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T.A.R. Veneto (Venezia), Sez. III, sentenza n. 2920 del 13.09.2006
Sostituzione di insegna esistente con altra insegna analoga: lesività del valore estetico-culturale tutelato dal vincolo paesaggistico: insussistenza. Le normali insegne commerciali non possono essere considerate, senza motivazione specifica, elementi di alterazione o compromissione dello stato dei luoghi vincolati, specie se collocate in un contesto privo di una specifica connotazione estetica o ambientale percepibile.
(a cura di Alan Valentino)

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Ric. n. 2240/1995 Sent. n. 2920/06
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza sezione, costituito da:
Angelo De Zotti Presidente, relatore
Rita Depiero Consigliere
Angelo Gabbricci Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 2240/1995 proposto da Turrini Renzo, rappresentato e difeso dagli avv. Daniela De Petris e Gabriele Dalla Santa, presso il cui studio elegge domicilio in Venezia, S. Salvador 4909, come da mandato a margine del ricorso;
contro
il Comune di Peschiera del Garda (VR), in persona del Sindaco pro-tempore, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del decreto sindacale n. 277/BA in data 21.4.1995, con il quale è stata negata l'autorizzazione ad installare un cartello pubblicitario accessorio ad una piccola stazione di erogazione carburanti, in luogo di quello preesistente.
Visto il ricorso, notificato il 5 luglio 1995, e depositato presso la segreteria il 13 luglio 1995 con i relativi allegati;
visti gli atti tutti della causa;
udito nella pubblica udienza del 6 luglio 2006 (relatore il Presidente Angelo De Zotti), l'avv. G. Dalla Santa per il ricorrente;
ritenuto in fatto e considerato in dirittoquanto segue:
Il ricorrente, titolare e gestore di una piccola stazione di servizio di erogazione carburanti per natanti, con domanda del 23.3.1995 presentava al Comune di Peschiera del Garda un progetto per l'istallazione di un cartello pubblicitario relativo all'insegna OMW Italia Srl, in sostituzione di quello, precedentemente esistente, con il marchio AGIP.
Il Sindaco del Comune di Peschiera negava l'autorizzazione, con la motivazione che l'intervento richiesto dal ricorrente è "lesivo del valore estetico-culturale tutelato dal vincolo paesaggistico posto sulla zona".
Avverso tale diniego il ricorrente deduce il vizio di eccesso di potere per carenza di motivazione (con correlata violazione dell'art. 3 della l. 241/90) sostenendo che il provvedimento impugnato è privo di motivazione in quanto non indica in cosa consista o per quale ragione si ritenga compromesso il valore estetico culturale tutelato dal vincolo paesaggistico della zona.
Deduce inoltre il vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento (con conseguente violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione) assumendo che l'amministrazione ha autorizzato, pressocchè coevamente, altra analoga insegna, collocata di fronte al distributore del ricorrente, senza rilevare, in quell caso, alcun contrasto con l'interesse ambientale e paesaggistico, rendendo evidente il vizio di contraddizione e disparità di trattamento.
Il Comune intimato, ritualmente notificato, non si è costituito in giudizio.
All'udienza del 6 luglio 2006 la causa è stata ritenuta per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Invero, come precisato nell'esposizione di fatto, il rigetto della domanda è motivato con l'affermazione del tutto generica che il progettato intervento (l'apposizione di una insegna commerciale sostitutivo di altra simile preesistente) non può essere autorizzato "perché lesivo del valore estetico-culturale tutelato dal vincolo paesaggistico posto sulla zona".
Orbene, tale motivazione è certamente apodittica ed insufficiente a giustificare il diniego di autorizzazione all'installazione di una insegna commerciale (peraltro, come chiarito, sostitutiva di altra analoga collocata nello stesso luogo) atteso che per un verso non vengono indicati nel provvedimento nè gli elementi specifici, (come ad esempio forma, dimensione, altezza o ubicazione) per i quali l'insegna è ritenuta incompatibile con il valore estetico-culturale del sito tutelato, nè in cosa consista l'asserita lesione del bene soggetto a vincolo paesaggistico.
E ciò non tanto perchè in astratto un cartello pubblicitario non possa risultare lesivo del paesaggio, inteso come zona che non ammette contaminazione alcuna della visione naturale dei luoghi, quanto perchè, come evidenziato dal ricorrente, nella specie, l'insegna oggetto di diniego è sostitutiva di altra analoga collocata nello stesso punto e, soprattutto perchè, come evidenziano le foto all'uopo dimesse, il contesto nel quale l'insegna si colloca appare privo di una specifica connotazione estetica o ambientale percepibile, ictu oculi, come tale (si tratta invero di zona caratterizzata dalla presenza di una serie di costruzioni anonime adibite a magazzini, depositi e da impianti commerciali con relative insegne) dove è del tutto evidente che l'apposizione di cartelli pubblicitari rientranti nella normale tipologia è stata sin qui consentita e che pertanto, ad esclusione di casi aberranti (ossia di progetti che presentano elementi di anomalia funzionale nel contesto dell'area stessa) le normali insegne commerciali non possono essere considerate, e comunque non erraticamente e senza motivazione specifica, elementi di alterazione o compromissione dello stato dei luoghi vincolati.
Principio questo, che, a giudizio del Collegio, trova piena applicazione alla fattispecie, avendo il ricorrente, come già chiarito, presentato un progetto di insegna che non contiene, sotto alcun profilo, comunque non rilevato nel provvedimento, elementi di evidente, o almeno intuibile, aberrazione, tale da giustificare nella fattispecie un trattamento diverso da quello riservato, nel medesimo contesto, ad altri beneficiari di analoga autorizzazione.
Per tali ragioni il ricorso, assorbito quant'altro, va accolto.
Le spese di causa seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza sezione, accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato.
Condanna l'amministrazione intimata al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese e delle competenze di causa, che liquida in € 1500 (millecinquecento euro) oltre ad iva e c.p.a.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio, il 6 luglio 2006.
Il Presidente, estensore

Il Segretario