TAR Emilia Romagna (PR), Sez. I, n. 185, del 9 giugno 2014
Rumore.Illegittimità ordinanza per interventi su struttura di ricovero e custodia di cani per superamento dei livelli di rumore ambientale
Non è condivisibile la tesi del Comune che adduce la diretta applicabilità dei limiti “differenziali” perché ancorati ad una suddivisione del territorio (aree diverse da quelle “esclusivamente industriali”) che si ricaverebbe ex se dalla disciplina urbanistica, sì da non richiedere una specifica norma che ne autorizzi l’operatività medio tempore. Invero, già nella vigenza del D.P.C.M. 1 marzo 1991 i limiti “differenziali” erano circoscritti alle zone non esclusivamente industriali e ciò nonostante si fosse avvertita la necessità di effettuarne un esplicito richiamo al fine di garantirne l’operatività fin dalla fase transitoria, con la conseguenza che il rinvio al solo primo comma dell’art. 6 del citato D.P.C.M depone inequivocabilmente per una scelta normativa che vuole subordinare l’applicabilità del “criterio differenziale” all’introduzione della disciplina a regime e, cioè, all’adozione del piano comunale di zonizzazione acustica. Non essendo contestato nel caso di specie, che il Comune non fosse dotato del piano di zonizzazione acustica all’epoca dell’adozione dell’impugnata ordinanza, i valori ai quali parametrare la soglia di rumore non superabile erano quelli c.d. “assoluti”. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)
N. 00185/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00109/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 109 del 2009, proposto da:
Roberto Ranieri, rappresentato e difeso dagli avv.ti Mario Maini e Isotta Cortesi, con domicilio eletto presso la seconda in Parma, Strada Nino Bixio, 73;
contro
Comune di Bobbio, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avv. Maria Cristina Capra e Giorgio Ferrari, con domicilio eletto presso il secondo in Parma, borgo Riccio da Parma, 27;
per l'annullamento
dell'ordinanza n. 0383 emessa dal Comune di Bobbio il 26 gennaio 2009 con la quale si ordina l'esecuzione di interventi su una struttura per il ricovero e custodia di cani.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Bobbio;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa Laura Marzano;
Uditi, nell'udienza pubblica del giorno 13 maggio 2014, i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 24 marzo 2009 il ricorrente ha impugnato l’ordinanza n. 383 del 26 gennaio 2009 con cui il Comune di Bobbio gli ha ordinato l’esecuzione di interventi su una struttura per il ricovero e la custodia di cani.
Il Comune intimato si è costituito in giudizio chiedendo la reiezione del ricorso.
Con ordinanza n.78 del 12 maggio 2008 è stata respinta l’istanza cautelare.
In vista della trattazione del merito non sono state svolte ulteriori difese.
All’udienza pubblica del 13 maggio 2014 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorrente ha realizzato nel 2005, in forza di regolare D.I.A., un ricovero per cani costituito da una ventina di box, con antistanti piattaforme in cemento, in ciascuno dei quali vi tiene una coppia di pastori tedeschi.
La struttura sorge in prossimità di abitazioni sicchè quando i cani abbaiano tutti insieme, superano i livelli di rumore ambientale consentiti dalla legge.
Con l’impugnata ordinanza il Sindaco del Comune di Bobbio ha, dunque, ordinato al ricorrente l’esecuzione di misure di contenimento del rumore, suggerite dall’A.R.P.A. all’esito di sopralluogo.
3. Il ricorrente ha impugnato tale ordinanza censurandola sotto due profili:
- il Comune di Bobbio, non avendo approvato il piano di zonizzazione acustica di cui alla L. 447/95, si troverebbe nella fase transitoria di cui all’art. 8 del D.P.C.M. 14 novembre 1997 e, dunque, potrebbe applicare soltanto i limiti assoluti di cui all’art. 6, comma 1, del D.P.C.M. 1 marzo 1991, ossia 70 Leq diurni e 60 Leq notturni; limiti questi non superati nel caso di specie;
- il Sindaco avrebbe adottato un’ordinanza contingibile ed urgente di cui all’art. 9 L. 447/95 in carenza dei presupposti, non essendo sufficiente la sola esigenza di salvaguardare la salute pubblica.
3. Il ricorso è fondato e va accolto.
In ordine al primo motivo il Collegio, pur dando atto dell’esistenza di un diverso orientamento (T.A.R. Puglia, Lecce, sez. I, 24 gennaio 2006, n. 488), ritiene più persuasiva la tesi, cui la Sezione ha da tempo aderito (sentenze 21 maggio 2008 n. 259 e 18 settembre 2008, n. 385), secondo cui, nelle more della classificazione del territorio comunale ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. a) della L. n. 447 del 1995, devono restare operativi i limiti c.d. “assoluti” di rumorosità e non anche quelli c.d. “differenziali” (cfr. anche T.A.R. Puglia, Lecce, sez. I, 13 giugno 2007 n. 2334; T.A.R. Friuli Venezia Giulia, 29 giugno 2005 n. 578; T.A.R. Lombardia, Milano, 1 marzo 2004 n. 813).
Alla base di tale impostazione vi è l’univoca formulazione dell’art. 8, comma 1, del D.P.C.M. 14 novembre 1997 (“In attesa che i comuni provvedano agli adempimenti previsti dall’art. 6, comma 1, lettera a), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, si applicano i limiti di cui all’art. 6, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991”), nell’assunto che, ove si fosse voluto far sopravvivere integralmente il regime transitorio di cui all’art. 6 della normativa del 1991 (primo comma riferito ai limiti “assoluti” e secondo comma riferito ai limiti “differenziali”), sarebbe stato evidentemente necessario rinviare ad ambedue le fattispecie.
La sezione nelle richiamate pronunce si è già espressa nel senso che non persuade la tesi richiamata dal Comune (di cui alla circolare del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio in data 6 settembre 2004) che, per giustificare il silenzio della norma, adduce la diretta applicabilità dei limiti “differenziali” perché ancorati, quanto al loro ambito di riferimento, ad una suddivisione del territorio (aree diverse da quelle “esclusivamente industriali”) che si ricaverebbe ex se dalla disciplina urbanistica, sì da non richiedere una specifica norma che ne autorizzi l’operatività medio tempore.
Invero, già nella vigenza del D.P.C.M. 1 marzo 1991 i limiti “differenziali” erano circoscritti alle zone non esclusivamente industriali (v. art. 2, comma 2), e ciò nonostante si fosse avvertita la necessità di effettuarne un esplicito richiamo al fine di garantirne l’operatività fin dalla fase transitoria [“… in attesa della suddivisione del territorio comunale nelle zone …” (art. 6, commi 1 e 2)], con la conseguenza che il rinvio al solo primo comma dell’art. 6 depone inequivocabilmente per una scelta normativa che vuole subordinare l’applicabilità del “criterio differenziale” all’introduzione della disciplina a regime e, cioè, all’adozione del piano comunale di zonizzazione acustica.
Non essendo contestato, nel caso di specie, che il Comune di Bobbio non fosse dotato del piano di zonizzazione acustica all’epoca dell’adozione dell’impugnata ordinanza, i valori ai quali parametrare la soglia di rumore non superabile erano quelli c.d. “assoluti”.
Ne discende che, stante la fondatezza del primo motivo, il ricorso, assorbite le ulteriori censure, deve essere accolto e l’atto impugnato deve essere annullato.
Le spese del giudizio possono, tuttavia, compensarsi in considerazione dei diversi orientamenti giurisprudenziali di cui si è dato conto.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna, Sezione Distaccata di Parma, definitivamente decidendo sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e,per l’effetto, annulla l’atto impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Parma nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Gambato Spisani, Presidente
Laura Marzano, Primo Referendario, Estensore
Marco Poppi, Primo Referendario
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L'ESTENSORE |
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IL PRESIDENTE |
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/06/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)