Tar Friuli Sez. I sent. 223 del 9 aprile 2008
Beni ambientali. Legittimazione associazioni di categoria
Le Associazioni di categoria hanno titolo ad agire in sede giurisdizionale per tutelare sia posizioni soggettive proprie che interessi del gruppo del quale costituiscono stabile centro di riferimento
Beni ambientali. Legittimazione associazioni di categoria
Le Associazioni di categoria hanno titolo ad agire in sede giurisdizionale per tutelare sia posizioni soggettive proprie che interessi del gruppo del quale costituiscono stabile centro di riferimento
N. 00223/2008 REG.SEN.
N. 00462/2006 REG.RIC.
N. 00422/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 462 del 2006, proposto da:
Comunanza Agraria-Agrarna Skupnost ed Altri, rappresentato e difeso dall'avv. Peter Mocnik, con domicilio eletto presso Peter Mocnik Avv. in Trieste, via Xxx Ottobre 13; Ass. Proprietari Privati del Carso, Comunella Jus-Vicinia Srenja "Bolliunz Comune", Comunella Jus-Vicinia Srenja di Rupringrande-Repen, Comunella Jus-Vicinia Srenja "La Comune di Santa Croce", Comunella Jus-Vicinja Srenja "La Comune di Optschina", Comunella-Jus "Vas Medeazza", Comunella-Jus "Vas Trnovica", Comunella-Srenja Vicinia "Draga Comune", Comunella-Srenja Vicinia "La Comune di Borst", Jus Barkovlje "Comune di Barcola", Jus Comunella "La Comune di Gropada", Jus Comunella "Nabresina Gemeinde", Jus "Duino Comune", Jus "La Comune di Prosecco", Jus "La Comunita' di Longera", Jus-Comunella "La Comune di Banne", Jus-Comunella "La Comune di Basovizza", Jus-Comunella "La Comune di Trebich", Jus-Comunella "La Comunita' di Padrich", Jus-Comunella "Obcina Mavhinje", Jus-Comunella "Obcina Slivno", Jus-Comunella "Precnik Ortschaft", Jus-Comunella "St. Pollaj Ortschaft", Jus-Comunella "Vas Cerovlje", Jus-Comunella "Vizovlje Ortschaft", Kmecka Zveza-Associazione Agricoltori, Srenja Dolina, Srenja Grocana, Srenja Vicinia -Comunella "Srenja Ricmanje", Srenja-Comunella "Comune di Prebeneg";
contro
Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia, rappresentata e difesa dall'avv.Gianna Di Danieli, domiciliata per legge in Trieste, via Carducci 6;
Sul ricorso numero di registro generale 422 del 2007, proposto da:
Confederazione Italiana Agricoltori - Cia, La Jus Comunella "La Comune di Gropada", La Jus-Comunella "St. Pollaj Ortschaft", La Comunella-Jus "Praprot Und Ternovica Ortschaften Als Miteingenthumer", La Jus-Comunella "Precnik Ortschaft", La Jus-Comunella "Obcina Slivno", La Jus-Comunella "Obcina Mavhinje", La Jus-Comunella "Vi Ovlje Ortschft", La Jus-Comunella "Vas Cerovlje", La Comunella-Jus "Vas Medeazza-Comunita' di Medeazza", La Jus "Duino Comune", Associazione dei Proprietari Privati del Carso, Igor Grgic, Sidonja Radetic, David Fonda, rappresentati e difesi dagli avv. Peter Mocnik, Enrico Scoccini, con domicilio eletto presso Peter Mocnik Avv. in Trieste, via Xxx Ottobre 13; Federazione Provinciale Coltivatori Diretti di Trieste, Confagricoltura di Trieste e Gorizia, Cia Regionale Friuli-Venezia Giulia, Kmecka Zveza-Alleanza Contadina, Comunanza-Agrarna Skupnost delle Jus Comunelle, Comunella Jus-Vicinia Srenka "Bolliunz Comune", Comunella-Srenja Vicinia "La Comune di Borst", Comunella-Srenja Vicinia "Srenja Ricmanje", Srenja Dolina, Srenja Grocana, Comunella-Srenja Vicinia "Draga Comune", Comunella-Srenja "Comune di Prebeneg", La Jus La Comunita' di Longera, La Jus-Comunella "La Comune di Basovizza", La Jus-Comunella "La Comunita' di Padrich", La Jus-Comunella "La Comune di Trebich", La Jus-Comunella "La Comune di Banne", La Comunella Jus-Vicinia Srenja "La Comune di Optschina", La Jus "La Comune di Prosecco", La Jus Barkovlje "Comune di Barcola", La Comunella Jus-Vicinia Srenja "La Comune di S. Croce", La Comunella Jus-Vicinia Srenja di Rupingrande, La Jus-Comunella "Nabresina Gemeinde", rappresentati e difesi dagli avv. Enrico Scoccini, Peter Mocnik, con domicilio eletto presso Peter Mocnik Avv. in Trieste, via Xxx Ottobre 13;
contro
Regione Friuli-Venezia Giulia, rappresentata e difesa dagli avv. Enzo Bevilacqua, Gianna Di Danieli, domiciliata per legge in Trieste, via Carducci 6;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
quanto al ricorso n. 462 del 2006:
-della Deliberazione della Giunta Regionale dd. 10 febbraio 2006 n. 228, BUR FVG n. 9 dd. 1 marzo 2006 - Rete Natura 2000 - Attuazione direttiva 92/43/CEE "Habitat" e direttiva 79/409//CEE Uccelli, Individuazione sito di importanza comunitaria e zona protezione speciale: IT3340006 Carso Triestino e Goriziano;.
quanto al ricorso n. 422 del 2007:
-della Deliberazione della Giunta Regionale dd. 8 febbraio 2007 n. 217, nonchè della precedente Delibera della medesima Giunta dd. 19 gennaio 2007 n. 79;.
Visti i ricorsi con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Friuli-Venezia Giulia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20/02/2008 il dott. Vincenzo Farina e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Il primo dei due ricorsi, rubricato al n. 462/06, è diretto alla caducazione della deliberazione della Giunta regionale del Friuli Venezia Giulia n. 228 del 10.2.2006, pubblicata sul B.U.R. n. 9 del 1° marzo 2006, avente ad oggetto: “Rete Natura 2000 - Attuazione direttiva 92/43/CEE "Habitat" e direttiva 79/409/CEE "Uccelli"- individuazione sito di importanza comunitaria e zona di protezione speciale IT3340006 Carso Triestino e Goriziano”.
E’ d’uopo premettere che con deliberazione della Giunta regionale 25 febbraio 2000, n. 435 venivano individuati i siti di importanza comunitaria (SIC) e le zone di protezione speciale (ZPS) del Friuli Venezia Giulia.
Al riguardo va detto che la Direttiva 92/43 CEE "Habitat" del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli abitat naturali e semi-naturali, nonchè della flora e della fauna selvatiche, al fine di arrestare la perdita di biodiversità all'interno dei territori dell'Unione Europea, ha previsto la costituzione della Rete Natura 2000, formata da siti contenenti delle specie di flora, di fauna e di habitat naturali di interesse comunitario.
Questa direttiva è comprensiva anche della precedente Direttiva 79/409 CEE "Uccelli" del Consiglio del 2 aprile 1979, afferente la conservazione degli uccelli selvatici, in base alla quale sono delimitate le Zone di Protezione Speciale (ZPS): trattasi di zone individuate in base a criteri tecnico-scientifici di carattere ecologico-naturalistico ed alla stregua di referti in larga misura avifaunistici, con particolare riguardo agli habitat naturali degli uccelli selvatici.
La normativa nazionale di riferimento è quella del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 – recante il recepimento della direttiva "Habitat" - modificato con decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120: essa si sostanzia nella affermazione dell'obbligo di assoggettare i Piani ed i Progetti che riguardano i siti SIC e ZPS ad apposita valutazione di incidenza (art 6 del D.P.R. n. 357/1997) e di adottare idonee misure di salvaguardia finalizzate alla conservazione dei beni naturalistici individuabili nei siti.
Il ruolo delle Regioni nella materia de qua è quello della adozione degli atti e dei procedimenti contemplati dalla direttiva in parola, e, in particolare:
- l' individuazione delle proposte di SIC e di ZPS;
- l'applicazione delle procedure per la valutazione di incidenza;
- l'adozione di misure di salvaguardia;
- la predisposizione delle misure di conservazione e delle norme di gestione.
Quanto alla Regione Friuli Venezia Giulia, le proposte relative ai SIC ed alle ZPS compresi nel territorio regionale hanno formato oggetto della deliberazione della Giunta regionale n. 435 del 25.2.2000; circa i SIC, esse sono state accolte e validate dalla Commissione Europea, mentre, per quanto riguarda le ZPS, ai sensi dell’art. 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, esse sono da considerarsi immediatamente individuate già con la proposta formulata dalla Regione stessa.
Ciò posto, come si è detto, con deliberazione della Giunta regionale 25 febbraio 2000, n. 435 venivano individuati i siti di importanza comunitaria (SIC) e le zone di protezione speciale (ZPS) del Friuli Venezia Giulia.
Al riguardo, la Commissione europea rilevava (tra l'altro) una insufficiente perimetrazione delle ZPS individuate per il Carso Triestino, avviando una procedura di infrazione a carico dello Stato Italiano; interveniva, poi, la sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, VI Sez, del 20 marzo 2003, recante la condanna dell’Italia per inadempimento agli obblighi comunitari a conclusione del procedimento di infrazione avviato.
Onde ottemperare agli obblighi della direttiva "Uccelli" e dare esecuzione alla suddetta sentenza, la Regione Friuli Venezia Giulia individuava con deliberazione della Giunta regionale n. 327 del 18.2.2005 due nuove Zone di Protezione Speciale, fra cui la ZPS IT3341001 Carso, che inglobava tutti i precedenti SIC e ZPS dell'area del Carso Triestino e Goriziano: la Giunta deliberava "di individuare, ai sensi dell'art. 4 della direttiva 79/409/CEE "Uccelli", la zona di protezione speciale IT3341001 "Carso", corrispondente all'area IBA89 "041- Carso Triestino" identificata dalla scheda tecnica e dalle mappe del sito (tavole 1, 2 e 3 in scala 1/25.000) redatte in conformità al formulario standard Natura 2000", dando altresì atto che le aree così individuate entravano a far parte delle rete Natura 2000 di cui all'art. 3 della direttiva 92/43/CEE e che pertanto erano soggette agli obblighi di cui agli artt. 4 e 5 del D.P.R. n. 357/1997, come integrato dal D.P.R. n. 120/2003.
Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da parte sua, con la nota DPN/2D/I2004/18175 del 24.6.2004, comunicava alla Regione Friuli Venezia Giulia che la Commissione Europea riteneva ancora insufficientemente rappresentato per il Carso triestino l'habitat "grotte non ancora sfruttate a livello turistico"; con le successive note del 28.7.2005 e del 29.12.2005, il suddetto Ministero sottolineava che la persistenza di questa carenza avrebbe comportato l'avvio di una nuova procedura di infrazione a carico dello Stato Italiano e invitava la Regione ad adeguarsi: di qui la deliberazione della Giunta regionale 10 febbraio 2006, n. 228, impugnata con il ricorso in oggetto, con la quale la ZPS IT3341001 Carso veniva trasformata nella nuova ZPS/SIC IT3340006 "Carso Triestino e Goriziano" e, nello stesso tempo, venivano eliminati tutti i SIC preesistenti e la ZPS "Carso".
Le mappe dei siti e le schede tecniche relative alle aree interessate venivano, poi, esattamente individuate in occasione dell'aggiornamento delle schede e dei perimetri di tutti i siti Natura 2000 e le modifiche venivano formalizzate con la deliberazione della Giunta regionale del 21 luglio 2006, n. 1723.
A sostegno del gravame le ricorrenti hanno dedotto un unico mezzo, variamente articolato, con il quale hanno denunciato l’illegittimità della deliberazione giuntale n. 228/2006 sotto diversi profili di violazione di legge ed eccesso di potere.
La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto del gravame.
Il ricorso n. 422/07 è volto all’annullamento della deliberazione della Giunta regionale n. 79 del 19.1.2007, pubblicata sul BUR n. 6 del 7.2.2007, nella parte relativa alla approvazione preliminare degli elaborati grafici relativi all'ampliamento della zona di protezione speciale IT 3340006 "Carso triestino e goriziano", nonché della deliberazione della Giunta regionale n. 217 dell’ 8.2.2007, pubblicata sul BUR n. 8 del 21.2.2007, nella parte relativa alla individuazione della zona di protezione speciale (ZPS) denominata definitivamente IT 3341002 "Aree Carsiche della Venezia Giulia".
l ricorrenti hanno notificato alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia in data 18.6.2007 un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per l'annullamento, previa sospensiva, degli atti impugnati con il presente ricorso.
La Regione ha notificato ai ricorrenti, in data 23.7.2007, atto di opposizione ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 1199/1971, chiedendo la trasposizione del ricorso stesso in sede giurisdizionale.
La medesima Regione si è costituita, quindi, nell'instaurato giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso.
La vicenda oggetto della impugnativa in esame costituisce il prosieguo di quella oggetto del precedente ricorso n. 462/06, che è da intendersi qui richiamata.
In epoca successiva, dunque, ai fatti di cui si è detto in relazione al primo ricorso, il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare comunicava alle Regioni, con nota del 3 novembre 2006, che, dai contatti intercorsi con i competenti Servizi della Commissione europea, sembrava confermata la volontà della Commissione di adire la Corte di Giustizia europea, ai sensi dell'art. 228 del Trattato dell'Unione, entro la fine del mese di dicembre 2006, qualora l'Italia non ponesse in essere un urgentissimo intervento volto alla risoluzione di tutte le insufficienze rilevate nel parere motivato del 14 dicembre 2004; nella nota si rappresentava, inoltre, che, nell'eventualità del deferimento alla Corte di Giustizia, sarebbero state affrontate anche quelle situazioni, segnalate nell'allegato IV del citato parere motivato, in cui le ZPS designate non ricoprivano interamente il territorio delle IBA (Important bird areas) del 1989: secondo il Ministero ciò poteva portare ad una condanna anche nei confronti delle Regioni che, pur avendo istituito nuove ZPS, non avevano provveduto ad una completa copertura delle IBA stesse.
Questa situazione riguardava, secondo il Ministero, dodici Regioni italiane tra le quali la Regione Friuli Venezia Giulia: la quale veniva, pertanto, invitata a provvedere alla completa classificazione dell'IBA ovvero a produrre, sulla base di specifici studi scientifici, una documentazione che giustificasse la minor estensione della ZPS rispetto all'inventario validato a livello europeo.
Seguiva una riunione presso il medesimo Ministero in data 29.11.2006, nel corso della quale veniva ribadito quanto espresso nella succitata nota ministeriale, venivano indicati gli aspetti tecnici connessi all'incompleta copertura delle IBA e veniva comunicato che, nell’eventualità del deferimento della Repubblica italiana alla Corte di Giustizia, la Commissione europea avrebbe proposto il pagamento di una penalità di mora, oscillante tra € 11.904,00 e € 714.240,00, per ogni giorno di mancato adempimento del dispositivo della sentenza, nonché una sanzione forfetaria in ogni caso non inferiore a € 9.920.000,00.
In particolare, quanto ai contenuti della riunione, circa l'IBA 89 "Carso triestino", la superficie avrebbe dovuto riferirsi alla sola Provincia di Trieste, mentre la superficie complessiva di 9648 ettari della ZPS "Carso triestino e goriziano" designata faceva riferimento al territorio di entrambe le Province di Trieste e Gorizia, determinando, di conseguenza, una carenza nella designazione di circa 2.320 ettari di territori idonei alla conservazione della specie ornitiche per le quali l'IBA 1989 era stata designata.
In vista del deferimento alla Corte di Giustizia, il Ministero richiedeva un urgentissimo incontro con gli uffici della Commissione, onde definire chiaramente la situazione delle singole Regioni, anche per quanto riguardava la successiva ripartizione, nell'ambito del principio di sussidiarietà, della suddetta sanzione pecuniaria.
Seguiva il 12 dicembre 2006, presso il Ministero per l'Ambiente e per la Tutela del Territorio e del Mare, un incontro tecnico tra il Ministero, la Commissione Europea e la LlPU (referente nazionale per Bird Life International): l'incontro consentiva di valutare, per ognuna delle IBA elencate nell'allegato IV del Parere Motivato - C.378/01 del 14 dicembre 2004, se le ZPS classificate dalle Regioni fossero da considerare sufficienti in termini di estensione; i rappresentanti dei servizi della Commissione europea confermavano la decisione di adire la Corte di Giustizia entro il mese di marzo 2007, con espresso riferimento a tutte le situazioni citate nel parere motivato e non risolte entro tale data, per l'applicazione delle sanzioni pecuniarie e delle penalità di mora previste.
Il Ministero competente riferiva alle regioni sull'esito dell'incontro con nota prot. DPN/5D/2006/33855, del 21 dicembre 2006, comunicando, tra l'altro, che l'adeguamento al parere motivato della Commissione comportava per la Regione la designazione per la ZPS "Carso Triestino e Goriziano” di un'ulteriore area di circa 2.500 ettari da individuare in massima parte nei comuni di Sgonico, Monrupino e Trieste, nonché, solo marginalmente, nei comuni di Duino-Aurisina e S. Dorligo della Valle.
Di conseguenza, la Regione, alla luce anche dell’aggiornamento dei dati relativi al più recente censimento IBA, provvedeva all'elaborazione di un nuovo perimetro della ZPS in esame; con deliberazione del 19.01.2007, n. 79, la Giunta regionale approvava, in via preliminare, gli elaborati grafici (scala 1:100.000) relativi alla nuova perimetrazione delle zone di protezione speciale IT3321001 "Alpi Carniche", corrispondente all'area IBA89 "036-Area tra Val Visdende e Canale di San Pietro" e IT3340006 "Carso Triestino e Goriziano", corrispondente all'area IBA89 "041- Carso Triestino".
La Giunta regionale, con la medesima deliberazione, incaricava altresì la Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna di
“informare dei contenuti del presente atto le Amministrazioni locali e le associazioni dei portatori di interesse maggiormente rappresentative”: a ciò provvedeva l'Assessore regionale competente in data 6 febbraio 2007.
Dopo che presso il Ministero degli affari esteri si era tenuta una riunione in data 31 gennaio 2007 al fine di verificare lo stato di avanzamento degli adempimenti richiesti dalla sentenza della Corte di Giustizia del 20 marzo 2003, con deliberazione 8.2.2007, n. 217, la Giunta regionale individuava quale nuovo sito della rete Natura 2000 la zona di protezione speciale (ZPS) IT 3341002 "Aree carsiche della Venezia Giulia" corrispondente all'area IBA 89 "041 – Carso Triestino", identificata nella mappa redatta sulla CTRN e riprodotta alla scala 1/15000 (tavole 1, 2 2 3) e dalla scheda tecnica redatta in conformità al formulario standard Natura 2000.
La Giunta regionale dava, inoltre, “atto che il sito Natura 2000 IT 3340006 “Carso triestino e goriziano” è modificato, ai sensi del formulario standard Natura 2000 approvato con decisione della Commissione del 18 dicembre 1996, in sito di tipo G, ovvero sito di interesse comunitario di cui alla direttiva 92/43/CEE interamente contenuto in zona di protezione di speciale”.
Come si è già detto, si è costituita in giudizio l’intimata Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, chiedendo il rigetto dei gravami.
Questi ultimi sono stati introitati dal Collegio e sono passati in decisione nella pubblica udienza del 20.2.2008.
Evidenti ragioni di connessione inducono il Collegio a riunire i due ricorsi, onde dedicarli con unica sentenza.
Il primo dei due ricorsi, rubricato al n. 462/06 è diretto alla caducazione della deliberazione della Giunta regionale del Friuli Venezia Giulia n. 228 del 10.2.2006, pubblicata sul B.U.R. n. 9 del 1° marzo 2006, avente ad oggetto: “ Rete Natura 2000 - Attuazione direttiva 92/43/CEE "Habitat" e direttiva 79/409/CEE "Uccelli"- individuazione sito di importanza comunitaria e zona di protezione speciale IT3340006 Carso Triestino e Goriziano”.
Il ricorso n. 422/07 è volto all’annullamento della deliberazione della Giunta regionale n. 79 del 19.1.2007, pubblicata sul BUR n. 6 del 7.2.2007, ad oggetto: “Direttiva 79/409/CEE “Uccelli” - Esecuzione sentenza di condanna della Corte di Giustizia europea - Ampliamento zona di protezione speciale: IT3340006 Carso Triestino e Goriziano e IT3321001 Alpi Carniche. Approvazione preliminare degli elaborati grafici”, nella parte relativa alla approvazione preliminare degli elaborati grafici concernenti l'ampliamento della zona di protezione speciale IT 3340006 "Carso triestino e goriziano", nonché della deliberazione della Giunta regionale n. 217 dell’ 8.2.2007, pubblicata sul BUR n. 8 del 21.2.2007, ad oggetto: “Direttiva 79/409/CEE "Uccelli" - Esecuzione sentenza di condanna della corte di giustizia europea – Individuazione zona di protezione speciale IT3341002 "Aree carsiche della Venezia Giulia" e nuova perimetrazione della zona di protezione speciale it3321001 "Alpi Carniche", nella parte relativa alla individuazione della zona di protezione speciale (ZPS) denominata definitivamente 113341002 "Aree Carsiche della Venezia Giulia".
Sembra opportuno, al fine di inquadrare correttamente la materia del contendere, in relazione alle eccezioni preliminari sollevate dalla resistente Regione ed al merito dei ricorsi, riportare integralmente il testo delle deliberazioni giuntali impugnate con i due gravami.
La deliberazione della Giunta regionale del Friuli Venezia Giulia n. 228 del 10.2.2006 è così congegnata:
“VISTA la direttiva 92/43/CEE (direttiva Habitat) con la quale viene costituita la rete Natura 2000, formata da siti in cui si trovano tipi di habitat e habitat di specie di interesse comunitario;
VISTA la direttiva 79/409/CEE (direttiva Uccelli) che prevede la classificazione di zone di protezione speciale ai fini della conservazione delle specie di uccelli selvatici nel territorio europeo;
VISTO l'art. 3 della direttiva 92/43/CEE che stabilisce che la rete Natura 2000 comprende anche le zone di protezione speciale classificate dagli Stati membri a norma della direttiva 79/409/CEE.
VISTA la decisione 97/266 della Commissione, del 18 dicembre 1996, concernente l’adozione del formulario informativo sui siti proposti per l’inserimento nella rete Natura 2000;
VISTO il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche", modificato ed integrato dal D.P.R. 12 marzo 2003, n.120, con il quale l’Italia recepisce le citate direttive e gli obblighi da esse derivanti;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 435 di data 25 febbraio 2000 che recepisce i siti di importanza comunitaria (SIC) e le zone di protezione speciale (ZPS) compresi nel territorio del Friuli Venezia Giulia;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 2600 di data 18 luglio 2002, che stabilisce indirizzi applicativi in merito alla valutazione di incidenza di cui all’art. 6 della direttiva 92/43/CEE;
VISTA la nota del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio prot. DPN/2D/2004/18175 di data 24 giugno 2004, con la quale si comunica, in relazione all’imminente predisposizione dell’elenco dei SIC della regione biogeografica continentale, che la Commissione considera l’habitat 8310 “grotte non ancora sfruttate a livello turistico” insufficientemente rappresentato per l’Italia ed in particolare nel Carso triestino;
VISTA la decisione della Commissione del 7 dicembre 2004 che stabilisce un elenco provvisorio dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale, a norma dell’art.4, paragrafo 2, terzo comma della direttiva 92/43/CEE;
CONSIDERATO che la decisione di cui al comma precedente prevede che l’elenco sia rivisto alla luce di ulteriori proposte da parte degli Stati membri, con riferimento ad alcuni tipi di habitat e specie precisati nell’allegato 2 alla decisione stessa;
VISTO l’allegato 2 alla decisione di cui ai commi precedenti, che riporta un elenco di specie ed habitat per i quali gli Stati membri non hanno proposto un numero sufficiente di siti a norma della direttive 92/43/CEE;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 327 del 18 febbraio 2005 che individua tra l’altro, ai sensi dell’art.4 della direttiva 79/409/CEE “Uccelli”, la zona di protezione speciale IT3341001 “Carso”;
VISTA la nota del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio prot. DPN/5D/2005/6575 di data 16 marzo 2005, con la quale si invita la Regione Friuli Venezia Giulia a convertire la ZPS IT3341001 in sito di tipo “C”, inserendo in un unico formulario i dati relativi agli habitat ed alle specie di entrambe le direttive comunitarie interessate (“Habitat” ed “Uccelli”) ed individuando inoltre come SIC le aree Palude delle Mucille ed Aurisina Cave-Gabrovizza al fine di risolvere le carenze riscontrate nella decisione di cui ai commi precedenti;
VISTO il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio n.18554 del 25 marzo 2005, che reca l’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale in Italia, che deve essere completato sulla base di ulteriori proposte da parte dell’Italia per gli habitat e le specie indicati negli allegati II e III;
VERIFICATO che l’allegato II al decreto di cui al comma precedente presenta l’habitat 8310 “grotte non ancora sfruttate a livello turistico” come habitat per il quale la Commissione non può concludere che la rete sia completa in Italia;
VISTA la nota del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio prot. DPN/5D/2005/18772 di data 21 luglio 2005, con la quale si informa, tra l’altro, che la Commissione europea ha stabilito che gli Stati membri possono procedere a modifiche della banca dati dei SIC e trasmetterle alla Commissione entro il 30 aprile 2006 e che entro la medesima data dovranno essere risolte le insufficienze nell’individuazione di SIC per determinate specie o habitat;
VISTA la nota del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio prot. DPN/5D/2005/19494 di data 28 luglio 2005, con la quale si ribadisce che entro aprile 2006 gli Stati membri dovranno colmare le lacune per quegli habitat e specie per i quali la rete Natura 2000 non può ritenersi completa e si invita la Regione Friuli Venezia Giulia a dare riscontro a quanto rappresentato entro la fine di gennaio 2006, evidenziando che la mancata risoluzione delle insufficienze comporterà l’avvio di una procedura di infrazione da parte della Commissione europea;
VISTA la nota del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio prot. DPN/5D/2005/33731 di data 29 dicembre 2005, con la quale si evidenzia che la mancata risoluzione delle insufficienze comporterà l’avvio di una procedura di infrazione da parte della Commissione europea e si invita la Regione ad un sollecito riscontro;
PRESO ATTO che nel territorio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia risulta insufficientemente rappresentato, nell’ambito dei siti di importanza comunitaria di cui alla direttiva 92/43/CEE, l’habitat 8310 “grotte non ancora sfruttate a livello turistico”;
CONSTATATO che con la designazione della ZPS IT3341001 “Carso”, una parte dell’insufficienza relativa all’inclusione nella rete Natura 2000 dell’habitat 8310 “grotte non ancora sfruttate a livello turistico” può essere considerata risolta, ma che a tal fine si rende necessario la trasformazione in SIC delle aree comprese nella ZPS;
CONSTATATO che, anche a seguito dell’individuazione come SIC dell’area della ZPS IT3341001 “Carso”, permangono delle insufficienze nella designazione da parte della Regione Friuli Venezia Giulia dell’habitat citato, che, se mantenute, comporterebbero l’avvio di una procedura di infrazione da parte della Commissione europea, come rilevato dalle citate note del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio;
RITENUTO pertanto di dare completa attuazione agli obblighi derivanti dalla Direttiva 92/43/CEE individuando, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357, un sito di importanza comunitaria denominato “Carso triestino e goriziano” comprendente le aree già classificate come ZPS IT3341001 “Carso”, nonché le ulteriori aree segnalate dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio come idonee alla risoluzione delle insufficienze segnalate dalla Commissione;
RITENUTO opportuno incorporare all’interno del sito di importanza comunitaria di cui al comma precedente gli esistenti SIC territorialmente interessati, ancorchè solo parzialmente, dall’attuale ZPS “Carso” al fine della costituzione di un’unica area di tutela, univocamente denominata, in sostituzione delle sette denominazioni precedenti;
VISTI gli elaborati predisposti dal Servizio tutela ambienti naturali, fauna e Corpo forestale regionale della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna, comprendenti la mappa del sito digitalizzata su CTRN e stampata in scala 1:25.000 e le schede tecniche redatte in conformità al formulario standard Natura 2000, di cui alla decisione della Commissione delle Comunità europee del 18 dicembre 1996, relativi all’individuazione del sito di importanza comunitaria IT3340006 “Carso triestino e goriziano”, coincidente con zona di protezione speciale
VERIFICATO che la perimetrazione di cui al comma precedente comprende tutte le aree segnalate dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio al fine di risolvere le insufficienze nella designazione dell’habitat 8310 “grotte non ancora sfruttate a livello turistico”, di cui alla decisione della Commissione del 7 dicembre 2004;
PRESO ATTO che l’individuazione del sito di importanza comunitaria IT3340001 “Carso triestino e goriziano” comporta la contestuale eliminazione formale dei SIC IT3330003 Laghi di Doberdò e Pietrarossa, IT3330004 Foce del Timavo, IT3340001 Falesie di Duino, IT3340003 Monte Hermada, IT3340002 Monte Lanaro, IT3340005 Monte Orsario, IT3340004 Val Rosandra e Monte Cocusso, nonché della ZPS IT3341001 “Carso”;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell’amministrazione regionale e degli enti regionali approvato con D.P.Reg. 27 agosto 2004 n. 0277/Pres. e successive modifiche;
Su proposta dell’Assessore regionale alle risorse agricole, naturali, forestali e montagna
La Giunta regionale, all’unanimità,
D E L I B E R A
1 – di individuare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 della direttiva 92/43/CEE “Habitat” e dell’art. 3 del D.P.R. 8 settembre 1997, n.357, modificato ed integrato dal D.P.R. 12 marzo 2003, n.120, nonché ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 della direttiva 79/409/CEE “Uccelli”, il sito di importanza comunitaria e zona di protezione speciale IT3340006 “Carso triestino e goriziano”, identificato dalla mappa del sito digitalizzata su CTRN (tavole 1 e 2 in scala 1:25.000) e dalla scheda tecnica redatta in conformità al formulario standard Natura 2000, di cui alla decisione della Commissione delle Comunità europee del 18 dicembre 1996;
2 - di dare atto che l’area individuata al comma precedente entra a far parte delle rete Natura 2000 di cui all’art.3 della direttiva 92/43/CEE e che pertanto è soggetta agli obblighi di cui agli artt.4 e 5 del D.P.R. n.357/1997, come integrato dal D.P.R. n.120/2003;
3 – di disporre conseguentemente l’applicazione nell’area così individuata, nelle more dell’emanazione di una più compiuta normativa regionale in materia, di quanto disposto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2600 di data 18 luglio 2002;
4 – di dare atto che l’individuazione del sito di importanza comunitaria IT3340006 “Carso triestino e goriziano” comporta la contestuale eliminazione formale dei SIC IT3330003 Laghi di Doberdò e Pietrarossa, IT3330004 Foce del Timavo, IT3340001 Falesie di Duino, IT3340003 Monte Hermada, IT3340002 Monte Lanaro, IT3340005 Monte Orsario, IT3340004 Val Rosandra e Monte Cocusso, nonché della ZPS IT3341001 “Carso”;
5 - di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione”.
La deliberazione della Giunta regionale n. 79 del 19.1.2007 è così testualmente formulata:
Visto l’art. 11 della Costituzione;
Visto il trattato istitutivo della Comunità europea ed in particolare gli artt. 2, 3, 174, 175, 176, 226 e 228;
Preso atto, in particolare, dell’art. 228 del trattato istitutivo della Comunità europea che prevede l’obbligo per lo Stato membro di prendere i provvedimenti che l'esecuzione delle sentenze della Corte di giustizia comporta, nonchè la possibilità per la Commissione di formulare un parere motivato che precisi i punti sui quali, a suo parere, lo Stato membro non si è conformato alla sentenza della Corte di giustizia.
Preso atto inoltre che la Commissione, qualora lo Stato membro in questione non abbia preso entro il termine fissato i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza comporta, può adire la Corte di giustizia, precisando l'importo della somma forfetaria o della penalità, da versare da parte dello Stato membro in questione;
Vista la direttiva 79/409/CEE (cd Uccelli), concernente la conservazione degli uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri;
Vista la direttiva 92/43/CEE (cd Habitat), con la quale viene costituita la rete Natura 2000,formata da siti in cui si trovano tipi di habitat di interesse comunitario e habitat di specie di interesse comunitario.
Visto in particolare l'art. 3 della direttiva 92/43/CEE che comprende nella rete Natura 2000anche le zone di protezione speciale classificate dagli Stati membri a norma della direttiva79/409/CEE.
Visto l’art. 3 della direttiva 79/409/CEE che prevede l’adozione, da parte degli Stati membri,delle misure necessarie per preservare, mantenere e ristabilire una varietà ed una superficie sufficiente di habitat per le specie di uccelli viventi nel territorio europeo degli Stati membri;
Visto l’art. 4, paragrafo 1 della direttiva 79/409/CEE che prevede l’individuazione di misure speciali di conservazione degli habitat, volte a garantire la sopravvivenza e la riproduzione delle specie di cui all’allegato I delle medesima direttiva, nel loro areale di distribuzione;
Preso atto, in particolare, che ai sensi dell’art. 4 paragrafo 1 della citata direttiva gli Stati membri classificano come zone di protezione speciale i territori più idonei in numero ed in superficie alla conservazione delle specie di cui all’allegato I, nonché alla conservazione delle specie migratrici, ancorchè non menzionate nell’allegato I, che ritornano regolarmente, per quanto riguarda le aree di riproduzione, di muta, di svernamento e le zone in cui si trovano le stazioni lungo le rotte di migrazione;
Visto l’art. 1 della legge 11 febbraio 1992, n.157 che attribuisce alle regioni e province autonome il compito di istituire zone di protezione finalizzate al mantenimento ed alla sistemazione, conforme alle esigenze ecologiche, degli habitat interni a tali zone e ad esse limitrofi, nonché di provvedere al ripristino dei biotopi distrutti ed alla creazione dei biotopi;
Visto il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche", modificato ed integrato dal D.P.R. n. 120/2003, con i quali l’Italia recepisce le citate direttive e gli obblighi da esse derivanti;
Vista la sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee (Sesta Sezione) del 20 marzo 2003 “Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana. Inadempimento di uno Stato-Direttiva 79/409/CEE-Zone di protezione speciale- Conservazione degli uccelli selvatici. Causa C-378/01”, ed in particolare le argomentazioni della Corte medesima di seguito riportate:
“Si deve ricordare, in primo luogo, che l'art. 4, nn. 1 e 2, della direttiva impone agli Stati membri di classificare come ZPS i territori rispondenti ai criteri ornitologici determinati da tali disposizioni (v., in tal senso, sentenza 2 agosto 1993, causa C-355/90, Commissione/Spagna, Racc. pag. I-4221, punti 26, 27 e 32)”.
“In secondo luogo, va sottolineato che né le esigenze economiche né le esigenze ricreative enunciate all'art. 2 della direttiva possono essere prese in considerazione all'atto della scelta e della delimitazione di una ZPS (v., in tal senso, sentenza 19 maggio 1998, causa C-3/96,Commissione/Paesi Bassi, Racc. pag. I-3031, punto 59)”.
“D'altronde, non viene contestato che un gran numero ed una superficie rilevante dei siti elencati nell'Inventario IBA 89 non sono stati classificati come ZPS dalle autorità italiane. A tal riguardo si deve rilevare che il governo italiano, anche se in udienza ha sostenuto che il detto Inventario necessitava di una revisione, ha riconosciuto che non era stato in grado di contrapporgli uno strumento più efficace”.
“La Repubblica italiana, non avendo classificato in misura sufficiente come zone di protezione speciale i territori più idonei, per numero e per superficie, alla conservazione delle specie di cui all’allegato I della direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e successive modifiche, e delle alttre specie migratrici che ritornano regolarmente in Italia, e non avendo comunicato alla Commissione tutte le informazioni opportune in merito alla maggior parte delle dette zone da essa classificate, è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù dell’art.4, nn.1-3, della predetta direttiva”.
Considerato che la predetta sentenza costituisce la conclusione di un procedimento di infrazione aperto nel 1994 sulla base del confronto tra le Zone di Protezione Speciale designate dalla repubblica italiana e le aree individuate nel documento tecnico IBA (“Important Bird Areas”) prodotto nel 1989 per conto della Commissione europea;
Preso atto dell’elaborato “IBA Italia - Aree di importanza europea per gli uccelli selvatici in Italia”, a cura di Lambertini, Gustin, Faralli e Tallone, estratto da “Important Bird Areas inEurope” redatto da International Council for Bird Preservation;
Vista la sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee del 11 luglio 1996 (CausaC-44/95), con la quale la Corte, con riferimento agli obblighi relativi all’individuazione delle zone di protezione speciale di cui all’art. 4 della direttiva 79/409/CEE, statuisce:
“1) L' art. 4, n. 1 o 2, della direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, dev' essere interpretato nel senso che uno Stato membro non è autorizzato a tener conto delle esigenze economiche menzionate nell' art. 2 all'atto della scelta e della delimitazione di una zona di protezione speciale.
2) L' art. 4, n. 1 o 2, della direttiva 79/409 dev' essere interpretato nel senso che uno Stato membro non può, all'atto della scelta e della delimitazione di una zona di protezione speciale,tener conto di esigenze economiche come se si trattasse di un interesse generale superiore a quello cui risponde la finalità ecologica contemplata da questa direttiva.
3) L' art. 4, n. 1 o 2, della direttiva 79/409 dev' essere interpretato nel senso che uno Stato membro non può, all'atto della scelta e della delimitazione di una zona di protezione speciale,tener conto di esigenze economiche in quanto esse rispondono a motivi imperativi di rilevante interesse pubblico come quelli cui all' art. 6, n. 4, della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992,92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche”.
Vista la sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee del 2 agosto 1993 (CausaC-355/90), con la quale la Corte ha stabilito che il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi che gli incombono in virtù del Trattato CEE, avendo omesso di classificare le Marismas di Santoña zona di protezione speciale e di adottare le misure idonee a evitare l'inquinamento o il deterioramento degli habitat di detta zona, in ispregio delle disposizioni dell’art. 4 della direttiva 79/409/CEE;
Preso atto, in particolare, dei punti da 17 a 19 delle motivazioni della sentenza di cui al comma precedente, in cui si afferma che “A giudizio del governo spagnolo, le esigenze ecologiche poste da detta disposizione vanno subordinate ad altri interessi, come quelli di ordine sociale ed economico o, quanto meno, venir controbilanciati con detti interessi. Detto argomento non può venir accolto. Emerge infatti dalla sentenza della Corte 28 febbraio 1991,causa C-57/89, Commissione/Germania (Racc. pag. I-883), che gli Stati membri, nel porre in atto la direttiva, non possono invocare, quando meglio loro aggrada, motivi di deroga tratti dalla presa in considerazione di altri interessi.
Quanto all' art. 4 della direttiva, più particolarmente, la Corte ha precisato nella sentenza summenzionata che detti motivi, per venir accettati, dovevano corrispondere ad un interesse generale superiore a quello cui risponde la finalità ecologica contemplata dalla direttiva. In particolare, gli interessi menzionati all' art. 2 della direttiva, cioè le esigenze economiche e ricreative, non possono entrare in linea di conto. A questo proposito, la Corte ha infatti sancito nelle sentenze 8 luglio 1987, causa 247/85, Commissione/Belgio (Racc. pag. 3029) e causa262/85, Commissione/Italia (Racc. pag. 3073), che detta disposizione non costituisce una deroga autonoma al regime di tutela stabilito dalla direttiva”;
Vista la sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee del 28 febbraio 1991(Causa C-57/89), Commissione contro Repubblica federale di Germania ed in particolare dei punti 16 e 17 delle motivazioni in cui si afferma che “Ne consegue che la facoltà degli Stati membri di ridurre la superficie di una zona di protezione speciale può essere giustificata solo da motivi eccezionali.
Questi motivi debbono corrispondere ad un interesse generale superiore a quello al quale risponde lo scopo ecologico contemplato dalla direttiva. In questo contesto, gli interessi enunciati all' art. 2 della direttiva, cioè le esigenze economiche e ricreative, non potrebbero essere presi in considerazione. Infatti, come rilevato dalla Corte nelle sentenze 8 luglio 1987,Commissione / Belgio (causa 247/85, Racc. pag. 3029) e Commissione / Italia (causa 262/85,Racc. pag. 3073), questa disposizione non costituisce una deroga autonoma al regime di protezione fissato dalla direttiva”;
Vista la sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee del 19 maggio 1998 (C-3/96) con la quale la Corte ha stabilito che, classificando come zone di protezione speciale territori il cui numero e superficie totale sono manifestamente inferiori al numero e alla superficie totale dei territori classificabili come zone di protezione speciale ai sensi dell'art. 4,n. 1, della direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE, il Regno dei Paesi Bassi è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza di tale direttiva;
Preso atto, in particolare, del punto 61 delle motivazioni della sentenza di cui al comma precedente, in cui si afferma che “ne consegue che il margine discrezionale di cui gli Stati membri dispongono nella scelta dei territori più idonei per la determinazione delle ZPS non riguarda l'opportunità di classificare come ZPS i territori che appaiono come i più appropriati secondo criteri ornitologici, ma soltanto l'attuazione di tali criteri ai fini dell'identificazione dei territori più idonei alla conservazione delle specie elencate nell’allegato I della direttiva”;
Preso atto inoltre del punto 70 delle motivazioni della medesima sentenza in cui, con riferimento all’inventario IBA, si afferma che “si deve pertanto concludere che tale inventario, per quanto non sia giuridicamente vincolante per gli Stati membri interessati, può, se del caso,in ragione del suo valore scientifico riconosciuto nella fattispecie, essere utilizzato dalla Corte come base di riferimento per valutare in quale misura il Regno dei Paesi Bassi ha rispettato l'obbligo di designare ZPS”;
Vista la sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee del 6 marzo 2003 (Causa C-240/00) con la quale la Corte ha stabilito che la Repubblica di Finlandia, non avendo proceduto alla classificazione definitiva e completa delle zone di protezione speciale situate nel suo territorio, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 4, nn. 1 e 2,della direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
Vista la nota della Commissione europea di data 19 dicembre 2003 con la quale la Commissione rileva che la Repubblica italiana non ha fornito elementi atti a concludere chela sentenza della Corte di Giustizia del 20 marzo 2003 sia stata eseguita per quanto riguarda l’insufficiente classificazione di zone di protezione speciale, venendo pertanto meno agli obblighi imposti dal comma 1 dell’art. 228 del trattato costitutivo della Comunità europea ed invita il governo nazionale a trasmettere, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, le proprie osservazioni;
Vista la nota del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio prot. n. DPN/VD/2005/632 di data 14 gennaio 2005, con cui il Ministero medesimo inoltra il Parere Motivato di data 14 dicembre 2004 emesso dalla Commissione delle Comunità europee nei confronti della Repubblica Italiana per insufficienza dei provvedimenti adottati per l’esecuzione della sentenza sopra citata;
Preso atto del Parere Motivato di cui al punto precedente ed in particolare dei punti di seguito riportati:
“Non avendo adottato i provvedimenti che comporta l’esecuzione della sentenza pronunciata dalla Corte di giustizia delle Comunità europee il 20 marzo 2003, omissis, la Repubblica italiana è venuta meno all’obbligo imposto dall’art. 228, paragrafo 1 del trattato che istituisce la Comunità europea”.
“La Commissione invita la Repubblica italiana a prendere le disposizioni necessarie per conformarsi al presente parere motivato, adottando, entro due mesi dal ricevimento del medesimo, i provvedimenti che comporta l’esecuzione della sentenza pronunciata dalla Corte di Giustizia il 20 marzo 2003 nella causa C-378/0.
La Commissione richiama inoltre l’attenzione del governo italiano sulle sanzioni pecuniari che la Corte di Giustizia può comminare in forza dell’art. 228, paragrafo 2 del trattato che istituisce la Comunità europea, a uno Stato membro che non si sia conformato alla sentenza da essa pronunciata”.
Considerato in particolare che l’allegato IV del suddetto parere motivato, recante l’elenco complessivo delle IBA italiane per le quali la Commissione ritiene necessaria la copertura con ZPS, individua per la Regione Friuli Venezia Giulia le IBA 036 – “Area tra Val Visdende e Canale San Pietro” (parte in Veneto) e 041 – “Carso Triestino”;
Vista la deliberazione di G. R. n. 435 del 25 febbraio 2000 che recepisce i siti di importanza comunitaria (SIC) e le zone di protezione speciale (ZPS) compresi nel territorio del Friuli Venezia Giulia;
Vista la deliberazione di G. R. n. 2600 del 18 luglio 2002, che stabilisce indirizzi applicativi in merito alla valutazione di incidenza di cui all’art. 6 della direttiva 92/43/CEE;
Vista la deliberazione di G. R. n. 327 del 18 febbraio 2005 che individua, ai sensi dell’art. 4 della direttiva 79/409/CEE “Uccelli”, le zone di protezione speciale IT3321001 “Alpi Carniche”, corrispondente all’area IBA89 “036-Area tra Val Visdende e Canale di San Pietro”ela zona di protezione speciale IT3341001 “Carso”, corrispondente all’area IBA89 “041-CarsoTriestino”;
Vista la deliberazione di G. R. n. 228 del 10 febbraio 2006 che individua, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 della direttiva 92/43/CEE e dell’art. 3 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e successive modifiche ed integrazioni, nonché ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 della direttiva79/409/CEE, il sito di importanza comunitaria e zona di protezione speciale IT3340006 “Carso triestino e goriziano”;
Vista la deliberazione di G. R. n. 1723 del 21 luglio 2006 con la quale, a conclusione del processo di revisione scientifica, sono adottati l’aggiornamento della banca dati della Rete NATURA 2000 e l’adeguamento dei perimetri dei siti alla Carta tecnica regionale numerica;
Vista la nota del Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. DPN/VD/2006/29070 del 13 novembre 2006 con cui il Ministero comunica, tra l’altro, che,dai contatti intercorsi con i competenti Servizi della Commissione europea, sembra confermata la volontà della Commissione di adire la Corte di Giustizia europea, ai sensi dell’art. 228 del trattato dell’Unione, qualora l’Italia non ponga in essere un urgentissimo intervento volto alla risoluzione delle insufficienze rilevate nel Parere Motivato di data 14 dicembre 2004;
Considerato che nella nota medesima il Ministero comunica altresì che, nell’eventualità del deferimento alla Corte di Giustizia, saranno affrontate dalla Commissione anche tutte le situazioni, segnalate nell’allegato IV del citato parere motivato, in cui le ZPS designate non ricoprano interamente il territorio delle IBA del 1989, con conseguente condanna anche nei confronti delle Regioni che, pur avendo istituito nuove ZPS, non abbiano provveduto ad una completa copertura delle IBA stesse;
Considerato che, secondo il competente Ministero tale condizione riguarda, alla data della citata nota, quindici Regioni italiane tra le quali il Friuli Venezia Giulia;
Preso atto pertanto che la Commissione europea considera le designazioni effettuate con deliberazione di G. R. n. 327 del 18 febbraio 2005 non sufficienti al fine di considerare eseguita la sentenza pronunciata dalla Corte di giustizia in data 20 marzo 2003;
Preso atto della riunione svoltasi a Roma in data 12 dicembre 2006, tra il Ministero dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare ed i Servizi della Commissione europea,durante la quale i rappresentanti della Commissione hanno confermato la decisione di adire la Corte di Giustizia entro il mese di marzo 2007, con espresso riferimento a tutte le situazioni citate nel Parere Motivato di data 14 dicembre 2004 e non risolte entro tale data,richiedendo alla Corte l’applicazione della sanzione pecuniaria forfetaria, nonchè della penalità di mora;
Vista la nota del Ministero dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare pervenuta in data 29 dicembre 2006 con la quale il Direttore generale della Direzione per la protezione della natura, in esito alla citata riunione del 12 dicembre ed in particolare all’analisi condotta singolarmente sulle IBA citate nel Parere Motivato di data del 14 dicembre 2004, comunica che risultano necessarie ulteriori designazioni di zone di protezione speciale nella Regione Friuli Venezia Giulia e chiede di voler classificare come ZPS le IBA elencate nell’allegato IV del citato Parere Motivato, secondo quanto riportato dalla tabella allegata alla nota stessa;
Verificato che nella riunione del 12 dicembre 2006 il Ministero e la Commissione hanno condiviso l’opportunità di fare riferimento, per l’individuazione delle nuove perimetrazioni delle zone di protezione speciale interessate dal parere motivato di data di data 14 dicembre 2004, alle cartografie dello studio IBA 2002, in quanto più aggiornate rispetto allo studio IBA1989;
Preso atto dell’elaborato “Sviluppo di un sistema nazionale delle ZPS sulla base della rete delle IBA (Important Bird Areas)”, redatto da LIPU-BirdLife Italia, a cura di Brunner, Celada,Rossi e Gustin, commissionato dal Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio,corredato da cartografie in scala 1/25.000;
Preso atto che i dati relativi al più recente censimento IBA sono stati ulteriormente aggiornati per il territorio del Friuli Venezia Giulia dall’elaborato “Aggiornamento delle conoscenze ornitologiche nelle IBA e sviluppo di proposte tecnico-scientifiche sul completamento della rete di ZPS in Friuli Venezia Giulia”, valutato dal Comitato tecnico scientifico di cui all’art. 8 della L.R. 42/1996, nella seduta del 30 marzo 2006;
Verificato pertanto che la Commissione europea ritiene che la completa esecuzione della sentenza di data 20 marzo 2003 comporti la designazione da parte della Regione Friuli Venezia Giulia, per quanto riguarda l’attuale ZPS “Alpi Carniche”, di un’ulteriore area di circa 5000 ettari da individuare principalmente nei Comuni di Forni Avoltri, Ligosullo, Paularo,Moggio Udinese e Pontebba, mentre nel caso della ZPS “Carso triestino e goriziano” comporti la designazione di un’ulteriore area di circa 2.500 ettari da individuare in massima parte nei Comuni di Sgonico, Monrupino e Trieste, nonché, solo marginalmente, nei Comuni di Duino-Aurisina e S. Dorligo della Valle;
Considerato che nell’eventualità del deferimento della Repubblica italiana alla Corte di Giustizia europea, la Commissione europea proporrà il pagamento di una penalità di mora compresa tra 11.904,00 e 714.240,00 € per ogni giorno di mancato adempimento della sentenza, nonché una sanzione forfetaria in ogni caso non inferiore a 9.920.000,00 €.
Vista la legge n. 296/2006;
Visto in particolare il comma 1213 dell’art. 1 della legge n. 296/2006 il quale prevede che le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti territoriali, gli altri enti pubblici ei soggetti equiparati adottino ogni misura necessaria a porre tempestivamente rimedio alle violazioni, loro imputabili, degli obblighi dello Stato derivanti dalla normativa comunitaria ed in particolare che gli Enti stessi siano tenuti a dare pronta esecuzione agli obblighi derivanti dalle sentenze rese dalla Corte di giustizia delle Comunità europee, ai sensi dell’articolo 228, paragrafo 1, del Trattato istitutivo della Comunità europea;
Visto inoltre il comma 1216 dell’art. 1 della legge n. 296/2006 che prevede il diritto alla rivalsa da parte dello Stato nei confronti dei soggetti, di cui al punto precedente, responsabili delle violazioni degli obblighi di cui al comma 1213 del medesimo articolo, degli oneri finanziari derivanti dalle sentenze di condanna rese dalla Corte di giustizia delle Comunità europee ai sensi dell’articolo 228, paragrafo 2, del Trattato istitutivo della Comunità europea.
Visti i commi da 1218 a 1222 dell’art. 1 della legge n. 296/2006, che disciplinano le modalità di esercizio del diritto di rivalsa, di cui al punto precedente, da parte dello Stato;
Considerata pertanto la gravità della situazione e la concretezza del rischio che, in difetto di completa esecuzione della sentenza nei termini sopra descritti, possa essere emanata in tempi brevissimi una sentenza di condanna nei confronti della Repubblica italiana con contestuale applicazione di sanzioni pecuniarie e che la Regione Friuli Venezia Giulia possa essere oggetto di rivalsa da parte dello Stato, in facoltà del principio sancito dalla legge n. 296/2006;
Visti gli elaborati grafici nella scala 1/100.000, prodotti dal Servizio tutela ambienti naturali e fauna della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna, relativi alla nuova perimetrazione delle zone di protezione speciale IT3321001 “Alpi Carniche”, corrispondente all’area IBA89 “036-Area tra Val Visdende e Canale di San Pietro” e IT3340006 “Carso Triestino e Goriziano”, corrispondente all’area IBA89 “041- CarsoTriestino”;
Ritenuto pertanto indispensabile ed indifferibile l’esecuzione da parte della Regione Friuli Venezia Giulia della sentenza della Corte di Giustizia europea del 20 marzo 2003, in particolare con riferimento al parere motivato emanato in data 14 dicembre 2004 dalla Commissione europea ai sensi dell’art. 228 del trattato che istituisce la Comunità europea;
Preso atto che l’individuazione di una zona di protezione speciale non preclude, ai sensi dell’art. 6 della direttiva 92/43/CEE, l’esecuzione di opere considerate di rilevante interesse pubblico, previa l’adozione di misure compensative necessarie a garantire la coerenza globale di Natura 2000;
Ritenuto pertanto di approvare in via preliminare gli elaborati grafici predisposti alla scala1:100.000 dal Servizio tutela ambienti naturali e fauna della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna, relativi alla nuova perimetrazione delle zone di protezione speciale IT3321001 “Alpi Carniche”, corrispondente all’area IBA89 “036-Area tra Val Visdende e Canale di San Pietro” e IT3340006 “Carso Triestino e Goriziano”,corrispondente all’area IBA89 “041- Carso Triestino”;
Ritenuto opportuno che tali nuove perimetrazioni, prima dell’approvazione in via definitiva,siano trasmesse al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, per il successivo inoltro ai competenti servizi della Commissione europea al fine di verificare la rispondenza delle stesse alla necessità di esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee del 20 marzo 2003;
Ritenuto inoltre necessario informare della situazione in atto le Amministrazioni locali e le associazioni dei portatori di interesse maggiormente rappresentative;
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli enti regionali approvato con D.P.Reg. 27 agosto 2004 n. 0277/Pres. e successive modifiche;
Su proposta dell’Assessore regionale alle risorse agricole, naturali, forestali e montagna,
La Giunta regionale, all’unanimità,
Delibera
1. Di approvare in via preliminare gli elaborati grafici predisposti alla scala 1:100.000 dal Servizio tutela ambienti naturali e fauna della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna, relativi alla nuova perimetrazione delle zone di protezione specialeIT3321001 “Alpi Carniche”, corrispondente all’area IBA89 “036-Area tra Val Visdende e Canale di San Pietro” e IT3340006 “Carso Triestino e Goriziano”, corrispondente all’area IBA89 “041- Carso Triestino”; elaborati che, allegati alla presente, ne costituiscono parte integrante.
2. Di dare atto che l’individuazione di una nuova perimetrazione delle zone di protezione speciale di cui al punto precedente risponde alla necessità di dare indifferibile e completa esecuzione alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee del 20 marzo 2003, relativa alla condanna della Repubblica italiana per non avere classificato in misura sufficiente come zone di protezione speciale i territori più idonei, per numero e per superficie, alla conservazione delle specie di cui all’allegato I della direttiva 79/409/CEE.
3. Di incaricare la Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna di trasmettere il presente atto al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare per il successivo inoltro ai competenti servizi della Commissione europea.
4. Di incaricare la Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna di informare dei contenuti del presente atto le Amministrazioni locali e le associazioni dei portatori di interesse maggiormente rappresentative.
5. Di riservarsi di individuare in via definitiva entro il 16 febbraio 2007, ai sensi dell’art. 4 della direttiva 79/409/CEE cd. Uccelli, le perimetrazioni, di cui al punto 1, della zona di protezione speciale IT3321001 “Alpi Carniche” e della zone di protezione speciale IT3340006 “Carso Triestino e Goriziano” identificate dalla mappa del sito digitalizzata su CTRN e dalla scheda tecnica redatta in conformità al formulario standard Natura 2000.
6. Di dare atto che le aree così individuate entreranno a far parte della rete Natura 2000 di cui all’art. 3 della direttiva 92/43/CEE e che le stesse saranno pertanto soggette agli obblighi di cui agli artt. 4 e 5 del D.P.R. n. 357/1997, come integrato dal D.P.R. n. 120/2003;
7. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino ufficiale della Regione”.
Infine, questo è il testo della deliberazione della Giunta regionale n. 217 dell’ 8.2.2007:
“Vista la direttiva 79/409/CEE (cd Uccelli), concernente la conservazione degli uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri;
Vista la direttiva 92/43/CEE (cd Habitat), con la quale viene costituita la rete Natura 2000, formata da siti in cui si trovano tipi di habitat di interesse comunitario e habitat di specie di interesse comunitario.
Richiamata la propria deliberazione n. 79 del 19 gennaio 2007, alle cui motivazioni si fa integrale rinvio, con la quale sono approvati in via preliminare gli elaborati grafici relativi all’individuazione delle nuove perimetrazioni delle zone di protezione speciale IT3321001“Alpi Carniche”, corrispondente all’area IBA89 “036-Area tra Val Visdende e Canale di San Pietro” e IT3340006 “Carso Triestino e Goriziano”, corrispondente all’area IBA89 “041- Carso Triestino” e si prevede l’individuazione definitiva delle stesse zone di protezione speciale entro il 16 febbraio 2007;
Vista la nota del Ministero degli affari esteri di data 19 gennaio 2007, prot. 24597, con la quale è convocata una riunione in data 31 gennaio, presso la sede del Ministero stesso, alfine di verificare lo stato di avanzamento degli adempimenti richiesti nell’ambito della completa esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia del 20 marzo 2003;
Vista la nota del Ministero degli affari esteri di data 2 febbraio 2007, prot. 44891, recante il verbale della riunione tenutasi il 31 gennaio 2007 presso il suddetto Ministero;
Preso atto dell’intenzione dei competenti Servizi della Commissione, come da indicazioni pervenute dalla Rappresentanza Permanente d’Italia presso l’Unione Europea, di definire il 12 febbraio 2007 la proposta di deferimento alla Corte di Giustizia ai fini dell’approvazione da parte del Collegio dei Commissari in data 21 marzo 2007;
Preso atto pertanto della necessità di trasmettere entro il 10 febbraio 2007 ai Ministeri competenti le opportune decisioni in merito all’avanzamento degli adempimenti richiesti dalla completa esecuzione della citata sentenza di condanna, corredati dai relativi atti tecnici ed amministrativi;
Ritenuto pertanto necessario assumere la decisione definitiva in merito alla completa esecuzione della citata sentenza di condanna della Corte di Giustizia di data 20 marzo 2003, al fine di evitare che la Regione Friuli Venezia Giulia venga deferita alla Corte di Giustizia perla seconda e definitiva condanna ai sensi dell’art. 228 del trattato istitutivo della Comunità europea;
Visti gli elaborati predisposti dal Servizio tutela ambienti naturali e fauna della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna, comprendenti la mappa del sito digitalizzata su CTRN e stampata in scala 1/15000 e le schede tecniche redatte in conformità al formulario standard Natura 2000, di cui alla decisione della Commissione del18 dicembre 1996, relativi alla nuova perimetrazione della zona di protezione specialeIT3321001 “Alpi Carniche”, corrispondente all’area IBA89 “036-Area tra Val Visdende e Canale di San Pietro”
Visti gli elaborati predisposti dal Servizio tutela ambienti naturali e fauna della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna, comprendenti la mappa del sito digitalizzata su CTRN e stampata in scala 1/15000 e le schede tecniche redatte in conformità al formulario standard Natura 2000, di cui alla decisione della Commissione del18 dicembre 1996, relativi alla nuova zona di protezione speciale IT3341002 “Aree carsiche della Venezia Giulia”, corrispondente all’area IBA89 “041- Carso Triestino”;
Dato atto che l’individuazione della nuova zona di protezione speciale, corrispondente all’area IBA89 “041- Carso Triestino”, comporta, ai sensi della decisione della Commissione di cui ai punti precedenti, la trasformazione del sito Natura 2000 IT 3340006 “Carso triestino e goriziano” in sito di tipo G, ovvero sito di interesse comunitario di cui alla direttiva 92/43/CEE interamente contenuto in zona di protezione di speciale;
Ritenuto di approvare gli elaborati di cui ai punti precedenti al fine di dare indifferibile e completa esecuzione alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee del 20 marzo 2003, relativa alla condanna della Repubblica italiana per non avere classificato in misura sufficiente come zone di protezione speciale i territori più idonei, per numero e per superficie, alla conservazione delle specie di cui all’allegato I della direttiva 79/409/CEE;
Ritenuto necessario trasmettere urgentemente il presente atto, corredato degli elaborati tecnici che ne costituiscono parte integrante, ai Ministeri competenti per il successivo inoltro ai Servizi della Commissione europea;
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli enti regionali approvato con D.P.Reg. 27 agosto 2004 n. 0277/Pres. e successive modifiche;
Su proposta dell’Assessore regionale alle risorse agricole, naturali, forestali e montagna,
La Giunta regionale, all’unanimità,
Delibera
1. Di individuare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 della direttiva 79/409/CEE cd. Uccelli, la zona di protezione speciale IT3321001 “Alpi Carniche”, corrispondente all’area IBA89 “036-Area tra Val Visdende e Canale di San Pietro”, identificata dalla mappa del sito redatta sulla CTRN e riprodotta in allegato alla scala 1/15000 (Tavole 1 e 2) e dalla scheda tecnica redatta in conformità al formulario standard Natura 2000, elaborati che, allegati alla presente su supporto informatico, ne costituiscono parte integrante.
2. Di individuare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 della direttiva 79/409/CEE cd. Uccelli, la zona di protezione speciale IT3341002 “Aree Carsiche della Venezia Giulia”, corrispondente all’area IBA89 “041- Carso Triestino”, identificata dalla mappa del sito redatta sulla CTRN e riprodotta in allegato alla scala 1/15000 (Tavole 1, 2 e 3) e dalla scheda tecnica redatta in conformità al formulario standard Natura 2000, elaborati che, allegati alla presente su supporto informatico, ne costituiscono parte integrante.
3. Di dare atto che l’individuazione delle zone di protezione speciale di cui ai punti precedenti risponde alla necessità di dare indifferibile e completa esecuzione alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee del 20 marzo 2003, relativa alla condanna della Repubblica italiana per non avere classificato in misura sufficiente come zone di protezione speciale i territori più idonei, per numero e per superficie, alla conservazione delle specie di cui all’allegato I della direttiva 79/409/CEE.
4. Di dare atto che il sito Natura 2000 IT 3340006 “Carso triestino e goriziano” è modificato, ai sensi del formulario standard Natura 2000 approvato con decisione della Commissione del 18 dicembre 1996, in sito di tipo G, ovvero sito di interesse comunitario di cui alla direttiva 92/43/CEE interamente contenuto in zona di protezione di speciale.
5. Di incaricare la Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna di trasmettere urgentemente il presente atto ai Ministeri competenti per il successivo inoltro ai Servizi della Commissione europea.
6. Di incaricare la Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna di informare dei contenuti del presente atto le Amministrazioni locali e le associazioni dei portatori di interesse maggiormente rappresentative.
7. Di dare atto che le aree così individuate entreranno a far parte della rete Natura 2000 di cui all’art. 3 della direttiva 92/43/CEE e che le stesse saranno pertanto soggette agli obblighi di cui agli artt. 4 e 5 del D.P.R. n. 357/1997, come integrato dal D.P.R. n. 120/2003;
8. Di disporre l’applicazione nelle aree individuate ai punti precedenti, nelle more di una più compiuta normativa regionale in materia, di quanto disposto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2600 di data 18 luglio 2002.
9. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino ufficiale della Regione”.
Quello sopra riportato è il testo delle tre deliberazioni giuntali impugnate.
Una prima osservazione da farsi è che la individuazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 della direttiva 92/43/CEE “Habitat” e dell’art. 3 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, modificato ed integrato dal D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120, nonché ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 della direttiva 79/409/CEE “Uccelli”, del sito di importanza comunitaria e zona di protezione speciale IT3340006 “Carso triestino e goriziano”, ha formato oggetto di un procedimento regionale che ha preso l’avvio con la deliberazione della Giunta regionale n. 435 del 25.2.2000 – richiamata nella gravata deliberazione del 10.2.2006, n. 228 - che individuava i siti di importanza comunitaria (SIC) e le zone di protezione speciale (ZPS) compresi nel territorio del Friuli Venezia Giulia, per concludersi con la gravata deliberazione 8.2.2007, n. 217.
Con quest’ultima deliberazione – in particolare – è stato deciso di:
- “individuare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 della direttiva 79/409/CEE cd. Uccelli, la zona di protezione speciale IT3341002 “Aree Carsiche della Venezia Giulia”, corrispondente all’area IBA89 “041- Carso Triestino”, identificata dalla mappa del sito redatta sulla CTRN e riprodotta in allegato alla scala 1/15000 (Tavole 1, 2 e 3) e dalla scheda tecnica redatta in conformità al formulario standard Natura 2000, elaborati che, allegati alla presente su supporto informatico, ne costituiscono parte integrante”;
- dare atto che il sito Natura 2000 IT 3340006 “Carso triestino e goriziano” è modificato, ai sensi del formulario standard Natura 2000 approvato con decisione della Commissione del 18 dicembre 1996, in sito di tipo G, ovvero sito di interesse comunitario di cui alla direttiva 92/43/CEE interamente contenuto in zona di protezione di speciale”.
Se così è, se, cioè, la individuazione della zona di protezione speciale de qua è avvenuta mediante la adozione di atti successivi, che integravano ed assorbivano man mano quelli precedenti, secondo uno schema che potrebbe definirsi “a formazione progressiva”, non può fondatamente confutarsi che il primo ricorso, rubricato al n. 462/06, è divenuto improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse: la gravata deliberazione del 10.2.2006, n. 228, infatti, è stata superata dalle successive deliberazioni 19.21.2007, n. 79 e 8.2.2007, n. 217 (che costituiscono l’ultimo segmento procedimentale).
Una seconda osservazioni da farsi è che le deliberazioni 19.1.2007, n. 79 e 8.2.2007, n. 217 vengono a creare su tutta la zona di protezione speciale una serie di vincoli, come indicato nelle stesse deliberazioni, laddove è detto che:
“le aree così individuate entreranno a far parte della rete Natura 2000 di cui all’art. 3 della direttiva 92/43/CEE e che le stesse saranno pertanto soggette agli obblighi di cui agli artt. 4 e 5 del D.P.R. n. 357/1997, come integrato dal D.P.R. n. 120/2003”.
L’art. 4 citato così recita:
“4. Misure di conservazione.
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano per i proposti siti di importanza comunitaria opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi del presente regolamento.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base di linee guida per la gestione delle aree della rete «Natura 2000», da adottarsi con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adottano per le zone speciali di conservazione, entro sei mesi dalla loro designazione, le misure di conservazione necessarie che implicano all'occorrenza appropriati piani di gestione specifici od integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato A e delle specie di cui all'allegato B presenti nei siti.
2-bis. Le misure di cui al comma 1 rimangono in vigore nelle zone speciali di conservazione fino all'adozione delle misure previste al comma 2.
3. Qualora le zone speciali di conservazione ricadano all'interno di aree naturali protette, si applicano le misure di conservazione per queste previste dalla normativa vigente. Per la porzione ricadente all'esterno del perimetro dell'area naturale protetta la regione o la provincia autonoma adotta, sentiti anche gli enti locali interessati e il soggetto gestore dell'area protetta, le opportune misure di conservazione e le norme di gestione”.
Il richiamato art. 5, a sua volta, stabilisce che:
“5. Valutazione di incidenza.
1. Nella pianificazione e programmazione territoriale si deve tenere conto della valenza naturalistico-ambientale dei proposti siti di importanza comunitaria, dei siti di importanza comunitaria e delle zone speciali di conservazione.
2. I proponenti di piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico-venatori e le loro varianti, predispongono, secondo i contenuti di cui all'allegato G, uno studio per individuare e valutare gli effetti che il piano può avere sul sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Gli atti di pianificazione territoriale da sottoporre alla valutazione di incidenza sono presentati, nel caso di piani di rilevanza nazionale, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e, nel caso di piani di rilevanza regionale, interregionale, provinciale e comunale, alle regioni e alle province autonome competenti.
3. I proponenti di interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, ma che possono avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, presentano, ai fini della valutazione di incidenza, uno studio volto ad individuare e valutare, secondo gli indirizzi espressi nell'allegato G, i principali effetti che detti interventi possono avere sul proposto sito di importanza comunitaria, sul sito di importanza comunitaria o sulla zona speciale di conservazione, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi.
4. Per i progetti assoggettati a procedura di valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996, e successive modificazioni ed integrazioni, che interessano proposti siti di importanza comunitaria, siti di importanza comunitaria e zone speciali di conservazione, come definiti dal presente regolamento, la valutazione di incidenza è ricompresa nell'àmbito della predetta procedura che, in tal caso, considera anche gli effetti diretti ed indiretti dei progetti sugli habitat e sulle specie per i quali detti siti e zone sono stati individuati. A tale fine lo studio di impatto ambientale predisposto dal proponente deve contenere gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con le finalità conservative previste dal presente regolamento, facendo riferimento agli indirizzi di cui all'allegato G.
5. Ai fini della valutazione di incidenza dei piani e degli interventi di cui ai commi da 1 a 4, le regioni e le province autonome, per quanto di propria competenza, definiscono le modalità di presentazione dei relativi studi, individuano le autorità competenti alla verifica degli stessi, da effettuarsi secondo gli indirizzi di cui all'allegato G, i tempi per l'effettuazione della medesima verifica, nonché le modalità di partecipazione alle procedure nel caso di piani interregionali.
6. Fino alla individuazione dei tempi per l'effettuazione della verifica di cui al comma 5, le autorità di cui ai commi 2 e 5 effettuano la verifica stessa entro sessanta giorni dal ricevimento dello studio di cui ai commi 2, 3 e 4 e possono chiedere una sola volta integrazioni dello stesso ovvero possono indicare prescrizioni alle quali il proponente deve attenersi. Nel caso in cui le predette autorità chiedano integrazioni dello studio, il termine per la valutazione di incidenza decorre nuovamente dalla data in cui le integrazioni pervengono alle autorità medesime.
7. La valutazione di incidenza di piani o di interventi che interessano proposti siti di importanza comunitaria, siti di importanza comunitaria e zone speciali di conservazione ricadenti, interamente o parzialmente, in un'area naturale protetta nazionale, come definita dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, è effettuata sentito l'ente di gestione dell'area stessa.
8. L'autorità competente al rilascio dell'approvazione definitiva del piano o dell'intervento acquisisce preventivamente la valutazione di incidenza, eventualmente individuando modalità di consultazione del pubblico interessato dalla realizzazione degli stessi.
9. Qualora, nonostante le conclusioni negative della valutazione di incidenza sul sito ed in mancanza di soluzioni alternative possibili, il piano o l'intervento debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale ed economica, le amministrazioni competenti adottano ogni misura compensativa necessaria per garantire la coerenza globale della rete «Natura 2000» e ne danno comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per le finalità di cui all'articolo 13.
10. Qualora nei siti ricadano tipi di habitat naturali e specie prioritari, il piano o l'intervento di cui sia stata valutata l'incidenza negativa sul sito di importanza comunitaria, può essere realizzato soltanto con riferimento ad esigenze connesse alla salute dell'uomo e alla sicurezza pubblica o ad esigenze di primaria importanza per l'ambiente, ovvero, previo parere della Commissione europea, per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico”.
Non solo.
Come fondatamente rilevato dai ricorrenti, la zona di protezione speciale deve ritenersi soggetta alle norme vincolistiche di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante la “Legge quadro sulle aree protette”.
Infatti, il Comitato per le aree naturali protette, con deliberazione 2.12.1996, a mente dell’art. 3, comma 4 della legge in parola, ha compreso nella classificazione delle aree protette anche quelle facenti parte delle zone di protezione speciale (ZPS).
In particolare, l’art. 6 della legge fa scattare le misure di salvaguardia, per effetto delle quali:
“Sono vietati fuori dei centri edificati di cui all'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 , e, per gravi motivi di salvaguardia ambientale, con provvedimento motivato, anche nei centri edificati, l'esecuzione di nuove costruzioni e la trasformazione di quelle esistenti, qualsiasi mutamento dell'utilizzazione dei terreni con destinazione diversa da quella agricola e quant'altro possa incidere sulla morfologia del territorio, sugli equilibri ecologici, idraulici ed idrogeotermici e sulle finalità istitutive dell'area protetta. In caso di necessità ed urgenza, il Ministro dell'ambiente, con provvedimento motivato, sentita la Consulta, può consentire deroghe alle misure di salvaguardia in questione, prescrivendo le modalità di attuazione di lavori ed opere idonei a salvaguardare l'integrità dei luoghi e dell'ambiente naturale. Resta ferma la possibilità di realizzare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui alle lettere a) e b) del primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, dandone comunicazione al Ministro dell'ambiente e alla regione interessata”.
Non sembra inutile aggiungere che il decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del Mare del 17.10.2007 ha previsto per le zone speciali di conservazione (ZSC) e per le zone di protezione speciale (ZPS) una pluralità di divieti assai limitativi dell’esercizio dell’attività imprenditoriale agricola ed ha introdotto degli obblighi specifici a carico dei proprietari dei terreni agricoli.
Le suesposte considerazioni circa la concreta lesività delle impugnate deliberazioni giuntali 19.1.2007, n. 79 e 8.2.2007, n. 217 consentono di dichiarare la infondatezza della eccezione regionale, secondo la quale gli atti impugnati si atteggerebbero ad “atti generali, di carattere ricognitivo ed informativo della sussistenza nelle aree individuate di alcune tipologie di beni naturali oggetto di protezione in base alle norme comunitarie e nazionali citate, che si collocano nell'ambito di un percorso giuridico-amministrativo più ampio, e che vede quali attori l'Unione europea, lo Stato Italiano, le Regioni e le autonomie locali, ciascuno impegnato per la parte di propria competenza”.
Anche le altre eccezioni dedotte dalla resistente Regione non meritano ingresso.
Con riferimento alle associazioni agricole ricorrenti è stata eccepita l'insussistenza di “un'effettiva legittimazione delle associazioni agricole ricorrenti a far valere in giudizio, in nome proprio, diritti ed interessi generali e collettivi degli agricoltori di cui esse si elevano ad enti esponenziali”: questo perché – a giudizio della Regione - mancherebbe una legge ad hoc che attribuisca alle associazioni una rappresentanza processuale e non sarebbe ravvisabile una concreta lesione degli interessi degli agricoltori, ma, al contrario, sarebbe rinvenibile una tutela dell’habitat esistente, in cui è compreso, come elemento costitutivo, il patrimonio agro-silvo-pastorale; l’azione giurisdizionale intrapresa si configurerebbe, in realtà, come una forma di controllo sull’azione amministrativa della Regione.
Quanto alla Comunanza - Agrarna skupnost delle Jus Comunelle – Srenije Vicinie nella Provincia di Trieste ed alle aderenti Comunelle, la Regione assume che per esse vale lo stesso discorso fatto per le associazioni agrarie; per quanto riguarda le seconde, in particolare, la Regione sottolinea il fatto che nessuna legittimazione processuale è radicata dalle legge nelle Comunelle e che le loro finalità istituzionali, ossia quelle di “coltivare, organizzare, amministrare e di godere il patrimonio agro-silvo-pastorale comune, nel quadro delle secolari tradizioni e dello sviluppo economico e sociale” verrebbero – di fatto - rafforzate e non già vulnerate dagli atti impugnati.
Con riferimento, infine, ai ricorrenti sigg. Grgič, Igor, Radetic Sidonja e Fonda David, che sono stati sono classificati, a pag. 11 del ricorso n. 422/07, come "imprenditori agricoli, le cui aziende sono situate all'interno della ZPS IT”, la Regione sostiene che “non risulta minimamente provata la sussistenza di una posizione giuridica differenziata dei ricorrenti rispetto alla generalità degli imprenditori agricoli della Regione, che sola potrebbe fondare la loro legittimazione processuale. Alcuna indicazione viene, infatti, fornita circa l'ubicazione delle aziende asseritamente poste all'interno dell'area tutelata, al fine di poter stabilire se, almeno astrattamente, esse possano essere incise dai provvedimenti impugnati”.
Le tesi non hanno pregio.
Posto che – come si è visto – le impugnate deliberazioni posseggono un indubbio connotato di lesività, non può fondatamente essere messo in discussione il fatto che i soggetti di cui si sta parlando – le associazioni agricole ricorrenti nonché la Comunanza - Agrarna skupnost delle Jus Comunelle – Srenije Vicinie nella Provincia di Trieste e le aderenti Comunelle – posseggano tutte una legittimazione processuale, quali enti esponenziali degli interessi dei coltivatori che esercitano la loro attività nel comprensorio per cui è causa.
In questa ottica si appalesa irrilevante la mancata previsione legislativa della attribuzione di una legittimazione processuale attiva in capo ai soggetti in parola: al riguardo il Collegio ritiene di non discostarsi da quella giurisprudenza secondo la quale le Associazioni di categoria hanno titolo ad agire in sede giurisdizionale per tutelare sia posizioni soggettive proprie che interessi del gruppo del quale costituiscono stabile centro di riferimento (Cfr. Cons. Stato, V Sez., 12 agosto 1998, n. 1261, IV Sez., 14 luglio 1995, n. 562, VI Sez., 13 luglio 1993, n. 531;T.A.R. Lazio, Latina, 6 marzo 2003, n. 236).
Nel caso di specie, non può disconoscersi che trattasi di enti esponenziali di gruppi aventi interessi omogenei e, in quanto tali, sono legittimati ad impugnare dei provvedimenti amministrativi che incidono sulla collettività unitariamente considerata .
Quanto ai ricorrenti sigg. Grgič, Igor, Radetic Sidonja, Fonda David, essi svolgono la loro attività su di un territorio assoggettato con gli atti impugnati ad una disciplina vincolistica, di per sé lesiva della loro sfera giuridica, eppertanto posseggono una indiscutibile legittimazione attiva.
Sgombrato il campo dalle eccezioni preliminari sollevate dalla resistente Regione ed entrando nel merito del gravame, il Collegio ritiene che colga nel segno la censura con la quale i ricorrenti – denunciando la violazione dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 - lamentano in buona sostanza che il procedimento di ampliamento della ZPS non è stato in alcun modo comunicato alle popolazioni interessate né ai loro rappresentanti.
Gli istanti sottolineano la circostanza che i Sindaci dei comuni interessati dalle impugnate deliberazioni e le organizzazioni agricole hanno richiesto alla Regione la convocazione di una riunione e che solo per effetto di tale sollecitazione essa si è svolta in data 24.3.2006.
Va premesso che – a rigore – non può farsi applicazione del citato art. 7 sulla comunicazione dell’avvio del procedimento, posto che, ai sensi del successivo art. 13 della legge n. 241/1990, le disposizioni contenute nel Capo III (Partecipazione al procedimento amministrativo), tra le quali figura, appunto, l’art. 7, “non si applicano nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta alla emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione”.
Nella fattispecie si versa in tema di atto generale, classificabile anche come atto di pianificazione e di programmazione: sottratto, in quanto tale, all’obbligo legislativamente previsto della comunicazione dell’avvio del procedimento (art. 7: “Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dall'articolo 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell'inizio del procedimento “).
Tuttavia, occorre considerare che l’art. 1 (Principi generali dell'attività amministrativa) della legge n. 241/1990 stabilisce, con una previsione di carattere generale, che: “1. L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai princìpi dell'ordinamento comunitario”.
Questa disposizione – che fa un chiaro cenno al criterio della “pubblicità” – va correlata all’art. 97 della Costituzione che ha sancito il principio del buon andamento dell'amministrazione.
A queste disposizioni, oltre che ai principi dell'ordinamento comunitario si è sicuramente ispirata la Giunta regionale quando ha previsto in ciascuna delle due deliberazioni qui impugnate di “informare dei contenuti del presente atto le Amministrazioni locali e le associazioni dei portatori di interesse maggiormente rappresentative”.
Al riguardo occorre ricordare che il Consiglio di Stato, con la sentenza della quarta sezione n. 6172 del 16.10.2006 – richiamata dalla resistente Regione – in relazione alla previsione del citato art. 13 della legge n. 241 del 1990, ha affermato che "tale esclusione non comporta, nel caso in cui l'Amministrazione abbia spontaneamente ammesso forme partecipative dei cittadini, la inefficacia della disposizione di cui all'art. 13 cit, ben potendo l'amministrazione, sulla base del principio di buon andamento, consentire un livello di maggiore consultazione dei soggetti interessati anche attraverso forme non tipizzate di partecipazione; tuttavia le osservazioni dei cittadini restano pur sempre forme di partecipazione non vincolanti la cui reiezione non richiede una motivazione analitica e diffusa ".
La Regione ha agito, dunque, nel solco di questo arresto giurisprudenziale ed in verosimile adesione ai principi enucleati dalla Costituzione, da quelli comunitari e dalla legge n. 241 del 1990: essendosi, chiaramente, avveduta della esigenza di approntare una forma di pubblicità alla approvazione di uno strumento di natura pianificatoria e programmatoria di grande rilevanza sull’assetto di una vasta area del territorio regionale e suscettibile di ledere una pluralità di interessi.
Ciò detto, va, però, rilevato che la modalità partecipativa posta in essere dalla Regione si appalesa incongrua e va, conseguentemente censurata, in quanto insufficientemente rappresentativa di quella esigenza preminente di cui pure la Regione stessa si era fatta carico.
Ed invero, la attività di “informazione” sarebbe dovuta intervenire in un momento anteriore alle due deliberazioni impugnate - la n. 79 del 19.1.2007 e la n. 194 del 2.2.2007 - consentendo, così, di realizzare un idoneo meccanismo partecipativo.
Va soggiunto che il brevissimo intervallo temporale tra le due deliberazioni (19.1.2007 - 2.2.2007) ha reso – di fatto – ulteriormente inappropriato il meccanismo stesso.
Non solo.
Come risulta dal doc. 18 di parte ricorrente, la Regione ha comunicato con nota prot. n. 9572 la adozione della deliberazioni n. 79 del 19.1.2007 in data 2.2.2007, cioè il giorno della adozione della deliberazione conclusiva (la n. 194 del 2.2.2007 per l’appunto): il che dimostra ancor di più ed in modo risolutivo tutta la incongruità della fase partecipativa.
Inoltre, questa nota è stata inviata solo ad alcuno dei soggetti interessati (Confederazione Nazionale Coltivatori Diretti-Federazione reg.le per il Friuli Venezia Giulia, Confederazione Italiana Agricoltori-Sede regionale per il Friuli Venezia Giulia, Confederazione generale dell’Agricoltura Italiana, KMECKA ZVEZA): non si comprende il motivo per cui alcuni degli attuali ricorrenti, ascrivibili indubbiamente al paradigma delle “associazioni dei portatori di interesse maggiormente rappresentative” non siano stati notiziati.
Va, da ultimo, detto che la deliberazione n. 194 del 2.2.2007, ad ulteriore comprova dell’inesistenza di un idoneo schema partecipativo, non reca alcun cenno ad eventuali interventi da parte dei soggetti interessati di cui si è testè parlato.
Inutile dire che la attività partecipativa dichiarata dalla resistente Regione in sede di memorie difensive si appalesa inconferente al fine di sanare il vizio testè rilevato, in quanto si riferisce a situazioni precedenti alle due deliberazioni impugnate: in particolare ciò vale per la richiamata attività propedeutica alla adozione della deliberazione n. 327 del 28.2.2005 (tre riunioni con i Comuni interessati, cui ha fatto seguito una riunione in data 24.3.2006).
In conclusione, sotto il profilo testè considerato – assorbiti gli altri mezzi – il ricorso va accolto e le due deliberazioni impugnate vanno annullate in parte qua, ossia nella parte relativa alla zona di protezione speciale IT3341002 “Aree Carsiche della Venezia Giulia”, corrispondente all’area IBA89 “041- Carso Triestino” ed al sito Natura 2000 IT 3340006 “Carso triestino e goriziano”.
Le spese dei due giudizi riuniti, sussistendone i giusti motivi, possono venire compensate nella loro integralità.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale del Friuli - Venezia Giulia, definitivamente pronunziando sui ricorsi nn. 462/06 e 422/07 in premessa, respinta ogni contraria istanza ed eccezione,
li riunisce;
dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse il ricorso n. 462/06; accoglie il ricorso n. 422/07, e, per l’effetto, annulla in parte qua gli atti impugnati, meglio specificati in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Trieste, in camera di consiglio, il 20.2.2008.
Vincenzo Antonio Borea, Presidente
Vincenzo Farina, Consigliere, Estensore
Rita De Piero, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/04/2008
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
N. 00462/2006 REG.RIC.
N. 00422/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 462 del 2006, proposto da:
Comunanza Agraria-Agrarna Skupnost ed Altri, rappresentato e difeso dall'avv. Peter Mocnik, con domicilio eletto presso Peter Mocnik Avv. in Trieste, via Xxx Ottobre 13; Ass. Proprietari Privati del Carso, Comunella Jus-Vicinia Srenja "Bolliunz Comune", Comunella Jus-Vicinia Srenja di Rupringrande-Repen, Comunella Jus-Vicinia Srenja "La Comune di Santa Croce", Comunella Jus-Vicinja Srenja "La Comune di Optschina", Comunella-Jus "Vas Medeazza", Comunella-Jus "Vas Trnovica", Comunella-Srenja Vicinia "Draga Comune", Comunella-Srenja Vicinia "La Comune di Borst", Jus Barkovlje "Comune di Barcola", Jus Comunella "La Comune di Gropada", Jus Comunella "Nabresina Gemeinde", Jus "Duino Comune", Jus "La Comune di Prosecco", Jus "La Comunita' di Longera", Jus-Comunella "La Comune di Banne", Jus-Comunella "La Comune di Basovizza", Jus-Comunella "La Comune di Trebich", Jus-Comunella "La Comunita' di Padrich", Jus-Comunella "Obcina Mavhinje", Jus-Comunella "Obcina Slivno", Jus-Comunella "Precnik Ortschaft", Jus-Comunella "St. Pollaj Ortschaft", Jus-Comunella "Vas Cerovlje", Jus-Comunella "Vizovlje Ortschaft", Kmecka Zveza-Associazione Agricoltori, Srenja Dolina, Srenja Grocana, Srenja Vicinia -Comunella "Srenja Ricmanje", Srenja-Comunella "Comune di Prebeneg";
contro
Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia, rappresentata e difesa dall'avv.Gianna Di Danieli, domiciliata per legge in Trieste, via Carducci 6;
Sul ricorso numero di registro generale 422 del 2007, proposto da:
Confederazione Italiana Agricoltori - Cia, La Jus Comunella "La Comune di Gropada", La Jus-Comunella "St. Pollaj Ortschaft", La Comunella-Jus "Praprot Und Ternovica Ortschaften Als Miteingenthumer", La Jus-Comunella "Precnik Ortschaft", La Jus-Comunella "Obcina Slivno", La Jus-Comunella "Obcina Mavhinje", La Jus-Comunella "Vi Ovlje Ortschft", La Jus-Comunella "Vas Cerovlje", La Comunella-Jus "Vas Medeazza-Comunita' di Medeazza", La Jus "Duino Comune", Associazione dei Proprietari Privati del Carso, Igor Grgic, Sidonja Radetic, David Fonda, rappresentati e difesi dagli avv. Peter Mocnik, Enrico Scoccini, con domicilio eletto presso Peter Mocnik Avv. in Trieste, via Xxx Ottobre 13; Federazione Provinciale Coltivatori Diretti di Trieste, Confagricoltura di Trieste e Gorizia, Cia Regionale Friuli-Venezia Giulia, Kmecka Zveza-Alleanza Contadina, Comunanza-Agrarna Skupnost delle Jus Comunelle, Comunella Jus-Vicinia Srenka "Bolliunz Comune", Comunella-Srenja Vicinia "La Comune di Borst", Comunella-Srenja Vicinia "Srenja Ricmanje", Srenja Dolina, Srenja Grocana, Comunella-Srenja Vicinia "Draga Comune", Comunella-Srenja "Comune di Prebeneg", La Jus La Comunita' di Longera, La Jus-Comunella "La Comune di Basovizza", La Jus-Comunella "La Comunita' di Padrich", La Jus-Comunella "La Comune di Trebich", La Jus-Comunella "La Comune di Banne", La Comunella Jus-Vicinia Srenja "La Comune di Optschina", La Jus "La Comune di Prosecco", La Jus Barkovlje "Comune di Barcola", La Comunella Jus-Vicinia Srenja "La Comune di S. Croce", La Comunella Jus-Vicinia Srenja di Rupingrande, La Jus-Comunella "Nabresina Gemeinde", rappresentati e difesi dagli avv. Enrico Scoccini, Peter Mocnik, con domicilio eletto presso Peter Mocnik Avv. in Trieste, via Xxx Ottobre 13;
contro
Regione Friuli-Venezia Giulia, rappresentata e difesa dagli avv. Enzo Bevilacqua, Gianna Di Danieli, domiciliata per legge in Trieste, via Carducci 6;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
quanto al ricorso n. 462 del 2006:
-della Deliberazione della Giunta Regionale dd. 10 febbraio 2006 n. 228, BUR FVG n. 9 dd. 1 marzo 2006 - Rete Natura 2000 - Attuazione direttiva 92/43/CEE "Habitat" e direttiva 79/409//CEE Uccelli, Individuazione sito di importanza comunitaria e zona protezione speciale: IT3340006 Carso Triestino e Goriziano;.
quanto al ricorso n. 422 del 2007:
-della Deliberazione della Giunta Regionale dd. 8 febbraio 2007 n. 217, nonchè della precedente Delibera della medesima Giunta dd. 19 gennaio 2007 n. 79;.
Visti i ricorsi con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Friuli-Venezia Giulia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20/02/2008 il dott. Vincenzo Farina e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Il primo dei due ricorsi, rubricato al n. 462/06, è diretto alla caducazione della deliberazione della Giunta regionale del Friuli Venezia Giulia n. 228 del 10.2.2006, pubblicata sul B.U.R. n. 9 del 1° marzo 2006, avente ad oggetto: “Rete Natura 2000 - Attuazione direttiva 92/43/CEE "Habitat" e direttiva 79/409/CEE "Uccelli"- individuazione sito di importanza comunitaria e zona di protezione speciale IT3340006 Carso Triestino e Goriziano”.
E’ d’uopo premettere che con deliberazione della Giunta regionale 25 febbraio 2000, n. 435 venivano individuati i siti di importanza comunitaria (SIC) e le zone di protezione speciale (ZPS) del Friuli Venezia Giulia.
Al riguardo va detto che la Direttiva 92/43 CEE "Habitat" del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli abitat naturali e semi-naturali, nonchè della flora e della fauna selvatiche, al fine di arrestare la perdita di biodiversità all'interno dei territori dell'Unione Europea, ha previsto la costituzione della Rete Natura 2000, formata da siti contenenti delle specie di flora, di fauna e di habitat naturali di interesse comunitario.
Questa direttiva è comprensiva anche della precedente Direttiva 79/409 CEE "Uccelli" del Consiglio del 2 aprile 1979, afferente la conservazione degli uccelli selvatici, in base alla quale sono delimitate le Zone di Protezione Speciale (ZPS): trattasi di zone individuate in base a criteri tecnico-scientifici di carattere ecologico-naturalistico ed alla stregua di referti in larga misura avifaunistici, con particolare riguardo agli habitat naturali degli uccelli selvatici.
La normativa nazionale di riferimento è quella del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 – recante il recepimento della direttiva "Habitat" - modificato con decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120: essa si sostanzia nella affermazione dell'obbligo di assoggettare i Piani ed i Progetti che riguardano i siti SIC e ZPS ad apposita valutazione di incidenza (art 6 del D.P.R. n. 357/1997) e di adottare idonee misure di salvaguardia finalizzate alla conservazione dei beni naturalistici individuabili nei siti.
Il ruolo delle Regioni nella materia de qua è quello della adozione degli atti e dei procedimenti contemplati dalla direttiva in parola, e, in particolare:
- l' individuazione delle proposte di SIC e di ZPS;
- l'applicazione delle procedure per la valutazione di incidenza;
- l'adozione di misure di salvaguardia;
- la predisposizione delle misure di conservazione e delle norme di gestione.
Quanto alla Regione Friuli Venezia Giulia, le proposte relative ai SIC ed alle ZPS compresi nel territorio regionale hanno formato oggetto della deliberazione della Giunta regionale n. 435 del 25.2.2000; circa i SIC, esse sono state accolte e validate dalla Commissione Europea, mentre, per quanto riguarda le ZPS, ai sensi dell’art. 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, esse sono da considerarsi immediatamente individuate già con la proposta formulata dalla Regione stessa.
Ciò posto, come si è detto, con deliberazione della Giunta regionale 25 febbraio 2000, n. 435 venivano individuati i siti di importanza comunitaria (SIC) e le zone di protezione speciale (ZPS) del Friuli Venezia Giulia.
Al riguardo, la Commissione europea rilevava (tra l'altro) una insufficiente perimetrazione delle ZPS individuate per il Carso Triestino, avviando una procedura di infrazione a carico dello Stato Italiano; interveniva, poi, la sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, VI Sez, del 20 marzo 2003, recante la condanna dell’Italia per inadempimento agli obblighi comunitari a conclusione del procedimento di infrazione avviato.
Onde ottemperare agli obblighi della direttiva "Uccelli" e dare esecuzione alla suddetta sentenza, la Regione Friuli Venezia Giulia individuava con deliberazione della Giunta regionale n. 327 del 18.2.2005 due nuove Zone di Protezione Speciale, fra cui la ZPS IT3341001 Carso, che inglobava tutti i precedenti SIC e ZPS dell'area del Carso Triestino e Goriziano: la Giunta deliberava "di individuare, ai sensi dell'art. 4 della direttiva 79/409/CEE "Uccelli", la zona di protezione speciale IT3341001 "Carso", corrispondente all'area IBA89 "041- Carso Triestino" identificata dalla scheda tecnica e dalle mappe del sito (tavole 1, 2 e 3 in scala 1/25.000) redatte in conformità al formulario standard Natura 2000", dando altresì atto che le aree così individuate entravano a far parte delle rete Natura 2000 di cui all'art. 3 della direttiva 92/43/CEE e che pertanto erano soggette agli obblighi di cui agli artt. 4 e 5 del D.P.R. n. 357/1997, come integrato dal D.P.R. n. 120/2003.
Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da parte sua, con la nota DPN/2D/I2004/18175 del 24.6.2004, comunicava alla Regione Friuli Venezia Giulia che la Commissione Europea riteneva ancora insufficientemente rappresentato per il Carso triestino l'habitat "grotte non ancora sfruttate a livello turistico"; con le successive note del 28.7.2005 e del 29.12.2005, il suddetto Ministero sottolineava che la persistenza di questa carenza avrebbe comportato l'avvio di una nuova procedura di infrazione a carico dello Stato Italiano e invitava la Regione ad adeguarsi: di qui la deliberazione della Giunta regionale 10 febbraio 2006, n. 228, impugnata con il ricorso in oggetto, con la quale la ZPS IT3341001 Carso veniva trasformata nella nuova ZPS/SIC IT3340006 "Carso Triestino e Goriziano" e, nello stesso tempo, venivano eliminati tutti i SIC preesistenti e la ZPS "Carso".
Le mappe dei siti e le schede tecniche relative alle aree interessate venivano, poi, esattamente individuate in occasione dell'aggiornamento delle schede e dei perimetri di tutti i siti Natura 2000 e le modifiche venivano formalizzate con la deliberazione della Giunta regionale del 21 luglio 2006, n. 1723.
A sostegno del gravame le ricorrenti hanno dedotto un unico mezzo, variamente articolato, con il quale hanno denunciato l’illegittimità della deliberazione giuntale n. 228/2006 sotto diversi profili di violazione di legge ed eccesso di potere.
La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto del gravame.
Il ricorso n. 422/07 è volto all’annullamento della deliberazione della Giunta regionale n. 79 del 19.1.2007, pubblicata sul BUR n. 6 del 7.2.2007, nella parte relativa alla approvazione preliminare degli elaborati grafici relativi all'ampliamento della zona di protezione speciale IT 3340006 "Carso triestino e goriziano", nonché della deliberazione della Giunta regionale n. 217 dell’ 8.2.2007, pubblicata sul BUR n. 8 del 21.2.2007, nella parte relativa alla individuazione della zona di protezione speciale (ZPS) denominata definitivamente IT 3341002 "Aree Carsiche della Venezia Giulia".
l ricorrenti hanno notificato alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia in data 18.6.2007 un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per l'annullamento, previa sospensiva, degli atti impugnati con il presente ricorso.
La Regione ha notificato ai ricorrenti, in data 23.7.2007, atto di opposizione ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 1199/1971, chiedendo la trasposizione del ricorso stesso in sede giurisdizionale.
La medesima Regione si è costituita, quindi, nell'instaurato giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso.
La vicenda oggetto della impugnativa in esame costituisce il prosieguo di quella oggetto del precedente ricorso n. 462/06, che è da intendersi qui richiamata.
In epoca successiva, dunque, ai fatti di cui si è detto in relazione al primo ricorso, il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare comunicava alle Regioni, con nota del 3 novembre 2006, che, dai contatti intercorsi con i competenti Servizi della Commissione europea, sembrava confermata la volontà della Commissione di adire la Corte di Giustizia europea, ai sensi dell'art. 228 del Trattato dell'Unione, entro la fine del mese di dicembre 2006, qualora l'Italia non ponesse in essere un urgentissimo intervento volto alla risoluzione di tutte le insufficienze rilevate nel parere motivato del 14 dicembre 2004; nella nota si rappresentava, inoltre, che, nell'eventualità del deferimento alla Corte di Giustizia, sarebbero state affrontate anche quelle situazioni, segnalate nell'allegato IV del citato parere motivato, in cui le ZPS designate non ricoprivano interamente il territorio delle IBA (Important bird areas) del 1989: secondo il Ministero ciò poteva portare ad una condanna anche nei confronti delle Regioni che, pur avendo istituito nuove ZPS, non avevano provveduto ad una completa copertura delle IBA stesse.
Questa situazione riguardava, secondo il Ministero, dodici Regioni italiane tra le quali la Regione Friuli Venezia Giulia: la quale veniva, pertanto, invitata a provvedere alla completa classificazione dell'IBA ovvero a produrre, sulla base di specifici studi scientifici, una documentazione che giustificasse la minor estensione della ZPS rispetto all'inventario validato a livello europeo.
Seguiva una riunione presso il medesimo Ministero in data 29.11.2006, nel corso della quale veniva ribadito quanto espresso nella succitata nota ministeriale, venivano indicati gli aspetti tecnici connessi all'incompleta copertura delle IBA e veniva comunicato che, nell’eventualità del deferimento della Repubblica italiana alla Corte di Giustizia, la Commissione europea avrebbe proposto il pagamento di una penalità di mora, oscillante tra € 11.904,00 e € 714.240,00, per ogni giorno di mancato adempimento del dispositivo della sentenza, nonché una sanzione forfetaria in ogni caso non inferiore a € 9.920.000,00.
In particolare, quanto ai contenuti della riunione, circa l'IBA 89 "Carso triestino", la superficie avrebbe dovuto riferirsi alla sola Provincia di Trieste, mentre la superficie complessiva di 9648 ettari della ZPS "Carso triestino e goriziano" designata faceva riferimento al territorio di entrambe le Province di Trieste e Gorizia, determinando, di conseguenza, una carenza nella designazione di circa 2.320 ettari di territori idonei alla conservazione della specie ornitiche per le quali l'IBA 1989 era stata designata.
In vista del deferimento alla Corte di Giustizia, il Ministero richiedeva un urgentissimo incontro con gli uffici della Commissione, onde definire chiaramente la situazione delle singole Regioni, anche per quanto riguardava la successiva ripartizione, nell'ambito del principio di sussidiarietà, della suddetta sanzione pecuniaria.
Seguiva il 12 dicembre 2006, presso il Ministero per l'Ambiente e per la Tutela del Territorio e del Mare, un incontro tecnico tra il Ministero, la Commissione Europea e la LlPU (referente nazionale per Bird Life International): l'incontro consentiva di valutare, per ognuna delle IBA elencate nell'allegato IV del Parere Motivato - C.378/01 del 14 dicembre 2004, se le ZPS classificate dalle Regioni fossero da considerare sufficienti in termini di estensione; i rappresentanti dei servizi della Commissione europea confermavano la decisione di adire la Corte di Giustizia entro il mese di marzo 2007, con espresso riferimento a tutte le situazioni citate nel parere motivato e non risolte entro tale data, per l'applicazione delle sanzioni pecuniarie e delle penalità di mora previste.
Il Ministero competente riferiva alle regioni sull'esito dell'incontro con nota prot. DPN/5D/2006/33855, del 21 dicembre 2006, comunicando, tra l'altro, che l'adeguamento al parere motivato della Commissione comportava per la Regione la designazione per la ZPS "Carso Triestino e Goriziano” di un'ulteriore area di circa 2.500 ettari da individuare in massima parte nei comuni di Sgonico, Monrupino e Trieste, nonché, solo marginalmente, nei comuni di Duino-Aurisina e S. Dorligo della Valle.
Di conseguenza, la Regione, alla luce anche dell’aggiornamento dei dati relativi al più recente censimento IBA, provvedeva all'elaborazione di un nuovo perimetro della ZPS in esame; con deliberazione del 19.01.2007, n. 79, la Giunta regionale approvava, in via preliminare, gli elaborati grafici (scala 1:100.000) relativi alla nuova perimetrazione delle zone di protezione speciale IT3321001 "Alpi Carniche", corrispondente all'area IBA89 "036-Area tra Val Visdende e Canale di San Pietro" e IT3340006 "Carso Triestino e Goriziano", corrispondente all'area IBA89 "041- Carso Triestino".
La Giunta regionale, con la medesima deliberazione, incaricava altresì la Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna di
“informare dei contenuti del presente atto le Amministrazioni locali e le associazioni dei portatori di interesse maggiormente rappresentative”: a ciò provvedeva l'Assessore regionale competente in data 6 febbraio 2007.
Dopo che presso il Ministero degli affari esteri si era tenuta una riunione in data 31 gennaio 2007 al fine di verificare lo stato di avanzamento degli adempimenti richiesti dalla sentenza della Corte di Giustizia del 20 marzo 2003, con deliberazione 8.2.2007, n. 217, la Giunta regionale individuava quale nuovo sito della rete Natura 2000 la zona di protezione speciale (ZPS) IT 3341002 "Aree carsiche della Venezia Giulia" corrispondente all'area IBA 89 "041 – Carso Triestino", identificata nella mappa redatta sulla CTRN e riprodotta alla scala 1/15000 (tavole 1, 2 2 3) e dalla scheda tecnica redatta in conformità al formulario standard Natura 2000.
La Giunta regionale dava, inoltre, “atto che il sito Natura 2000 IT 3340006 “Carso triestino e goriziano” è modificato, ai sensi del formulario standard Natura 2000 approvato con decisione della Commissione del 18 dicembre 1996, in sito di tipo G, ovvero sito di interesse comunitario di cui alla direttiva 92/43/CEE interamente contenuto in zona di protezione di speciale”.
Come si è già detto, si è costituita in giudizio l’intimata Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, chiedendo il rigetto dei gravami.
Questi ultimi sono stati introitati dal Collegio e sono passati in decisione nella pubblica udienza del 20.2.2008.
Evidenti ragioni di connessione inducono il Collegio a riunire i due ricorsi, onde dedicarli con unica sentenza.
Il primo dei due ricorsi, rubricato al n. 462/06 è diretto alla caducazione della deliberazione della Giunta regionale del Friuli Venezia Giulia n. 228 del 10.2.2006, pubblicata sul B.U.R. n. 9 del 1° marzo 2006, avente ad oggetto: “ Rete Natura 2000 - Attuazione direttiva 92/43/CEE "Habitat" e direttiva 79/409/CEE "Uccelli"- individuazione sito di importanza comunitaria e zona di protezione speciale IT3340006 Carso Triestino e Goriziano”.
Il ricorso n. 422/07 è volto all’annullamento della deliberazione della Giunta regionale n. 79 del 19.1.2007, pubblicata sul BUR n. 6 del 7.2.2007, ad oggetto: “Direttiva 79/409/CEE “Uccelli” - Esecuzione sentenza di condanna della Corte di Giustizia europea - Ampliamento zona di protezione speciale: IT3340006 Carso Triestino e Goriziano e IT3321001 Alpi Carniche. Approvazione preliminare degli elaborati grafici”, nella parte relativa alla approvazione preliminare degli elaborati grafici concernenti l'ampliamento della zona di protezione speciale IT 3340006 "Carso triestino e goriziano", nonché della deliberazione della Giunta regionale n. 217 dell’ 8.2.2007, pubblicata sul BUR n. 8 del 21.2.2007, ad oggetto: “Direttiva 79/409/CEE "Uccelli" - Esecuzione sentenza di condanna della corte di giustizia europea – Individuazione zona di protezione speciale IT3341002 "Aree carsiche della Venezia Giulia" e nuova perimetrazione della zona di protezione speciale it3321001 "Alpi Carniche", nella parte relativa alla individuazione della zona di protezione speciale (ZPS) denominata definitivamente 113341002 "Aree Carsiche della Venezia Giulia".
Sembra opportuno, al fine di inquadrare correttamente la materia del contendere, in relazione alle eccezioni preliminari sollevate dalla resistente Regione ed al merito dei ricorsi, riportare integralmente il testo delle deliberazioni giuntali impugnate con i due gravami.
La deliberazione della Giunta regionale del Friuli Venezia Giulia n. 228 del 10.2.2006 è così congegnata:
“VISTA la direttiva 92/43/CEE (direttiva Habitat) con la quale viene costituita la rete Natura 2000, formata da siti in cui si trovano tipi di habitat e habitat di specie di interesse comunitario;
VISTA la direttiva 79/409/CEE (direttiva Uccelli) che prevede la classificazione di zone di protezione speciale ai fini della conservazione delle specie di uccelli selvatici nel territorio europeo;
VISTO l'art. 3 della direttiva 92/43/CEE che stabilisce che la rete Natura 2000 comprende anche le zone di protezione speciale classificate dagli Stati membri a norma della direttiva 79/409/CEE.
VISTA la decisione 97/266 della Commissione, del 18 dicembre 1996, concernente l’adozione del formulario informativo sui siti proposti per l’inserimento nella rete Natura 2000;
VISTO il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche", modificato ed integrato dal D.P.R. 12 marzo 2003, n.120, con il quale l’Italia recepisce le citate direttive e gli obblighi da esse derivanti;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 435 di data 25 febbraio 2000 che recepisce i siti di importanza comunitaria (SIC) e le zone di protezione speciale (ZPS) compresi nel territorio del Friuli Venezia Giulia;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 2600 di data 18 luglio 2002, che stabilisce indirizzi applicativi in merito alla valutazione di incidenza di cui all’art. 6 della direttiva 92/43/CEE;
VISTA la nota del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio prot. DPN/2D/2004/18175 di data 24 giugno 2004, con la quale si comunica, in relazione all’imminente predisposizione dell’elenco dei SIC della regione biogeografica continentale, che la Commissione considera l’habitat 8310 “grotte non ancora sfruttate a livello turistico” insufficientemente rappresentato per l’Italia ed in particolare nel Carso triestino;
VISTA la decisione della Commissione del 7 dicembre 2004 che stabilisce un elenco provvisorio dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale, a norma dell’art.4, paragrafo 2, terzo comma della direttiva 92/43/CEE;
CONSIDERATO che la decisione di cui al comma precedente prevede che l’elenco sia rivisto alla luce di ulteriori proposte da parte degli Stati membri, con riferimento ad alcuni tipi di habitat e specie precisati nell’allegato 2 alla decisione stessa;
VISTO l’allegato 2 alla decisione di cui ai commi precedenti, che riporta un elenco di specie ed habitat per i quali gli Stati membri non hanno proposto un numero sufficiente di siti a norma della direttive 92/43/CEE;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 327 del 18 febbraio 2005 che individua tra l’altro, ai sensi dell’art.4 della direttiva 79/409/CEE “Uccelli”, la zona di protezione speciale IT3341001 “Carso”;
VISTA la nota del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio prot. DPN/5D/2005/6575 di data 16 marzo 2005, con la quale si invita la Regione Friuli Venezia Giulia a convertire la ZPS IT3341001 in sito di tipo “C”, inserendo in un unico formulario i dati relativi agli habitat ed alle specie di entrambe le direttive comunitarie interessate (“Habitat” ed “Uccelli”) ed individuando inoltre come SIC le aree Palude delle Mucille ed Aurisina Cave-Gabrovizza al fine di risolvere le carenze riscontrate nella decisione di cui ai commi precedenti;
VISTO il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio n.18554 del 25 marzo 2005, che reca l’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale in Italia, che deve essere completato sulla base di ulteriori proposte da parte dell’Italia per gli habitat e le specie indicati negli allegati II e III;
VERIFICATO che l’allegato II al decreto di cui al comma precedente presenta l’habitat 8310 “grotte non ancora sfruttate a livello turistico” come habitat per il quale la Commissione non può concludere che la rete sia completa in Italia;
VISTA la nota del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio prot. DPN/5D/2005/18772 di data 21 luglio 2005, con la quale si informa, tra l’altro, che la Commissione europea ha stabilito che gli Stati membri possono procedere a modifiche della banca dati dei SIC e trasmetterle alla Commissione entro il 30 aprile 2006 e che entro la medesima data dovranno essere risolte le insufficienze nell’individuazione di SIC per determinate specie o habitat;
VISTA la nota del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio prot. DPN/5D/2005/19494 di data 28 luglio 2005, con la quale si ribadisce che entro aprile 2006 gli Stati membri dovranno colmare le lacune per quegli habitat e specie per i quali la rete Natura 2000 non può ritenersi completa e si invita la Regione Friuli Venezia Giulia a dare riscontro a quanto rappresentato entro la fine di gennaio 2006, evidenziando che la mancata risoluzione delle insufficienze comporterà l’avvio di una procedura di infrazione da parte della Commissione europea;
VISTA la nota del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio prot. DPN/5D/2005/33731 di data 29 dicembre 2005, con la quale si evidenzia che la mancata risoluzione delle insufficienze comporterà l’avvio di una procedura di infrazione da parte della Commissione europea e si invita la Regione ad un sollecito riscontro;
PRESO ATTO che nel territorio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia risulta insufficientemente rappresentato, nell’ambito dei siti di importanza comunitaria di cui alla direttiva 92/43/CEE, l’habitat 8310 “grotte non ancora sfruttate a livello turistico”;
CONSTATATO che con la designazione della ZPS IT3341001 “Carso”, una parte dell’insufficienza relativa all’inclusione nella rete Natura 2000 dell’habitat 8310 “grotte non ancora sfruttate a livello turistico” può essere considerata risolta, ma che a tal fine si rende necessario la trasformazione in SIC delle aree comprese nella ZPS;
CONSTATATO che, anche a seguito dell’individuazione come SIC dell’area della ZPS IT3341001 “Carso”, permangono delle insufficienze nella designazione da parte della Regione Friuli Venezia Giulia dell’habitat citato, che, se mantenute, comporterebbero l’avvio di una procedura di infrazione da parte della Commissione europea, come rilevato dalle citate note del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio;
RITENUTO pertanto di dare completa attuazione agli obblighi derivanti dalla Direttiva 92/43/CEE individuando, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357, un sito di importanza comunitaria denominato “Carso triestino e goriziano” comprendente le aree già classificate come ZPS IT3341001 “Carso”, nonché le ulteriori aree segnalate dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio come idonee alla risoluzione delle insufficienze segnalate dalla Commissione;
RITENUTO opportuno incorporare all’interno del sito di importanza comunitaria di cui al comma precedente gli esistenti SIC territorialmente interessati, ancorchè solo parzialmente, dall’attuale ZPS “Carso” al fine della costituzione di un’unica area di tutela, univocamente denominata, in sostituzione delle sette denominazioni precedenti;
VISTI gli elaborati predisposti dal Servizio tutela ambienti naturali, fauna e Corpo forestale regionale della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna, comprendenti la mappa del sito digitalizzata su CTRN e stampata in scala 1:25.000 e le schede tecniche redatte in conformità al formulario standard Natura 2000, di cui alla decisione della Commissione delle Comunità europee del 18 dicembre 1996, relativi all’individuazione del sito di importanza comunitaria IT3340006 “Carso triestino e goriziano”, coincidente con zona di protezione speciale
VERIFICATO che la perimetrazione di cui al comma precedente comprende tutte le aree segnalate dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio al fine di risolvere le insufficienze nella designazione dell’habitat 8310 “grotte non ancora sfruttate a livello turistico”, di cui alla decisione della Commissione del 7 dicembre 2004;
PRESO ATTO che l’individuazione del sito di importanza comunitaria IT3340001 “Carso triestino e goriziano” comporta la contestuale eliminazione formale dei SIC IT3330003 Laghi di Doberdò e Pietrarossa, IT3330004 Foce del Timavo, IT3340001 Falesie di Duino, IT3340003 Monte Hermada, IT3340002 Monte Lanaro, IT3340005 Monte Orsario, IT3340004 Val Rosandra e Monte Cocusso, nonché della ZPS IT3341001 “Carso”;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell’amministrazione regionale e degli enti regionali approvato con D.P.Reg. 27 agosto 2004 n. 0277/Pres. e successive modifiche;
Su proposta dell’Assessore regionale alle risorse agricole, naturali, forestali e montagna
La Giunta regionale, all’unanimità,
D E L I B E R A
1 – di individuare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 della direttiva 92/43/CEE “Habitat” e dell’art. 3 del D.P.R. 8 settembre 1997, n.357, modificato ed integrato dal D.P.R. 12 marzo 2003, n.120, nonché ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 della direttiva 79/409/CEE “Uccelli”, il sito di importanza comunitaria e zona di protezione speciale IT3340006 “Carso triestino e goriziano”, identificato dalla mappa del sito digitalizzata su CTRN (tavole 1 e 2 in scala 1:25.000) e dalla scheda tecnica redatta in conformità al formulario standard Natura 2000, di cui alla decisione della Commissione delle Comunità europee del 18 dicembre 1996;
2 - di dare atto che l’area individuata al comma precedente entra a far parte delle rete Natura 2000 di cui all’art.3 della direttiva 92/43/CEE e che pertanto è soggetta agli obblighi di cui agli artt.4 e 5 del D.P.R. n.357/1997, come integrato dal D.P.R. n.120/2003;
3 – di disporre conseguentemente l’applicazione nell’area così individuata, nelle more dell’emanazione di una più compiuta normativa regionale in materia, di quanto disposto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2600 di data 18 luglio 2002;
4 – di dare atto che l’individuazione del sito di importanza comunitaria IT3340006 “Carso triestino e goriziano” comporta la contestuale eliminazione formale dei SIC IT3330003 Laghi di Doberdò e Pietrarossa, IT3330004 Foce del Timavo, IT3340001 Falesie di Duino, IT3340003 Monte Hermada, IT3340002 Monte Lanaro, IT3340005 Monte Orsario, IT3340004 Val Rosandra e Monte Cocusso, nonché della ZPS IT3341001 “Carso”;
5 - di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione”.
La deliberazione della Giunta regionale n. 79 del 19.1.2007 è così testualmente formulata:
Visto l’art. 11 della Costituzione;
Visto il trattato istitutivo della Comunità europea ed in particolare gli artt. 2, 3, 174, 175, 176, 226 e 228;
Preso atto, in particolare, dell’art. 228 del trattato istitutivo della Comunità europea che prevede l’obbligo per lo Stato membro di prendere i provvedimenti che l'esecuzione delle sentenze della Corte di giustizia comporta, nonchè la possibilità per la Commissione di formulare un parere motivato che precisi i punti sui quali, a suo parere, lo Stato membro non si è conformato alla sentenza della Corte di giustizia.
Preso atto inoltre che la Commissione, qualora lo Stato membro in questione non abbia preso entro il termine fissato i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza comporta, può adire la Corte di giustizia, precisando l'importo della somma forfetaria o della penalità, da versare da parte dello Stato membro in questione;
Vista la direttiva 79/409/CEE (cd Uccelli), concernente la conservazione degli uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri;
Vista la direttiva 92/43/CEE (cd Habitat), con la quale viene costituita la rete Natura 2000,formata da siti in cui si trovano tipi di habitat di interesse comunitario e habitat di specie di interesse comunitario.
Visto in particolare l'art. 3 della direttiva 92/43/CEE che comprende nella rete Natura 2000anche le zone di protezione speciale classificate dagli Stati membri a norma della direttiva79/409/CEE.
Visto l’art. 3 della direttiva 79/409/CEE che prevede l’adozione, da parte degli Stati membri,delle misure necessarie per preservare, mantenere e ristabilire una varietà ed una superficie sufficiente di habitat per le specie di uccelli viventi nel territorio europeo degli Stati membri;
Visto l’art. 4, paragrafo 1 della direttiva 79/409/CEE che prevede l’individuazione di misure speciali di conservazione degli habitat, volte a garantire la sopravvivenza e la riproduzione delle specie di cui all’allegato I delle medesima direttiva, nel loro areale di distribuzione;
Preso atto, in particolare, che ai sensi dell’art. 4 paragrafo 1 della citata direttiva gli Stati membri classificano come zone di protezione speciale i territori più idonei in numero ed in superficie alla conservazione delle specie di cui all’allegato I, nonché alla conservazione delle specie migratrici, ancorchè non menzionate nell’allegato I, che ritornano regolarmente, per quanto riguarda le aree di riproduzione, di muta, di svernamento e le zone in cui si trovano le stazioni lungo le rotte di migrazione;
Visto l’art. 1 della legge 11 febbraio 1992, n.157 che attribuisce alle regioni e province autonome il compito di istituire zone di protezione finalizzate al mantenimento ed alla sistemazione, conforme alle esigenze ecologiche, degli habitat interni a tali zone e ad esse limitrofi, nonché di provvedere al ripristino dei biotopi distrutti ed alla creazione dei biotopi;
Visto il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche", modificato ed integrato dal D.P.R. n. 120/2003, con i quali l’Italia recepisce le citate direttive e gli obblighi da esse derivanti;
Vista la sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee (Sesta Sezione) del 20 marzo 2003 “Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana. Inadempimento di uno Stato-Direttiva 79/409/CEE-Zone di protezione speciale- Conservazione degli uccelli selvatici. Causa C-378/01”, ed in particolare le argomentazioni della Corte medesima di seguito riportate:
“Si deve ricordare, in primo luogo, che l'art. 4, nn. 1 e 2, della direttiva impone agli Stati membri di classificare come ZPS i territori rispondenti ai criteri ornitologici determinati da tali disposizioni (v., in tal senso, sentenza 2 agosto 1993, causa C-355/90, Commissione/Spagna, Racc. pag. I-4221, punti 26, 27 e 32)”.
“In secondo luogo, va sottolineato che né le esigenze economiche né le esigenze ricreative enunciate all'art. 2 della direttiva possono essere prese in considerazione all'atto della scelta e della delimitazione di una ZPS (v., in tal senso, sentenza 19 maggio 1998, causa C-3/96,Commissione/Paesi Bassi, Racc. pag. I-3031, punto 59)”.
“D'altronde, non viene contestato che un gran numero ed una superficie rilevante dei siti elencati nell'Inventario IBA 89 non sono stati classificati come ZPS dalle autorità italiane. A tal riguardo si deve rilevare che il governo italiano, anche se in udienza ha sostenuto che il detto Inventario necessitava di una revisione, ha riconosciuto che non era stato in grado di contrapporgli uno strumento più efficace”.
“La Repubblica italiana, non avendo classificato in misura sufficiente come zone di protezione speciale i territori più idonei, per numero e per superficie, alla conservazione delle specie di cui all’allegato I della direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e successive modifiche, e delle alttre specie migratrici che ritornano regolarmente in Italia, e non avendo comunicato alla Commissione tutte le informazioni opportune in merito alla maggior parte delle dette zone da essa classificate, è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù dell’art.4, nn.1-3, della predetta direttiva”.
Considerato che la predetta sentenza costituisce la conclusione di un procedimento di infrazione aperto nel 1994 sulla base del confronto tra le Zone di Protezione Speciale designate dalla repubblica italiana e le aree individuate nel documento tecnico IBA (“Important Bird Areas”) prodotto nel 1989 per conto della Commissione europea;
Preso atto dell’elaborato “IBA Italia - Aree di importanza europea per gli uccelli selvatici in Italia”, a cura di Lambertini, Gustin, Faralli e Tallone, estratto da “Important Bird Areas inEurope” redatto da International Council for Bird Preservation;
Vista la sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee del 11 luglio 1996 (CausaC-44/95), con la quale la Corte, con riferimento agli obblighi relativi all’individuazione delle zone di protezione speciale di cui all’art. 4 della direttiva 79/409/CEE, statuisce:
“1) L' art. 4, n. 1 o 2, della direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, dev' essere interpretato nel senso che uno Stato membro non è autorizzato a tener conto delle esigenze economiche menzionate nell' art. 2 all'atto della scelta e della delimitazione di una zona di protezione speciale.
2) L' art. 4, n. 1 o 2, della direttiva 79/409 dev' essere interpretato nel senso che uno Stato membro non può, all'atto della scelta e della delimitazione di una zona di protezione speciale,tener conto di esigenze economiche come se si trattasse di un interesse generale superiore a quello cui risponde la finalità ecologica contemplata da questa direttiva.
3) L' art. 4, n. 1 o 2, della direttiva 79/409 dev' essere interpretato nel senso che uno Stato membro non può, all'atto della scelta e della delimitazione di una zona di protezione speciale,tener conto di esigenze economiche in quanto esse rispondono a motivi imperativi di rilevante interesse pubblico come quelli cui all' art. 6, n. 4, della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992,92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche”.
Vista la sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee del 2 agosto 1993 (CausaC-355/90), con la quale la Corte ha stabilito che il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi che gli incombono in virtù del Trattato CEE, avendo omesso di classificare le Marismas di Santoña zona di protezione speciale e di adottare le misure idonee a evitare l'inquinamento o il deterioramento degli habitat di detta zona, in ispregio delle disposizioni dell’art. 4 della direttiva 79/409/CEE;
Preso atto, in particolare, dei punti da 17 a 19 delle motivazioni della sentenza di cui al comma precedente, in cui si afferma che “A giudizio del governo spagnolo, le esigenze ecologiche poste da detta disposizione vanno subordinate ad altri interessi, come quelli di ordine sociale ed economico o, quanto meno, venir controbilanciati con detti interessi. Detto argomento non può venir accolto. Emerge infatti dalla sentenza della Corte 28 febbraio 1991,causa C-57/89, Commissione/Germania (Racc. pag. I-883), che gli Stati membri, nel porre in atto la direttiva, non possono invocare, quando meglio loro aggrada, motivi di deroga tratti dalla presa in considerazione di altri interessi.
Quanto all' art. 4 della direttiva, più particolarmente, la Corte ha precisato nella sentenza summenzionata che detti motivi, per venir accettati, dovevano corrispondere ad un interesse generale superiore a quello cui risponde la finalità ecologica contemplata dalla direttiva. In particolare, gli interessi menzionati all' art. 2 della direttiva, cioè le esigenze economiche e ricreative, non possono entrare in linea di conto. A questo proposito, la Corte ha infatti sancito nelle sentenze 8 luglio 1987, causa 247/85, Commissione/Belgio (Racc. pag. 3029) e causa262/85, Commissione/Italia (Racc. pag. 3073), che detta disposizione non costituisce una deroga autonoma al regime di tutela stabilito dalla direttiva”;
Vista la sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee del 28 febbraio 1991(Causa C-57/89), Commissione contro Repubblica federale di Germania ed in particolare dei punti 16 e 17 delle motivazioni in cui si afferma che “Ne consegue che la facoltà degli Stati membri di ridurre la superficie di una zona di protezione speciale può essere giustificata solo da motivi eccezionali.
Questi motivi debbono corrispondere ad un interesse generale superiore a quello al quale risponde lo scopo ecologico contemplato dalla direttiva. In questo contesto, gli interessi enunciati all' art. 2 della direttiva, cioè le esigenze economiche e ricreative, non potrebbero essere presi in considerazione. Infatti, come rilevato dalla Corte nelle sentenze 8 luglio 1987,Commissione / Belgio (causa 247/85, Racc. pag. 3029) e Commissione / Italia (causa 262/85,Racc. pag. 3073), questa disposizione non costituisce una deroga autonoma al regime di protezione fissato dalla direttiva”;
Vista la sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee del 19 maggio 1998 (C-3/96) con la quale la Corte ha stabilito che, classificando come zone di protezione speciale territori il cui numero e superficie totale sono manifestamente inferiori al numero e alla superficie totale dei territori classificabili come zone di protezione speciale ai sensi dell'art. 4,n. 1, della direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE, il Regno dei Paesi Bassi è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza di tale direttiva;
Preso atto, in particolare, del punto 61 delle motivazioni della sentenza di cui al comma precedente, in cui si afferma che “ne consegue che il margine discrezionale di cui gli Stati membri dispongono nella scelta dei territori più idonei per la determinazione delle ZPS non riguarda l'opportunità di classificare come ZPS i territori che appaiono come i più appropriati secondo criteri ornitologici, ma soltanto l'attuazione di tali criteri ai fini dell'identificazione dei territori più idonei alla conservazione delle specie elencate nell’allegato I della direttiva”;
Preso atto inoltre del punto 70 delle motivazioni della medesima sentenza in cui, con riferimento all’inventario IBA, si afferma che “si deve pertanto concludere che tale inventario, per quanto non sia giuridicamente vincolante per gli Stati membri interessati, può, se del caso,in ragione del suo valore scientifico riconosciuto nella fattispecie, essere utilizzato dalla Corte come base di riferimento per valutare in quale misura il Regno dei Paesi Bassi ha rispettato l'obbligo di designare ZPS”;
Vista la sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee del 6 marzo 2003 (Causa C-240/00) con la quale la Corte ha stabilito che la Repubblica di Finlandia, non avendo proceduto alla classificazione definitiva e completa delle zone di protezione speciale situate nel suo territorio, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 4, nn. 1 e 2,della direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
Vista la nota della Commissione europea di data 19 dicembre 2003 con la quale la Commissione rileva che la Repubblica italiana non ha fornito elementi atti a concludere chela sentenza della Corte di Giustizia del 20 marzo 2003 sia stata eseguita per quanto riguarda l’insufficiente classificazione di zone di protezione speciale, venendo pertanto meno agli obblighi imposti dal comma 1 dell’art. 228 del trattato costitutivo della Comunità europea ed invita il governo nazionale a trasmettere, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, le proprie osservazioni;
Vista la nota del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio prot. n. DPN/VD/2005/632 di data 14 gennaio 2005, con cui il Ministero medesimo inoltra il Parere Motivato di data 14 dicembre 2004 emesso dalla Commissione delle Comunità europee nei confronti della Repubblica Italiana per insufficienza dei provvedimenti adottati per l’esecuzione della sentenza sopra citata;
Preso atto del Parere Motivato di cui al punto precedente ed in particolare dei punti di seguito riportati:
“Non avendo adottato i provvedimenti che comporta l’esecuzione della sentenza pronunciata dalla Corte di giustizia delle Comunità europee il 20 marzo 2003, omissis, la Repubblica italiana è venuta meno all’obbligo imposto dall’art. 228, paragrafo 1 del trattato che istituisce la Comunità europea”.
“La Commissione invita la Repubblica italiana a prendere le disposizioni necessarie per conformarsi al presente parere motivato, adottando, entro due mesi dal ricevimento del medesimo, i provvedimenti che comporta l’esecuzione della sentenza pronunciata dalla Corte di Giustizia il 20 marzo 2003 nella causa C-378/0.
La Commissione richiama inoltre l’attenzione del governo italiano sulle sanzioni pecuniari che la Corte di Giustizia può comminare in forza dell’art. 228, paragrafo 2 del trattato che istituisce la Comunità europea, a uno Stato membro che non si sia conformato alla sentenza da essa pronunciata”.
Considerato in particolare che l’allegato IV del suddetto parere motivato, recante l’elenco complessivo delle IBA italiane per le quali la Commissione ritiene necessaria la copertura con ZPS, individua per la Regione Friuli Venezia Giulia le IBA 036 – “Area tra Val Visdende e Canale San Pietro” (parte in Veneto) e 041 – “Carso Triestino”;
Vista la deliberazione di G. R. n. 435 del 25 febbraio 2000 che recepisce i siti di importanza comunitaria (SIC) e le zone di protezione speciale (ZPS) compresi nel territorio del Friuli Venezia Giulia;
Vista la deliberazione di G. R. n. 2600 del 18 luglio 2002, che stabilisce indirizzi applicativi in merito alla valutazione di incidenza di cui all’art. 6 della direttiva 92/43/CEE;
Vista la deliberazione di G. R. n. 327 del 18 febbraio 2005 che individua, ai sensi dell’art. 4 della direttiva 79/409/CEE “Uccelli”, le zone di protezione speciale IT3321001 “Alpi Carniche”, corrispondente all’area IBA89 “036-Area tra Val Visdende e Canale di San Pietro”ela zona di protezione speciale IT3341001 “Carso”, corrispondente all’area IBA89 “041-CarsoTriestino”;
Vista la deliberazione di G. R. n. 228 del 10 febbraio 2006 che individua, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 della direttiva 92/43/CEE e dell’art. 3 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e successive modifiche ed integrazioni, nonché ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 della direttiva79/409/CEE, il sito di importanza comunitaria e zona di protezione speciale IT3340006 “Carso triestino e goriziano”;
Vista la deliberazione di G. R. n. 1723 del 21 luglio 2006 con la quale, a conclusione del processo di revisione scientifica, sono adottati l’aggiornamento della banca dati della Rete NATURA 2000 e l’adeguamento dei perimetri dei siti alla Carta tecnica regionale numerica;
Vista la nota del Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. DPN/VD/2006/29070 del 13 novembre 2006 con cui il Ministero comunica, tra l’altro, che,dai contatti intercorsi con i competenti Servizi della Commissione europea, sembra confermata la volontà della Commissione di adire la Corte di Giustizia europea, ai sensi dell’art. 228 del trattato dell’Unione, qualora l’Italia non ponga in essere un urgentissimo intervento volto alla risoluzione delle insufficienze rilevate nel Parere Motivato di data 14 dicembre 2004;
Considerato che nella nota medesima il Ministero comunica altresì che, nell’eventualità del deferimento alla Corte di Giustizia, saranno affrontate dalla Commissione anche tutte le situazioni, segnalate nell’allegato IV del citato parere motivato, in cui le ZPS designate non ricoprano interamente il territorio delle IBA del 1989, con conseguente condanna anche nei confronti delle Regioni che, pur avendo istituito nuove ZPS, non abbiano provveduto ad una completa copertura delle IBA stesse;
Considerato che, secondo il competente Ministero tale condizione riguarda, alla data della citata nota, quindici Regioni italiane tra le quali il Friuli Venezia Giulia;
Preso atto pertanto che la Commissione europea considera le designazioni effettuate con deliberazione di G. R. n. 327 del 18 febbraio 2005 non sufficienti al fine di considerare eseguita la sentenza pronunciata dalla Corte di giustizia in data 20 marzo 2003;
Preso atto della riunione svoltasi a Roma in data 12 dicembre 2006, tra il Ministero dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare ed i Servizi della Commissione europea,durante la quale i rappresentanti della Commissione hanno confermato la decisione di adire la Corte di Giustizia entro il mese di marzo 2007, con espresso riferimento a tutte le situazioni citate nel Parere Motivato di data 14 dicembre 2004 e non risolte entro tale data,richiedendo alla Corte l’applicazione della sanzione pecuniaria forfetaria, nonchè della penalità di mora;
Vista la nota del Ministero dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare pervenuta in data 29 dicembre 2006 con la quale il Direttore generale della Direzione per la protezione della natura, in esito alla citata riunione del 12 dicembre ed in particolare all’analisi condotta singolarmente sulle IBA citate nel Parere Motivato di data del 14 dicembre 2004, comunica che risultano necessarie ulteriori designazioni di zone di protezione speciale nella Regione Friuli Venezia Giulia e chiede di voler classificare come ZPS le IBA elencate nell’allegato IV del citato Parere Motivato, secondo quanto riportato dalla tabella allegata alla nota stessa;
Verificato che nella riunione del 12 dicembre 2006 il Ministero e la Commissione hanno condiviso l’opportunità di fare riferimento, per l’individuazione delle nuove perimetrazioni delle zone di protezione speciale interessate dal parere motivato di data di data 14 dicembre 2004, alle cartografie dello studio IBA 2002, in quanto più aggiornate rispetto allo studio IBA1989;
Preso atto dell’elaborato “Sviluppo di un sistema nazionale delle ZPS sulla base della rete delle IBA (Important Bird Areas)”, redatto da LIPU-BirdLife Italia, a cura di Brunner, Celada,Rossi e Gustin, commissionato dal Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio,corredato da cartografie in scala 1/25.000;
Preso atto che i dati relativi al più recente censimento IBA sono stati ulteriormente aggiornati per il territorio del Friuli Venezia Giulia dall’elaborato “Aggiornamento delle conoscenze ornitologiche nelle IBA e sviluppo di proposte tecnico-scientifiche sul completamento della rete di ZPS in Friuli Venezia Giulia”, valutato dal Comitato tecnico scientifico di cui all’art. 8 della L.R. 42/1996, nella seduta del 30 marzo 2006;
Verificato pertanto che la Commissione europea ritiene che la completa esecuzione della sentenza di data 20 marzo 2003 comporti la designazione da parte della Regione Friuli Venezia Giulia, per quanto riguarda l’attuale ZPS “Alpi Carniche”, di un’ulteriore area di circa 5000 ettari da individuare principalmente nei Comuni di Forni Avoltri, Ligosullo, Paularo,Moggio Udinese e Pontebba, mentre nel caso della ZPS “Carso triestino e goriziano” comporti la designazione di un’ulteriore area di circa 2.500 ettari da individuare in massima parte nei Comuni di Sgonico, Monrupino e Trieste, nonché, solo marginalmente, nei Comuni di Duino-Aurisina e S. Dorligo della Valle;
Considerato che nell’eventualità del deferimento della Repubblica italiana alla Corte di Giustizia europea, la Commissione europea proporrà il pagamento di una penalità di mora compresa tra 11.904,00 e 714.240,00 € per ogni giorno di mancato adempimento della sentenza, nonché una sanzione forfetaria in ogni caso non inferiore a 9.920.000,00 €.
Vista la legge n. 296/2006;
Visto in particolare il comma 1213 dell’art. 1 della legge n. 296/2006 il quale prevede che le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti territoriali, gli altri enti pubblici ei soggetti equiparati adottino ogni misura necessaria a porre tempestivamente rimedio alle violazioni, loro imputabili, degli obblighi dello Stato derivanti dalla normativa comunitaria ed in particolare che gli Enti stessi siano tenuti a dare pronta esecuzione agli obblighi derivanti dalle sentenze rese dalla Corte di giustizia delle Comunità europee, ai sensi dell’articolo 228, paragrafo 1, del Trattato istitutivo della Comunità europea;
Visto inoltre il comma 1216 dell’art. 1 della legge n. 296/2006 che prevede il diritto alla rivalsa da parte dello Stato nei confronti dei soggetti, di cui al punto precedente, responsabili delle violazioni degli obblighi di cui al comma 1213 del medesimo articolo, degli oneri finanziari derivanti dalle sentenze di condanna rese dalla Corte di giustizia delle Comunità europee ai sensi dell’articolo 228, paragrafo 2, del Trattato istitutivo della Comunità europea.
Visti i commi da 1218 a 1222 dell’art. 1 della legge n. 296/2006, che disciplinano le modalità di esercizio del diritto di rivalsa, di cui al punto precedente, da parte dello Stato;
Considerata pertanto la gravità della situazione e la concretezza del rischio che, in difetto di completa esecuzione della sentenza nei termini sopra descritti, possa essere emanata in tempi brevissimi una sentenza di condanna nei confronti della Repubblica italiana con contestuale applicazione di sanzioni pecuniarie e che la Regione Friuli Venezia Giulia possa essere oggetto di rivalsa da parte dello Stato, in facoltà del principio sancito dalla legge n. 296/2006;
Visti gli elaborati grafici nella scala 1/100.000, prodotti dal Servizio tutela ambienti naturali e fauna della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna, relativi alla nuova perimetrazione delle zone di protezione speciale IT3321001 “Alpi Carniche”, corrispondente all’area IBA89 “036-Area tra Val Visdende e Canale di San Pietro” e IT3340006 “Carso Triestino e Goriziano”, corrispondente all’area IBA89 “041- CarsoTriestino”;
Ritenuto pertanto indispensabile ed indifferibile l’esecuzione da parte della Regione Friuli Venezia Giulia della sentenza della Corte di Giustizia europea del 20 marzo 2003, in particolare con riferimento al parere motivato emanato in data 14 dicembre 2004 dalla Commissione europea ai sensi dell’art. 228 del trattato che istituisce la Comunità europea;
Preso atto che l’individuazione di una zona di protezione speciale non preclude, ai sensi dell’art. 6 della direttiva 92/43/CEE, l’esecuzione di opere considerate di rilevante interesse pubblico, previa l’adozione di misure compensative necessarie a garantire la coerenza globale di Natura 2000;
Ritenuto pertanto di approvare in via preliminare gli elaborati grafici predisposti alla scala1:100.000 dal Servizio tutela ambienti naturali e fauna della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna, relativi alla nuova perimetrazione delle zone di protezione speciale IT3321001 “Alpi Carniche”, corrispondente all’area IBA89 “036-Area tra Val Visdende e Canale di San Pietro” e IT3340006 “Carso Triestino e Goriziano”,corrispondente all’area IBA89 “041- Carso Triestino”;
Ritenuto opportuno che tali nuove perimetrazioni, prima dell’approvazione in via definitiva,siano trasmesse al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, per il successivo inoltro ai competenti servizi della Commissione europea al fine di verificare la rispondenza delle stesse alla necessità di esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee del 20 marzo 2003;
Ritenuto inoltre necessario informare della situazione in atto le Amministrazioni locali e le associazioni dei portatori di interesse maggiormente rappresentative;
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli enti regionali approvato con D.P.Reg. 27 agosto 2004 n. 0277/Pres. e successive modifiche;
Su proposta dell’Assessore regionale alle risorse agricole, naturali, forestali e montagna,
La Giunta regionale, all’unanimità,
Delibera
1. Di approvare in via preliminare gli elaborati grafici predisposti alla scala 1:100.000 dal Servizio tutela ambienti naturali e fauna della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna, relativi alla nuova perimetrazione delle zone di protezione specialeIT3321001 “Alpi Carniche”, corrispondente all’area IBA89 “036-Area tra Val Visdende e Canale di San Pietro” e IT3340006 “Carso Triestino e Goriziano”, corrispondente all’area IBA89 “041- Carso Triestino”; elaborati che, allegati alla presente, ne costituiscono parte integrante.
2. Di dare atto che l’individuazione di una nuova perimetrazione delle zone di protezione speciale di cui al punto precedente risponde alla necessità di dare indifferibile e completa esecuzione alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee del 20 marzo 2003, relativa alla condanna della Repubblica italiana per non avere classificato in misura sufficiente come zone di protezione speciale i territori più idonei, per numero e per superficie, alla conservazione delle specie di cui all’allegato I della direttiva 79/409/CEE.
3. Di incaricare la Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna di trasmettere il presente atto al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare per il successivo inoltro ai competenti servizi della Commissione europea.
4. Di incaricare la Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna di informare dei contenuti del presente atto le Amministrazioni locali e le associazioni dei portatori di interesse maggiormente rappresentative.
5. Di riservarsi di individuare in via definitiva entro il 16 febbraio 2007, ai sensi dell’art. 4 della direttiva 79/409/CEE cd. Uccelli, le perimetrazioni, di cui al punto 1, della zona di protezione speciale IT3321001 “Alpi Carniche” e della zone di protezione speciale IT3340006 “Carso Triestino e Goriziano” identificate dalla mappa del sito digitalizzata su CTRN e dalla scheda tecnica redatta in conformità al formulario standard Natura 2000.
6. Di dare atto che le aree così individuate entreranno a far parte della rete Natura 2000 di cui all’art. 3 della direttiva 92/43/CEE e che le stesse saranno pertanto soggette agli obblighi di cui agli artt. 4 e 5 del D.P.R. n. 357/1997, come integrato dal D.P.R. n. 120/2003;
7. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino ufficiale della Regione”.
Infine, questo è il testo della deliberazione della Giunta regionale n. 217 dell’ 8.2.2007:
“Vista la direttiva 79/409/CEE (cd Uccelli), concernente la conservazione degli uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri;
Vista la direttiva 92/43/CEE (cd Habitat), con la quale viene costituita la rete Natura 2000, formata da siti in cui si trovano tipi di habitat di interesse comunitario e habitat di specie di interesse comunitario.
Richiamata la propria deliberazione n. 79 del 19 gennaio 2007, alle cui motivazioni si fa integrale rinvio, con la quale sono approvati in via preliminare gli elaborati grafici relativi all’individuazione delle nuove perimetrazioni delle zone di protezione speciale IT3321001“Alpi Carniche”, corrispondente all’area IBA89 “036-Area tra Val Visdende e Canale di San Pietro” e IT3340006 “Carso Triestino e Goriziano”, corrispondente all’area IBA89 “041- Carso Triestino” e si prevede l’individuazione definitiva delle stesse zone di protezione speciale entro il 16 febbraio 2007;
Vista la nota del Ministero degli affari esteri di data 19 gennaio 2007, prot. 24597, con la quale è convocata una riunione in data 31 gennaio, presso la sede del Ministero stesso, alfine di verificare lo stato di avanzamento degli adempimenti richiesti nell’ambito della completa esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia del 20 marzo 2003;
Vista la nota del Ministero degli affari esteri di data 2 febbraio 2007, prot. 44891, recante il verbale della riunione tenutasi il 31 gennaio 2007 presso il suddetto Ministero;
Preso atto dell’intenzione dei competenti Servizi della Commissione, come da indicazioni pervenute dalla Rappresentanza Permanente d’Italia presso l’Unione Europea, di definire il 12 febbraio 2007 la proposta di deferimento alla Corte di Giustizia ai fini dell’approvazione da parte del Collegio dei Commissari in data 21 marzo 2007;
Preso atto pertanto della necessità di trasmettere entro il 10 febbraio 2007 ai Ministeri competenti le opportune decisioni in merito all’avanzamento degli adempimenti richiesti dalla completa esecuzione della citata sentenza di condanna, corredati dai relativi atti tecnici ed amministrativi;
Ritenuto pertanto necessario assumere la decisione definitiva in merito alla completa esecuzione della citata sentenza di condanna della Corte di Giustizia di data 20 marzo 2003, al fine di evitare che la Regione Friuli Venezia Giulia venga deferita alla Corte di Giustizia perla seconda e definitiva condanna ai sensi dell’art. 228 del trattato istitutivo della Comunità europea;
Visti gli elaborati predisposti dal Servizio tutela ambienti naturali e fauna della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna, comprendenti la mappa del sito digitalizzata su CTRN e stampata in scala 1/15000 e le schede tecniche redatte in conformità al formulario standard Natura 2000, di cui alla decisione della Commissione del18 dicembre 1996, relativi alla nuova perimetrazione della zona di protezione specialeIT3321001 “Alpi Carniche”, corrispondente all’area IBA89 “036-Area tra Val Visdende e Canale di San Pietro”
Visti gli elaborati predisposti dal Servizio tutela ambienti naturali e fauna della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna, comprendenti la mappa del sito digitalizzata su CTRN e stampata in scala 1/15000 e le schede tecniche redatte in conformità al formulario standard Natura 2000, di cui alla decisione della Commissione del18 dicembre 1996, relativi alla nuova zona di protezione speciale IT3341002 “Aree carsiche della Venezia Giulia”, corrispondente all’area IBA89 “041- Carso Triestino”;
Dato atto che l’individuazione della nuova zona di protezione speciale, corrispondente all’area IBA89 “041- Carso Triestino”, comporta, ai sensi della decisione della Commissione di cui ai punti precedenti, la trasformazione del sito Natura 2000 IT 3340006 “Carso triestino e goriziano” in sito di tipo G, ovvero sito di interesse comunitario di cui alla direttiva 92/43/CEE interamente contenuto in zona di protezione di speciale;
Ritenuto di approvare gli elaborati di cui ai punti precedenti al fine di dare indifferibile e completa esecuzione alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee del 20 marzo 2003, relativa alla condanna della Repubblica italiana per non avere classificato in misura sufficiente come zone di protezione speciale i territori più idonei, per numero e per superficie, alla conservazione delle specie di cui all’allegato I della direttiva 79/409/CEE;
Ritenuto necessario trasmettere urgentemente il presente atto, corredato degli elaborati tecnici che ne costituiscono parte integrante, ai Ministeri competenti per il successivo inoltro ai Servizi della Commissione europea;
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli enti regionali approvato con D.P.Reg. 27 agosto 2004 n. 0277/Pres. e successive modifiche;
Su proposta dell’Assessore regionale alle risorse agricole, naturali, forestali e montagna,
La Giunta regionale, all’unanimità,
Delibera
1. Di individuare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 della direttiva 79/409/CEE cd. Uccelli, la zona di protezione speciale IT3321001 “Alpi Carniche”, corrispondente all’area IBA89 “036-Area tra Val Visdende e Canale di San Pietro”, identificata dalla mappa del sito redatta sulla CTRN e riprodotta in allegato alla scala 1/15000 (Tavole 1 e 2) e dalla scheda tecnica redatta in conformità al formulario standard Natura 2000, elaborati che, allegati alla presente su supporto informatico, ne costituiscono parte integrante.
2. Di individuare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 della direttiva 79/409/CEE cd. Uccelli, la zona di protezione speciale IT3341002 “Aree Carsiche della Venezia Giulia”, corrispondente all’area IBA89 “041- Carso Triestino”, identificata dalla mappa del sito redatta sulla CTRN e riprodotta in allegato alla scala 1/15000 (Tavole 1, 2 e 3) e dalla scheda tecnica redatta in conformità al formulario standard Natura 2000, elaborati che, allegati alla presente su supporto informatico, ne costituiscono parte integrante.
3. Di dare atto che l’individuazione delle zone di protezione speciale di cui ai punti precedenti risponde alla necessità di dare indifferibile e completa esecuzione alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee del 20 marzo 2003, relativa alla condanna della Repubblica italiana per non avere classificato in misura sufficiente come zone di protezione speciale i territori più idonei, per numero e per superficie, alla conservazione delle specie di cui all’allegato I della direttiva 79/409/CEE.
4. Di dare atto che il sito Natura 2000 IT 3340006 “Carso triestino e goriziano” è modificato, ai sensi del formulario standard Natura 2000 approvato con decisione della Commissione del 18 dicembre 1996, in sito di tipo G, ovvero sito di interesse comunitario di cui alla direttiva 92/43/CEE interamente contenuto in zona di protezione di speciale.
5. Di incaricare la Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna di trasmettere urgentemente il presente atto ai Ministeri competenti per il successivo inoltro ai Servizi della Commissione europea.
6. Di incaricare la Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna di informare dei contenuti del presente atto le Amministrazioni locali e le associazioni dei portatori di interesse maggiormente rappresentative.
7. Di dare atto che le aree così individuate entreranno a far parte della rete Natura 2000 di cui all’art. 3 della direttiva 92/43/CEE e che le stesse saranno pertanto soggette agli obblighi di cui agli artt. 4 e 5 del D.P.R. n. 357/1997, come integrato dal D.P.R. n. 120/2003;
8. Di disporre l’applicazione nelle aree individuate ai punti precedenti, nelle more di una più compiuta normativa regionale in materia, di quanto disposto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2600 di data 18 luglio 2002.
9. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino ufficiale della Regione”.
Quello sopra riportato è il testo delle tre deliberazioni giuntali impugnate.
Una prima osservazione da farsi è che la individuazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 della direttiva 92/43/CEE “Habitat” e dell’art. 3 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, modificato ed integrato dal D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120, nonché ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 della direttiva 79/409/CEE “Uccelli”, del sito di importanza comunitaria e zona di protezione speciale IT3340006 “Carso triestino e goriziano”, ha formato oggetto di un procedimento regionale che ha preso l’avvio con la deliberazione della Giunta regionale n. 435 del 25.2.2000 – richiamata nella gravata deliberazione del 10.2.2006, n. 228 - che individuava i siti di importanza comunitaria (SIC) e le zone di protezione speciale (ZPS) compresi nel territorio del Friuli Venezia Giulia, per concludersi con la gravata deliberazione 8.2.2007, n. 217.
Con quest’ultima deliberazione – in particolare – è stato deciso di:
- “individuare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 della direttiva 79/409/CEE cd. Uccelli, la zona di protezione speciale IT3341002 “Aree Carsiche della Venezia Giulia”, corrispondente all’area IBA89 “041- Carso Triestino”, identificata dalla mappa del sito redatta sulla CTRN e riprodotta in allegato alla scala 1/15000 (Tavole 1, 2 e 3) e dalla scheda tecnica redatta in conformità al formulario standard Natura 2000, elaborati che, allegati alla presente su supporto informatico, ne costituiscono parte integrante”;
- dare atto che il sito Natura 2000 IT 3340006 “Carso triestino e goriziano” è modificato, ai sensi del formulario standard Natura 2000 approvato con decisione della Commissione del 18 dicembre 1996, in sito di tipo G, ovvero sito di interesse comunitario di cui alla direttiva 92/43/CEE interamente contenuto in zona di protezione di speciale”.
Se così è, se, cioè, la individuazione della zona di protezione speciale de qua è avvenuta mediante la adozione di atti successivi, che integravano ed assorbivano man mano quelli precedenti, secondo uno schema che potrebbe definirsi “a formazione progressiva”, non può fondatamente confutarsi che il primo ricorso, rubricato al n. 462/06, è divenuto improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse: la gravata deliberazione del 10.2.2006, n. 228, infatti, è stata superata dalle successive deliberazioni 19.21.2007, n. 79 e 8.2.2007, n. 217 (che costituiscono l’ultimo segmento procedimentale).
Una seconda osservazioni da farsi è che le deliberazioni 19.1.2007, n. 79 e 8.2.2007, n. 217 vengono a creare su tutta la zona di protezione speciale una serie di vincoli, come indicato nelle stesse deliberazioni, laddove è detto che:
“le aree così individuate entreranno a far parte della rete Natura 2000 di cui all’art. 3 della direttiva 92/43/CEE e che le stesse saranno pertanto soggette agli obblighi di cui agli artt. 4 e 5 del D.P.R. n. 357/1997, come integrato dal D.P.R. n. 120/2003”.
L’art. 4 citato così recita:
“4. Misure di conservazione.
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano per i proposti siti di importanza comunitaria opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi del presente regolamento.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base di linee guida per la gestione delle aree della rete «Natura 2000», da adottarsi con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adottano per le zone speciali di conservazione, entro sei mesi dalla loro designazione, le misure di conservazione necessarie che implicano all'occorrenza appropriati piani di gestione specifici od integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato A e delle specie di cui all'allegato B presenti nei siti.
2-bis. Le misure di cui al comma 1 rimangono in vigore nelle zone speciali di conservazione fino all'adozione delle misure previste al comma 2.
3. Qualora le zone speciali di conservazione ricadano all'interno di aree naturali protette, si applicano le misure di conservazione per queste previste dalla normativa vigente. Per la porzione ricadente all'esterno del perimetro dell'area naturale protetta la regione o la provincia autonoma adotta, sentiti anche gli enti locali interessati e il soggetto gestore dell'area protetta, le opportune misure di conservazione e le norme di gestione”.
Il richiamato art. 5, a sua volta, stabilisce che:
“5. Valutazione di incidenza.
1. Nella pianificazione e programmazione territoriale si deve tenere conto della valenza naturalistico-ambientale dei proposti siti di importanza comunitaria, dei siti di importanza comunitaria e delle zone speciali di conservazione.
2. I proponenti di piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico-venatori e le loro varianti, predispongono, secondo i contenuti di cui all'allegato G, uno studio per individuare e valutare gli effetti che il piano può avere sul sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Gli atti di pianificazione territoriale da sottoporre alla valutazione di incidenza sono presentati, nel caso di piani di rilevanza nazionale, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e, nel caso di piani di rilevanza regionale, interregionale, provinciale e comunale, alle regioni e alle province autonome competenti.
3. I proponenti di interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, ma che possono avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, presentano, ai fini della valutazione di incidenza, uno studio volto ad individuare e valutare, secondo gli indirizzi espressi nell'allegato G, i principali effetti che detti interventi possono avere sul proposto sito di importanza comunitaria, sul sito di importanza comunitaria o sulla zona speciale di conservazione, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi.
4. Per i progetti assoggettati a procedura di valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996, e successive modificazioni ed integrazioni, che interessano proposti siti di importanza comunitaria, siti di importanza comunitaria e zone speciali di conservazione, come definiti dal presente regolamento, la valutazione di incidenza è ricompresa nell'àmbito della predetta procedura che, in tal caso, considera anche gli effetti diretti ed indiretti dei progetti sugli habitat e sulle specie per i quali detti siti e zone sono stati individuati. A tale fine lo studio di impatto ambientale predisposto dal proponente deve contenere gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con le finalità conservative previste dal presente regolamento, facendo riferimento agli indirizzi di cui all'allegato G.
5. Ai fini della valutazione di incidenza dei piani e degli interventi di cui ai commi da 1 a 4, le regioni e le province autonome, per quanto di propria competenza, definiscono le modalità di presentazione dei relativi studi, individuano le autorità competenti alla verifica degli stessi, da effettuarsi secondo gli indirizzi di cui all'allegato G, i tempi per l'effettuazione della medesima verifica, nonché le modalità di partecipazione alle procedure nel caso di piani interregionali.
6. Fino alla individuazione dei tempi per l'effettuazione della verifica di cui al comma 5, le autorità di cui ai commi 2 e 5 effettuano la verifica stessa entro sessanta giorni dal ricevimento dello studio di cui ai commi 2, 3 e 4 e possono chiedere una sola volta integrazioni dello stesso ovvero possono indicare prescrizioni alle quali il proponente deve attenersi. Nel caso in cui le predette autorità chiedano integrazioni dello studio, il termine per la valutazione di incidenza decorre nuovamente dalla data in cui le integrazioni pervengono alle autorità medesime.
7. La valutazione di incidenza di piani o di interventi che interessano proposti siti di importanza comunitaria, siti di importanza comunitaria e zone speciali di conservazione ricadenti, interamente o parzialmente, in un'area naturale protetta nazionale, come definita dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, è effettuata sentito l'ente di gestione dell'area stessa.
8. L'autorità competente al rilascio dell'approvazione definitiva del piano o dell'intervento acquisisce preventivamente la valutazione di incidenza, eventualmente individuando modalità di consultazione del pubblico interessato dalla realizzazione degli stessi.
9. Qualora, nonostante le conclusioni negative della valutazione di incidenza sul sito ed in mancanza di soluzioni alternative possibili, il piano o l'intervento debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale ed economica, le amministrazioni competenti adottano ogni misura compensativa necessaria per garantire la coerenza globale della rete «Natura 2000» e ne danno comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per le finalità di cui all'articolo 13.
10. Qualora nei siti ricadano tipi di habitat naturali e specie prioritari, il piano o l'intervento di cui sia stata valutata l'incidenza negativa sul sito di importanza comunitaria, può essere realizzato soltanto con riferimento ad esigenze connesse alla salute dell'uomo e alla sicurezza pubblica o ad esigenze di primaria importanza per l'ambiente, ovvero, previo parere della Commissione europea, per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico”.
Non solo.
Come fondatamente rilevato dai ricorrenti, la zona di protezione speciale deve ritenersi soggetta alle norme vincolistiche di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante la “Legge quadro sulle aree protette”.
Infatti, il Comitato per le aree naturali protette, con deliberazione 2.12.1996, a mente dell’art. 3, comma 4 della legge in parola, ha compreso nella classificazione delle aree protette anche quelle facenti parte delle zone di protezione speciale (ZPS).
In particolare, l’art. 6 della legge fa scattare le misure di salvaguardia, per effetto delle quali:
“Sono vietati fuori dei centri edificati di cui all'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 , e, per gravi motivi di salvaguardia ambientale, con provvedimento motivato, anche nei centri edificati, l'esecuzione di nuove costruzioni e la trasformazione di quelle esistenti, qualsiasi mutamento dell'utilizzazione dei terreni con destinazione diversa da quella agricola e quant'altro possa incidere sulla morfologia del territorio, sugli equilibri ecologici, idraulici ed idrogeotermici e sulle finalità istitutive dell'area protetta. In caso di necessità ed urgenza, il Ministro dell'ambiente, con provvedimento motivato, sentita la Consulta, può consentire deroghe alle misure di salvaguardia in questione, prescrivendo le modalità di attuazione di lavori ed opere idonei a salvaguardare l'integrità dei luoghi e dell'ambiente naturale. Resta ferma la possibilità di realizzare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui alle lettere a) e b) del primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, dandone comunicazione al Ministro dell'ambiente e alla regione interessata”.
Non sembra inutile aggiungere che il decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del Mare del 17.10.2007 ha previsto per le zone speciali di conservazione (ZSC) e per le zone di protezione speciale (ZPS) una pluralità di divieti assai limitativi dell’esercizio dell’attività imprenditoriale agricola ed ha introdotto degli obblighi specifici a carico dei proprietari dei terreni agricoli.
Le suesposte considerazioni circa la concreta lesività delle impugnate deliberazioni giuntali 19.1.2007, n. 79 e 8.2.2007, n. 217 consentono di dichiarare la infondatezza della eccezione regionale, secondo la quale gli atti impugnati si atteggerebbero ad “atti generali, di carattere ricognitivo ed informativo della sussistenza nelle aree individuate di alcune tipologie di beni naturali oggetto di protezione in base alle norme comunitarie e nazionali citate, che si collocano nell'ambito di un percorso giuridico-amministrativo più ampio, e che vede quali attori l'Unione europea, lo Stato Italiano, le Regioni e le autonomie locali, ciascuno impegnato per la parte di propria competenza”.
Anche le altre eccezioni dedotte dalla resistente Regione non meritano ingresso.
Con riferimento alle associazioni agricole ricorrenti è stata eccepita l'insussistenza di “un'effettiva legittimazione delle associazioni agricole ricorrenti a far valere in giudizio, in nome proprio, diritti ed interessi generali e collettivi degli agricoltori di cui esse si elevano ad enti esponenziali”: questo perché – a giudizio della Regione - mancherebbe una legge ad hoc che attribuisca alle associazioni una rappresentanza processuale e non sarebbe ravvisabile una concreta lesione degli interessi degli agricoltori, ma, al contrario, sarebbe rinvenibile una tutela dell’habitat esistente, in cui è compreso, come elemento costitutivo, il patrimonio agro-silvo-pastorale; l’azione giurisdizionale intrapresa si configurerebbe, in realtà, come una forma di controllo sull’azione amministrativa della Regione.
Quanto alla Comunanza - Agrarna skupnost delle Jus Comunelle – Srenije Vicinie nella Provincia di Trieste ed alle aderenti Comunelle, la Regione assume che per esse vale lo stesso discorso fatto per le associazioni agrarie; per quanto riguarda le seconde, in particolare, la Regione sottolinea il fatto che nessuna legittimazione processuale è radicata dalle legge nelle Comunelle e che le loro finalità istituzionali, ossia quelle di “coltivare, organizzare, amministrare e di godere il patrimonio agro-silvo-pastorale comune, nel quadro delle secolari tradizioni e dello sviluppo economico e sociale” verrebbero – di fatto - rafforzate e non già vulnerate dagli atti impugnati.
Con riferimento, infine, ai ricorrenti sigg. Grgič, Igor, Radetic Sidonja e Fonda David, che sono stati sono classificati, a pag. 11 del ricorso n. 422/07, come "imprenditori agricoli, le cui aziende sono situate all'interno della ZPS IT”, la Regione sostiene che “non risulta minimamente provata la sussistenza di una posizione giuridica differenziata dei ricorrenti rispetto alla generalità degli imprenditori agricoli della Regione, che sola potrebbe fondare la loro legittimazione processuale. Alcuna indicazione viene, infatti, fornita circa l'ubicazione delle aziende asseritamente poste all'interno dell'area tutelata, al fine di poter stabilire se, almeno astrattamente, esse possano essere incise dai provvedimenti impugnati”.
Le tesi non hanno pregio.
Posto che – come si è visto – le impugnate deliberazioni posseggono un indubbio connotato di lesività, non può fondatamente essere messo in discussione il fatto che i soggetti di cui si sta parlando – le associazioni agricole ricorrenti nonché la Comunanza - Agrarna skupnost delle Jus Comunelle – Srenije Vicinie nella Provincia di Trieste e le aderenti Comunelle – posseggano tutte una legittimazione processuale, quali enti esponenziali degli interessi dei coltivatori che esercitano la loro attività nel comprensorio per cui è causa.
In questa ottica si appalesa irrilevante la mancata previsione legislativa della attribuzione di una legittimazione processuale attiva in capo ai soggetti in parola: al riguardo il Collegio ritiene di non discostarsi da quella giurisprudenza secondo la quale le Associazioni di categoria hanno titolo ad agire in sede giurisdizionale per tutelare sia posizioni soggettive proprie che interessi del gruppo del quale costituiscono stabile centro di riferimento (Cfr. Cons. Stato, V Sez., 12 agosto 1998, n. 1261, IV Sez., 14 luglio 1995, n. 562, VI Sez., 13 luglio 1993, n. 531;T.A.R. Lazio, Latina, 6 marzo 2003, n. 236).
Nel caso di specie, non può disconoscersi che trattasi di enti esponenziali di gruppi aventi interessi omogenei e, in quanto tali, sono legittimati ad impugnare dei provvedimenti amministrativi che incidono sulla collettività unitariamente considerata .
Quanto ai ricorrenti sigg. Grgič, Igor, Radetic Sidonja, Fonda David, essi svolgono la loro attività su di un territorio assoggettato con gli atti impugnati ad una disciplina vincolistica, di per sé lesiva della loro sfera giuridica, eppertanto posseggono una indiscutibile legittimazione attiva.
Sgombrato il campo dalle eccezioni preliminari sollevate dalla resistente Regione ed entrando nel merito del gravame, il Collegio ritiene che colga nel segno la censura con la quale i ricorrenti – denunciando la violazione dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 - lamentano in buona sostanza che il procedimento di ampliamento della ZPS non è stato in alcun modo comunicato alle popolazioni interessate né ai loro rappresentanti.
Gli istanti sottolineano la circostanza che i Sindaci dei comuni interessati dalle impugnate deliberazioni e le organizzazioni agricole hanno richiesto alla Regione la convocazione di una riunione e che solo per effetto di tale sollecitazione essa si è svolta in data 24.3.2006.
Va premesso che – a rigore – non può farsi applicazione del citato art. 7 sulla comunicazione dell’avvio del procedimento, posto che, ai sensi del successivo art. 13 della legge n. 241/1990, le disposizioni contenute nel Capo III (Partecipazione al procedimento amministrativo), tra le quali figura, appunto, l’art. 7, “non si applicano nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta alla emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione”.
Nella fattispecie si versa in tema di atto generale, classificabile anche come atto di pianificazione e di programmazione: sottratto, in quanto tale, all’obbligo legislativamente previsto della comunicazione dell’avvio del procedimento (art. 7: “Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dall'articolo 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell'inizio del procedimento “).
Tuttavia, occorre considerare che l’art. 1 (Principi generali dell'attività amministrativa) della legge n. 241/1990 stabilisce, con una previsione di carattere generale, che: “1. L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai princìpi dell'ordinamento comunitario”.
Questa disposizione – che fa un chiaro cenno al criterio della “pubblicità” – va correlata all’art. 97 della Costituzione che ha sancito il principio del buon andamento dell'amministrazione.
A queste disposizioni, oltre che ai principi dell'ordinamento comunitario si è sicuramente ispirata la Giunta regionale quando ha previsto in ciascuna delle due deliberazioni qui impugnate di “informare dei contenuti del presente atto le Amministrazioni locali e le associazioni dei portatori di interesse maggiormente rappresentative”.
Al riguardo occorre ricordare che il Consiglio di Stato, con la sentenza della quarta sezione n. 6172 del 16.10.2006 – richiamata dalla resistente Regione – in relazione alla previsione del citato art. 13 della legge n. 241 del 1990, ha affermato che "tale esclusione non comporta, nel caso in cui l'Amministrazione abbia spontaneamente ammesso forme partecipative dei cittadini, la inefficacia della disposizione di cui all'art. 13 cit, ben potendo l'amministrazione, sulla base del principio di buon andamento, consentire un livello di maggiore consultazione dei soggetti interessati anche attraverso forme non tipizzate di partecipazione; tuttavia le osservazioni dei cittadini restano pur sempre forme di partecipazione non vincolanti la cui reiezione non richiede una motivazione analitica e diffusa ".
La Regione ha agito, dunque, nel solco di questo arresto giurisprudenziale ed in verosimile adesione ai principi enucleati dalla Costituzione, da quelli comunitari e dalla legge n. 241 del 1990: essendosi, chiaramente, avveduta della esigenza di approntare una forma di pubblicità alla approvazione di uno strumento di natura pianificatoria e programmatoria di grande rilevanza sull’assetto di una vasta area del territorio regionale e suscettibile di ledere una pluralità di interessi.
Ciò detto, va, però, rilevato che la modalità partecipativa posta in essere dalla Regione si appalesa incongrua e va, conseguentemente censurata, in quanto insufficientemente rappresentativa di quella esigenza preminente di cui pure la Regione stessa si era fatta carico.
Ed invero, la attività di “informazione” sarebbe dovuta intervenire in un momento anteriore alle due deliberazioni impugnate - la n. 79 del 19.1.2007 e la n. 194 del 2.2.2007 - consentendo, così, di realizzare un idoneo meccanismo partecipativo.
Va soggiunto che il brevissimo intervallo temporale tra le due deliberazioni (19.1.2007 - 2.2.2007) ha reso – di fatto – ulteriormente inappropriato il meccanismo stesso.
Non solo.
Come risulta dal doc. 18 di parte ricorrente, la Regione ha comunicato con nota prot. n. 9572 la adozione della deliberazioni n. 79 del 19.1.2007 in data 2.2.2007, cioè il giorno della adozione della deliberazione conclusiva (la n. 194 del 2.2.2007 per l’appunto): il che dimostra ancor di più ed in modo risolutivo tutta la incongruità della fase partecipativa.
Inoltre, questa nota è stata inviata solo ad alcuno dei soggetti interessati (Confederazione Nazionale Coltivatori Diretti-Federazione reg.le per il Friuli Venezia Giulia, Confederazione Italiana Agricoltori-Sede regionale per il Friuli Venezia Giulia, Confederazione generale dell’Agricoltura Italiana, KMECKA ZVEZA): non si comprende il motivo per cui alcuni degli attuali ricorrenti, ascrivibili indubbiamente al paradigma delle “associazioni dei portatori di interesse maggiormente rappresentative” non siano stati notiziati.
Va, da ultimo, detto che la deliberazione n. 194 del 2.2.2007, ad ulteriore comprova dell’inesistenza di un idoneo schema partecipativo, non reca alcun cenno ad eventuali interventi da parte dei soggetti interessati di cui si è testè parlato.
Inutile dire che la attività partecipativa dichiarata dalla resistente Regione in sede di memorie difensive si appalesa inconferente al fine di sanare il vizio testè rilevato, in quanto si riferisce a situazioni precedenti alle due deliberazioni impugnate: in particolare ciò vale per la richiamata attività propedeutica alla adozione della deliberazione n. 327 del 28.2.2005 (tre riunioni con i Comuni interessati, cui ha fatto seguito una riunione in data 24.3.2006).
In conclusione, sotto il profilo testè considerato – assorbiti gli altri mezzi – il ricorso va accolto e le due deliberazioni impugnate vanno annullate in parte qua, ossia nella parte relativa alla zona di protezione speciale IT3341002 “Aree Carsiche della Venezia Giulia”, corrispondente all’area IBA89 “041- Carso Triestino” ed al sito Natura 2000 IT 3340006 “Carso triestino e goriziano”.
Le spese dei due giudizi riuniti, sussistendone i giusti motivi, possono venire compensate nella loro integralità.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale del Friuli - Venezia Giulia, definitivamente pronunziando sui ricorsi nn. 462/06 e 422/07 in premessa, respinta ogni contraria istanza ed eccezione,
li riunisce;
dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse il ricorso n. 462/06; accoglie il ricorso n. 422/07, e, per l’effetto, annulla in parte qua gli atti impugnati, meglio specificati in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Trieste, in camera di consiglio, il 20.2.2008.
Vincenzo Antonio Borea, Presidente
Vincenzo Farina, Consigliere, Estensore
Rita De Piero, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/04/2008
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO