TAR Sicilia (PA) Sez.I n. 2233 del 23 settembre 2019
Beni Ambientali.Legittimazione ad agire in giudizio di associazione ambientalista
Sulla legittimazione di una associazione ambientalista ad agire in giudizio non solo per la tutela degli interessi ambientali “in senso stretto” ma anche per quelli ambientali “in senso lato”, comprendenti, cioè, la conservazione e valorizzazione dell'ambiente in senso ampio, del paesaggio urbano, rurale, naturale nonché dei monumenti e dei centri storici, intesi tutti quali beni e valori idonei a caratterizzare in modo originale, peculiare ed irripetibile un certo ambito geografico territoriale rispetto ad altri
Pubblicato il 23/09/2019
N. 02233/2019 REG.PROV.COLL.
N. 01615/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1615 del 2018, proposto da
Legambiente Sicilia Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Letizia Pipitone, Salvatore Sinatra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Marsala non costituito in giudizio;
nei confronti
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Salvatore Giacalone, Giovanni Piazza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Lucia Di Salvo in Palermo, via Notarbartolo, 5;
per l'annullamento
- del permesso di costruzione n.10 dell'11 luglio 2018, rilasciato dal dirigente del Comune di Marsala in favore della controinteressata, -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-;
Vista l’ordinanza n. -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 aprile 2019 il dott. Roberto Valenti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato il 29/08/2018 e depositato il 07/09/2018, l’Associazione Legambiente Sicilia Onlus ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione degli effetti, il provvedimento con cui è stato rilasciato in favore della controinteressata il permesso di costruire n. n.10 dell’11 luglio 2018 per la realizzazione di un fabbricato su un lotto di terreno sito in Marsala C.da -OMISSIS-, distinto in catasto al foglio di mappa n. -OMISSIS-, e ricadente in zona sottoposta a vincolo paesaggistico con D.A. del 18.11.1977 ed in zona agricola secondo il vigente Piano Comprensoriale di Marsala.
Il ricorso è affidato ai seguenti motivi in diritto:
1)- Violazione di legge ex art. 15 L.R. 78/1976 e violazione art. 142 D.Lgs. 42/2004;
2)- Violazione dell’art. 24 lett. 4 e del piano paesaggistico di Marsala adottato con D.A. n. 6688 del 29.12.2016 Assessorato Territorio ed Ambiente e dell’Identità Siciliana, pubblicato all’albo pretorio di Marsala il 14.02.2017.
Resiste la controinteressata che, preliminarmente, eccepisce il difetto di legittimazione attiva dell’Associazione Legambiente Sicilia, nonché la carenza di interesse stante che nel caso in esame si controverte su questioni che hanno carattere prevalentemente urbanistico/edilizio, sottolineando al contempo che l’intervento edilizio in questione risulta assentito dall’Autorizzazione Paesaggistica prot. 890 del 09/02/2016, non impugnata.
Nel merito chiede il rigetto del ricorso.
Con ordinanza n. -OMISSIS- è stata fissata la pubblica udienza di trattazione ai sensi e per gli effetti del comma 10 dell’art. 55 CPA.
Con memoria del 15/03/2019 la controinteressata ha concluso per il rigetto.
Parte ricorrente ha concluso per l’accoglimento del ricorso con memoria del 15/03/2019.
Parte ricorrente ha replicato con memoria del 22/03/2019.
Ciò premesso, il ricorso è fondato e va accolto per le considerazioni che seguono.
La questione sottoposta a Collegio attiene alla contestata legittimità della concessione edilizia rilasciata dal Comune di Marsala, non costituito in giudizio ancorché ritualmente intimato, in favore della controinteressata per la realizzazione di un fabbricato in un terreno sito in Marsala C.da -OMISSIS-, distinto in catasto al foglio di mappa n. -OMISSIS-. Ad avviso dell’Associazione ricorrente l’area in questione, oltre ad essere già sottoposta a vincolo paesaggistico, rientra nei limiti di inedificabilità assoluta dei 150 metri previsti dall’art. 15 L.R. 78/1976. Inoltre, al momento del rilascio del permesso di costruire era stato già adottato il Piano Paesaggistico che, per la zona qui in rilievo, estende la inedificabilità a 300 metri dalla battigia: la sentenza di primo grado, con cui è stato annullato, per motivi formali connessi al ritenuto mancato coinvolgimento dell’Ente locale, non poteva dirsi definitiva, siccome appellata al C.g.A..
Ciò posto, occorre preliminarmente delibare l’eccezione in rito formulata dalla controinteressata che contesta il difetto di legittimazione attiva dell’Associazione Legambiente Sicilia Onlus, nonché la carenza di interesse, afferendo la questione dedotta in giudizio, in tesi della medesima controinteressata, a profili strettamente edilizi che esulano, in quanto tali, dagli ambiti di attività ed interessi dell’Associazione; inoltre la controinteressata evidenzia come non risulti tempestivamente impugnato il provvedimento “presupposto”, ossia il N.O. rilasciato dall’Autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico, di cui al dall’Autorizzazione Paesaggistica prot. 890 del 09/02/2016.
Dette eccezioni sono da disattendere.
Sotto il primo profilo si osserva quanto segue.
Può condividersi sul punto quanto ex adverso replicato dall’Associazione ricorrente.
Legambiente Sicilia Onlus, che ha provveduto a depositate in atti il proprio statuto (come da verbale della Camera di Consiglio del 4/10/208), risulta infatti legittimata ad agire ai sensi degli artt. 13 e 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349.
Secondo una consolidata giurisprudenza, che il Collegio condivide (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, sez. IV , 15/03/2013 , n. 713; Consiglio di Stato sez. IV, 14/04/2011, n. 2329) l’Associazione
Legambiente Onlus è pacificamente legittimata ad agire in giudizio non solo per la tutela degli interessi ambientali “in senso stretto” ma anche per quelli ambientali “in senso lato”, comprendenti, cioè, la conservazione e valorizzazione dell'ambiente in senso ampio, del paesaggio urbano, rurale, naturale nonché dei monumenti e dei centri storici, intesi tutti quali beni e valori idonei a caratterizzare in modo originale, peculiare ed irripetibile un certo ambito geografico territoriale rispetto ad altri, atteso che la legittimazione ad agire della stessa discende direttamente dalla legge e resta in capo all'ente di carattere nazionale accreditato in sede ministeriale, ai sensi dell'art. 13, Legge 8 luglio 1986 n. 349. Ed è indubbio che la questione dedotta in giudizio non attenga semplicemente a profili meramente edilizi, come diversamente prospettato dalla controinteressata, incidendo anche sul profilo della tutela ambientale e paesaggistica connessa alla contestata elusione del vincolo di inedificabilità previsto dall’art. 15 L.R. 78/1976. Norma, quest’ultima, la cui ratio non può essere circoscritta ai soli profili edilizi in quanto preposta alla tutela delle coste, del paesaggio e della fruibilità del mare negli ambiti territoriali omogenei diversi dalle zone “A” e “B” dei Comuni rivieraschi.
La legittimazione di cui in narrativa, come riconosciuto dal C.G.A. sin dalla sentenza 27/09/2012 n.811, può essere riconosciuta anche ad associazioni che si rilevano quali articolazioni territoriali regionali: secondo il Giudice Amministrativo d’appello siciliano, la speciale legittimazione prevista dalla norma di cui all’art. 13 L. 349/1986, se per un verso non può essere estesa sic et simpliciter anche a soggetti estranei al regime di cui al medesimo art. 13, per altro verso non esclude di per sé sola altri tipi di legittimazione ad agire in ambito territoriale ben circoscritto. Anche nel caso in esame, quindi, la serena lettura della documentazione depositata da parte ricorrente in data 04/10/2018, con particolare riguardo alla Statuto, permette al Collegio di verificare come essa possieda i requisiti previsti per il riconoscimento di una propria legittimazione attiva, ossia: a) - il perseguimento della tutela ambientale in modo non occasionale e per espressa previsione dello statuto; b) - il godimento d'un adeguato grado di rappresentatività e stabilità nell'area ricollegabile alla zona in cui si trova il bene ambientale che si presume leso; c) il riconoscimento espresso (art. 2, lett. “u”, dello statuto) che per il perseguimento dei fini sociali l’Associazione “utilizza gli strumenti giuridici e processuali che di volta in volta ritiene più idonei, quali, esemplificativamente, la presentazione di ricorsi, denunce e querele, la costituzione id parte civile nei processi penali, l’intervento nei giudizi civili, amministrativi e contabili…”. Deve quindi riconoscersi che l’Associazione ricorrente ha una capacità operativa statutaria sufficientemente stabilizzata nel territorio siciliano; persegue stabilmente, secondo quanto previsto dalla Statuto, i fini di tutela ambientale in via d'azione; effettua studi e ricerche su molteplici aspetti dell’aspetto naturalistico e della tutela paesaggistica ed ambientale in Sicilia.
In relazione al secondo profilo, l’eccezione va parimenti disattesa considerato che –per quanto d’appresso meglio precisato- l’avvenuto rilascio (in data antecedente all’adozione del Piano paesaggistico) dell’Autorizzazione paesaggistica, da parte dell’Autorità preposta alla tutela del previgente vincolo paesaggistico, non poteva costituire ostacolo per il Comune di Marsala, che ha rilasciato l’impugnato permesso di costruire, di valutare la sussistenza di altri e ben più pregnanti vincoli, qui prospettati come inedificabilità assoluta, eventualmente obliterati (per un errore di fatto su un punto di diritto) dalla Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani, come nella tesi prospettata dall’Associazione ricorrente.
Con il provvedimento n. 890/2016 del 9 febbraio 2016, la stessa Soprintendenza (senza alcun riferimento e/o motivata espressa esclusione sulla non operatività in specie del vincolo ex art. 15 L.R. 78/1976) richiama unicamente il D.A. n. 3991 del 18/11/1977 (in G.U.R.S. n. 6 del 11/02/1978, istitutivo del vincolo paesaggistico) e l’art. 136 D.Lgs. 42/2004, “fatti salvi i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra norma di legge…”.
Per quanto sopra, quindi, la mancata impugnazione del provvedimento della Soprintendenza non comporta la carenza di interesse a contestare, sotto altri profili non presi in considerazione dall’Ente locale, la legittimità del permesso di costruire rilasciato dal Comune di Marsala.
Ciò premesso, occorre affrontale la questione di diritto prospettata con la prima censura.
Com’è noto, con l’art. 15 lett. b) L.R. 78/1976 è stato introdotto nell’ordinamento regionale un vincolo assoluto di inedificabilità nella fascia dei 150 metri dalla battigia per le zone omogenee diverse da A) e B). La Giurisprudenza amministrativa risulta ormai granitica sulla natura immediatamente precettiva e vincolante di tale vincolo, direttamente applicabile non solo nei confronti dei Comuni (in sede di redazione degli strumenti di pianificazione territoriale) ma anche nei confronti dei privati, a seguito della norma di interpretazione autentica di cui all’art. 2 L.R. 15/1991 e dell’art. 6 L.R. 17/1994 (cfr. ex multis C.G.A., sent. 23 luglio 2018, n. 436).
Quanto all’applicazione di detta norma al caso in esame, il Collegio osserva quanto segue.
Il quesito da risolvere in punto di diritto presuppone, in punto di fatto, la corretta individuazione della linea della battigia. Ad avviso dell’Associazione ricorrente, nel caso in esame erroneamente il Comune di Marsala non ha tenuto conto della conformazione dei luoghi in cui insistono le saline dello stagnone di Marsala, collegate al mare a mezzo di chiuse: di tal guisa che per l’individuazione della “linea della battigia”, da cui misurare l’ampiezza della fascia di 150 metri di inedificabilità assoluta, occorre avere riguardo non già al limite esterno ma a quello interno delle stesse saline.
In tesi di controparte, diversamente, deve prendersi in considerazione il limite esterno della salina, che è un impianto di proprietà privata per l’estrazione del sale dalle acque del mare: in tale seconda ipotesi l’immobile si troverebbe oltre il limite di inedificabilità previsto dalla norma.
La questione merita approfondimento.
Ancora di recente la giurisprudenza amministrativa del giudice di appello siciliano (cfr. C.G.A., sent. n. 297/2019), per ciò che attiene ai criteri per l’applicazione della norma sopra citata, ha ribadito che per linea di battigia debba intendersi la linea di contatto tra mare e terraferma e che la misurazione debba essere eseguita in orizzontale: secondo detta giurisprudenza, qui condivisa, la distanza va quindi misurata tenendo conto dell'unica linea retta che congiunge l'immobile (od anche soltanto lo spigolo dello stesso) al punto più vicino in cui la terraferma entra in contatto con il mare, potendosi prescindere pertanto da eventuali scogli che affiorino nel mare lasciando uno specchio d'acqua tra gli stessi e la costa.
Nel caso in esame il fabbricato oggetto dell’impugnato permesso di costruire risulta ubicato nella C/da -OMISSIS-, in località Stagnone di Marsala, in un terrendo che incontestabilmente risulta prospiciente alla strada comunale che costeggia a sua volta la laguna e le saline -OMISSIS-.
Costituisce altresì punto non oggetto di contestazione il fatto che il bene in questione si ponga ad una distanza inferiore ai 150 metri dal limite interno della salina; mentre se si tiene in considerazione, ai fini della applicazione della norma, del margine esterno della salina, l’immobile si pone oltre la fascia di inedificabilità.
È noto che sui bassi fondali dell’area dello “stagnone” (laguna marina) di Marsala siano state realizzate, da tempo immemore, della vasche impermeabili, delimitate da argini, in cui viene fatte confluire l’acqua marina per la successiva evaporazione ed estrazione del sale. Indipendentemente dalla natura “privata” dell’impianto in parola, ritiene tuttavia il Collegio che detto impianto, siccome collegato alle acque dello stagnone e quindi al mare aperto, non abbia determinato uno spostamento verso l’esterno della linea della costa e, quindi, della stessa linea della battigia. Prova ne sia che, come dedotto dall’Associazione ricorrente in ultimo con la memoria conclusiva, le Saline dello Stagnone di Marsala, oltre ad essere alimentate dall’acqua del mare a cui lo Stagnone è collegato dalle c.d. bocche di apertura poste a Nord e a Sud della laguna, sono delimitate verso la costa dal c.d. canalone in cui scorre l’acqua marina, in cui possono anche attraccare piccoli natanti, trattandosi quindi di acque demaniali marittime che segnano la linea della battigia e da cui occorre misurare l’estensione della fascia di inedificabilità di 150 metri previsto dall’art. 15 lett. b) L.R. n. 78/1976.
Anche nel caso in esame quindi, come nel precedente invocato da parte ricorrente (di cui alla sentenza del T.A.R. Sardegna n. 206/2013) la distanza dalla linea della battigia andava computata dalla sponda interna della laguna e della stessa salina (stante anche la presenza del predetto canale navigabile) trattandosi di litorale bagnato dall'acqua marina facente parte di un bene demaniale marittimo. La sentenza da ultimo citata è stata di recente confermata dal Consiglio di Stato in sede di Appello, con sentenza di rigetto n. 2657/2019 del 24 aprile 2019. Con detta pronuncia il Consiglio di Stato ha, in primo luogo, condiviso con il giudice di prime cure che ove un corpo idrico (nella specie uno stagno) presenti segni evidenti del collegamento con il mare, deve ritenersi che lo stesso faccia parte del demanio marittimo, con la conseguenza che le sue sponde sono assimilabili alla linea di battigia marina e rilevano pertanto ai fini dell'individuazione della fascia di inedificabilità assoluta.
Inoltre, ha precisato il Consiglio di Stato che, in linea di diritto, per stabilire se un'area rivierasca debba o meno essere considerata appartenente al demanio marittimo, mentre risulta indifferente la natura geografica del terreno, sono decisive alcune circostanze tra cui, per quanto qui rileva, che vi sia un’area adibita ad usi attinenti alla navigazione (accesso, approdo, tirata in secco di natanti, operazioni attinenti alla pesca da terra, operazioni di balneazione) anche solo allo stato potenziale (cfr. Corte di Cassazione civile , sez. II , 12/07/2018, n. 18511).
Nel caso di specie, oltre all’utilizzo dell’acqua marina a mezzo di chiuse ed idrovore per l’allagamento delle vasche di decantazione ed evaporazione per l’estrazione del sale, è indubbio il collegamento con il mare anche del canale marino (o rada), che si frappone tra la terra ferma e la salina, utilizzato fini del passaggio o mero attracco e dimora di piccole imbarcazioni, in termini pienamente coerenti anche con l’art. 28 del codice della navigazione che individua i beni rientranti nel demanio marittimo.
In conclusione, la prima censura articolata nel ricorso in esame è fondata e va accolta con conseguente annullamento del provvedimento impugnato per violazione dell’art. 15 lett. b) L.R. 78/1976.
Può quindi prescindersi dallo scrutinio della seconda censura, ininfluente ai fini del decidere, con cui parte ricorrente contestava la violazione delle disposizioni del piano paesaggistico. Occorre tuttavia dare atto che:
- il permesso di costruire impugnato è stato rilasciato in data immediatamente successiva alla sentenza di primo grado n. 1216/2018 che aveva annullato il piano paesaggistico;
- nelle more del presente giudizio, con sentenza del C.G.A. n. 248/2019 del 18/03/2019, è stato accolto l’appello dell’Amministrazione regionale con la riforma della sentenza di prime cure.
Le spese di lite possono essere compensate tra le parti considerata la novità della questione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per quanto di ragione, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2019 e del 15 maggio 2019 con l'intervento dei magistrati:
Calogero Ferlisi, Presidente
Giovanni Tulumello, Consigliere
Roberto Valenti, Consigliere, Estensore