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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 20 settembre 2005, n.249
Regolamento concernente la disciplina dei giochi di sorte legati al consumo.
Gazzetta Ufficiale N. 283 del 5 Dicembre 2005

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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive
modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle
attivita' di gioco;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 18 aprile
1951, n. 581, recante norme regolamentari per l'applicazione e
l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sulla
disciplina delle attivita' di gioco;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 16, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133,
in base al quale, con riferimento a nuovi tipi di scommessa sulle
competizioni sportive nonche' ad ogni altro tipo di gioco, concorso
pronostici e scommesse, il Ministro dell'economia e delle finanze
emana regolamenti a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare le modalita' ed i tempi di
gioco, la corresponsione di aggi, diritti e proventi dovuti a
qualsiasi titolo;
Visto il decreto del Ministero delle finanze 15 febbraio 2001, n.
156, recante autorizzazione alla raccolta telefonica o telematica
delle giocate relative a scommesse, giochi e concorsi pronostici, in
base al quale le procedure di acquisizione, registrazione e
documentazione delle stesse sono stabilite con decreto direttoriale
emanato dal Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato;
Vista la legge 18 ottobre 2001, n. 383, recante primi interventi
per il rilancio dell'economia ed in particolare l'articolo 12, commi
1 e 2, concernenti il riordino delle funzioni statali in materia di
organizzazione e gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi
a premi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002,
n. 33, emanato ai sensi dell'articolo 12 della legge 18 ottobre 2001,
n. 383, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma monopoli di
Stato la gestione delle funzioni statali in materia di organizzazione
e gestione dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;
Visto l'articolo 4 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, che
ha attribuito all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato lo
svolgimento di tutte le funzioni in materia di organizzazione ed
esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;
Visto l'articolo 8, comma 18, del decreto-legge 24 giugno 2003, n.
147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n.
200, che ha attribuito al Ministero dell'economia e delle finanze,
l'individuazione di operatori specializzati nella gestione di reti di
partecipazione a distanza, con modalita' elettroniche e telematiche,
anche combinate al segnale telefonico, a giochi, organizzate dagli
enti pubblici competenti, assicurando, in ogni caso, il rispetto dei
principi della certezza giuridica del rapporto tra giocatore e reti
di partecipazione al gioco;
Considerata l'opportunita' di istituire una o piu' reti,
alternative alle esistenti, per la gestione telematica di giochi di
sorte legati al consumo, accettati mediante apparecchi idonei, ai
sensi della legge 26 gennaio 1983, n. 18, e successive modificazioni,
alla certificazione fiscale dei corrispettivi delle operazioni
svolte, opportunamente adattati alla raccolta delle giocate, relative
ai giochi predetti;
Considerata la necessita' di regolare il settore dei terminali di
gioco abilitati all'accettazione dei nuovi giochi telematici di sorte
legati al consumo con gli obiettivi primari della sicurezza del gioco
e della tutela dei giocatori, da conseguirsi con il collegamento
degli apparecchi ad una o piu' reti collegate al sistema centrale
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
Considerata la necessita' di garantire la conformita' di
funzionamento di ciascun terminale di gioco alle prescrizioni per il
gioco e la regolarita' del prelievo erariale unico, attraverso le
richiamate reti;
Considerato che le suddette reti rappresentano lo strumento
fondamentale per il controllo dei nuovi giochi di sorte legati al
consumo e che pertanto si individuano nei concessionari, quali
gestori delle reti telematiche, i garanti del corretto funzionamento
di ciascun terminale di gioco;
Visto il parere favorevole del Comitato generale per i giochi,
espresso nella seduta del 30 luglio 2003, relativamente
all'istituzione di nuovi giochi da distribuire attraverso i
registratori di cassa;
Visto il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 aprile 2005;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del
1988, effettuata con nota n. 3/10753/UCL del 3 agosto 2005;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1.
Oggetto del regolamento e definizioni

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione e
l'esercizio dei giochi di sorte legati al consumo.
2. Ai fini del presente regolamento viene adottato il seguente
nomenclatore, dove si intende per:
AAMS, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
Concessionario/i, il soggetto cui AAMS affida in concessione
l'attivazione e la gestione operativa della partizione della rete
telematica;
biglietto/i virtuale o biglietto/i, individuato univocamente
dall'identificativo del biglietto virtuale, costituisce l'unita'
elementare del gioco. Il biglietto virtuale deve necessariamente
possedere le caratteristiche ed i requisiti stabiliti dal
provvedimento di AAMS che definisce le regole operative del singolo
gioco;
blocco/chi di biglietti, frazione della serie di biglietti,
composta da una quantita' predefinita di biglietti virtuali;
disponibile a vincite, la quota dell'importo del biglietto
virtuale destinata a premi per i giocatori;
giocata/e accettata/e, la scritturazione dei dati di gioco
effettuata dal terminale di gioco sulla ricevuta di partecipazione al
gioco emessa dal terminale stesso;
giocatore, il soggetto che, all'atto dell'emissione della
ricevuta di partecipazione, partecipa al gioco;
gioco/chi di sorte, o gioco/chi, categoria di giochi, in cui
l'individuazione del biglietto virtuale vincente avviene attraverso
meccanismi di estrazione casuale; le estrazioni casuali possono
essere, alternativamente, effettuate antecedentemente all'acquisto
del biglietto da parte del giocatore (gioco di sorte con vincite
predeterminate), ovvero successivamente all'acquisto del biglietto
(gioco di sorte con vincita determinata successivamente alla giocata
accettata). Le modalita' di estrazione, i requisiti operativi e le
modalita' di esecuzione di ciascun gioco di sorte, sono approvate con
specifico provvedimento di AAMS;
identificativo/i del biglietto virtuale, elemento che identifica
in modo univoco un biglietto virtuale;
partizione/i della rete telematica o partizione/i, suddivisione
della rete telematica affidata ad uno specifico concessionario,
dotata di una sua infrastruttura hardware e software di trasmissione
e di elaborazione dati, finalizzata alla gestione telematica di un
insieme di terminali di gioco. Ciascuna partizione e' dotata del
proprio sistema di elaborazione e del proprio collegamento al sistema
centrale;
prelievo erariale unico, il prelievo applicato sull'importo del
biglietto virtuale, versato dal concessionario all'atto dell'acquisto
della serie di biglietti;
punto/i di pagamento dei premi, il punto individuato dal
concessionario nell'ambito della propria organizzazione, reso
pubblico dal concessionario medesimo e comunicato ad AAMS, abilitato
sia alla ricezione delle ricevute di partecipazione vincenti, emesse
da un punto di vendita collegato con il concessionario stesso, sia al
pagamento ai vincitori dei premi di importo superiore a 1.000,00
Euro;
punto/i di vendita, l'esercizio commerciale dotato di terminale
di gioco collegato alla partizione della rete telematica;
rete telematica, infrastruttura hardware e software di
trasmissione ed elaborazione dati, eventualmente suddivisa in
partizioni, finalizzata alla gestione telematica dell'insieme di
tutti i terminali di gioco. Costituiscono parti componenti della rete
telematica i sistemi di elaborazione di ciascuna partizione, nonche'
i relativi collegamenti al sistema centrale;
ricevuta/e di partecipazione o ricevuta/e, il titolo che attesta
l'avvenuta registrazione della giocata accettata nel terminale di
gioco e che costituisce, in caso di vincita, l'unico documento valido
per la riscossione del premio. La ricevuta di partecipazione deve
essere stampata, come sezione distinta, sul medesimo supporto
cartaceo dello scontrino fiscale: la separazione fisica delle due
sezioni, da chiunque sia effettuata, comporta la perdita di validita'
della ricevuta di partecipazione;
scontrino fiscale, il documento fiscale di certificazione dei
corrispettivi rilasciato ai sensi della legge 26 gennaio 1983, n. 18,
e successive modificazioni, emesso da un registratore di cassa;
serie di biglietti, insieme di biglietti virtuali riferiti ad uno
specifico gioco, contrassegnati dal medesimo codice di serie. La
serie di biglietti deve, necessariamente, possedere caratteristiche e
requisiti conformi a quanto stabilito dal provvedimento di AAMS che
definisce le regole operative del singolo gioco;
sistema centrale, sistema hardware e software per la gestione ed
il controllo del gioco di sorte nonche' dei dati e delle informazioni
di gioco, relativi ai terminali di gioco, acquisiti attraverso la
rete telematica;
sistema di elaborazione, infrastruttura hardware e software
componente specifica di una partizione della rete telematica,
dedicata alla raccolta, alla gestione ed al controllo dei dati e
delle informazioni relativi al gioco raccolto dai terminali
collegati;
terminale/i di gioco o terminale/i, apparecchio, collocato presso
il punto di vendita, abilitato alla registrazione dei corrispettivi
connessi alla transazione di acquisto di beni o servizi tra il
consumatore e il titolare del punto di vendita stesso, o un suo
incaricato, riconosciuto idoneo al gioco di sorte, in quanto conforme
ai requisiti definiti da AAMS;
titolare/i, il titolare del punto di vendita dotato di terminale
di gioco collegato alla partizione della rete telematica, che ha
sottoscritto con il concessionario l'accordo per la raccolta del
gioco di sorte.

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti normativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496
recante: «Disciplina delle attivita' di giuoco», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 maggio 1948, n. 118
e ratificato con legge 22 aprile 1953, n. 342.
- L'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, cosi'
recita: «3. Con decreto ministeriale possono essere
adottati regolamenti nelle materie di competenza del
Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la
legge espressamente conferisca tale potere. Tali
regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri,
possono essere adottati con decreti interministeriali,
ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da
parte della legge. I regolamenti ministeriali ed
interministeriali non possono dettare norme contrarie a
quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono
essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri
prima della loro emanazione».
- L'art. 16, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n.
133 (Disposizioni in materia di perequazione,
razionalizzazione e federalismo fiscale), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 17 maggio 1999, n. 113, cosi' recita:
«1. Il Ministro delle finanze puo' disporre, anche in via
temporanea, l'accettazione di nuove scommesse a
totalizzatore o a quota fissa, relative ad eventi sportivi
diversi dalle corse dei cavalli e dalle competizioni
organizzate dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)
da parte dei soggetti cui e' affidata in concessione
l'accettazione delle scommesse a totalizzatore e a quota
fissa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
8 aprile 1998, n. 169, e del decreto 2 giugno 1998, n. 174,
del Ministro delle finanze i quali a tale fine
impiegheranno sedi, strutture e impianti gia' utilizzati
nell'esercizio della loro attivita'. Con riferimento a tali
nuove scommesse nonche' ad ogni altro tipo di gioco,
concorso pronostici e scommesse, il Ministro delle finanze
emana regolamenti a norma dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare le modalita'
e i tempi di gioco, la corresponsione di aggi, diritti e
proventi dovuti a qualsiasi titolo, ivi compresi quelli da
destinare agli organizzatori delle competizioni. Con
decreto del Ministro delle finanze e' altresi' stabilito
l'ammontare del prelievo complessivo, comprensivo dei
predetti oneri, su ciascuna scommessa; il prelievo non puo'
superare il 62 per cento delle somme giocate. Per le
medesime scommesse a totalizzatore il Ministro delle
finanze puo' prevederne l'accettazione anche da parte dei
gestori e dei concessionari di giochi, concorsi pronostici
e lotto, purche' utilizzino una rete di ricevitorie
collegate con sistemi informatici in tempo reale».
- Il decreto del Ministero delle finanze 15 febbraio
2001, n. 156, recante: « Autorizzazione alla raccolta
telefonica o telematica delle giocate relative a scommesse,
giuochi e concorsi pronostici» e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 2 maggio 2001, n. 100.
- I commi 1 e 2 dell'art. 12 della legge 18 ottobre
2001, n. 383, recante: «Primi interventi per il rilancio
dell'economia», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
24 ottobre 2001, n. 248, cosi' recitano:
«Art. 12 (Gestione unitaria delle funzioni statali in
materia di giochi, formazione del personale e trasferimento
ai comuni di beni immobili). - 1. Al fine di ottimizzare
il gettito erariale derivante dal settore, le funzioni
statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi,
delle scommesse e dei concorsi a premi e le relative
risorse sono riordinate con uno o piu' decreti del
Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi dell'art.
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla base
dei seguenti criteri direttivi:
a) eliminazione di duplicazioni e sovrapposizione di
competenze, con attribuzione delle predette funzioni ad una
struttura unitaria;
b) individuazione della predetta struttura in un
organismo esistente, ovvero da istituire ai sensi degli
articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300.
2. I giochi, le scommesse ed i concorsi a premi di cui
al comma 1 sono disciplinati tenendo anche conto
dell'esigenza di razionalizzare i sistemi informatici
esistenti, con uno o piu' decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi
dell'art. 17, com-ma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Resta fermo quanto previsto dall'art. 16, comma 1, secondo,
terzo e quarto periodo, della legge 13 maggio 1999, n. 133.
La posta unitaria di partecipazione a scommesse, giochi e
concorsi pronostici e' determinata con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze. Le modalita' tecniche dei
giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi sono
comunque stabilite con decreto dirigenziale. Sino alla data
di entrata in vigore dei decreti emanati ai sensi del
presente comma continuano ad applicarsi le disposizioni di
legge e regolamentari vigenti.».
- L'art. 4 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138
(Interventi urgenti in materia tributaria, di
privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e
per il sostegno dell'economia anche nelle aree
svantaggiate), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 luglio
2002, n. 158 e convertito in legge, con modificazioni,
dall'art. 1, legge 8 agosto 2002, n. 178 (Gazzetta
Ufficiale 10 agosto 2002, n. 187) cosi' recita:
«Art. 4 (Unificazione delle competenze in materia di
giochi). 1. Al fine di assicurare la gestione unitaria
prevista dall'art. 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383,
nonche' di eliminare sovrapposizioni di competenze, di
razionalizzare i sistemi informatici esistenti e di
ottimizzare il gettito erariale, l'Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato svolge tutte le funzioni in materia
di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e
concorsi pronostici. Per i giochi, le scommesse ed i
concorsi pronostici connessi con manifestazioni sportive,
ferma restando la riserva del Comitato olimpico nazionale
italiano (CONI) prevista dall'art. 6 del
decreto-legislativo 14 aprile 1948, n. 496, le predette
funzioni sono attribuite all'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato in concessione; per assicurarne un
ordinato trasferimento, con uno o piu' decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare di concerto con
il Ministro per i beni e le attivita' culturali entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono stabilite le date dalle quali le funzioni
sono esercitate dall'Amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato, e le modalita' del predetto trasferimento. Le
azioni possedute dal CONI relative a societa' operanti nel
predetto settore di attivita' sono trasferite, a titolo
gratuito, allo Stato. I rapporti con le federazioni
sportive continuano ad essere tenuti in via esclusiva dal
CONI, anche con riferimento ai giochi, alle scommesse ed ai
concorsi pronostici connessi a manifestazioni sportive
organizzate o svolte sotto il controllo del CONI stesso.
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e'
rideterminata la composizione del Comitato generale per i
giochi istituito dall'art. 3 della legge 10 agosto 1988, n.
357, di cui fa parte un rappresentante del Ministero per i
beni e le attivita' culturali, nonche' il presidente del
CONI o un suo delegato. Il Comitato fissa gli indirizzi
strategici per l'organizzazione e la gestione dei giochi,
delle scommesse e dei concorsi pronostici. Le deliberazioni
del Comitato concernenti i giochi, le scommesse ed i
concorsi pronostici ricadenti nella riserva del CONI sono
adottate con il voto favorevole del presidente del CONI.
Resta fermo quanto previsto dall'art. 3, commi 77, 78 e 83,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive
modificazioni, e dalle relative norme di attuazione.
L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato versa al
CONI una somma pari alla quota, prevista dalle vigenti
disposizioni, dei prelievi, calcolati al netto di imposte e
spese, sui giochi, scommesse e concorsi pronostici connessi
a manifestazioni sportive organizzate o svolte sotto il
controllo del CONI stesso. Il disciplinare di concessione
prevede le modalita' di attribuzione di eventuali risorse
aggiuntive volte a soddisfare adeguatamente, in funzione
dell'andamento dei giochi di competenza, le necessita'
finanziarie del CONI nel rispetto della sua autonomia
finanziaria.
2. Il compenso dovuto dal giocatore al ricevitore per
la partecipazione ai concorsi pronostici Totocalcio,
Totogol, Totosei, Totobingol e Totip e' fissato nella
misura dell'8 per cento del costo al pubblico per colonna.
3. Resta fermo quanto previsto dall'art. 16, comma 1,
della legge 13 maggio 1999, n. 133, per tutti i giochi
disciplinati ai sensi del presente articolo.
3-bis. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
e gli altri dipartimenti del Ministero dell'economia e
delle finanze possono avvalersi degli esperti del SECIT ad
essi assegnati. La disposizione di cui all'art. 11, settimo
comma, della legge 24 aprile 1980, n. 146, si interpreta
nel senso che il rapporto a tempo parziale con gli esperti
puo' avvenire o tramite rapporto a tempo parziale o con
rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e che
conseguentemente, fermo il principio del voto capitario, il
numero degli esperti assegnabile al servizio e'
rideterminato in proporzione al conseguente impegno
lavorativo.».
- Il decreto-legge 24 giugno2003, n. 147, recante:
«Proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali»
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 giugno 2003, n.
145 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1,
legge 1 agosto 2003, n. 200 (Gazzetta Ufficiale 2 agosto
2003, n. 178).
- L'art. 8, comma 18, del citato decreto-legge, cosi'
recita:
«18. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla
base di indirizzi strategici deliberati dal Comitato
generale per i giochi di cui al comma 12, provvede ad
individuare, nel rispetto della disciplina comunitaria e
nazionale, operatori specializzati nella gestione di reti
di partecipazione a distanza, con modalita' elettroniche e
telematiche, anche combinate al segnale telefonico, a
giochi, a scommesse, a concorsi, istituiti o da istituire,
anche connessi a manifestazioni sportive organizzate dagli
enti pubblici competenti, assicurando, in ogni caso, il
rispetto dei principi della certezza giuridica del rapporto
tra giocatore, reti di partecipazione al gioco tradizionali
ed operatore selezionato ai sensi del presente comma,
nonche' della sicurezza e trasparenza del gioco, della
tutela della buona fede degli utenti, delle rispettive
responsabilita' dei diversi operatori coinvolti».
- La legge 26 gennaio 1983, n. 18, concernente:
«Obbligo da parte di determinate categorie di contribuenti
dell'imposta sul valore aggiunto di rilasciare uno
scontrino fiscale mediante l'uso di speciali registratori
di cassa», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
31 gennaio 1983, n. 29.


Titolo I
STRUTTURA DEL SISTEMA DI GESTIONEDEI GIOCHI DI SORTE LEGATI AL CONSUMO

Art. 2.
Gli elementi del sistema di gestione
1. Alla gestione dei giochi di sorte e' preposto uno specifico
sistema di gestione composto dai seguenti elementi:
1. Il sistema centrale;
2. La rete telematica eventualmente suddivisa in partizioni;
3. I terminali di gioco connessi alla rete telematica,
eventualmente attraverso apparati di concentrazione.
2. Sono terminali di gioco i registratori di cassa, il cui modello
risulta approvato e che hanno superato con esito positivo i controlli
di conformita' previsti dall'articolo 7 del decreto del Ministro
delle finanze 23 marzo 1983 e successive modificazioni, che
soddisfano al contempo gli specifici requisiti di conformita'
definiti da AAMS, ai fini del gioco. Nel terminale di gioco la parte
fiscale e la parte dedicata al gioco devono essere logicamente
separate, precludendo ogni possibilita' di scambio di informazioni,
mentre entrambe devono essere in grado di comandare, rispettivamente,
la stampa dello scontrino fiscale e la stampa della ricevuta di
partecipazione al gioco, come sezioni distinte di un medesimo
supporto cartaceo.

Nota all'art. 2:
- Il decreto del Ministro delle finanze 23 marzo 1983,
recante: «Norme di attuazione delle disposizioni di cui
alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, concernente obbligo da
parte di determinate categorie di contribuenti dell'imposta
sul valore aggiunto di rilasciare uno scontrino fiscale
mediante l'uso di speciali registratori di cassa», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 marzo 1983, n. 82.

Art. 3.
Funzioni del sistema centrale

1. Il sistema centrale, collegato alla rete telematica e alle sue
eventuali partizioni, assicura le seguenti funzioni:
a) la generazione delle serie di biglietti ed il loro
frazionamento in blocchi, in conformita' ai requisiti tecnici e alle
modalita' operative di ciascuno specifico gioco di sorte, definiti
con i provvedimenti di cui all'articolo 17;
b) la definizione dei biglietti virtuali vincenti, in caso di
giochi basati su vincite predeterminate;
c) la gestione dell'estrazione dei biglietti virtuali vincenti,
in caso di giochi basati su vincite ad estrazione successiva di tipo
informatizzato;
d) la trasmissione delle serie di biglietti, su richiesta del
concessionario, al concessionario stesso;
e) l'acquisizione dei dati del gioco, memorizzati nei sistemi di
elaborazione delle partizioni della rete telematica e da questo
trasmessi periodicamente al sistema centrale;
f) la raccolta, attraverso la rete telematica ed al di fuori
della periodicita' stabilita, dei dati di gioco memorizzati nei
terminali di gioco;
g) la contabilita' del gioco, sulla base dei dati provenienti
dalla rete telematica e dalle sue eventuali partizioni;
h) il controllo della conformita' del funzionamento della rete
telematica e dei terminali di gioco ad essa collegati rispetto alle
prescrizioni del gioco, fissate con i provvedimenti di cui
all'articolo 17, comma 1.

Art. 4.
Funzioni della rete telematica

1. La rete telematica o le sue partizioni, se suddivisa, assicurano
le seguenti funzioni:
a) il collegamento tra il sistema centrale ed il sistema di
elaborazione;
b) il collegamento tra il sistema di elaborazione ed i terminali
di gioco;
c) il controllo della conformita' del funzionamento dei terminali
di gioco alle prescrizioni del gioco;
d) l'applicazione, nel caso di vincite determinabili
precedentemente alla giocata accettata, dei criteri e delle regole
fissati per l'assegnazione di blocchi di biglietti ai singoli
terminali di gioco, di cui all'articolo 17, comma 2, lettera i),
indispensabile per assicurare pari opportunita' di vincita ai
giocatori;
e) la trasmissione, su richiesta del punto di vendita, di uno o
piu' blocchi di biglietti;
f) la raccolta periodica dei dati del gioco memorizzati nei
terminali di gioco, per il successivo trasferimento di tali
informazioni al sistema centrale;
g) la raccolta, su richiesta del sistema centrale ed al di fuori
della periodicita' stabilita, dei dati di gioco memorizzati nei
terminali di gioco, nonche' il trasferimento immediato degli stessi
al sistema centrale;
h) la rendicontazione della raccolta dei dati di gioco, nonche'
il successivo trasferimento di tali informazioni al sistema centrale.

Art. 5.
Funzioni del terminale di gioco

1. Il terminale di gioco, collegato alla rete telematica o alle sue
partizioni, eventualmente attraverso apparati di concentrazione,
assicura le seguenti funzioni:
a) la ricezione dei blocchi di biglietti dal sistema di
elaborazione;
b) la gestione dei biglietti compresi nei blocchi trasmessi dalla
partizione della rete telematica. Nel caso di vincite determinabili
precedentemente alla giocata accettata, il terminale di gioco applica
i criteri e le regole fissati per la vendita dei biglietti di
ciascuno specifico gioco di sorte, di cui all'articolo 17, comma 2,
lettera i), indispensabili per assicurare pari opportunita' di
vincita ai giocatori;
c) la stampa della ricevuta di partecipazione, conforme ai
requisiti specificati nell'articolo 13;
d) la messa a disposizione, per il periodo di riferimento, dei
dati di gioco al sistema di elaborazione;
e) la messa a disposizione al sistema centrale, al di fuori della
periodicita' stabilita, dei dati di gioco.

Titolo II
ATTORI DEL SISTEMA DI GESTIONE

Art. 6.
Gli attori del sistema

1. Gli attori del sistema di gestione sono AAMS, i concessionari e
i titolari dei punti di vendita; gli articoli 7, 8, 9, 10 e 11
definiscono gli obblighi, le competenze ed il ruolo di ciascun
attore.

Art. 7.
Competenze di indirizzo e di gestione di AAMS

1. AAMS, con procedura ad evidenza pubblica adottata nel rispetto
della normativa nazionale e comunitaria, affida in concessione
l'attivazione e la gestione delle partizioni della rete telematica.
Le suddette procedure assicurano la competitivita' del mercato del
gioco, evitando l'instaurarsi di posizioni monopolistiche ed
oligopolistiche, e favorendo la concorrenza tra i concessionari. Le
concessioni individuano esplicitamente i casi di decadenza.
2. AAMS stabilisce, con uno o piu' provvedimenti, i requisiti dei
terminali di gioco, definendo modalita' che assicurino la tutela del
giocatore e la salvaguardia degli interessi erariali, la integrita'
dei biglietti virtuali assegnati al terminale di gioco, nonche' la
sicurezza della trasmissione dei biglietti virtuali dal sistema di
elaborazione al terminale di gioco e dei dati di gioco dal terminale
al sistema di elaborazione.
3. AAMS determina le regole operative di ciascun gioco di sorte,
mediante i provvedimenti di cui all'articolo 17. In particolare, nel
caso di giochi per i quali le vincite sono determinate
precedentemente alla giocata accettata, AAMS stabilisce i criteri di
assegnazione e vendita dei biglietti virtuali, posti a garanzia della
casualita' delle vincite, nonche' le modalita' di effettuazione dei
relativi controlli.
4. AAMS promuove i giochi di sorte presso il pubblico, assicurando
sia una corretta informazione al giocatore che eguali opportunita'
per ogni concessionario.
5. AAMS gestisce il sistema centrale, nonche' la banca dati
complessiva dei punti di vendita e dei titolari. La banca dati
comprende anche l'elenco dei titolari inabilitati alla raccolta dei
giochi di sorte, di cui al comma 8.
6. AAMS, nel caso di giochi per i quali il proprio provvedimento,
di cui all'articolo 17, preveda che la vincita sia determinata
successivamente alla giocata accettata, definisce le modalita' di
effettuazione delle estrazioni ed i relativi controlli.
7. AAMS, nell'ambito degli schemi di convenzione di concessione,
stabilisce i requisiti inderogabili e le condizioni essenziali degli
accordi tra titolari e concessionari. Il venir meno dei requisiti
inderogabili e l'inosservanza delle condizioni essenziali comportano
necessariamente la risoluzione dell'accordo tra il titolare e il
concessionario. E' facolta' di AAMS richiedere al concessionario la
risoluzione di un accordo con un titolare, ove ne ricorrano le
condizioni.
8. AAMS redige, aggiorna e rende disponibile per tutti i
concessionari un apposito elenco dei titolari inabilitati alla
raccolta dei giochi di sorte, qualificati come tali sulla base degli
accordi risolti, nonche' dei casi di inosservanza delle norme di
legge e dei regolamenti inerenti al gioco.

Art. 8.
Poteri di controllo e vigilanza di AAMS

1. AAMS vigila sul corretto svolgimento dei giochi di sorte
effettuando tutti i necessari controlli sull'operato dei
concessionari e dei titolari dei punti di vendita.
2. Le modalita' di esecuzione dei controlli e della vigilanza di
AAMS sullo svolgimento dei giochi di sorte sono definite nelle
convenzioni che regolano il rapporto concessorio.

Art. 9.
Requisiti soggettivi del concessionario

1. La concessione per l'attivazione e la gestione di una partizione
della rete telematica e' affidata a societa', a societa' consortili
ed a raggruppamenti temporanei d'impresa di cui all'articolo 10 del
decreto legislativo n. 358 del 1992 e successive modificazioni, i
quali siano in grado di garantire, per tutta la durata della
concessione:
a) la piena integrita' e conformita' degli apparecchi misuratori
fiscali di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, e successive
modificazioni;
b) la separazione logica di cui all'articolo 2, comma 2 del
presente regolamento, tra la parte fiscale e la parte dedicata al
gioco, di ciascun terminale di gioco collegato alla propria
partizione di rete telematica.

Nota all'art. 9:
- L'art. 10 del decreto legislativo 24 luglio 1992, n.
358 (Testo unico delle disposizioni in materia di appalti
pubblici di forniture, in attuazione delle direttive
77/62/CEE, 80/767/CEE e 88/295/CEE), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 11 agosto 1992, n. 188, cosi' recita:
«Art. 10 (Raggruppamenti di imprese). - 1. Alle gare
per l'aggiudicazione delle forniture di cui al presente
testo unico sono ammesse a presentare offerte anche imprese
appositamente e temporaneamente raggruppate.
2. L'offerta congiunta deve essere sottoscritta da
tutte le imprese raggruppate e deve specificare le parti
della fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese
e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della
gara, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina
prevista nel presente articolo.
3. L'offerta congiunta comporta la responsabilita'
solidale nei confronti dell'amministrazione di tutte le
imprese raggruppate.
4. Le singole imprese, facenti parte del gruppo
risultato aggiudicatario della gara, devono conferire, con
unico atto, mandato speciale con rappresentanza ad una di
esse, designata quale capogruppo. Tale mandato deve
contenere espressamente le prescrizioni di cui al presente
articolo e risultare da scrittura privata autenticata,
secondo la forma prevista dal Paese in cui il relativo atto
e' redatto. La procura e' conferita al rappresentante
legale dell'impresa capogruppo.
5. Il mandato e' gratuito e irrevocabile e la sua
revoca per giusta causa non ha effetto nei riguardi
dell'amministrazione.
6. Al mandatario spetta la rappresentanza, anche
processuale, delle imprese mandanti nei riguardi
dell'amministrazione per tutte le operazioni e gli atti di
qualsiasi natura dipendenti dal contratto, anche dopo il
collaudo della fornitura, fino all'estinzione del rapporto.
Tuttavia l'amministrazione puo' far valere direttamente le
responsabilita' a carico delle imprese mandanti.
7. Il rapporto di mandato non determina di per se'
organizzazione o associazione fra le imprese riunite,
ognuna delle quali conserva la propria autonomia ai fini
della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri
sociali.
8. In caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se
trattasi di impresa individuale, in caso di morte,
interdizione o inabilitazione del titolare,
l'amministrazione ha facolta' di proseguire il contratto
con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei
prescritti requisiti di idoneita', entrata nel gruppo in
dipendenza di una delle cause predette, che sia designata
mandataria nel modo indicato al comma 4, ovvero di recedere
dal contratto.
9. In caso di fallimento di una impresa mandante o, se
trattasi di impresa individuale, in caso di morte,
interdizione o inabilitazione del titolare, l'impresa
mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante
in possesso dei prescritti requisiti di idoneita', e'
tenuta alla esecuzione direttamente o a mezzo delle altre
imprese mandanti.».

Art. 10.
Competenze e responsabilita' del concessionario

1. Il concessionario:
a) assicura che la partizione della rete telematica affidatagli
assolva alle funzioni di cui all'articolo 4;
b) custodisce le ricevute di partecipazione vincenti e pagate,
direttamente ovvero per il tramite dei punti di vendita collegati,
per un periodo di cinque anni;
c) provvede, dopo la verifica della ricevuta di gioco e secondo
le modalita' di cui all'articolo 21, al pagamento delle vincite il
cui importo sia superiore a 1.000,00;
d) vigila sull'osservanza, da parte del titolare del punto di
vendita, delle disposizioni contrattuali e degli obblighi di cui
all'articolo 11. A tal fine raccoglie anche le segnalazioni dei
giocatori e dei clienti dei punti di vendita, dotandosi di idonei
canali di accesso per il pubblico;
e) risolve l'accordo con il titolare, anche su richiesta di AAMS,
privandolo della possibilita' di commercializzare i giochi di sorte,
nei casi di violazione delle disposizioni contrattuali e degli
obblighi di cui all'articolo 11, nonche' di inosservanza di leggi o
regolamenti sul gioco. Dell'avvenuta risoluzione da' immediata
comunicazione ad AAMS;
f) verifica che il titolare intraprenda le procedure di blocco
per i terminali, sia nei casi di risoluzione degli accordi con i
titolari, sia nei casi in cui si e' rilevata la non conformita' dei
terminali di gioco stessi, per qualsiasi motivo, ai requisiti
definiti da AAMS;
g) assolve a tutti gli adempimenti amministrativi relativi ai
terminali di gioco collegati alla sua partizione;
h) effettua rilevazioni statistiche presso i punti di vendita
dove sono installati i terminali di gioco collegati alla sua
partizione, al fine di reperire le informazioni richieste
periodicamente da AAMS;
i) mantiene costantemente aggiornata la banca dati dei punti di
vendita collegati alla partizione a lui affidata e ne trasmette i
contenuti al sistema centrale;
j) predispone il materiale illustrativo sulle caratteristiche del
singolo gioco, sui diritti del giocatore e sulle modalita' di
riscossione delle vincite da esporre presso i punti di vendita;
k) effettua la rendicontazione del gioco, in base ai biglietti
virtuali venduti dai terminali collegati alla partizione a lui
affidata;
l) effettua il versamento del prelievo erariale unico, ai sensi
dell'articolo 18.
2. Il concessionario non puo' stipulare accordi per la
commercializzazione dei giochi di sorte con titolari che si trovino
ricompresi nell'elenco di cui all'articolo 7, comma 8.
3. Il concessionario e' tenuto, altresi', a svolgere tutte le altre
attivita' strumentali e funzionali per la corretta ed efficace
gestione telematica dei terminali di gioco, nonche del gioco stesso.
4. Il concessionario e' tenuto ad eseguire la manutenzione,
ordinaria e straordinaria, della partizione della rete telematica a
lui affidata, secondo le modalita' ed i criteri stabiliti nelle
convenzioni di concessione.
5. AAMS revoca la concessione per la gestione dei giochi di sorte
legati al consumo e per la gestione operativa della partizione di
rete telematica, in caso di gravi violazioni delle disposizioni del
presente regolamento da parte del concessionario, nonche' nei casi di
revoca o decadenza espressamente previsti dalle convenzioni di
concessione.

Art. 11.
Obblighi del titolare del punto di vendita

1. Il gioco e' raccolto presso i punti di vendita dotati di
terminali di gioco, dal titolare che ha sottoscritto un apposito
accordo con il concessionario, o da un suo incaricato. Il gioco non
puo' essere raccolto nei punti di vendita il cui titolare sia stato
inserito nell'elenco degli inabilitati alla raccolta dei giochi di
sorte di cui all'articolo 7, comma 8.
2. Il titolare e' obbligato:
a) ad applicare integralmente e correttamente le disposizioni del
presente regolamento e dei provvedimenti di cui all'articolo 17;
b) ad esporre il presente regolamento ed i provvedimenti di cui
all'articolo 17 all'interno del punto di vendita, in modo da
consentire al pubblico di prenderne agevole visione;
c) ad esporre, in modo ben evidente, il materiale illustrativo
predisposto dal concessionario, relativo alle caratteristiche del
singolo gioco, ai diritti del giocatore ed alle modalita' di
riscossione delle vincite;
d) ad informare ogni persona che richieda spiegazioni riguardo i
giochi di sorte commercializzati all'interno del punto di vendita;
e) ad indicare al pubblico, mediante idoneo avviso, la
denominazione del concessionario per conto del quale raccoglie il
gioco ed i relativi recapiti per segnalazioni o reclami;
f) ad esporre all'esterno del punto di vendita il contrassegno di
cui all'articolo 12, comma 1;
g) a rimborsare il giocatore nel caso previsto dall'articolo 12,
comma 8;
h) a pagare, secondo le modalita' previste dall'articolo 20
immediatamente dopo la verifica della ricevuta di gioco, le vincite
il cui importo non sia superiore a 1.000,00 Euro;
i) a vigilare affinche' i propri eventuali incaricati applichino
integralmente e correttamente le disposizioni del presente
regolamento e dei provvedimenti di cui all'articolo 17.

Titolo III
DISCIPLINA GENERALE DEI GIOCHI DI SORTE LEGATI AL CONSUMO

Art. 12.
Elementi generali dell'esercizio del gioco

1. Il gioco di sorte legato al consumo e' raccolto esclusivamente
presso i punti vendita individuati da idonei contrassegni esterni
definiti con provvedimenti di AAMS, i cui titolari abbiano
sottoscritto apposito accordo con un concessionario, conforme ai
requisiti e alle condizioni stabiliti da AAMS, di cui all'articolo 7,
punto 7.
2. Il gioco di sorte puo' prevedere, in base a quanto stabilito dai
singoli provvedimenti di AAMS di cui all'articolo 17, vincite
predeterminate, e quindi rese evidenti sulla ricevuta di
partecipazione, o determinabili successivamente alla giocata
accettata, mediante una o piu' estrazioni.
3. Il prezzo del biglietto virtuale e' stabilito con il
provvedimento di AAMS di cui all'articolo 17. L'importo del singolo
biglietto virtuale non puo', in ogni caso, essere inferiore ad un
centesimo di Euro e non puo' essere superiore a 5,00 (cinque/00)
Euro.
4. Qualunque sia il prezzo del biglietto virtuale, la singola
giocata accettata dal titolare non puo', comunque, superare il valore
di 5,00 (cinque/00) Euro.
5. Costituisce elemento di determinazione della vincita
l'identificativo del biglietto virtuale riportato sulla ricevuta di
partecipazione, anche nella forma abbreviata di cui all'articolo 13,
comma 2, lettera d).
6. Le giocate accettate non possono essere annullate. Nel caso in
cui il valore dei biglietti risultante dalla ricevuta di gioco non
corrisponda a quanto richiesto dal giocatore e questi non sia
disponibile all'acquisto difforme, la giocata accettata e' da
intendersi acquistata dal punto di vendita. Al verificarsi di tale
condizione, il titolare del punto di vendita, o il suo incaricato
della raccolta del gioco, provvede a separare la sezione riservata
alla ricevuta di partecipazione al gioco dallo scontrino fiscale,
consegnando quest'ultimo al cliente e trattenendo la ricevuta
medesima. L'eventuale premio connesso alla giocata e' attribuito al
punto di vendita, nel caso in cui sia di importo non superiore a
1.000 Euro, mentre nel caso in cui il suo valore superi i 1.000 Euro
il premio non puo' essere riscosso da nessun soggetto e confluisce
nel fondo speciale di riserva di cui all'articolo 14, comma 2.
7. Le giocate accettate di importo superiore a quanto previsto dal
comma 4, sono nulle.
8. Nel caso di gioco con vincite determinabili successivamente alla
giocata accettata, il giocatore ha diritto al rimborso del costo del
biglietto, in caso di mancata effettuazione dell'estrazione dei
biglietti vincenti. Il diritto al rimborso matura dal momento
dell'annullamento dell'estrazione ed e' attestato dal possesso della
ricevuta di partecipazione al gioco.
9. Il rimborso del giocatore si effettua in contanti, presso il
punto di vendita in cui e' stata rilasciata la ricevuta di
partecipazione, ovvero presso altri punti di vendita collegati allo
stesso concessionario e nei quali si pratica il medesimo gioco.

Art. 13.
Ricevuta di partecipazione al gioco

1. Le giocate accettate sono documentate mediante consegna al
giocatore della ricevuta di partecipazione. Costituisce ricevuta di
partecipazione al gioco la scritturazione dei dati di gioco su una
sezione distinta del medesimo supporto cartaceo dello scontrino
fiscale emesso dal registratore di cassa, se reso conforme ai
requisiti definiti da AAMS. La separazione fisica delle due sezioni,
da chiunque sia effettuata, comporta la perdita di validita' della
ricevuta di partecipazione.
2. Sulla ricevuta di partecipazione sono riportate almeno le
seguenti informazioni:
a) la denominazione del concessionario;
b) la partita IVA e l'indirizzo del punto di vendita;
c) il codice identificativo del terminale di gioco emittente, che
puo' coincidere con la matricola fiscale nel caso di registratore di
cassa reso conforme ai requisiti definiti da AAMS per i terminali
stessi;
d) l'identificativo del biglietto virtuale; nel caso di acquisto
da parte del giocatore di piu' biglietti sono ammesse forme
abbreviate di scrittura degli identificativi dei biglietti virtuali,
secondo le modalita' definite dal provvedimento di AAMS di cui
all'articolo 17;
e) la data e l'ora di effettuazione della giocata accettata;
f) il prezzo del singolo biglietto;
g) il numero di biglietti virtuali acquistati dal giocatore;
h) il costo totale della giocata accettata;
i) per i giochi con vincite predeterminate, la vincita o le
vincite conseguite, nel caso di acquisto di piu' biglietti con una
sola giocata accettata;
j) per i giochi con vincite predeterminate, l'identificativo del
biglietto virtuale vincente, o dei biglietti virtuali vincenti, nel
caso di acquisto di piu' biglietti con una sola giocata accettata;
k) per i giochi con vincite determinabili successivamente alla
giocata accettata, il riferimento all'estrazione od alle estrazioni
cui il biglietto partecipa.
3. Il provvedimento di cui all'articolo 17 definisce gli eventuali
ulteriori elementi da riportare obbligatoriamente sulla ricevuta di
partecipazione, ai soli fini di migliorare il servizio prestato ai
giocatori.

Art. 14.
Ripartizione delle somme giocate

1. L'importo di ciascun biglietto virtuale e' ripartito secondo le
seguenti percentuali:
a) aggio riconosciuto al titolare, 8 per cento;
b) contributo alle spese di gestione di AAMS, 2,5 per cento;
c) compenso al concessionario, 4,5 per cento;
d) prelievo erariale unico, 30 per cento;
e) disponibile a vincite, 55 per cento.
2. E' istituito un conto corrente infruttifero presso la tesoreria
centrale intestato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
e denominato «fondo speciale di riserva», al quale affluiscono gli
eventuali premi e rimborsi non riscossi, una volta decorsi i termini
di decadenza di cui all'articolo 22.
3. Le giacenze del fondo speciale di riserva sono destinate ai
disponibili a vincite di successivi giochi e ad essi conferiti con i
provvedimenti di AAMS di cui all'articolo 17.
4. I prelevamenti dal conto corrente di cui al comma 2 e la loro
iscrizione ai capitoli di bilancio dell'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato sono effettuati con decreto del direttore generale
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di concerto con
il capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Art. 15.
Pubblicita'

1. Il presente regolamento ed i provvedimenti di cui all'articolo
17 sono esposti in ogni punto di vendita presso il quale si
commercializza il gioco, con modalita' tali da consentire al pubblico
di prenderne agevolmente visione.
2. Il presente regolamento ed i provvedimenti di cui all'articolo
17 sono pubblicati sui siti internet di AAMS e dei concessionari.
3. Presso ciascun punto di vendita sono altresi' esposti:
a) i dati identificativi del concessionario per il quale si
raccoglie il gioco, unitamente ad un recapito telefonico ed
all'indicazione del sito internet;
b) l'elenco dei biglietti vincenti, per quanto riguarda i giochi
con vincite determinabili successivamente alla giocata accettata;
c) l'elenco degli istituti di credito convenzionati con il
concessionario, per la riscossione dei premi di importo superiore a
1.000 Euro;
d) le probabilita' di vincita delle diverse categorie di premi,
associate all'acquisto dei biglietti virtuali.

Art. 16.
Soluzione delle controversie

1. La soluzione in via amministrativa delle controversie, escluse
quelle di natura fiscale, insorte in sede di interpretazione e di
esecuzione del presente regolamento e dei provvedimenti di cui
all'articolo 17, e' demandata all'organo di cui all'articolo 2, comma
4, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica
15 dicembre 2003, n. 385.
2. Il reclamo scritto e' inoltrato, tramite raccomandata con
ricevuta di ritorno, entro sessanta giorni dal termine fissato per
ciascun gioco di sorte legato al consumo, per mezzo dei provvedimenti
di cui all'articolo 17, tenuto conto del fatto che si tratti di
giochi con vincita predeterminata, ovvero di giochi con estrazione
differita.

Nota all'art. 16:
- L'art. 2, comma 4, lettera b), del decreto del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 2003, n. 385,
(Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 28 gennaio 2004, n. 22, cosi' recita: «4. Presso
l'Amministrazione autonoma operano altresi':
a) (Omissis);
b) la commissione per la trasparenza dei giochi, che
sostituisce tutti gli organismi o commissioni, comunque
denominati, che esercitano funzioni di vigilanza sulla
regolarita' dell'esercizio del lotto, delle lotterie, dei
giochi, delle scommesse e dei concorsi pronostici, in
particolare per quanto attiene la correttezza delle
operazioni di estrazione, di accertamento dei risultati, di
determinazione del montepremi, di definizione e
assegnazione delle vincite. La commissione, competente
altresi' a risolvere, in via amministrativa, le
contestazioni in materia di giochi, e' nominata con decreto
direttoriale. La commissione e' composta da un numero di
membri inferiore del dieci per cento di quello complessivo
dei componenti degli organismi o commissioni cui la stessa
si sostituisce. Con decreto direttoriale sono determinate
l'organizzazione e le modalita' di funzionamento della
commissione e sono fissati, senza oneri aggiuntivi a carico
del bilancio dello Stato, i compensi spettanti ai suoi
componenti. La commissione presenta annualmente al Ministro
una relazione sulla attivita' svolta, per il successivo
inoltro al Parlamento».

Art. 17.
Requisiti tecnici dei singoli giochi di sorte legati al consumo

1. Con appositi provvedimenti di AAMS, che adottano il nomenclatore
di cui all'articolo 1, comma 2, sono definiti i requisiti tecnici e
le modalita' operative di esercizio di ciascun gioco di sorte legato
al consumo.
2. Fermo restando quanto stabilito dal presente regolamento, per
ciascun gioco di sorte i provvedimenti di cui al comma 1 definiscono
almeno:
a) il prezzo del biglietto virtuale;
b) il numero di biglietti virtuali emessi;
c) il numero delle serie di biglietti previste;
d) il meccanismo del gioco;
e) l'importo della giacenza del fondo speciale di riserva di cui
all'articolo 14, comma 2, assegnata al disponibile a vincite;
f) l'importo complessivo del disponibile a vincite;
g) le categorie di premi;
h) l'importo del premio per ciascuna categoria;
i) il numero totale di biglietti vincenti, suddiviso per
categorie di premi;
j) nel caso di gioco con vincite determinabili successivamente
alla giocata accettata, il numero di estrazioni, le modalita' di
estrazione e la data, o le date, di estrazione;
k) nel caso di gioco con vincite determinabili successivamente
alla giocata accettata, che preveda l'abbinamento dei biglietti
estratti ad un evento successivo alla loro estrazione, la data, o le
date degli eventi che determinano l'avvenuta vincita, dalle quali
decorrono i termini per la riscossione dei premi;
l) nel caso di gioco con vincite determinabili precedentemente
alla giocata accettata, gli specifici criteri e le modalita' tecniche
per l'assegnazione di blocchi di biglietti ai titolari, a garanzia
delle pari opportunita' di vincita dei giocatori, nonche' le
modalita' di esercizio dei relativi controlli;
m) le eventuali informazioni aggiuntive rispetto a quelle
stabilite dall'articolo 13, comma 2, strettamente finalizzate ad una
migliore fruibilita' del gioco, da stampare sulla ricevuta di
partecipazione; la modalita' di scrittura abbreviata degli
identificativi dei biglietti virtuali, nel caso di acquisto
contemporaneo, da parte del giocatore, di piu' biglietti.


Titolo IV
GESTIONE DEI FLUSSI FINANZIARI

Art. 18.
Versamento del prelievo erariale unico
e del contributo alle spese di gestione di AAMS
1. All'atto dell'acquisto di ciascuna serie di biglietti e con le
modalita' definite con provvedimento AAMS ovvero con la convenzione
di concessione, il concessionario versa il prelievo erariale unico ed
il contributo alle spese di gestione di AAMS, dovuti per ciascun
biglietto della serie medesima, in base all'articolo 14.

Art. 19.
Verifica della ricevuta di partecipazione

1. La ricevuta di partecipazione, in originale ed integra in ogni
sua parte, costituisce l'unico titolo al portatore valido per la
riscossione dei premi, solo a seguito di avvenuta verifica e solo se
presentata fisicamente unita, sullo stesso supporto cartaceo, allo
scontrino fiscale comprovante l'acquisto che ha occasionato il gioco.
La verifica e' effettuata dal punto di vendita o dal concessionario,
nel caso di vincite non superiori a 1.000,00 Euro, ed esclusivamente
dal concessionario, nel caso di vincite superiori a 1.000,00 Euro.

Art. 20.
Modalita' di pagamento delle vincite di importo non superiore a 1.000,00 Euro

1. Nel caso di giochi con vincite predeterminate, e quindi evidenti
gia' al momento del rilascio della ricevuta di partecipazione, i
premi di importo non superiore a 1.000,00 Euro sono pagati
immediatamente ed in contanti presso lo stesso punto di vendita in
cui e' stata effettuata la giocata accettata. E' facolta' del
vincitore richiedere al punto di vendita di riscuotere il pagamento
in un momento successivo, ove lo rendano opportuno ragioni di
sicurezza personale.
2. Nel caso di giochi con vincite determinabili successivamente
alla giocata accettata, il possessore di ricevute di partecipazione
vincenti premi di importo non superiore a 1.000,00 Euro puo'
richiederne il pagamento secondo tre modalita' alternative:
a) presentando la ricevuta di partecipazione al gioco presso i
punti di pagamento dei premi del concessionario, entro novanta giorni
solari dalla data di avvenuta vincita. Effettuate le opportune
verifiche, entro sette giorni il concessionario provvede al pagamento
del premio, che puo' essere effettuato per contanti, a mezzo di
assegno circolare, ovvero con bonifico bancario su un conto corrente
espressamente indicato dal vincitore;
b) presentando la ricevuta di partecipazione al gioco presso uno
qualsiasi dei punti di vendita che effettuano la raccolta dello
stesso gioco per il medesimo concessionario, entro novanta giorni
solari dalla data di avvenuta vincita. Effettuate le opportune
verifiche, entro sette giorni il punto di vendita provvede al
pagamento in contanti del premio;
c) presentando la ricevuta di partecipazione al gioco, entro
novanta giorni solari dalla data di avvenuta vincita, presso lo
stesso punto di vendita dove e' stata rilasciata, che effettua le
necessarie verifiche e provvede immediatamente al pagamento in
contanti del premio.
3. I provvedimenti di cui all'articolo 17, comma 1, possono
indicare modalita' aggiuntive di pagamento dei premi non superiori a
1.000,00 Euro, in ragione delle caratteristiche del singolo gioco e
delle evoluzioni dei mezzi di pagamento telematici, purche' tali
modalita' non siano sostitutive di quelle previste dal presente
articolo ed assicurino al giocatore vincente livelli di sicurezza, di
privacy e di servizio almeno pari.

Art. 21.
Modalita' di pagamento delle vincite di importo superiore a 1.000,00 Euro

1. Il possessore di ricevute di partecipazione vincenti premi di
importo superiore a 1.000,00 Euro puo' riscuotere il premio secondo
due modalita' alternative:
a) presentando la ricevuta di partecipazione al gioco presso un
qualsiasi sportello degli istituti di credito convenzionati con il
concessionario collegato con il punto di vendita presso il quale ha
acquistato il biglietto vincente, entro trenta giorni solari dalla
data di avvenuta vincita. L'elenco degli istituti convenzionati deve
essere notificato ad AAMS, tempestivamente aggiornato in caso di
variazioni ed adeguatamente pubblicizzato, sia presso i punti di
vendita che raccolgono il gioco, sia sul sito Internet del
concessionario. Esperita la verifica della ricevuta di partecipazione
da parte del concessionario, e su suo mandato, l'istituto, entro
venticinque giorni dalla consegna della ricevuta, provvede al
pagamento del premio, che puo' essere effettuato per contanti, a
mezzo di assegno circolare, ovvero con bonifico bancario, su un conto
corrente espressamente indicato dal vincitore;
b) presentando la ricevuta di partecipazione al gioco presso i
punti di pagamento dei premi del concessionario, entro novanta giorni
solari, dalla data di avvenuta vincita. Esperita la verifica della
ricevuta di partecipazione, il concessionario, entro quindici giorni
dalla consegna della ricevuta, provvede al pagamento del premio, che
puo' essere effettuato per contanti, a mezzo di assegno circolare,
ovvero con bonifico bancario su un conto corrente espressamente
indicato dal vincitore.

Art. 22.
Termini di decadenza

1. Nel caso in cui la verifica della ricevuta di partecipazione non
sia stata richiesta entro novanta giorni solari dalla data di
avvenuta vincita, i giocatori, ferma la sussistenza del credito
maturato, decadono dal diritto alla riscossione del premio, nonche',
quando ricorra il caso previsto dall'articolo 12, comma 8, da quello
al rimborso del biglietto presso i punti di vendita o i punti di
pagamento previsti dal presente regolamento. Le vincite e gli
eventuali rimborsi non riscossi affluiscono al fondo speciale di
riserva, di cui all'articolo 14, comma 2.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare.

Roma, 20 settembre 2005
Il Ministro: Siniscalco
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 2005

Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6
Economia e finanze, foglio n. 22