TAR Lombardia (BS) Sez. I n.468 del 14 maggio 2019
Beni Ambientali.Vincolo paesaggistico e valutazione del progetto

Gli errori edificatori del passato non possono essere bilanciati mediante una sorta di compensazione intertemporale, bloccando tutte le innovazioni dello stato dei luoghi. Parimenti, non è possibile presumere che qualsiasi edificazione abbia un impatto negativo sul territorio, come se l’esistente trattenesse valori paesistici che sarebbero irrimediabilmente perduti per il solo fatto che vengano realizzate nuove opere. Ogni nuovo progetto deve invece essere valutato in concreto per stabilirne la compatibilità con il vincolo paesistico, utilizzando la prospettiva ideale di un osservatore che descrive uno scenario dove sono percepibili molti elementi connessi tra loro in modo coerente; qualora in un progetto siano effettivamente ravvisabili criticità o dettagli potenzialmente dissonanti, l’autorità che effettua la valutazione paesistica è tenuta in primo luogo a graduare il proprio giudizio attraverso prescrizioni limitative o mitigative. È infatti prioritario stabilire se, con differenti modalità costruttive o con una diversa scelta di materiali e colori, ovvero con schermature vegetali o interventi di ingegneria naturalistica, sia possibile diluire e confondere il significato delle nuove opere nella visione d’insieme. Un giudizio completamente negativo può essere espresso solo dopo aver scartato queste ipotesi intermedie

Pubblicato il 14/05/2019

N. 00468/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00212/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 212 del 2015, proposto da
Fabrizio Cozzaglio, Alberto Cozzaglio, rappresentati e difesi dall’avv.to Enrico Bertelli Leonesio, con domicilio “digitale” corrispondente alla PEC indicata negli scritti difensivi, e domicilio “fisico” presso il suo studio in Brescia, Via Carlo Cattaneo n. 25.

contro

Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, con domicilio “digitale” corrispondente alla PEC indicata negli scritti difensivi, e domicilio “fisico” presso la sua sede in Brescia, Via S. Caterina, 6;
Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Provincie di Brescia, Cremona e Mantova, Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano, Comune di Tremosine, non costituitisi in giudizio;

per l'annullamento

DELLA NOTA DELLA COMUNITA’ MONTANA DEL 20/11/2014, DI ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA AUTORIMESSA INTERRATA, IN VIRTU’ DEL PARERE NEGATIVO DELLA SOPRINTENDENZA IN DATA 5/11/2014;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero per i Beni e Le Attivita' Culturali;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 aprile 2019 il dott. Stefano Tenca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

A. I ricorrenti sono fratelli, proprietari di fabbricati a Tremosine (Fabrizio in Via Cortili n. 15 e Alberto in Via Coste n. 8). Fabrizio Cozzaglio è anche proprietario di un terreno di 1.040 mq. in località Mezzema (mappale n. 1967).

B. Essendo entrambi gli edifici predetti privi di autorimessa, il 5/2/2013 Fabrizio Cozzaglio chiedeva al Comune di Tremosine di edificare, ai margini della frazione Mezzema, una nuova autorimessa interrata in deroga al PGT ex art. 66 della L.r. 12/2005, per adibirla a servizio dei fabbricati a civile abitazione allocati nel Centro storico (e distanti circa 300 metri).

Il 4/3/2014 la Commissione edilizia si esprimeva favorevolmente con prescrizioni, e l’11/3/2014 veniva richiesta l’autorizzazione paesaggistica. A fronte del parere negativo della Comunità Montana dell’8/5/2014, il 2/7/2014 i ricorrenti depositavano una soluzione progettuale di minore impatto, secondo le indicazioni ricevute dagli uffici. La nuova soluzione incontrava l’assenso dell’Ente territoriale preposto, e veniva trasmessa alla Soprintendenza munita di parere favorevole, dal momento che l’alterazione morfologica era stata giudicata tollerabile “attraverso il rifacimento dell’argine e la mitigazione vegetale” (doc. 12).

C. Con l’impugnata nota del 5/11/2014 la Soprintendenza si esprimeva negativamente, per cui la Comunità Montana non poteva che disporre la successiva archiviazione del procedimento. L’autorità statale richiamava le caratteristiche dell’area, classificata dal PGT vigente come agricola di rispetto dell’abitato e/o tutela degli ambiti di valore paesaggistico-ambientale ed ecologico dall’evidente naturalità e qualità ambientale che contribuisce con l’area retrostante a comporre un quadro di grande qualità. Si trasforma “un versante boscato chiaramente percettibile da chi percorre la sottostante Via Coste”, e si modifica “il sistema paesaggistico che caratterizza storicamente l’abitato della montagna in questa zona” prima dell’ingresso nell’abitato di Mezzema. La Soprintendenza censura lo scavo (per la sua incoerenza), l’impermeabilizzazione e cementificazione del tratto del versante con un prospetto del tutto avulso dalla naturalità dei luoghi che merita di essere preservata e mantenuta, l’impoverimento percettivo e la perdita materica e testimoniale della storia di questo piccolo ambito naturale tutelato.

D. Con gravame ritualmente notificato e tempestivamente depositato presso la Segreteria della Sezione, i ricorrenti impugnano i provvedimenti in epigrafe, deducendo le seguenti censure in diritto:

1. Falsa applicazione della deliberazione della Giunta regionale 22/12/2011 n. 9/2727, eccesso di potere per illogicità ed errore di fatto, travisamento dei fatti e dei luoghi, in quanto:

• non corrisponde al vero che si tratti di un “versante boscato” – in quanto la vegetazione è assai rada e ivi insiste un imponente traliccio ENEL (cfr. relazione paesaggistica doc. 11 - pag. 14 foto n. 2) – e inoltre l’intervento è percepibile dalla strada sottostante di Via Coste in modo marginale in un tratto laterale (doc. 11 - pag. 12 foto n. 6 e pag. 13 foto n. 1 e 2);

• non è esatta l’affermazione secondo cui l’area “anticipa l’ingresso al nucleo abitato di Mezzema”, in quanto la zona è laterale rispetto al centro storico, distante oltre 300 metri (doc. 11, fotografia di insieme, pag. 23 legenda e pag. 24), ed è soprastante e limitrofo a un imponente complesso residenziale edificato alla fine degli anni 80 del secolo scorso (pag. 24, contorno azzurro);

• sono enfatizzati gli elementi di fatto appena indicati che offrono una lettura fuorviante dello stato dei luoghi, per giustificare il richiamo degli elementi di vulnerabilità e di rischio di cui alla scheda 2.3.1, trascurando le simulazioni per fotomontaggi le quali dimostrano una cementificazione trascurabile rispetto ai muri di contenimento già in essere adiacenti a Via Coste (doc. 11 - pag. 13 foto n. 1 e pag. 14 foto n. 2);

• si assiste a un errore logico quando si evoca un concetto astratto come la “perdita materica e testimoniale della storia di questo piccolo ambito naturale storico”, che prescinde da una serena e obiettiva valutazione del grado di interferenza per intrusione (contrasto con il contesto) e/o occlusione (impedimento della percezione di parti significative dell’insediamento storico);

2. Eccesso di potere per disparità di trattamento, in quanto sullo stesso versante la Soprintendenza e il Comune di Tremosine hanno assentito un Piano attuativo (C.2.27) che prevede una volumetria di 12.500 mc. (oltre 4.000 mq), con imponenti scavi e terre armate per un’altezza di 14 metri (doc. 15, 16 e 17).

E. Si è costituita in giudizio l’amministrazione statale, con memoria formale.

F. Alla pubblica udienza del 10/4/2019 il gravame introduttivo è stato chiamato per la discussione e trattenuto in decisione.

DIRITTO

I ricorrenti censurano i provvedimenti della Soprintendenza e della Comunità montana, che hanno rigettato l’istanza per la realizzazione di una nuova rimessa interrata.

Il gravame è fondato e merita accoglimento.

1. Sotto il primo profilo, la relazione paesaggistica attesta che sul versante la vegetazione non è particolarmente fitta, e che la percettibilità da Via Coste è limitata e marginale (cfr. materiale fotografico doc. 11, individuato nella narrazione in fatto). La foto-simulazione delle pagine 13 e 14 restituisce in effetti un’incidenza sullo stato dei luoghi di non particolare rilievo, tenuto conto dei muri di contenimento già esistenti lungo via Coste, cosicché il giudizio negativo per “perdita materica e testimoniale” della storia del piccolo ambito non appare allineato con l’effettiva interferenza (anche visiva) dell’opera rispetto al contesto in cui si inserirebbe. Sul punto, la Soprintendenza non produce alcun documento (fotografia o altra rappresentazione utile alla scopo), né chiarisce in concreto come possono evincersi l’impatto del manufatto in progetto e la sua seria percettibilità dalle strade all’intorno (in particolare da Via Coste). Ferma la potestà attribuita dal legislatore all’autorità preposta alla tutela del vincolo, si rivela indispensabile una riedizione del potere che prenda in considerazione, in modo puntuale, lo stato dei luoghi e le caratteristiche dell’intervento quale rappresentato nel progetto e illustrato con il materiale fotografico, salvi ulteriori approfondimenti.

2. Acquista altresì rilevanza, ai fini di un giudizio d’insieme, il contesto circostante, caratterizzato da un limitrofo complesso residenziale edificato alla fine degli anni 80 del secolo scorso e da un’area in costruzione a fini residenziali, come da rappresentazione fotografica del 22/5/2014 (doc. 15) e del 9/1/2015 (doc. 16). E’ ben vero che una situazione paesaggistica compromessa o seriamente incisa non giustifica ulteriori interventi dannosi per l’ambiente, e purtuttavia l’autorità preposta deve illustrare in modo esauriente i connotati dei luoghi e motivare una decisione sfavorevole malgrado la presenza di un’edificazione diffusa.

3. Se la parte ricorrente ha offerto solide argomentazioni (ed elementi probatori) a sostegno della scarsa visibilità e incidenza dell’intervento, l’amministrazione non ha suggerito (pur essendone onerata alla luce dei canoni di leale collaborazione e proporzionalità) soluzioni alternative per la sua esecuzione. A quest’ultimo riguardo, può essere richiamata la recente sentenza di questa Sezione 8/6/2018 n. 552, che a sua volta ha evocato il precedente 9/2/2016 n. 228 (che risulta oggetto di appello), secondo il quale <<(b) gli errori edificatori del passato non possono essere bilanciati mediante una sorta di compensazione intertemporale, bloccando tutte le innovazioni dello stato dei luoghi. Parimenti, non è possibile presumere che qualsiasi edificazione abbia un impatto negativo sul territorio, come se l’esistente trattenesse valori paesistici che sarebbero irrimediabilmente perduti per il solo fatto che vengano realizzate nuove opere. Ogni nuovo progetto deve invece essere valutato in concreto per stabilirne la compatibilità con il vincolo paesistico, utilizzando la prospettiva ideale di un osservatore che descrive uno scenario dove sono percepibili molti elementi connessi tra loro in modo coerente (v. TAR Brescia Sez. I 8 gennaio 2015 n. 14); (c) qualora in un progetto siano effettivamente ravvisabili criticità o dettagli potenzialmente dissonanti, l’autorità che effettua la valutazione paesistica è tenuta in primo luogo a graduare il proprio giudizio attraverso prescrizioni limitative o mitigative. È infatti prioritario stabilire se, con differenti modalità costruttive o con una diversa scelta di materiali e colori, ovvero con schermature vegetali o interventi di ingegneria naturalistica, sia possibile diluire e confondere il significato delle nuove opere nella visione d’insieme. Un giudizio completamente negativo può essere espresso solo dopo aver scartato queste ipotesi intermedie>>.

4. In conclusione, la pretesa avanzata merita apprezzamento.

5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico del Ministero, mentre possono essere compensate nei confronti della Comunità Montana.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando accoglie il ricorso in epigrafe e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati.

Condanna il Ministero resistente a corrispondere alla parte ricorrente la somma di 3.000 € a titolo di compenso per la difesa tecnica, oltre a oneri di legge.

Spese compensate nei confronti della Comunità Montana.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

La presente sentenza è depositata in forma telematica, e la Segreteria della Sezione provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2019 con l'intervento dei magistrati:

Mauro Pedron, Presidente FF

Stefano Tenca, Consigliere, Estensore

Elena Garbari, Referendario