Cass. Sez. III n.31473 del 29 luglio 2008 (Ud. 27 mag. 2008)
Pres. Vitalone Est. Sensini Ric. Rizzuto ed altro
Urbanistica. Ordine di demolizione
L\'ordine di demolizione adottato dal Giudice ai sensi dell\'art. 31 comma 9 D.P.R. n. 380/2001 - ha natura di provvedimento giurisdizionale, ancorché applicativo di sanzione amministrativa. L\'ordine suddetto resta caratterizzato dalla natura giurisdizionale dell\'organo istituzionale al quale l\'esercizio è attribuito, che ne impronta, ad un tempo, la forma, gli effetti e lo scopo. Se, dunque, il potere di ordinare la demolizione attribuito al Giudice penale, pur essendo di natura amministrativa, è rivolto al ripristino del bene tutelato in virtù di un interesse (anche di prevenzione) correlato all\'esercizio della potestà di giustizia, il provvedimento compreso nella sentenza passata in giudicato, al pari delle altre statuizioni della sentenza, è assoggettato alla esecuzione nelle forme previste dagli art. 655 c.p.p. e seguenti c.p.p. e la cancelleria del Giudice dell\'esecuzione deve provvedere al recupero delle spese del procedimento esecutivo nei confronti del condannato (art. 181 disp. atto c.p.p.), previa eventuale garanzia reale a seguito di sequestro conservativo imposto sui beni dell\'esecutato, trattandosi di spese processuali. E\', dunque, il soggetto destinatario della condanna, appunto perché soccombente, a dover provvedere a suo carico alla eliminazione delle conseguenze dannose del reato mediante la demolizione dell\' opera eseguita.