Cass. Sez. III n. 43006 del 3 dicembre 2010 (CC 10 Nov.2010)
Pres. Petti Est. Amoresano Ric. La Mela
Urbanistica.Ordine di demolizione e decorso del tempo

L'ordine di demolizione delle opere edilizie abusive, avendo natura di sanzione amministrativa, non è suscettibile di estinzione per decorso del tempo.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PETTI Ciro - Presidente - del 10/11/2010
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 1497
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 13812/2010
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) \La Mela Carmelo\ nato il *13.11.1969*;
avverso l'ordinanza dell'1.2.2010 del Tribunale di Catania, sez. di Adrano;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. AMORESANO Silvio;
lette le conclusioni del P.G., Dott. VOLPE Giuseppe, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA
1) Con ordinanza in data 1.2.2010 il G.E. del Tribunale di Catania, sez. di Adrano, rigettava la richiesta di revoca o sospensione della ingiunzione di demolizione emessa dal P.M. nei confronti di \La Mela Carmelo\.
Rilevava il G.E. che, per giurisprudenza ormai consolidata della Corte di Cassazione, l'acquisizione del manufatto abusivo al patrimonio comunale non è di ostacolo all'esecuzione dell'ordine di demolizione, a meno che l'amministrazione comunale non abbia manifestato, con delibera comunale, la esistenza di prevalenti interessi all'acquisizione del bene ai sensi del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 31, commi 3 e 5.
Nel caso di specie non era intervenuta tale delibera, ma solo l'ordinanza n. 2849 del 25.9.95, neppure allegata, con cui secondo lo stesso ricorrente, era stata disposta l'acquisizione al patrimonio comunale del manufatto abusivo; ne' comunque risultava che il Comune fosse entrato in possesso dell'immobile.
Sussisteva poi la competenza del P.M. a curare l'esecuzione, come affermato ripetutamente anche dalla S.C..
Andava disattesa, infine, l'istanza di sospensione in attesa della definizione del procedimento per concessione in sanatoria, trattandosi di richiesta generica, neppure documentata. 2) Ricorre per Cassazione \La Mela Carmelo\ per erronea applicazione della legge penale e mancanza di motivazione.
Il G.E. avrebbe dovuto rilevare d'ufficio l'intervenuta estinzione della sanzione accessoria, essendo decorsi oltre undici anni senza che essa fosse stata portata ad esecuzione.
Se l'ordine di demolizione è sanzione sostanzialmente amministrativa, allora la sua esecuzione è demandata all'autorità amministrativa e il P.M. funge da organo di supplenza; se invece è sanzione giurisdizionale accessoria allora si estingue per decorso del termine.
Quanto alla necessità della delibera comunale, il G.E. non specifica se essa debba riguardare il caso singolo; ne' tiene conto che in atti vi è comunicazione con la quale si da atto della trasmissione, in data 8.3.2000, al Consiglio Comunale di proposta di deliberativa per la dichiarazione di persistenti interessi pubblici al mantenimento del bene. La P.A. quindi non è rimasta inerte e l'ordine di demolizione emesso dalla Procura non può interferire nel procedimento amministrativo. Il G.E. avrebbe, quindi, dovuto sospendere l'ordine medesimo, essendo ogni determinazione sull'assetto del territorio attribuita alla P.A. (il giudice esercita solo attività di supplenza per l'inerzia della P.A.). Il Sindaco ha emesso ordinanza n. 53 del 5.4.1995 di demolizione del manufatto e, in data 7.9.2005, ha accertata l'inottemperanza, per cui si è verificata l'acquisizione automatica al patrimonio indisponibile del Comune. Inoltre esauritasi la procedura ablatoria, il condannato è privato della titolarità e disponibilità, per cui non ha la possibilità di eseguire l'ordine di demolizione. Il Comune conseguentemente è un contraddittore necessario nel procedimento (la titolarità del diritto è passata al Comune).
Il G.E. omette poi di motivare in ordine alla eccepita carenza di potere del P.M. di dare esecuzione all'ordine di demolizione. La Corte di Cassazione fonda il potere del P.M., facendo riferimento all'art. 83 disp. att., che però presuppone l'esistenza di un vincolo cautelare. Infine il G.E. omette di motivare in relazione alla eccepita competenza dell'Ufficio tecnico regionale in relazione alla esecuzione di ordine di demolizione in caso di violazioni antisismiche.
3) Il ricorso è infondato.
3.1) L'ordine di demolizione costituisce atto dovuto in quanto obbligatoriamente previsto, dalla normativa in vigore, in relazione alle opere abusivamente realizzate. Tale sanzione, pur formalmente giurisdizionale, ha natura sostanzialmente amministrativa di tipo ablatorio che il giudice deve disporre, non trattandosi di pena accessoria ne' di misura di sicurezza, perfino nella sentenza applicativa di pena concordata tra le parti ex art. 444 c.p.p. a nulla rilevando che l'ordine medesimo non abbia formato oggetto dell'accordo intercorso tra le parti. L'ordine di demolizione, infatti, essendo atto dovuto, non è suscettibile di valutazione discrezionale ed è sottratto, conseguentemente, alla disponibilità delle parti; di tale obbligatoria sanzione l'imputato, pertanto, deve tener conto nel l'operare la scelta del patteggiamento, (cfr. ex multis Cass. pen. sez. 3 n. 3123 del 28.9.1995; conf. Cass. sez. 3 n. 2896 del 13.10.1997; cass. sez. 3 n. 3107 del 25.10.1997). L'ordine di demolizione, inoltre, non viene disposto dall'a.g. in supplenza dell'autorità amministrativa. La giurisprudenza di questa Corte ha da tempo superato tale impostazione, avendo ritenuto che anche il giudice "è garante della tutela assicurata dalla legislazione urbanistica e che a tale tutela si riconnette l'attribuzione di un autonomo potere di emettere provvedimenti ripristinatori specifici, qualora perduri la situazione di illegalità offensiva dell'interesse protetto dalla norma penale violata e ciò anche quando l'autorità amministrativa non sia rimasta inerte, ma abbia essa stessa adottato provvedimenti analoghi per eliminare l'abuso edilizio".
3.1.1) Non avendo l'ordine di demolizione natura di sanzione penale, non può certamente ipotizzarsi l'estinzione dello stesso per decorso del tempo. Peraltro, in ogni caso, non potrebbe determinarsi l'estinzione ex art. 173 c.p., atteso che tale disposizione si riferisce alle sole pene principali (cfr. Cass. pen. sez. 3, 21.10.2003, n. 39705 - c.c. 30.4.2003 - RV 2226573).
3.2) Per giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte, l'acquisizione gratuita dell'opera abusiva al patrimonio indisponibile del comune non è incompatibile con l'ordine di demolizione emesso dal giudice penale ed eseguito dal Pubblico Ministero, potendosi ravvisare un'ipotesi di incompatibilità soltanto se la deliberazione consiliare abbia statuito di non dover demolire l'opera acquisita ravvisando l'esistenza di prevalenti interessi pubblici al mantenimento delle opere abusive, (ex plurimis Sez. 3 n. 1904 del 18.12.2006: n. 4962 del 28.11.2007; n. 37120 del 08/07/2003 RV. 226321; Sez. 3, n. 26149 del 09/06/2005 Rv. 231941;
Sez. 3, n. 37120 del 11/05/2005 Rv. 232174). L'acquisizione gratuita, in via amministrativa, è finalizzata essenzialmente alla demolizione, per cui non si ravvisa alcun contrasto con l'ordine demolitorio impartito dal giudice penale, che persegue lo stesso obiettivo: il destinatario di tale ordine, a fronte dell'ingiunzione del P.M., allorquando sia intervenuta l'acquisizione amministrativa a suo danno, non potrà ottemperare all'ingiunzione medesima allorquando il Consiglio Comunale abbia già ravvisato (ovvero sia sul punto di deliberare) l'esistenza di prevalenti interessi pubblici al mantenimento delle opere abusive. Ove il Consiglio comunale non abbia deliberato il mantenimento dell'opera, il procedimento sanzionatorio amministrativo (per le opere realizzate in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali) ha come sbocco unico ed obbligato la demolizione a spese del responsabile". Il diverso orientamento ormai superato (cfr. Sez. 3, n. 22743 del 15/04/2004 Rv. 228721) era fondato sulla considerazione che "una volta esauritasi la procedura ablatoria con il provvedimento di acquisizione del bene al patrimonio comunale - provvedimento che costituisce titolo per la successiva immissione in possesso e la trascrizione nei registri immobiliari - il condannato è privato della titolarità e disponibilità del bene stesso e, quindi, viene a trovarsi nella condizione dell'impossibilità di eseguire l'ordine giudiziale di demolizione, se non compiendo un atto di intervento su cosa altrui". Orbene, a prescindere dall'ulteriore questione che si pone - pure rilevante nella specie e sulla quale anche vi è stato contrasto interpretativo - relativa alla verificazione "ope legis" dell'effetto ablatorio con acquisizione gratuita del manufatto al patrimonio comunale alla scadenza del termine di giorni novanta assegnato per l'esecuzione (in senso favorevole Sez. 3, n. 14638 del 2005; n. 33548 del 2003; n. 35785 del 2004, contro Sez. 3, n. 44695 del 2004 secondo cui l'acquisizione al patrimonio comunale avviene soltanto all'esito del procedimento amministrativo che si perfeziona con la trascrizione del titolo e con la acquisizione materiale del bene al patrimonio del comune), appare evidente che dopo l'acquisizione del bene al patrimonio comunale, viene di regola comunque meno per il condannato l'interesse a sospendere o paralizzare l'esecuzione dell'ordine di demolizione in quanto nel frattempo è il Comune ad essere divenuto proprietario del bene" (Cass. sez. 3 n. 1904 del 18.12.2006).
3.2.1) Nel caso di specie pacificamente non risulta adottata alcuna delibera da parte del Consiglio Comunale ed il ricorrente non risulta privato del possesso dell'immobile.
3.3) È pacifico inoltre che "l'ordine di demolizione adottato dal giudice ai sensi della L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 7, al pari delle altre sanzioni contenute nella sentenza definitiva, è soggetto all'esecuzione nelle forme previste dal codice di procedura penale..." (cfr. Cass. pen. sez. un. n. 15 del 19.6.1994). Nell'affermare detto principio le sezioni unite hanno precisato che ai sensi dell'art. 665 c.p.p. l'organo promotore dell'esecuzione è il pubblico ministero il quale, ove il condannato non ottemperi all'ingiunzione a demolire, è tenuto ad investire, per la fissazione delle modalità di esecuzione, il giudice dell'esecuzione). 3.4) Infine l'ordine di demolizione è stato disposto L. n. 47 del 1985, ex art. 7 e non per violazione della legge antisismica. E la competenza ad eseguire detto ordine appartiene al pubblico ministero, come organo promotore, ed al giudice della esecuzione. E tale competenza non viene, certamente, meno per la competenza riconosciuta alla Regione in tema di violazioni antisismiche. Del resto, in relazione allo stesso ordine di demolizione ex art. 7 cit, si è costantemente riconosciuto che il potere-dovere della A.G. "concorre" con quello della P.A. "titolare anch'essa, in base alla normativa urbanistica, del potere dovere di demolire il manufatto abusivo ovvero di acquisirlo al proprio patrimonio. Il coordinamento tra l'intervento specifico giudiziario e quelle generale, di carattere amministrativo si realizza non già a livello dei rispettivi poteri, bensì nella fase esecutiva dei provvedimenti, spettando al giudice dell'esecuzione valutare la compatibilità del provvedimento di demolizione con le determinazioni dell'Amministrazione, al fine di decidere se vi siano i presupposti per metterlo i esecuzione e con quali modalità (cfr. ex multis Cass. pen. sez. 3 n. 702 del 14.2.2000).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 10 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2010