TAR Emilia Romagna (BO)Sez. II, n. 556 del 12 settembre 2012
Beni ambientali.Vincolo paesistico e argomentazioni Commissione edilizia comunale.

E’ legittimo il decreto del Soprintendente per i Beni Architettonici e per il Paesaggio di annullamento dell'autorizzazione rilasciata dal Comune ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs. n.490/1999, relativamente all'istanza di condono edilizio presentata ai sensi dell'art. 39 della L. 724/94 al fine di sanare opere abusive. Non possono ritenersi idonee e congrue, a tale scopo, né le generiche argomentazioni addotte dalla commissione edilizia comunale nel proprio parere limitandosi l’organo consultivo ad esprimere “…parere favorevole in quanto gli interventi effettuati non arrecano pregiudizio al contesto circostante…”, né, tanto meno, la dichiarata condivisione di tale parere ad opera del Dirigente che ha rilasciato l’autorizzazione, consistendo, questa, in una mera riproposizione delle stesse generiche affermazioni formulate dall’organo consultivo. Sul punto, la giurisprudenza è chiara nello stabilire che l’insufficiente valutazione e motivazione dell’impatto dell’opera da parte dell’amministrazione comunale, autorizza la Soprintendenza a censurarne la legittimità sotto il profilo della carenza di motivazione e, perciò, dell’eccesso di potere, senza per questo sconfinare in una non consentita valutazione di merito. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 00556/2012 REG.PROV.COLL.

N. 00731/2004 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 731 del 2004, proposto da:

Severi Luigina, rappresentata e difesa dall'avv. Luigino Biagini, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Luciana Petrella, in Bologna, via Marsili n. 15;

contro

-Ministero Per i Beni e le Attività Culturali, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, presso i cui Uffici in Bologna, via Guido Reni n. 4, è domiciliato ex lege;

-Comune di Rimini, in persona del Sindaco p.t., non costituito in giudizio.;

per l'annullamento

- del decreto del Soprintendente per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per le Province di Ravenna - Ferrara - Forlì/Cesena - Rimini, sede di Ravenna, emesso in data 30 dicembre 2003, di annullamento dell'autorizzazione rilasciata dal Comune di Rimini ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs. n.490/1999, relativamente all'istanza di condono edilizio presentata ai sensi dell'art. 39 della L. 724/94 al fine di sanare opere abusive ubicate in Rimini Via Casereccio.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero per i Beni e le Attività Culturali;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 7 giugno 2012, il dott. Umberto Giovannini e uditi, per le parti, i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

Con il presente ricorso, è impugnato il decreto in data 30/12/2003, con il quale la Soprintendenza per i Beni architettonici e per il paesaggio per le province di Ravenna - Ferrara- Forlì Cesena – Rimini ha annullato l’autorizzazione paesaggistica precedentemente rilasciata dal comune di Rimini relativamente all’istanza di concessione edilizia in sanatoria per n. 3 manufatti dalla medesima realizzati abusivamente in Rimini, via Casereccio.

L’interessata deduce, a sostegno dell’impugnativa, motivi in diritto rilevanti violazione del’art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 490 del 1999; violazione dell’art. 7 della L. n. 241 del 1990 ed eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria.

Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, costituitosi in giudizio, chiede la reiezione del ricorso perché infondato.

Alla pubblica udienza del 7 giugno 2012, la causa è stata chiamata e, quindi, è stata trattenuta per la decisione come da verbale.

Il Tribunale osserva che il ricorso non merita accoglimento.

In primo luogo è infondato il secondo motivo, rilevante violazione dell’art. 7 della L. n. 241 del 1990, dal momento che – per costante giurisprudenza di questa Sezione – il sub procedimento avviato con l’invio, da parte dell’amministrazione comunale, della rilasciata autorizzazione paesaggistica alla competente Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio, per l’eventuale esercizio, da parte di quest’ultima, entro il termine di legge, del potere di annullamento dell’atto comunale, non necessita di comunicazione ex art. 7 L. n. 241 del 1990, avendo il Comune già provveduto a comunicare alla richiedente il condono edilizio l’inoltro dell’autorizzazione e della relativa documentazione ad essa allegata alla Soprintendenza per gli eventuali provvedimenti di competenza (v. doc. n. 1 del Ministero resistente), con ciò portando a conoscenza dell’interessata l’ulteriore sviluppo dell’iter procedimentale, dando così a questa l’effettiva possibilità di parteciparvi (v. da ultima: T.A.R. Emilia-Romagna, BO, sez. II, 28/9/2011 n. 671).

Parimenti è da respingere il primo motivo, facente leva su una presunta violazione dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 490 del 1999, nella specie trattandosi non già di inammissibile valutazione di merito da parte della Soprintendenza, ma di condivisibile rilievo di legittimità in ordine alla mancata estrinsecazione, nel provvedimento autorizzatorio annullato, delle ragioni sulla base delle quali il Comune ha ritenuto che le opere abusive autorizzate fossero compatibili con il vincolo paesaggistico ex D.M. 3/1/1996 esistente sull’area in questione, in quanto inserita nella località collinare di “San Martino Montellabate e San Lorenzo in Correggiano”. Al riguardo, si osserva che certamente non possono ritenersi idonee e congrue, a tale scopo, né le generiche argomentazioni addotte dalla commissione edilizia comunale nel proprio parere reso nella seduta del 7/10/2003, limitandosi l’organo consultivo ad esprimere “…parere favorevole in quanto gli interventi effettuati non arrecano pregiudizio al contesto circostante…”, né, tanto meno, la dichiarata condivisione di tale parere ad opera del Dirigente che ha rilasciato l’autorizzazione, consistendo, questa, in una mera riproposizione delle stesse generiche affermazioni formulate dall’organo consultivo.

Sul punto, la giurisprudenza è chiara nello stabilire che l’insufficiente valutazione e motivazione dell’impatto dell’opera da parte dell’amministrazione comunale, autorizza la Soprintendenza a censurarne la legittimità sotto il profilo della carenza di motivazione e, perciò, dell’eccesso di potere, senza per questo sconfinare in una non consentita valutazione di merito (v. ex multis: Cons. Stato, sez. VI, 18/1/2012 n. 173; T.A.R. Toscana, sez. III, 30/1/2012 n. 195; T.A.R. Emilia-Romagna. BO, sez. II, n. 671 del 2011, cit.).

Non sussiste, inoltre, il rilevato vizio di travisamento di fatti, avendo la Soprintendenza accuratamente descritto, nel provvedimento impugnato, le tre opere abusive in riferimento alle quali è stato chiesto il condono edilizio e, ulteriormente, in riferimento alle quali il Comune ha reso il parere paesaggistico di competenza. Trattasi, nella specie, di intervento abusivo di considerevoli dimensioni (costituito da un fabbricato “A” ad uso residenziale con un piano f.t. di mq. 103 ca. e da due manufatti accessori B) e C) realizzati con materiali eterogenei ed utilizzati quali ripostigli, rispettivamente di mq. 2,94 e 10,40) in riferimento al quale, il Comune non ha in alcun modo spiegato le ragioni per le quali dette opere abusive sarebbero compatibili con l’area circostante soggetta a vincolo paesaggistico istituito con D.M. in data 3/1/1996.

Al riguardo, si deve conclusivamente osservare che, a differenza della Soprintendenza, che ha puntualmente evidenziato le ragioni di contrasto tra le opere abusive e i valori paesaggistici dell’area tutelati con l’apposizione del relativo vincolo, l’amministrazione comunale non ha provveduto a corredare l’autorizzazione del necessario supporto motivazionale.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato nel dispositivo.

Per le suesposte ragioni, il ricorso è respinto.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia – Romagna, Bologna (Sezione Seconda),

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente, quale parte soccombente, al pagamento, in favore del Ministero resistente, delle spese relative al presente giudizio, che liquida per l’importo onnicomprensivo di €. 3.500,00 (tremilacinquecento/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2012, con l'intervento dei magistrati:

Giancarlo Mozzarelli, Presidente

Bruno Lelli, Consigliere

Umberto Giovannini, Consigliere, Estensore

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 12/09/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)