TAR Puglia (LE) Sez.I n.1743 del 7 ottobre 2011
Beni ambientali. Impianti eolici

Gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile non devono essere sottoposti al preventivo assenso paesaggistico (segnalazione e nota dell'Avv. Luca Vergine)

 

 

Vi segnalo, con delle brevi note di commento, la recentissima sentenza del TAR Puglia - sez. di Lecce - n.1743 del 07.10.11, qui di seguito allegata, che, decidendo sul ricorso avverso il diniego al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica secondo il PUTT/P della Regione Puglia per la realizzazione di un impianto fotovoltaico fino a 1Mw, affronta e risolve in modo coerente le questioni relative all'esercizio del potere di controllo e compatibiità con le direttive di tutela del PUTT/P della Regione Puglia degli impianti di produzione di energia elettrica.

La decisione afferma il duplice principio:

- gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile non devono essere sottoposti al preventivo assenso paesaggistico.

- l'effetto cumulativo tra impianti non deve essere elemento sintomatico del diniego al rilascio dell'assenso paesaggistico.

Il primo dei predetti  principi è affermato dal Tar, facendo corretta applicazione dell'art. 12, I comma del D.Lgs n.387/03, secondo cui le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono  “ opere di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti” e dell'art. 5.02 comma 1.7 delle NTA del PUTT/P della Regione Puglia, che tra i casi di esonero dal rilascio dell'autorizzazione paesaggistica contempla “ le opere dichiarate indifferibili e urgenti conseguenti a norme o provvedimenti statali e/o regionali”.

Sono, altresì, esonerate dal preventivo rilascio dell'autorizzazione paesaggistica anche le opere di connessione dell'impianto (cavidotti), ai sensi  dell’art. 5.02 del PUTT/P. Tra i casi di esclusione della predetta disposizione, il comma 1.06, contempla "il collocamento entro terra di tubazioni di reti infrastrutturali, con ripristino dello stato dei luoghi e senza opere edilizie fuori terra".

La predetta interpretazione è corroborata dal Consiglio di Stato che, pur decidendo il caso di impianti eolici, ben più rilevanti degli impianti fotovoltaici, ubicati nel territorio della Regione Puglia, ha escluso il ricorso all’atto di assenso paesaggistico per le suddette opere: “…un tale provvedimento è previsto allorquando si procede a rilevanti modifiche del paesaggio, mentre, nella specie, non vi è nessuna modifica rilevante, ma soltanto un inserimento di aerogeneratori che determinano solo una superficiale sovrastruttura senza alterare in modo significativo il paesaggio esistente, per cui nella specie non era necessario alcun provvedimento di compatibilità paesaggistica” (Cons. Stato, sez. V, 10.05.10 n.2756; Cons. Stato, sez. VI, 06.09.10 n.6480).

Infine, altresì, rilevante è la sentenza del TAR Puglia - sez. di Lecce - nella parte in cui considera illegittima la motivazione di diniego all'autorizzazione paesaggistica per l'incidenza negativa sul paesaggio causata dalla presenza in modo cumulativo di impianti eolici e fotovoltaici nell'area di intervento.

La congestione del territorio per il cumulo di impianti non è sintomatico di un effetto negativo sul paesaggio e sull'ambiente, in mancanza di una congrua valutazione, in concreto, che dia conto, secondo le direttive di tutela, dell'effetto pregiudizievole derivante dalla realizzazione dell'impianto.

Nel medesimo senso, ed in modo ancor più incisivo, la recente giurisprudenza del TAR Puglia - sez. di Bari che nella sentenza n.1369 del 19.09.11, ha precisato che il diniego alla realizzazione dell'impianto per l'effetto cumulativo tra impianti, anche mediante sovrapposizioni, espresso in sede di VIA, costituisce l'esercizio sviato del potere di verifica di compatibilità . Solo nella fase della conferenza di servizi può essere cercata una soluzione alla sovrapposizione o all'interferenza tra impianti.

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N. 01743/2011 REG.PROV.COLL.

N. 01905/2010 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Prima

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1905 del 2010, proposto da:
9ren Asset Srl, rappresentato e difeso dagli avv. Germana Cassar, Cristina Onori, Alberto Maria Durante, con domicilio eletto presso Alberto Maria Durante in Lecce, via Garibaldi,43;


contro

Comune di Castellaneta;


nei confronti di

Green Federico Barbarossa Srl;


per l'annullamento

del parere contrario al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica in relazione alla costruzione dell'impianto fotovoltaico della ricorrente emesso dalla Commissione Locale per il Paesaggio del Comune di Castellaneta durante la seduta del 27 settembre 2010 con cui "la Commissione, esaminate le integrazioni prot. n. 24344 del 27. 9. 2010, esprime parere contrario in quanto la sovrapposizione dell'impianto eolico e fotovoltaico determina un impatto paesaggistico non sostenibile", comunicato alla Società dal Comune con nota in data 28 settembre 2010 e ricevuto dalla stessa in data 4 ottobre 2010, nonché di ogni altro atto conseguente, connesso e presupposto inclusa, ove occorra, la nota n. 24105 del 23 settembre 2010 del Comune di Castellaneta concernente la sospensione dell'esame della pratica da parte della Commissione per il Paesaggio, riunitasi nella seduta del 20 settembre 2010 per acquisire: 1) la verifica di compatibilità con le aree di pertinenza di impianti eolici già autorizzati; 2) la planimetria riportante la condotta di allacciamento dell'impianto alla rete di trasmissione nazionale,

nonché per il risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi dalla ricorrente a causa della condotta illecita tenuta dal Comune di Castellaneta.

 


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2011 il dott. Carlo Dibello e uditi per le parti i difensori Mansueto, in sostituzione di Cassar, Durante.;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

 


La società ricorrente impugna l’atto con il quale la Commissione Locale per il Paesaggio del Comune di Castellaneta ha espresso parere contrario alla realizzazione di un impianto fotovoltaico in località TRIO I in agro di Castellaneta “ in quanto la sovrapposizione degli impianti eolico e fotovoltaico determina un impatto paesaggistico non sostenibile”.

È stata dedotta la violazione di norme tecniche di attuazione del PUTT/p , degli articoli 5 e 6 del regolamento comunale per la realizzazione di impianti fotovoltaici, l’eccesso di potere in alcune sue figure sintomatiche, nonché il difetto di motivazione.

Il Comune di Castellaneta non si è costituito in giudizio.

La società controinteressata non si è costituita in giudizio.

Alla Camera di Consiglio del 12 gennaio 2011 la controversia è passata in decisone ai sensi dell’art 60 c.p.a.,

Il ricorso è fondato.

Il Collegio ritiene, in primo luogo di poter prescindere dalla natura endoprocedimentale dell’atto che forma oggetto del presente gravame, e di potere argomentare quanto segue:

è stata correttamente posta in risalto , da parte ricorrente, la classificazione delle opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili alla stregua di “ opere di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti” ( art.12, comma 1 del d.lgs.387/2003)

Siffatta catalogazione risponde all�intento, perseguito dal legislatore nazionale in coerenza ad obiettivi tracciati in sede internazionale dal Protocollo di Kyoto , che anche l’ Italia si è impegnata a rispettare , di individuare una corsia procedimentale preferenziale per la installazione di impianti che rispondono alla finalità di ridurre le emissioni di anidride carbonica in atmosfera entro e non oltre la data del 31.12.2012.

In linea con questo ordine di argomentazioni, la richiamata normativa tecnica di attuazione del Putt/p stabilisce che l’autorizzazione paesaggistica non debba essere richiesta “ per le opere dichiarate indifferibili e urgenti conseguenti a norme o provvedimenti statali e/o regionali”.

Deve, pertanto, ritenersi che anche le previsioni contemplate dall’art 5.02, comma 1.07 delle NTA del PUTT/p vadano nella direzione di un regime procedimentale semplificato in forza del quale la installazione di un impianto come quello progettato dalla società ricorrente è esente dalla valutazione di compatibilità paesaggistica sottostante ad un atto di assenso di settore.

Ma quand’anche si volesse ritenere necessaria una valutazione di compatibilità paesaggistica delle opere di progetto non può farsi a meno di sottolineare che il parere formulato dalla Commissione locale per il paesaggio sconta senz’altro un deficit motivazionale.

Se la motivazione di un atto amministrativo, ivi incluso quello emanato in sede di apporto consultivo , deve permettere di ricostruire l’iter logico-giuridico che ha indotto la P.a. ad assumere la determinazione sottoposta al sindacato giurisdizionale , la laconica affermazione alla stregua della quale “ la sovrapposizione degli impianto eolico e fotovoltaico determina un impatto paesaggistico non sostenibile “ si allontana dallo schema legale tipico tracciato dall’art 3 della legge 7 agosto 1990 n.241.

L’assunto di un impatto paesaggistico cumulativo non accettabile appare, così, sfornito di adeguato supporto argomentativo : esso non spiega adeguatamente quale sia , in concreto, il vulnus inferto al bene paesaggistico evocato con riguardo alle caratteristiche dell’impianto progettato dalla ricorrente , soprattutto tenuto conto della sua ampiezza , e alla creazione di un moltiplicatore negativo per l’ambiente a motivo della preventiva sussistenza di altro impianto eolico in zona.

Coglie dunque nel segno la ricorrente nella diffusa illustrazione della censura di deficit motivazionale posta a base del presente gravame.

Quanto alla istanza risarcitoria avanzata dalla società ricorrente , occorre rilevare che l’an e la misura del risarcimento sono correlate all’ipotesi in cui si ritenga necessaria una pronuncia espressa sull’istanza di autorizzazione paesaggistica e quindi l’efficacia della DIA sia da ciò condizionata , conseguendone l’impossibilità che l’impianto entri in esercizio alla data del 16 gennaio 2011.

Ove si consideri che l’istanza di autorizzazione paesaggistica è stata presentata dalla ricorrente il 17 luglio 2008 , pur essendo la stessa ricorrente consapevole della inutilità della stessa ai sensi della norma del PUTT infra richiamata , si giunge facilmente a concludere che , da un lato, la stessa ricorrente ha rinunciato alla procedura accelerata che le avrebbe permesso di beneficiare del disposto della legge n.129 del 2010; dall’altro che la ricorrente ben avrebbe potuto reagire all’inerzia dell’amministrazione e , non avendolo fatto, non è titolata ad ottenere il risarcimento di danni che avrebbe potuto evitare( art 30,comma 3 del c.p.a.)

Il ricorso è accolto con conseguente annullamento dell’atto impugnato.

Le spese processuali possono essere compensate .

 

 

 

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2011 con l'intervento dei magistrati:

 

Antonio Cavallari, Presidente

Carlo Dibello, Primo Referendario, Estensore

Claudia Lattanzi, Referendario

 

 



L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE




DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 07/10/2011