piano di ristrutturazione dell’intero gruppo Margheri. Il socio unico di questa, esclusa la possibilità di ricapitalizzare la società, ne ha deliberato lo scioglimento e la liquidazione con cessazione definitiva dell’attività produttiva. A seguito di tale cessazione lo stabilimento risultava ingombro di rifiuti non smaltiti e in alcune strutture immobiliari erano anche presenti coperture in amianto. Il Comune di Pontassieve, con ordinanza dirigenziale n. 355/2012, ha quindi imposto ai sigg. Mario Margheri, socio unico di Costruzioni Margheri s.r.l. in liquidazione; Paolo Chiaratti, liquidatore della Costruzioni Margheri s.r.l.; Adria Franceschini, curatrice del Fallimento Brunelleschi Industrie e Andrea Berti, prima amministratore delegato, poi amministratore unico e infine liquidatore della Brunelleschi Industrie, di classificare, mettere in sicurezza e avviare a smaltimento i rifiuti presenti sopra suolo e di eseguire la verifica dello stato dei luoghi.

3. Il 9 gennaio 2018 uno dei capannoni dello stabilimento, posto lungo la linea ferroviaria Firenze-Pontassieve, è stato interessato da un incendio causato da terzi rimasti sconosciuti e il Comune allora, con ordinanza 12 febbraio 2018, n. 82, ha ordinato al sig. De Lazzer Silvio, curatore fallimentare della Brunelleschi s.r.l., di porre in essere misure atte a impedire l’accesso agli estranei in quanto gli immobili erano risultati soggetti ad occupazioni abusive, e di rimuovere, entro 30 giorni, le bombole di gas propano liquido presenti nell’area dell’ex fabbrica.

Lo stesso Comune, con ordinanza 23 febbraio 2018, n. 96, ha ordinato sia al De Lazzer che alla sig.ra Adria Franceschini, quali curatori fallimentari, rispettivamente, dell’impresa Brunelleschi in liquidazione e della Brunelleschi Industrie in liquidazione, di rimuovere l’amianto presente nell’area presentando un piano di lavoro all’Azienda USL entro 30 giorni; di bonificare, entro 90 giorni dall’approvazione del piano, tutti i materiali contenenti amianto siti nell’area industriale dismessa; di effettuare entro 30 giorni la messa sicurezza dei rifiuti abbandonati presentando agli enti interessati un cronoprogramma delle operazioni per il successivo allontanamento degli stessi e di provvedere, entro 90 giorni, al loro smaltimento.

I provvedimenti, in uno con gli atti presupposti, sono stati impugnati dal Curatore del Fallimento Brunelleschi in liquidazione con ricorso notificato il 3 aprile 2018 e depositato il 16 aprile 2018, rubricato sub R.g. n. 495/2018, per violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili.

Si sono costituiti il Comune di Pontassieve e l’Avvocatura dello Stato per il Ministero dell’Interno, chiedendo la reiezione del ricorso.

Con ordinanza 9 maggio 2018, n. 241, è stata respinta la domanda cautelare.

All’udienza del 10 gennaio 2019 la causa è stata trattenuta in decisione.

4. Detti provvedimenti sono stati altresì impugnati dal Curatore del Fallimento Brunelleschi Industrie in liquidazione con ricorso notificato il 3 aprile 2018 e depositato il 24 aprile 2018, rubricato sub R.g. n. 541/2018, per violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili.

Si sono costituiti il Comune di Pontassieve e l’Avvocatura dello Stato per il Ministero dell’Interno chiedendo la reiezione del ricorso.

Con ordinanza 9 maggio 2018, n. 242, è stata respinta la domanda cautelare.

All’udienza del 10 gennaio 2019 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. La presente controversia ha ad oggetto le epigrafate ordinanza emanate dal Comune di Pontassieve in relazione alla situazione ambientale nell’area delle “ex ceramiche Brunelleschi”.

1.1 Il ricorso rubricato sub R.g. n. 495/2018 è proposto dal Curatore del Fallimento Brunelleschi in liquidazione.

Il ricorrente, con primo motivo di gravame, deduce di non essere responsabile dell’inquinamento e, pertanto, non potrebbe legittimamente essere destinatario dell’obbligo di bonifica. Il 20 dicembre 2006 la Società ricorrente ha ceduto a Brunelleschi Industrie il ramo d’azienda esercente l’attività produttiva e commerciale mantenendo esclusivamente la proprietà del complesso immobiliare industriale di Sieci, e da allora non ha svolto alcuna attività limitandosi a gestire l’immobile senza essere coinvolta nell’esercizio dell’attività. Dalla stessa motivazione dei provvedimenti impugnati risulterebbe che i rifiuti rilevati nell’area sono “riconducibili all’attività che era svolta dalla ditta” conduttrice visto che si tratta di “enormi cumuli di residui della produzione dei manufatti ceramici”; la presenza di amianto è stata riscontrata “nelle coperture” degli edifici e negli “impianti (forni) ancora presenti, oltre che nelle macerie derivanti dalla rimozione dei macchinari fatta in maniera approssimativa ed in alcune scatole di materiale coibente”. Dai medesimi provvedimenti risulterebbe altresì che le problematiche urgenti, alle quali con le due ordinanze si tenta di porre rimedio, sono sorte a seguito dell’incendio sviluppatosi il 9 gennaio 2018 la cui responsabilità non è imputata alla Curatela ricorrente.

Con secondo e terzo motivo deduce che alcun onere di bonifica potrebbe essere imposto neanche laddove la responsabilità della contaminazione dovesse essere imputata direttamente al Fallimento Brunelleschi in quanto la curatela fallimentare non può essere destinataria, a titolo di responsabilità di posizione, di ordinanze volte alla tutela dell’ambiente per effetto del precedente comportamento dell’impresa fallita. Sarebbe pacifico, in fatto, che la produzione dei rifiuti risale all’attività produttiva svolta prima della nomina del Curatore fallimentare e tanto risulterebbe dalla relazione dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana (nel seguito: “ARPAT”).

Si duole poi che all’Amministrazione non sarebbe consentito di avvalersi del potere di ordinanza poiché nella fattispecie esiste una normativa specifica disciplinante la potestà di intervento del pubblico potere, contenuta nel Codice dell’ambiente di cui al d.lgs.3 aprile 2006, n. 152.

1.2 Il ricorso rubricato sub R.g. n. 541/2018 è proposto dal Curatore del Fallimento Brunelleschi Industrie.

Il ricorrente, con primo motivo, lamenta che non sarebbe responsabile dell’inquinamento e, pertanto, non potrebbe essere imposto alcun obbligo di bonifica. Dalla stessa motivazione dei provvedimenti impugnati risulterebbe che i rifiuti rilevati nell’area sono “riconducibili all’attività che era svolta dalla ditta” conduttrice visto che si tratta di “enormi cumuli di residui della produzione dei manufatti ceramici”; la presenza di amianto è stata riscontrata “nelle coperture” degli edifici e negli “impianti (forni) ancora presenti, oltre che nelle macerie derivanti dalla rimozione dei macchinari fatta in maniera approssimativa ed in alcune scatole di materiale coibente”. Dai medesimi provvedimenti risulterebbe altresì che le problematiche urgenti, alle quali con le due ordinanze si tenta di porre rimedio, sono sorte a seguito dell’incendio sviluppatosi il 9 gennaio 2018 la cui responsabilità non è imputata alla Curatela ricorrente.

Con secondo e terzo motivo deduce che alcun onere di bonifica potrebbe essere imposto neanche laddove la responsabilità della contaminazione dovesse essere imputata direttamente al Fallimento Brunelleschi in quanto la curatela fallimentare non può essere destinataria, a titolo di responsabilità di posizione, di ordinanze volte alla tutela dell’ambiente per effetto del precedente comportamento dell’impresa fallita. Sarebbe pacifico, in fatto, che la produzione dei rifiuti risale all’attività produttiva svolta prima della nomina del Curatore fallimentare e tanto risulterebbe dalla relazione di ARPAT.

Si duole poi che all’Amministrazione non sarebbe consentito di avvalersi del potere di ordinanza poiché nella fattispecie esiste una normativa specifica disciplinante la potestà di intervento del pubblico potere, contenuta nel Codice dell’ambiente di cui al d.lgs. n. 152/2006.

1.3 Mentre la difesa erariale si è costituita con memoria di stile, la difesa comunale eccepisce acquiescenza poiché dopo l’incendio del 9 gennaio 2018 la Curatela è stata autorizzata dal Giudice Delegato ad adottare gli interventi di prevenzione richiesti dal Comune.

Eccepisce poi inammissibilità di entrambi i ricorsi nella parte in cui chiedono la sospensione dell’ordinanza sindacale n. 82/2018, che imponeva di realizzare interventi per la messa in sicurezza dell’area al fine di impedire l’accesso degli estranei, poiché entrambe le Curatele dichiarano di avere provveduto alla sua esecuzione con comportamento acquiescente.

Per quanto attiene al ricorso proposto dal Fallimento Brunelleschi Industrie ne eccepisce l’inammissibilità con riguardo alla stessa ordinanza sindacale n. 82/2018, poiché questa ha come destinatario soltanto il Fallimento Brunelleschi s.r.l. proprietario dell’area.

Nel merito, replica alle deduzioni dei ricorrenti.

3. In via preliminare i ricorsi devono essere riuniti per ragioni di connessione.

4. I ricorsi sono infondati e perciò si prescinde dalla trattazione delle eccezioni preliminari formulate dalla difesa comunale.

Alle Curatele non è stato surrettiziamente imposto l’obbligo di effettuare la bonifica dei terreni interessati da fenomeni di inquinamento, bensì quello di adottare misure atte a prevenire eventi dannosi per la salute e l’incolumità pubblica.

Il concetto di bonifica è evincibile dall’articolo 242 del d.lgs. n. 152/2006 e comporta una complessa procedura, che inizia con la caratterizzazione del sito sulla base di un piano che deve essere presentato a Comune, Provincia e Regione ed autorizzato da quest’ultimo; prosegue con la analisi del rischio per la determinazione delle concentrazioni soglia di rischio e si conclude, laddove l’analisi dimostri una concentrazione di contaminanti superiore ai valori-soglia, con la presentazione alla Regione da parte dell’interessato del progetto operativo degli interventi di bonifica. Nel caso in esame il Comune intimato ha ordinato di adottare misure atte a mettere in sicurezza l’area per evitare il prodursi di danni alla salute pubblica conseguenti alla presenza di amianto nei rifiuti abbandonati nel sito e nelle coperture degli immobili, e a evitare l’accesso abusivo nell’area sia per motivi di sicurezza, che per impedire il verificarsi di atti di vandalismo i quali potrebbero ulteriormente aggravare i rischi ambientali, come rappresentato nella relazione di ARPAT in data 15 gennaio 2018 assunta a presupposto dei provvedimenti emessi.

I materiali presenti nel sito, come indicato nella medesima relazione, sono costituiti da bancali in legno, cataloghi in carta e imballaggi in carta e policarbonato, tutti materiali altamente infiammabili la cui presenza potrebbe determinare il ripetersi dell’incendio verificatosi il 9 gennaio 2018. A fronte di una situazione di pericolo incombente per la sicurezza e la salute pubblica, correttamente il Comune ha fatto ricorso al potere di ordinanza per evitare il prodursi di nuovi fenomeni di combustione i quali non solo potrebbero aggravare la situazione già compromessa dell’area di cui si tratta, ma anche determinare fenomeni di grave compromissione della salute pubblica. Il potere di ordinanza esercitato dal Sindaco di Pontassieve trova fondamento nell’articolo 54, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale l’organo comunale deve adottare provvedimenti anche in via contingibile e urgente laddove si verifichino gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica o la sicurezza urbana, e tale presupposto appare pienamente realizzato nel caso di specie. La presenza nell’area de qua di una situazione ambientale compromessa non è peraltro oggetto di contestazione.

È appena il caso di precisare che il riferimento contenuto nel provvedimento impugnato all’articolo 50, comma 5, del medesimo d.lgs. n. 267/2000 non è vincolante in sede giudiziaria in quanto l’autoqualificazione dell’atto data dall'Amministrazione emanante non assume rilievo dirimente ai fini del suo inquadramento, dovendosi invece avere riguardo al suo contenuto sostanziale ed alla funzione da esso perseguita (C.d.S. VI, 5 marzo 2014 n. 1036).

Non è quindi stata ordinata una bonifica, bensì l’attuazione di misure volte a garantire la sicurezza del sito che correttamente sono state imputate alle Curatele fallimentari poiché se la curatela non è chiamata a succedere in obblighi o responsabilità del fallito, è tuttavia tenuta all'adempimento degli obblighi di custodia, manutenzione e messa in sicurezza correlati alla sua situazione di attuale possessore o detentore del bene (T.A.R. Friuli Venezia Giulia I, 24 settembre 2018 n. 305). In tali oneri rientra indubitabilmente anche l’adozione delle misure di prevenzione di cui all’articolo art. 240 comma 1, lett. l) del d.lgs. n. 152/2006, ovvero le iniziative necessarie a contrastare minacce imminenti per la salute o per l'ambiente. Tali misure, ai sensi dell'art. 245 comma 2, dello stesso d.lgs. n. 152/2006, ben possono essere imposte al proprietario o al possessore, anche se non è responsabile dell’inquinamento (T.A.R. Piemonte I, 12 settembre 2016 n. 1142).

Per questi motivi, i ricorsi devono essere respinti.

Le spese processuali vengono tuttavia compensate in ragione della complessità della materia affrontata.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, li riunisce e li respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Rosaria Trizzino, Presidente

Riccardo Giani, Consigliere

Alessandro Cacciari, Consigliere, Estensore

         
         
L'ESTENSORE        IL PRESIDENTE
Alessandro Cacciari        Rosaria Trizzino