SEZ. 3 SENT. 19788 DEL 29/04/2003 (CC.28/02/2003) RV. 224887
PRES. Savignano G REL. Vitalone C COD.PAR.433
IMP. Leto Di Priolo PM. (Conf.)
671074 PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - SEN TENZA - IN GENERE - Sospensione condizionale della pena - Concessione con la sentenza di "patteggiamento" - Subordinazione "ex officio" al l'adempimento di un obbligo (rimessione in pristino; demolizione) - Possibilita' - Esclusione.
COD.PEN ART. 163
NUOVO COD.PROC.PEN. ART. 444 *COST.
NUOVO COD.PROC.PEN. ART. 445
NUOVO COD.PROC.PEN. ART. 448 COST.
COD.PEN ART. 165
L. DEL 28/2/1985 NUM. 47 ART. 7
D. LG. DEL 29/10/1999 NUM. 490 ART. 164

Nel procedimento speciale di applicazione della pena su richiesta delle parti il giudice, nel ratificare il contenuto dell'accordo intervenuto tra l'imputato ed il pubblico ministero, non puo' alterare i dati della richiesta e subordinare il beneficio della sospensione condizionale dell'esecuzione della pena all'adempimento di un obbligo la cui determinazione e' considerata dalla legge come facoltativa, ma che e' rimasto del tutto estraneo alla pattuizione (nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che
l'operativita' del beneficio sospensivo non potesse essere subordinata alla demolizione del manufatto abusivamente realizzato, fermo l'obbligo del giudice di ordinare la demolizione anche a seguito di sentenza ex artt. 444 - 448 cod. proc. pen.).
Fonte CED Cassazione