TAR Puglia (BA) Sez. II n. 1363 del 16 settembre 2011
Beni Ambientali. Zone umide artificiali
Nell'individuazione delle ZPS è ingiustificata l'inclusione tra le zone umide gravate dal divieto di prosciugamento e di bonifica di un'area umida artificiale che non presenta cioè naturaliter le caratteristiche che ci si propone di tutelare.
N. 01363/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00116/2007 REG.RIC.
N. 00658/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 116 del 2007, proposto da:
Ittica Carapelle s.r.l., in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dal prof. avv. Ugo Ruffolo e dall’avv. Saverio Profeta, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Bari, alla via Cognetti n.15;
contro
Regione Puglia, in persona del Presidente della G.R. p.t.;
sul ricorso numero di registro generale 658 del 2007, proposto da:
Ittica Carapelle s.r.l., in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dal prof. avv. Ugo Ruffolo e dall’avv. Saverio Profeta, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Bari, alla via Cognetti n.15;
contro
Regione Puglia, Comune di Lesina, Comune di Manfredonia, Provincia di Foggia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t.;
per l'annullamento
quanto al ricorso n. 116 del 2007:
-della deliberazione della Giunta Regionale della Regione Puglia n. 1637 del 7.11.2006, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 151 del 16.11.2006, recante “Delibera Giunta Regionale n. 1622 del 30.10.2006. Revoca” con la quale è stata revocata la deliberazione della Giunta Regionale n. 1622 del 30.10.2006, pubblicata sul BURP n. 143 del 3.11.2006;
-della deliberazione della Giunta Regionale n. 1022 del 21.07.2005, recante “Classificazione di ulteriori Zone di Protezione Speciale in attuazione della direttiva 79/409/CEE ed in esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia della Comunità Europea del 20.03.2003 –CAUSA C-378/01”;
- di ogni altro atto presupposto, preparatorio, consequenziale o comunque connesso agli atti di cui sopra, anche mai conosciuto dal ricorrente;
quanto al ricorso n. 658 del 2007:
-della deliberazione della Giunta Regionale della Regione Puglia n. 145 del 26.02.2007, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 34 del 7.3.2007, recante “Adeguamento Zone di Protezione Speciale, Procedura di Infrazione contro la Repubblica Italiana per insufficiente perimetrazione delle Zone di Protezione Speciale-–CAUSA C-378/01” con la quale è stata modificata la delimitazione di alcune Zone di Protezione Speciale così come risultante dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 1022 del 21.7.2005 e dei successivi provvedimenti amministrativi;
-di ogni altro atto presupposto, preparatorio, consequenziale o comunque connesso all’atto di cui sopra, anche mai conosciuto dal ricorrente;
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 luglio 2011 la dott.ssa Giacinta Serlenga e udito per la parte ricorrente il difensore avv. Emanuele Bufano, su delega dell'avv. S. Profeta;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
FATTO e DIRITTO
1.- Con il ricorso iscritto al n.116/2007 la società Ittica Carapelle a r.l., proprietaria di “Valle Carapelle”, ha sostanzialmente impugnato la sottoposizione di tale area alla disciplina delle ZPS (zone di protezione speciale) riveniente dal combinato disposto di due successive deliberazioni di Giunta regionale: la n.1022 del 2005 che ha incluso l’area de qua nell’ambito delle zone umide protette e la n.1637 del 7.11.2006, con cui è stata disposta la revoca della precedente delibera n.1622/2006. Quest’ultima aveva invero espressamente sottratto al regime previsto per le Z.P.S. ogni Z.P.S. diversa dalle “Oasi di protezione” di cui al Piano faunistico venatorio regionale, ivi comprese quelle individuate con la richiamata deliberazione di G.R. n.1022/2005.
Assume parte ricorrente –senza essere smentita dall’Amministrazione regionale cui il gravame è stato regolarmente notificato- di non aver mai ricevuto notifica o qualsivoglia comunicazione dell’originaria inclusione in zona protetta disposta nel 2005 e di aver avuto notizia dell’adozione della delibera di G.. n.1022 suddetta soltanto a seguito dell’impugnata revoca.
L’illegittimità della contestata inclusione e conseguente sottoposizione al regime vincolistico si collegherebbe sostanzialmente alla circostanza che l’area di sua proprietà rappresenterebbe una zona umida artificiale creata a scopi imprenditoriali, la cui manutenzione –proprio in forza del continuo necessario intervento dell’uomo- richiederebbe costanti ed ingenti spese sia per alimentare la forza motrice necessaria per il funzionamento delle pompe idrovore, sia per la manutenzione e gestione dell’impianto stesso, sia infine per i costi del personale preposto a tali mansioni. In particolare lamenta con riferimento ai soli anni 2007, 2008, 2009 e 2010 spese per un totale di € 308.974,29 (di cui € 220.147,57 per la fornitura di energia elettrica; € 48.826,72 per la manutenzione e gestione dell’impianto idrovoro e -indicativamente- € 40.000,00 per gli stipendi corrisposti ai dipendenti addetti alla manutenzione delle pompe idrovore); costi che ben evidenzierebbero come in assenza di tale attività di manutenzione e di immissione dell’acqua dall’esterno, la valle si prosciugherebbe in breve tempo, perdendo naturalmente quei connotati di area umida (artificiale) per i quali sarebbe stata inopinatamente inserita tra le ZPS.
Con il successivo ricorso iscritto al n.658/07 è stato inoltre proposto gravame –in parte qua- avverso la deliberazione n. 145 del 26 febbraio 2007 con la quale la Giunta Regionale, preso atto delle osservazioni avanzate dal Comune di Lesina con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e aderendo alla proposta dello stesso, ha modificato la perimetrazione delle ZPS del territorio di Lesina. Più precisamente ha escluso dalle zone protette una porzione di detto territorio (cioè l’area dell’istmo di Lesina) in quanto interessata da attività produttive di specie ittiche pregiate; ragione quest’ultima che –nell’ottica delle censure articolate da parte ricorrente- avrebbe dovuto analogamente comportare l’esclusione dal predetto vincolo della proprietà dell’Ittica Carapelle, egualmente interessata da attività di itticoltura.
Nessuno si è costituito nei due ricorsi e all’udienza del 7 luglio 2011 entrambi sono stati introitati per la decisione.
2.- In primo luogo i due ricorsi vanno riuniti per l’evidente connessione soggettiva ed oggettiva.
Entrambi sono stati proposti dall’Ittica Carapelle s.r.l. e sono diretti a contestare –sotto due distinti profili- l’inclusione dell’area in questione nelle ZPS.
Più precisamente con il ricorso n.116/2007 si censura l’inclusione di “valle Carapelle” nell’area protetta; con il ricorso n. 658/2007 la mancata successiva esclusione della stessa dalle ZPS unitamente a talune aree ricomprese nel territorio comunale di Lesina con analoghe caratteristiche, giusta deliberazione di G.R. n.145 del 26 febbraio 2007.
3.-Entrambi i gravami sono fondati e vanno accolti.
E’ stato invero dimostrato a mezzo perizia tecnica prodotta in atti, a firma del dott. Pennacchioni (lo stesso che ha redatto la perizia su incarico del Comune di Lesina, le cui osservazioni sono state accolte dalla Regione Puglia con la delibera n. 145/2007 in questione), che in effetti l’area umida di proprietà della società ricorrente ha natura artificiale e che l’umidità della stessa viene indotta –ai fini dell’esercizio dell’attività ittica di pregio ivi allocata- con continue immissioni di acqua. In mancanza di queste l’ambiente si prosciugherebbe in breve tempo, perdendo quelle caratteristiche ambientali che ne hanno determinato la sottoposizione al contestato vincolo.
E’ emersa inoltre una profonda affinità tra Valle Carapelle e l’area presa in esame dal Comune di Lesina in ragione della presenza di caratteristiche ambientali ed esigenze simili, essendo entrambe interessate da attività di itticoltura di pregio; peculiarità tali che avrebbero dovuto al pari giustificare l’esclusione dalle Zone di Protezione Speciale di valle Carapelle, senza alcun nocumento per i livelli di tutela dell’ecosistema della zona.
Il pregio dell’attività svolta da Ittica Carapelle risulta peraltro comprovata dai finanziamenti erogati dalla Regione Puglia per una somma pari ad € 615.000,00 aventi ad oggetto l’esecuzione di interventi di ammodernamento sull’impianto di acquicoltura di proprietà della società stessa che, come emerge dalla documentazione agli atti, risultano puntualmente eseguiti.
Alla luce delle risultanze della perizia di parte deve pertanto trovare accoglimento il motivo sub 3 del ricorso n.658 con cui si lamenta sia l’irragionevolezza della scelta di trattare in modo diseguale aree con caratteristiche analoghe, sia l’errore di fatto e il difetto di istruttoria in cui è incorsa l’Amministrazione procedente nel non rilevare nella fattispecie la sussistenza degli stessi presupposti di fatto e di diritto che hanno portato ad escludere la contestata classificazione per l’istmo di Lesina, sia il conseguente difetto di motivazione della scelta operata, concretatasi in una palese disparità di trattamento.
Analogamente vanno accolti i motivi sub 4, 5 e 6 del ricorso n.116 diretti a censurare analoghi profili di illegittimità articolati con riferimento all’originaria delibera n.1022 di individuazione delle ZPS; più precisamente nella parte in cui ha ingiustificamente incluso “valle Carapelle” tra le zone umide gravate dal divieto di prosciugamento e di bonifica sebbene si tratti –si ribadisce- di area umida artificiale che non presenta cioè naturaliter le caratteristiche che ci si propone di tutelare.
L’inclusione comporta in effetti l’imposizione di un improprio “onere reale” al di fuori di ogni previsione legale, in contrasto con la tutela sia della proprietà che dell’iniziativa economica privata garantite dalla costituzione (artt.41 e 42) laddove gli oneri reali costituiscono un numerus clausus e devono essere espressamente previsti dalla legge.
Di tutta evidenza, pertanto, anche la sussistenza dei vizi –pure dedotti con gli stessi motivi di gravame su indicati- di ingiustizia manifesta e violazione del principio di proporzionalità.
4.- Orbene, stante l’illegittimità della stessa inclusione delle aree per cui è causa in zona protetta e il conseguente accoglimento del gravame proposto avverso siffatte determinazioni, si delinea un sopravvenuto difetto di interesse all’impugnazione dell’altra delibera di G.R. gravata, la n.1637 del 7.11.2006.
Si ribadisce infatti che questa aveva disposto la revoca della precedente delibera di G.R. n.1622/2006 con l’effetto di rendere applicabile il regime vincolistico delle Z.P.S. a tutte le aree classificate tali, ivi comprese quelle individuate con la più volte richiamata delibera n.1022. Ma l’esclusione da tale elenco dell’area di proprietà della ricorrente inibisce in sé l’applicazione alla stessa del contestato regime vincolistico vanificando l’utilità di un’eventuale pronunzia di annullamento della delibera di G.R. n.1637 in esame.
5.- In sintesi, assorbita ogni altra censura, il gravame va in parte accolto e in parte dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia-Bari, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, così dispone:
a) accoglie il ricorso n.116/2007 nei limiti dell’interesse della società ricorrente e, per l’effetto, annulla la deliberazione di G.R. n.1022/2005 nella parte in cui dispone l’inclusione dell’area di proprietà della stessa nelle Zone di protezione speciale (ZPS);
b) dichiara improcedibile lo stesso gravame nella parte in cui è diretto all’impugnazione della delibera di G.R. n.1637/2006;
c) accoglie il gravame n.658/2007 e, per l’effetto, annulla in parte qua e nei limiti dell’interesse della ricorrente la deliberazione di G.R. n.145/2007;
d) condanna la Regione Puglia alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore della società ricorrente, complessivamente liquidandole in €.3000,00 (tremila/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2011 con l'intervento dei magistrati:
Sabato Guadagno, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere
Giacinta Serlenga, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/09/2011