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Tar Liguria sen. 160 del 24 febbraio 2006

Ricorso proposto dall'Associazione Verdi Ambiente e Società Onlus e da Italia Nostra Onlus contro il Comune di Lerici (SP) e
contro la Società Baia Blu - Stabilimento Balneare S.r.l.. I Giudici Amministrativi hanno accolto il ricorso delle Associazioni in merito a permessi di costruire e alle corrispondenti autorizzazioni paesaggistiche aventi rispettivamente ad oggetto la riqualificazione dello stabilimento balneare, la realizzazione di strutture ricettive e di parcheggio in una zona di particolare pregio paesaggistico compresa nel perimetro del SIC, in zona disciplinata ed individuata nel PUC e sottoposta a vincolo idrogeologico dal R.D.L. 3267/1923 ( c.d. Legge Forestale ).

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N. 00160/2006 REG.SEN.

N. 00683/2005 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA


Sul ricorso numero di registro generale 00683 del 2005, proposto da Italia Nostra e Associazione Verdi Ambiente e Società, in persona dei rispettivi legali rappresentanti,rappresentati e difesi dall' Avv. Daniele Granara, ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in Genova, Via Porta d'archi, 10/27-28;


contro


Comune di Lerici, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall' Avv. Mario Alberto Quaglia, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Genova, Via Roma 3/9;
Provincia di La Spezia, in persona del Presidente pro tempore, non costituito;
Consorzio Intercomunale Deleghe Agricoltura Foreste,
A.r.p.a.l. - Agenzia Regionale Protezione Ambiente Ligure, Azienda Unita' Sanitaria Locale N. 5 - Spezzino,
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Capitaneria di Porto di La Spezia, Ministero Per i Beni e le Attivita' Culturali, Soprintendenza Beni Architettonici e Paesaggio della Liguria, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia del Demanio di La Spezia, Agenzia delle Dogane, Corpo Forestale dello Stato, Ministero per le Politiche Agricole e Forestali, Comando Provinciale Vigili del Fuoco di La Spezia, Ministero dell'Interno, Acam Spa, Spa E.n.e.l., Conferenza dei Servizi c/o Comune di Lerici;


nei confronti di


Società Baia Blu Stabilimento Balneare Srl, rappresentato e difeso dall' avv. Giovanni Gerbi, con domicilio eletto presso Giovanni Gerbi in Genova, via Corsica 21/18-20;



per l'annullamento

- dei permessi di costruire e autorizzazione paesaggistica nn. 86/03 e 86/03 bis del 27.01.04 rilasciati dal Comune di Lerici aventi rispettivamente ad oggetto la riqualificazione dello stabilimento balneare e la realizzazione di parcheggi pubblici;

- di tutti gli atti preparatori con espresso riferimento ai pareri della Commissione alle bellezze naturali;

- delle autorizzazioni rilasciate dalla Provincia della Spezia nn. 123/97 e 313/04.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Lerici;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Società Baia Blu Stabilimento Balneare Srl;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12/01/2006 il dott. Oreste Mario Caputo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

Le associazioni ambientaliste ricorrenti hanno impugnato gli atti del procedimento (in epigrafe indicati) relativi ai permessi di costruire ed alle corrispondenti autorizzazioni paesaggistiche, aventi rispettivamente ad oggetto la riqualificazione dello stabilimento balneare, la realizzazione di strutture ricettive e di parcheggio, nonché a scomputo degli oneri di urbanizzazione, la costruzione di parcheggi pubblici.

L’impugnazione è sorretta dai seguenti motivi:

Violazione e falsa applicazione dell’art. 10 d.P.R. 6 giugno 2001 n.380 e degli artt 146 e 159 d.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 in relazione alla violazione disciplina dell’Ambito R3 del P.U.C. di Lerici. Eccesso di potere sotto vari profili;

Violazione e falsa applicazione dell’art. 10 d.P.R. 6 giugno 2001 n.380 e degli artt 146 e 159 d.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 in relazione alla violazione dell’art. 2 l.r. 18 marzo 1980 n. 15 ed egli artt. 3 e 4 l.r. 21 agosto 1991 n. 20. Eccesso di potere sotto vari profili;

Violazione e falsa applicazione dell’art. 10 d.P.R. 6 giugno 2001 n.380 e degli artt 146 e 159 d.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 in relazione alla violazione dell’art. 3 l. 7 agosto 1990 n. 241. Eccesso di potere sotto vari profili;

Violazione e falsa applicazione dell’art. 10 d.P.R. 6 giugno 2001 n.380 e degli artt 146 e 159 d.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 in relazione alla violazione della D.G.R. n. 646 dell’ 8 giugno 2001 e della disciplina del sub Ambito R3.2 del P.U.C. di Lerici. Eccesso di potere sotto vari profili;

Con motivi aggiunti l’impugnazione è stata estesa alle autorizzazioni rilasciate dalla Provincia della Spezia (nn. 123/97 e 313/04) prospettando la violazione degli artt. 35, 36 e 37 l.r. 22 gennaio 1999 n. 4 in relazione all’art. 1 R.D. 30 dicembre 1923 n. 3267 nonché eccesso di potere sotto vari profili sintomatici.

Il pregio paesaggistico della zona e la disciplina d’ambito del PUC sarebbero, seguendo gli argomenti fondanti le censure, ostativi alla realizzazione delle opere oggetto dei permessi di costruzione impugnati.

Inoltre le autorità preposte alla tutela del vincolo, rilasciando le autorizzazioni paesaggistiche, non avrebbero valutato sufficientemente l’effettiva compatibilità degli interventi con i valori ambientali tutelati nella zona e con le specie boschive ivi insistenti.

Alla stessa stregua sarebbe stata pretermessa la disciplina recata dal vincolo idrogeologico che grava sulle aree di intervento.

Il comune di Lerici e la società controinteressata si sono costituiti in giudizio precisando:

in fatto, l’erroneità di alcune affermazioni contenute nell’atto introduttivo, poiché l’area di insediamento della struttura ricettiva non sarebbe affatto ricompresa nella perimetrazione corrispondente al sito di interesse comunitario (nell’acronimo S.I.C.) né nella zona boschiva;

in diritto, hanno insistito nel rilievo che gli interventi, preordinati alla riqualificazione, sarebbero conformi alla disciplina urbanistica e del tutto compatibili con il vincolo paesaggistico.

Disposta verificazione dei luoghi a cura del Dirigente regionale del Dipartimento del territorio, concessa la misura cautelare di sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato circoscritta alla realizzazione della struttura ricettiva e dei parcheggi pubblici, all’ esito, alla pubblica udienza del 12.01.06 la causa, su richiesta delle parti, è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Le associazioni ambientaliste ricorrenti hanno impugnato i permessi di costruire, rilasciati in favore della società controinteressata dal comune di Lerici, e le corrispondenti autorizzazioni paesaggistiche, aventi rispettivamente ad oggetto la riqualificazione dello stabilimento balneare, la realizzazione di strutture ricettive e di parcheggio, nonché a scomputo degli oneri di urbanizzazione, la costruzione di parcheggi pubblici.

Il filo conduttore informante le censure è che il pregio paesaggistico della zona compresa nel perimetro del sito di interesse comunitario, la disciplina d’ambito del PUC e l’immanenza sulle aree del vincolo idrogeologico sarebbero ostativi alla realizzazione delle opere oggetto dei permessi di costruzione impugnati.

Le autorità preposte alla tutela del vincolo, rilasciando le autorizzazioni paesaggistiche, non avrebbero – a dire delle ricorrenti – valutato sufficientemente l’effettiva compatibilità degli interventi con i valori ambientali tutelati nella zona e con le specie boschive ivi esistenti.

Occorre preliminarmente farsi carico della schematica contrapposizione sulle questioni di fatto dedotte in causa, la cui risoluzione sottende l’esatta individuazione della localizzazione degli interventi confusamente descritta nell’atto introduttivo.

Mentre le opere comportanti la riqualificazione dello stabilimento balneare ed il parcheggio ad esso accessorio insistono nell’area inclusa nel sub ambito R.3.1; le altre, preordinate alla realizzazione della struttura ricettiva e del parcheggio pubblico, sono invece localizzate nel sub ambito R.3.2.

La verificazione istruttoria riferita a ciascun ambito ha accertato che:

il progettato insediamento ricettivo non incide su area boschiva tutelata: disciplina questa affatto estranea all’ambito sub R.3.2; valore invece preso in perspicua considerazione per l’area del sub ambito R. 3.1. non interessata dalla nuova edificazione;

il sedime delle costruzioni ricettive e dei parcheggi pubblici è esterno al perimetro del sito di interesse comunitario.

Tali rilievi di fatto sono dirimenti in ordine alla risoluzione delle corrispondenti censure articolate nel quarto motivo sulla supposta - e pertanto giudizialmente sconfessata - violazione della disciplina boschiva e della normativa che disciplina gli interventi nelle aree comprese nel perimetro del SIC.

Nè gli stessi motivi di gravame trovano riscontro per gli altri interventi: la riqualificazione strutturale dello stabilimento balneare, sito in adiacenza alla battigia, seppure ricompreso nel sub ambito R.3.1, non comporta taglio o compromissione di specie arboree; così come il parcheggio di pertinenza.

Inoltre, la preesistenza dello stabilimento balneare, la cui consistenza strutturale risulterebbe in esito all’esecuzione delle opere sensibilmente ridotta, depone ex se per la sua compatibilità con i valori presidiati dal SIC, come del resto comprovato dalla relazione di incidenza appositamente redatta ai sensi della disciplina regionale.

Alla medesima conclusione deve giungersi per quanto riguarda le censure dedotte con il ricorso per motivi aggiunti estensivo dell’impugnazione agli atti della provincia della Spezia.

Il motivo fondante è incentrato sul mancato ottenimento dell’autorizzazione richiesta dagli artt. 35 e 36 l.r. 22 gennaio 1999 n. 4 per l’esecuzione dei lavori su aree gravate da vincolo idrogeologico.

Nulla osta che risulta viceversa rilasciato dall’autorità competente con atto n. 313 del 25 maggio 2004 ed allegato al verbale della conferenza di servizi istruttoria convocata per l’esame degli atti per cui è causa.

Quanto alle possibili cause ostative al rilascio della autorizzazione, individuate nell’ esecuzione degli interventi, mette conto sottolineare che, oltre a non attingere la legittimità dell’atto, le modalità d’esecuzione dei lavori (quali ad esempio quelli relativi al denunciato deflusso delle acque), hanno costituito oggetto di specifica e favorevole soluzione espressa in sede di conferenza di servizi.

Né assume rilievo il fatto che sia stata ordinata dalla provincia la sospensione dei lavori in ragione della parziale e circoscritta difformità dell’esecuzione di opere: la misura inibitoria, in seguito revocata (nota della provincia della Spezia del 13.09.05), presuppone per l’appunto la titolarità dell’autorizzazione la cui sussistenza non è dunque contestabile.

Sui motivi di censura che deducono la violazione delle normativa urbanistica e paesaggistica.

Quanto al primo profilo, gli interventi insistono in una vasta area inclusa nell’ambito di riqualificazione individuato nel PUC sotto la sigla R.3.

Va operata una premessa d’ordine generale con specifico riferimento alla normativa regionale.

L’ambito integra la trama strutturale del Piano urbanistico comunale (cfr. art. 27 l. 4 settembre 1997 n. 36); ed è concepito come parte del territorio caratterizzato da vocazione urbanistica omogenea in vista del perseguimento della sua riqualificazione e conservazione.

In estrema sintesi, l’ambito individua per caratteristiche intrinseche della zona (omogenea) la c.d. unità territoriale di base, senza che peraltro – e in ciò risiede la sua peculiarità – alle aree ivi ricomprese venga assegnata una specifica disciplina urbanistica in ordine (per esempio) all’indice di utilizzazione fondiaria, alla densità edilizia ed ai requisiti tecnico-costruttivi degli insediamenti realizzabili.

In pratica, l’istituto in discorso, come si è già avuto modo di sottolineare in altra occasione, sancisce, quasi in senso figurato, il superamento della zonizzazione intesa come disciplina specifica e puntuale, e come tale vincolante, di ogni parte in cui si suddivideva per zone omogenee nel precedente regime urbanistico il territorio comunale.

La flessibilità della strumentazione urbanistica, quale portato della nuova strumentazione urbanistica, per la disciplina d’ambito è strettamente ancorata alle caratteristiche intrinseche del territorio preso in considerazione: è il dato fisico-morfologico (locuzione espressamente adottata dall’art. 28 l. r. n. 36 del 1997) che individua la destinazione urbanistica delle aree comprese nell’ambito.

Icasticamente, col soccorso d’iperbole dialettica, se nel passato assetto urbanistico la funzione (di pianificazione) conformava il territorio, viceversa in quello attuale il territorio (nella sua morfologia e nelle sue caratteristiche intrinseche) conforma la funzione:

nella logica tomista agere sequitur esse.

Sicché l’attento esame della disciplina urbanistica dell’ambito non deve prescindere dall’individuazione del carattere morfologico-fisico e funzionale del territorio in esso ricompreso.

Nel caso che ne occupa l’ambito di riqualificazione ove sono localizzati gli interventi è paradigma urbanistico del peculiare rilievo ambientale del territorio.

Oltre ad essere in parte coincidente con il sito di interesse comunitario, l’intera zona, complessivamente considerata, è assoggettata a vincolo paesaggistico; il PTCP, quale disciplina di cornice con indirizzi di massima, ha impresso ad essa il regime di mantenimento (ISMA) e di modificabilità limitata (ISMOB).

La disciplina urbanistica è strettamente conseguente: la sola riqualificazione delle aree e degli immobili ivi insistenti è assentibile (cfr. All. D del PUC del comune di Lerici per la frazione denominata “Baia Blu”).

In definitiva il regime giuridico d’ambito in esame segna il punto di convergenza fra interessi urbanistici e paesaggistici incarnati nell’unita territoriale di base da esso individuata.

Ancora, la (schematica e rigida) suddivisione (tipica del passato regime) fra la disciplina urbanistica e quella paesaggitico-ambientale è trascesa nel contenuto unitario, sia esso precettivo che programmatico, dell’ambito.

Pertanto la regolamentazione urbanistica e la funzione conformativa della disciplina in considerazione, idonea a realizzare l’assetto complessivo del territorio, scaturisce dalla previsione delle destinazioni nelle varie zone incluse nei sub ambiti in rapporto alle interrelazioni con i valori paesaggistici tutelati che le caratterizzano.

Sicchè la valutazione della conformità dell’intervento con la disciplina urbanistica non solo si estende ex sé all’esame della compatibilità con la tutela dei valori ambientali ma, ancor prima, comporta che le norme, i criteri ed i parametri tutti del primo scrutinio siano informati dai valori sottesi al rilevo paeggistico-ambientale della zona inclusa nell’ambito.

Immediate le ricadute applicative.

Sul piano operativo consegue che l’incidenza delle opere, oggetto dei provvedimenti impugnati, va scrutinata in primo luogo alla luce della preservazione dell’identità dei luoghi (artt. 2 e 131 d.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42) ove rileva che la zona a monte non è mai stata edificata.

Lo sviluppo sostenibile (cfr. art. 135, comma 2, d. Lgs. cit), categoria concettuale di matrice comunitaria, di cui alla specifica relazione prevista per il SIC, si estende all’intera zona, anche per quella a monte dove è localizzata la struttura ricettiva, sebbene essa non sia inclusa nel perimetro del SIC.

Il fatto poi che quest’ultima sia inedificata depone nel senso di imporre la specifica valutazione della tutela dell’ecosistema, espressamente presa in considerazione dall’art. 117 lett. s) cost. laddove scandisce giuridicamente il valore (ancorché unitario) paesaggistico-ambientale (cfr. Cons. St. ad plen. 14 dicembre 2001 n. 9); il cui rilevo non si esaurisce nell’esame dei fattori di rischio e degli elementi di vulnerabilità del paesaggio, ma riguarda (arg. ex art. 143 d. Lgs. cit) altresì il profilo naturalistico di conservazione dell’integrità degli elementi ambientali dei luoghi di vita della comunità insediata sul territorio (da ultimo, sulla reductio ad unum del valore culturale dell’ambiente, quale espressione “di un principio fondamentale in cui si svolge la vita dell’uomo”, Corte cost. 26 novembre 2002 n. 478).

Aggiungasi che le stesse caratteristiche strutturali delle singole unità immobiliari, che compongono l’insediamento ricettivo, denominate “leggere” sono state valutate solo non riguardo all’impatto materiale sull’area di sedime.

Il fatto che esse siano costruite con tecniche e materiali nuovi comporta in aggiunta uno specifico approfondimento sulla compatibilità con il valore paesaggistico tutelato quale tangibile espressione dell’identità dei luoghi. Giudizio, ben inteso, che non impegna esclusivamente categorie estetiche, suscettibili come tali di derive soggettivistiche autoreferenziali, ma riguarda, in senso neutro ed oggettivo, l’inserimento in un contesto ambientale non edificato tipico della macchia mediterranea di opere strutturalmente non riconducibili alle tradizioni locali.

Valutazione tanto più necessaria in ragione del fatto che, come avuto modo di precisare, nel nuovo regime urbanistico regionale la disciplina d’ambito risulta sguarnita della previa definizione dei requisiti tecnico-costruttivi degli insediamenti realizzabili e che, nel caso specifico, tale carenza non è supplita da alcun strumento operativo ( PUO, SOI) che disciplini, nei casi previsti che qui peraltro non ricorre, in concreto e nel dettaglio il tipo di interventi consentiti.

A fronte di tutto ciò i parere resi dalla Commissione delle bellezze naturali sono del tutto insufficienti.

La Commissione non affronta alcuno dei temi specifici indicati che pur esemplificano in senso estensivo la ragione stessa della sua istituzione, a posto della Commissione edilizia: la valutazione unitaria dell’incidenza del interventi sul territorio oggetto di tutela ambientale.

La motivazione dei pareri, oltre ad essere espressa in termini astratti ( cfr. parere del 22.04.04), è fratta siccome riferita prima a circoscritti profili del vincolo paesaggistico poi ad aspetti accessori delle opere (parere del 23.0704) quali le barriere architettoniche, prescrizioni dell’ASL, ecc.: lacerti motivazionali che tradiscono la funzione per la quale è stato costituito l’organo consultivo.

Venendo al profilo urbanistico.

Il rilascio del permesso di costruire, a sua volta, deve tener conto che la riqualificazione, riferita com’è al preesistente stabilimento balneare, suppone che la nuova edificazione, pur consentita dal PUC, sia ancorata alla destinazione dell’insediamento: sicchè l’interevento in sostituzione del manufatto pre-esistente deve essere pur sempre funzionale alle attività ed attrezzature balneari.

Del resto l’art. 28 della l. r. n. 36 del 1997, che indirizza la funzione di pianificazione e nel contempo conforma il rilascio dei titoli abilitativi, subordina gli interventi di modificazione o completamento nelle aree di riqualificazione alla conservazione del carico insediativo valutato sotto i profili quantitativi e qualitativi.

La norma ha cura di precisare che i richiamati parametri, in cui si articola lo scrutinio di conformità, hanno carattere sostanziale: lungi dall’ assorbente ossequio al dato quantitativo e qualitativo come individuato dal regime urbanistico anteriore, è cioè necessario che la conservazione del carico insediativio sia verificata in concreto alla luce della situazione urbanistica come effettivamente esistente.

Sicchè la nuova edificazione anche se contenuta nell’indice planivolumetrico (1000 mc) consentito dal PUC, va strettamente ricondotta sia alla destinazione (turistico-balneare) della preesistente struttura oggetto dell’intervento di riqualificazione, che alla qualità saliente dell’area di incidenza (del carico urbanistico) niente affatto edificata.

Invece le nuove strutture ricettive, composte da venti unità abitative divise in tre corpi, localizzate a monte dell’area balneare, non solo non hanno alcun stretto collegamento funzionale con la preesistente destinazione del manufatto sostituito che era parte integrante (in senso strutturale) dello stabilimento balneare, ma si collocano in un contesto paesaggistico ambientale affatto inedificato, alterando il carico insediativo preesistente.

Conclusivamente il ricorso deve essere accolto ai sensi della motivazione in ragione della fondatezza dei motivi di censura che si appuntano sulla realizzazione della struttura ricettiva e del parcheggio pubblico.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, sezione prima, definitivamente pronunciando, accoglie in parte il ricorso ai sensi della motivazione.

Condanna il Comune di Lerici e la controinteressata, in solido per la metà ciascuno, alla rifusione delle spese in favore delle associazioni ricorrenti che si liquidano in complessivi 4500 euro da dividersi fra loro in parti uguali.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 12/01/2006 con l'intervento dei signori:

Renato Vivenzio, Presidente

Antonio Bianchi, Consigliere

Oreste Mario Caputo, Consigliere, Estensore



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO



DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 24/02/2006

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL DIRIGENTE