TAR Lazio (RM) Sez. II-quater n.11524 del 3 ottobre 2019
Beni Ambientali.Potere di intervento dell’Ente Parco

La ratio della disposizione di cui all’art. 13, comma 1, l. n. 394 del 1991, che richiede il preventivo nulla osta dell’Ente parco in via generale per ogni ipotesi di concessione o autorizzazione — nonché delle leggi regionali che rechino disposizioni del medesimo tenore e prevedano la sospensione delle attività e la riduzione in pristino, con provvedimento dell’ente di gestione, per le ipotesi di esercizio di attività difformi dal piano, dal regolamento e dal nulla osta — è quella di radicare un generale potere di intervento dell’Ente parco a presidio del vincolo alla cui tutela è preposto, in ragione dei valori specifici in esso compendiati, da salvaguardare altresì, ma non soltanto, nell’ambito del procedimento per il condono edilizio attivato in relazione al diverso parametro della normativa in materia edilizia e urbanistica; di tal ché deve considerarsi legittima l’ordinanza di riduzione in pristino adottata dall’Ente parco in seguito alla constatazione di una violazione urbanistico-ambientale

Pubblicato il 03/10/2019

N. 11524/2019 REG.PROV.COLL.

N. 13386/2016 REG.RIC.

N. 13393/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 13386 del 2016, proposto da
Robert Carrano, rappresentato e difeso dagli avvocati Daniele Villa, Simone Buffardi De Curtis, con domicilio eletto presso lo studio Studio Legale Stajano & Partners in Roma, via Sardegna, 14;

contro

Parco Naturale Regionale di Bracciano Martignano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Comune di Trevignano Romano e Regione Lazio non costituiti in giudizio;


sul ricorso numero di registro generale 13393 del 2016, proposto da
Robert Carrano, rappresentato e difeso dagli avvocati Daniele Villa, Simone Buffardi De Curtis, con domicilio eletto presso lo studio Studio Legale Stajano & Partners in Roma, via Sardegna, 14;

contro

Parco Naturale Regionale di Bracciano Martignano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Comune di Trevignano Romano e Regione Lazio non costituiti in giudizio;

per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia:

I. quanto al ricorso n. 13386 del 2016:

- dell’ordinanza n.10/2016 avente ad oggetto riduzione in pristino per opere eseguite in assenza di nulla osta sulla proprietà distinta al catasto foglio 20 p.lle 286 e 360 in località via del Pianoro nel Comune di Trevignano Romano;

II. quanto al ricorso n. 13393 del 2016:

- dell’ordinanza n. 09/2016 di riduzione in pristino per opere eseguite in assenza di nulla osta in località via del Pianoro nel Comune di Trevignano Romano.


Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Parco Naturale Regionale di Bracciano Martignano;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 luglio 2019 la dott.ssa Silvia Coppari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con due distinti ricorsi iscritti al n. di r.g. 13393 del 2016 e al n. di r.g. 13386 del 2016, il Sig. Robert Carrano ha chiesto l’annullamento, previa sospensiva dell’efficacia, rispettivamente dell’ordinanza n. 9/2016 e dell’ordinanza n. 10/2016, con le quali il “Parco Regionale Bracciano Martignano” gli ha ingiunto ai sensi dell’art. 28, comma 3, della L.R. n. 29/1997 la riduzione in pristino “per opere eseguite in assenza di nulla osta sulla proprietà” distinta al catasto foglio 10 p.lla 60 e p.lle 286 e 360 “in località Via del Pianoro nel Comune di Trevignano Romano”.

1.2. In entrambi i gravami il Sig. Carrano ha premesso che:

- sin dal 1967, all’interno di un’area di circa 14.000 metri quadrati situata nel territorio del Comune di Trevignano Romano — di cui 3.000 metri quadrati distinti in catasto al foglio 10 p.11e 286 e 360 e 11.000 metri quadrati distinti in catasto al foglio 10 p.11a 60 —, posseduta in forza di contratto di locazione, la famiglia Carrano svolge un’attività di campeggio con annesso esercizio di somministrazione di alimenti e bevande ai soli clienti, avviata dal Sig. Giovanni Carrano che, in data 29 maggio 1967, riceveva l’autorizzazione all’apertura e all’esercizio del campeggio “Internazionale Lago di Bracciano”, nonché in forza di “successive autorizzazioni dal Comune di Trevignano Romano e dalla Regione Lazio”;

- a distanza di circa 30 anni dall’apertura del campeggio, il Sig. Giovanni Carrano cedeva l’attività di campeggio alla società Camping Internazionale Lago di Bracciano S.r.l., la quale a sua volta «in tempi recenti conferiva alla costituenda società “Camping Villaggi Lago di Bracciano S.r.l.” il complesso aziendale avente per oggetto l’anzidetta attività»;

- a partire dal 30 settembre 2015, Amministratore Unico della società “Camping Village” è il Sig. Robert Carrano, odierno ricorrente;

- l’intero insediamento sarebbe “conforme a livello urbanistico”, giacché il vigente Piano Regolatore Generale del Comune di Trevignano Romano destina tale area a “Zona T — Zone per attrezzature Turistiche ricettive all’aria aperta (art. 42 delle NTA del PRG)”;

- dopo oltre 30 anni dall’inizio dell’attività ricettiva in questione, nel territorio in cui sorge il campeggio veniva istituito, ai sensi dell’art. 9 della L.R. 6 ottobre 1997, n. 29, il Parco Naturale Regionale di Bracciano e Martignano, senza tuttavia che risulti ancora “definitivamente concluso il procedimento di approvazione del Piano di cui all’art. 26 della L.R. n. 29/1997”;

- nel delineato contesto, in data 22 e 28 settembre 2016, l’Ente Parco adottava le ordinanze n. 9/2016 e n. 10/2016 sopra citate relativamente alle seguenti opere:

a) quanto all’ordinanza n. 9/2016:

«- la residenza del sig. Carrano Robert;

- la struttura del bar;

- la struttura dei bagni;

- n. 4 tettoie in legno aperte sui 4 lati adibite a copertura roulotte;

- n. 11 case mobili di varie misure poggiate su blocchetti»;

b) quanto all’ordinanza n. 10/2016:

«- n. 8 case mobili di misura 3,0 X 8,0 m con altezza alla gronda di 2,2, m ed al colmo 2,5, m circa complete di allacci fognari, acqua luce e gas (propano);

- n. 2 manufatti in legno di misura 6,7 m X 4,5 m con tetto a cupola con altezza alla gronda di 2,2 m ed al colmo 2,5 m circa;

- n. 2 manufatti in legno di misura 5,5 m X 5,0 m con altezza alla gronda di 2,2 m ed al colmo 2,5 circa, completi di allacci fognari, acqua luce e gas e gas (propano) ed un patio antistante il manufatto, anch’esso in legno a forma di semicerchio con misure di diametro 5,5 m ed il raggio di 2,4 m».

1.3. Tanto premesso, il ricorrente ha lamentato l’illegittimità delle ordinanze di riduzione in pristino suddette, “in via preliminare” per l’erronea individuazione del destinatario delle ingiunzioni medesime, poiché dirette “ad un soggetto che non è proprietario dell’area interessata né esecutore materiale dei manufatti in questione” (cfr. I motivo di ricorso r.g. n. 133862016 e I motivo di ricorso r.g. n. 13393/2016).

1.4. Inoltre, con riguardo all’ordinanza n. 10/2016 nonché a quella n. 9/2016 limitatamente alle “11 case mobili di varie misure poggiate su blocchetti” e alle “4 tettoie in legno aperte sui 4 lati adibite a copertura roulotte” (cfr. II motivo di ricorso r.g. n. 133862016 e VI motivo di ricorso r.g. n. 13393/2016), il ricorrente ha contestato la violazione dell’art. 28 della L.R. n. 29/1997 e dell’art. 13 della L. n. 394/1991, posto che nel caso di specie non verrebbero in contestazione opere per le quali sarebbe necessario il rilascio del permesso di costruire. Infatti, ai sensi dell’art. 3, comma 3, lettera e5) del d.P.R., n. 380/2001, l’installazione di manufatti leggeri, quali le “case mobili”, non costituisce intervento di “nuova costruzione” qualora i manufatti “siano ricompresi in strutture ricettive all’aperto per la sosta e il soggiorno di turisti”. Anche l’art. 6 del Regolamento regionale n. 18/2008 ribadisce che le “case mobili” non costituiscono attività rilevanti ai fini urbanistici “in quanto strutture mobili e temporanee caratterizzate a) dal loro posizionamento, da parte dell’ospite che ne è provvisto, nelle aree autorizzate; b) dal loro posizionamento, da parte del titolare o gestore per gli ospiti che ne sono sprovvisti, nelle aree autorizzate per l’intero periodo di permanenza del campeggio sul territorio” (così art. 6, comma 3, del Regolamento Reg. 24 ottobre 2008, n. 18).

1.5. Con specifico riferimento all’ordinanza n. 9/2016, il ricorrente ha altresì lamentato la non corretta “individuazione del regime giuridico applicabile”, poiché l’Ente Parco non avrebbe considerato che sia la residenza del Sig. Carrano, sia le altre strutture ivi contestate, sarebbero state oggetto di “istanze di condono edilizio” risalenti agli anni ‘80. Risulterebbe così dimostrata la loro anteriorità rispetto alla L.R. n. 36/1999, istitutiva del Parco Regionale Naturale di Bracciano-Martignano. Peraltro, l’Ente Parco non sarebbe in ogni caso titolare di alcun potere di “verifica della corrispondenza delle opere con qualsivoglia provvedimento rilevante sul piano edilizio-urbanistico”, né sanzionatorio (cfr. II motivo di ricorso r.g. n. 13393/2016).

1.6. Inoltre, “ai sensi della normativa applicabile ratione temporis”, per le medesime strutture in ordine alle quali è stata avanzata domanda di condono, non sarebbe necessario richiedere alcun preventivo parere dell’Ente Parco, secondo quanto previsto dall’art. 32, comma 43-bis, del d.l. n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003 (cfr. III motivo di ricorso r.g. n. 13393/2016).

1.6.1. In via subordinata, anche qualora cioè si dovesse ritenere applicabile alla fattispecie in questione l’art. 28 della L.R. n. 29/1997 e l’art. 13 della L. n. 394/1991, il procedimento sanzionatorio dovrebbe in ogni caso rimanere sospeso sino alla definizione dei suddetti procedimenti di condono (cfr. IV motivo di ricorso r.g. n. 13393/2016).

1.7. Sempre con esclusivo riguardo all’ordinanza n. 9/2016, il ricorrente ha lamentato altresì la violazione delle regole di partecipazione procedimentale, giacché sarebbe stata adottata senza alcun “preventivo coinvolgimento dei soggetti interessati al procedimento in contrasto con l’art. 7 della L. n. 241/1990”, nonché la carente rappresentazione della situazione di fatto, poiché il provvedimento impugnato avrebbe omesso “di considerare che gli immobili in contestazione sono anteriori all’istituzione dell’Ente Parco” (cfr. V motivo di ricorso r.g. n. 13393/2016).

2. In entrambi i giudizi si è costituito l’ “Ente Parco Naturale di Bracciano-Martignano”, chiedendo la reiezione di entrambi i ricorsi.

3. Alla camera di consiglio del 28 febbraio 2017 venivano adottate l’ordinanza n. 1035/2017 di accoglimento parziale della domanda cautelare avanzata nei confronti dell’ingiunzione dell’Ente Parco n. 9/2016, e l’ordinanza n. 1033/2017 di reiezione della domanda cautelare rivolta nei confronti dell’ingiunzione n. 10/2016 del medesimo Ente.

3.1. Alla camera di consiglio del 18 luglio 2017, veniva definitivamente accolta la domanda cautelare proposta nell’ambito del ricorso r.g. 13393/2016 “fino alla definizione della domanda di condono limitatamente alle opere oggetto delle dette domande”.

4. Entrambi i ricorsi venivano chiamati per la discussione del merito all’udienza pubblica del 18 dicembre 2018. Il Collegio, ritenendo le cause ancora non mature per la decisione, adottava l’ordinanza collegiale n. 2941 del 2019, con la quale chiedeva al Comune di: a) comunicare l’esito definitivo delle domande di condono avanzate dal ricorrente; b) acquisire copia di tutte le autorizzazioni rilasciate dal Comune di Trevignano Romano durante l’intero arco temporale di esercizio dell’attività di campeggio svolta sull’area distinta al catasto foglio 10, p.lla 60, e 286 e 360 in località Via del Pianoro, nonché indicare quelle eventualmente rilasciate da altre Amministrazioni (Regione), qualora conosciute; c) produrre un rilievo avente ad oggetto l’attuale stato dei luoghi, con relativa documentazione fotografica.

5. Il Comune di Trevignano depositava nell’ambito dei giudizi r.g. nn. 13386/2016 e 13393/2016, rispettivamente in data 9 maggio 2019 e in data 11 giugno 2019, una relazione di risposta con la quale ribadiva la sottoposizione dell’area interessata dagli interventi contestati a vincolo paesaggistico ex DM del 23/10/1960 e il suo inserimento “in zona B della perimetrazione dell’Ente Parco Regionale Naturale di Bracciano e di Martignano”. Il Comune confermava inoltre l’attuale pendenza delle domande di condono presentate dal ricorrente, dando atto di aver sollecitato quest’ultimo a richiedere il parere ex art. 32 della L.47/1985 all’Autorità preposta alla tutela del vincolo. L’Amministrazione depositava altresì una relazione tecnica e rilievi fotografici sullo stato attuale dei luoghi.

6. All’udienza pubblica del 9 luglio 2019 entrambe le cause venivano ritualmente chiamate per la discussione del merito e, quindi, trattenute in decisione.

7. Preliminarmente il Collegio ritiene opportuno procedere alla riunione dei gravami in oggetto, in quanto avvinti da un rapporto di evidente connessione sia oggettiva che soggettiva.

7.1. Può ora passarsi all’esame congiunto dei ricorsi.

7.2. Con le ordinanze impugnate, l’Ente Parco resistente, a seguito della comunicazione in data 7.09.2016 dell’accertamento di “violazione urbanistico-edilizia” effettuato dal “Servizio Guardiaparco ufficio di polizia giudiziaria” del Parco medesimo, ha ordinato al “sig. Carrano Robert” la rimozione di alcune opere funzionali ad un’attività di campeggio consistenti in case mobili, manufatti in legno, strutture igieniche e recettive, in quanto non assistite né da un idoneo titolo edilizio né dal nulla osta ambientale necessario ai sensi della L.R. 29/1997, tutte ricadenti in “zona B del Parco Bracciano-Martignano”, identificata dal nuovo PTPR come “fascia di rispetto delle coste lacuali” e “paesaggio naturale di continuità”, nonché “all’interno del perimetro della Zona di Protezione Speciale (ZPS) per effetto della perimetrazione allegata alla D.G.R. n. 651/2005”.

7.3. Il sig. Carrano ha contestato, in primo luogo, il difetto di legittimazione passiva rispetto alle ordinanze in questione, poiché non si comprenderebbe a quale titolo egli sarebbe chiamato a rispondere degli abusi contestati, tenuto conto che le aree su cui insistono le operano sono di proprietà di soggetti diversi (i sig.ri Carcassi per la particelle 269 e 286 e i sig.ri Francesconi e Brunori per la particella 60), mentre l’attività di campeggio cui sono riconducibili i manufatti in oggetto è svolta dalla società “Camping Village Lago di Bracciano s.r.l.”.

7.4. L’eccezione non è meritevole di accoglimento.

7.5. Dalla visura catastale depositata in giudizio risulta invero che l’odierno ricorrente è l’attuale amministratore unico e rappresentante legale della società che gestisce l’attività commerciale di campeggio “Camping Village Lago di Bracciano s.r.l.”, e che oltretutto è anche residente in un manufatto di cui si chiede la demolizione.

7.6. Pertanto, la mancata specificazione del “titolo” in base al quale il sig. Carrano è stato chiamato a rispondere degli abusi non ne inficia la legittimità, giacché, essendo il rappresentante legale e l’amministratore unico della citata società, egli è legittimamente chiamato a rispondere delle opere funzionali all’attività economica di cui è giuridicamente responsabile, e delle quali ha pure la disponibilità materiale. Quanto poi alla mancata notifica delle ingiunzioni in esame anche ai proprietari dei distinti cespiti catastali su cui insistono i vari manufatti contestati, il Collegio ritiene, aderendo all’orientamento maggioritario sul punto, che tale carenza non integri alcuna causa di illegittimità, ma solo di inefficacia delle ordinanze medesime nei confronti dei proprietari che non ne siano venuti a conoscenza. Né può essere invocata a favore della tesi del ricorrente la sentenza del TAR Lazio, Roma, Sez. I, 22 settembre 2016, giacché tale pronuncia si riferisce alla diversa fattispecie in cui l’ordinanza di demolizione sia stata erroneamente indirizzata ad una persona fisica in qualità di proprietario dell’area, che invece risulta essere intestata ad una società, non ritenendo rilevante la circostanza di fatto che costui sia amministratore unico della società stessa. Nel caso esaminato da tale pronuncia, infatti, non si fa questione di soggetti responsabili dell’abuso, ma di coloro che debbono rispondere patrimonialmente, in caso di mancata ottemperanza dell’ordine di demolizione.

7.7. Il ricorrente contesta poi, nel merito, che per le opere descritte negli atti impugnati sia necessario il rilascio del permesso di costruire, poiché rientrerebbero nella previsione di cui all’art. 3, comma 1, lettera e5), del d.P.R. n. 380/2001. Sarebbe quindi errata la contestazione della violazione dell’art. 28 della L.R. n. 29/1997 e dell’art. 13 della L. n. 394/1991 operata con gli atti impugnati.

7.7.1. La censura non è meritevole di accoglimento in quanto si fonda su un’erronea ricostruzione del quadro normativo che regola la fattispecie.

7.7.2. Ed invero, l’art. 3, comma 1, lettera e5), del d.P.R. n. 380/2001 esclude che possano considerarsi “interventi di nuova costruzione” l’installazione di “manufatti leggeri” – quali, per quanto qui di interesse, le “case mobili” – che “siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o siano ricompresi in strutture ricettive all’aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzati sotto il profilo urbanistico e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore”. Sicché tale disposizione fa espressamente salva la previa “autorizzazione” necessaria sotto il profilo paesaggistico che qui rileva, trattandosi di opere realizzate su area vincolata, ricadente nella zona B del Parco di Bracciano e Martignano.

7.7.3. L’art. 13, comma 1, della L. 394/1991 prevede del pari che “il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all’interno del parco è sottoposto al preventivo nulla osta dell’Ente parco. Il nulla osta verifica la conformità tra le disposizioni del piano e del regolamento e l’intervento ed è reso entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine il nulla osta si intende rilasciato”. L’art. 28, commi 1 e 2, della L.R. 29/1997 stabilisce a propria volta che: “1. Il rilascio di concessioni od autorizzazioni, relativo ad interventi, impianti ed opere all’interno dell’area naturale protetta, è sottoposto a preventivo nulla osta dall’ente di gestione ai sensi dell’articolo 13, commi 1, 2 e 4 della L.R. n. 394/1991. […] 2. Il nulla-osta di cui al comma 1 verifica la conformità con le norme di salvaguardia di cui all’articolo 9, comma 3, lettera b), con il piano e con il regolamento dell’area naturale protetta, nonché il rispetto dei criteri indicati nell’articolo 33”.

7.7.4. Pertanto, premesso che la L.R. n. 29/1997 attribuisce all’Ente Parco un potere di vigilanza e salvaguardia del superiore ed assorbente vincolo ambientale (art.8 L.R. n. 29/97), cui è collegato quello sanzionatorio di cui sono espressione le ordinanze impugnate, deve ritenersi, conformemente a quanto già affermato in sede cautelare, che sulla base del combinato disposto degli articoli 13 L.R. n. 394/1991 e 28 L.R. n. 29/1997, “ogni intervento di trasformazione del territorio ricadente nella zona protetta è assoggettato al previo potere di compatibilità ambientale da parte dell’Ente Parco, dovendo essere valorizzata la finalità della normativa in questione che intende salvaguardare le aree sottoposte a tutela da ogni evento che possa pregiudicare la pianificazione e la regolamentazione di competenza dell’Ente Parco” (Tar Lazio, Roma, sez. I quater, 2 aprile 2015, n. 4976).

7.7.5. Il fatto poi che le “opere” in questione siano state, in tesi, costruite antecedentemente all’istituzione del parco e in un’area che il PRG destina a “Zona T- zone per attrezzature turistiche-sottozona T3 - zone per attrezzature turistico ricettive all’aria aperta”, non esclude che, a partire dalla relativa istituzione, sia necessario acquisire comunque il nulla osta dell’Ente preposto alla gestione del Parco medesimo in relazione a tutti gli interventi in oggetto.

7.7.6. Infatti, come condivisibilmente affermato in giurisprudenza, “l’Ente parco è titolato all’esercizio dei poteri che si esprimono nel rilascio o meno del nulla osta pur se non investito del condono edilizio, atteso che la ratio della disposizione di cui all’art. 13, comma 1, l. n. 394 del 1991, che richiede il preventivo nulla osta dell’Ente parco in via generale per ogni ipotesi di concessione o autorizzazione — nonché delle leggi regionali che rechino disposizioni del medesimo tenore e prevedano la sospensione delle attività e la riduzione in pristino, con provvedimento dell’ente di gestione, per le ipotesi di esercizio di attività difformi dal piano, dal regolamento e dal nulla osta — è quella di radicare un generale potere di intervento dell’Ente parco a presidio del vincolo alla cui tutela è preposto, in ragione dei valori specifici in esso compendiati, da salvaguardare altresì, ma non soltanto, nell’ambito del procedimento per il condono edilizio attivato in relazione al diverso parametro della normativa in materia edilizia e urbanistica; di tal ché deve considerarsi legittima l’ordinanza di riduzione in pristino adottata dall’Ente parco in seguito alla constatazione di una violazione urbanistico-ambientale” (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 26/01/2015, n. 318).

7.8. Conseguentemente, le censure sollevate con il ricorso n. r.g. 13386/2016 avverso l’ordinanza n. 10/2016 di demolizione – avente ad oggetto: “n. 8 case mobili di misura 3,0 X 8,0 m con altezza alla gronda di 2,2, m ed al colmo 2,5, m circa complete di allacci fognari, acqua luce e gas (propano)”; “n. 2 manufatti in legno di misura 6,7 m X 4,5 m con tetto a cupola con altezza alla gronda di 2,2 m ed al colmo 2,5 m circa; n. 2 manufatti in legno di misura 5,5 m X 5,0 m con altezza alla gronda di 2,2 m ed al colmo 2,5 circa, completi di allacci fognari, acqua luce e gas e gas (propano) ed un patio antistante il manufatto, anch’esso in legno a forma di semicerchio con misure di diametro 5,5 m ed il raggio di 2,4”- debbono essere respinte.

8. Passando all’esame delle censure sollevate con il ricorso n. r.g. 13393/2016, deve rilevarsi che, quanto alle strutture in muratura oggetto dell’ordinanza n. 9/2016 (residenza dell’odierno ricorrente, bar e bagni), alla luce dei chiarimenti resi dal Comune di Trevignano con nota del 26 maggio 2017, ribaditi con nota del 9 maggio 2019, risulta che sono tuttora pendenti due domande di condono presentate negli ‘80 ai sensi della legge n. 47 del 1985, classificate nei registri del Comune nn. 88 e 546.

8.1. Ad avviso dell’Amministrazione resistente, per la definizione di dette istanze occorrerebbe acquisire il prescritto parere ex art. 32 della legge n. 47/85, come riformulato dall’art. 32, comma 43, del d.l. 30 settembre 2003, n. 269 (convertito con modificazioni nella legge nn. 326/2003), secondo cui “il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria per opere eseguite su immobili sottoposti a vincolo è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso”.

8.1. Ebbene, il preteso assoggettamento del rilascio dei titoli abilitativi edilizi in sanatoria in questione alla preventiva acquisizione del parere favorevole delle Amministrazioni preposte alla tutela del vincolo, previsto dall’art. 32 della legge n. 47/1985, come riformulato dall’art. 32, comma 43, del d.l. 30 settembre 2003, n. 269 (convertito con modificazioni nella legge nn. 326/2003) appena richiamato, si pone in contrasto con l’espressa esclusione della relativa applicabilità alle domande “già presentate ai sensi delle leggi 28 febbraio 1985, n. 47, e 23 dicembre 1994, n. 724”, disposta dall’art. 32, comma 43-bis, del d.l. n. 269/2003.

8.2. Ne deriva che, in accoglimento del terzo motivo del ricorso n. r.g. 13393/2016, deve dichiararsi l’inapplicabilità ratione temporis di tale disciplina alle domande di condono classificate nei registri del Comune nn. 88 e 546, in quanto presentate dal ricorrente prima sia dell’istituzione del Parco di Bracciano e di Martignano sia della novella del 2003 con la quale è stato previsto il necessario parere preventivo dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo.

8.3. Conseguentemente il terzo motivo del ricorso n. r.g. 13393/2016 deve essere accolto e, per l’effetto, deve essere dichiarata l’illegittimità dell’ordinanza di demolizione n. 9/2016 dell’Ente Parco limitatamente alle opere oggetto di istanza di condono e segnatamente dei manufatti così descritti: “residenza del sig. Carrano Robert”; “struttura del bar”; “struttura dei bagni”.

8.4. Con riguardo alle rimanenti opere di cui alla medesima ordinanza n. 9/2016 relative a “n. 4 tettoie in legno aperte sui 4 lati adibite a copertura roulotte” e a “n. 11 case mobili di varie misure poggiate su blocchetti”, invece, non risultando proposta nessuna istanza di condono antecedentemente all’introduzione del regime vincolistico imposto sull’area, deve viceversa affermarsi che esse costituiscono interventi di trasformazione del terreno ricadente nella zona protetta ed in quanto tali essi sono assoggettati al previo potere di compatibilità ambientale da parte dell’Ente Parco, secondo quanto osservato supra al § 7.7. e ss.

8.5. Quanto infine alla censura in ordine alle dedotte violazioni degli artt. 3 e 7 della L. n. 241/1990, per la pretesa carenza di idonea motivazione e di alcun preventivo coinvolgimento dei soggetti interessati, occorre osservare che entrambi i motivi sono da ritenere infondati, in quanto per consolidato orientamento giurisprudenziale l’omessa comunicazione di avvio del procedimento finalizzato alla repressione di abusi edilizi non vizia il provvedimento adottato atteso il carattere vincolato dell’esercizio dei poteri repressivi a fronte della contestazione di violazioni edilizie così come urbanistiche e ambientali. Inoltre la natura vincolata del provvedimento comporta che sia superflua e non dovuta una puntuale motivazione sull’interesse pubblico alla demolizione/riduzione in pristino, sull’effettivo danno all’ambiente o al paesaggio (o, ancora, sulla proporzionalità in relazione al sacrificio imposto al privato), essendo sufficiente, come effettuato nel caso di specie, evidenziare la violazione urbanistica ed ambientale contestata e l’assenza del titolo abilitativo nonché del nulla osta ambientale ai sensi della L.R. 29/1997.

9. In conclusione, alla luce delle considerazioni sopra svolte, il ricorso n. 13386/2016 deve essere respinto sotto tutti i profili sollevati, mentre il ricorso n. 13393/2016 va accolto limitatamente alle opere di cui all’ordinanza di demolizione n. 9/2016 oggetto di istanza di condono (“residenza del sig. Carrano Robert”; “struttura del bar”; “struttura dei bagni”), e respinto invece con riferimento alle altre opere di cui si è ingiunta la demolizione con la medesima ordinanza (“n. 4 tettoie in legno aperte sui 4 lati adibite a copertura roulotte”, “n. 11 case mobili di varie misure poggiate su blocchetti”).

10. Nondimeno sussistono le condizioni per la compensazione integrale delle spese di entrambi i giudizi, in ragione sia del parziale accoglimento del ricorso n. r.g. 13393/2016, oltre che della peculiarità della fattispecie sottoposta a giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, previa loro riunione:

a) respinge il ricorso n. r.g. 13386/2016;

b) accoglie nei limiti di cui in motivazione il ricorso n. r.g. 13393/2016, respingendolo per il resto.

Compensa le spese di entrambi i giudizi.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2019 con l’intervento dei magistrati:

Leonardo Pasanisi, Presidente

Floriana Rizzetto, Consigliere

Silvia Coppari, Primo Referendario, Estensore