Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 6152, del 15 dicembre 2014
Beni Culturali.Legittimità sottoposizione a vincolo archeologico di un’intera zona, considerata come parco o complesso archeologico
E’ legittima la sottoposizione a vincolo archeologico di un’intera zona, considerata come parco o complesso archeologico, anche se i reperti riportati alla luce siano stati rinvenuti soltanto in alcuni terreni vincolati, purché dalla motivazione del provvedimento di vincolo e dall’attività istruttoria svolta, emergano le specifiche ragioni che giustificano una valutazione unitaria della zona di pregio archeologico e sia indicata specificamente l’ubicazione dei singoli reperti nelle varie particelle catastali della zona vincolata. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)
N. 06152/2014REG.PROV.COLL.
N. 04941/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 38 e 60 Cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 4941 del 2014, proposto da:
Ministero per i beni e le attività culturali e il turismo, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
Campione Elisa e Violante Ester, non costituite in giudizio nel presente grado;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania – Sezione staccata di Salerno, Sezione I, n. 2588/2013, resa tra le parti e concernente: decreto d’imposizione di vincolo archeologico;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2014, il Cons. Bernhard Lageder e udito, per la parte appellante, l’avvocato dello Stato Clemente;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 Cod. proc. amm.;
PREMESSO che sussistono i presupposti per la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, giusta relativa segnalazione alle parti;
RILEVATO che con l’appellata sentenza il Tribunale amministrativo regionale ha accolto il ricorso n. 4166 del 1999, proposto da Campione Elisa e Violante Ester per l’annullamento del decreto del 30 luglio 1999 – con cui è stata assoggettata a vincolo archeologico, ai sensi degli artt. 1 e 3 l. 1° giugno 1939, n. 1089, un’area del Comune di Salerno, frazione di Fuorni, in esito alla scoperta di un sito risalente all’età del Bronzo Medio, prospiciente il fronte delle sorgenti denominate Acqua de’ Pazzi, ed al rinvenimento, tra i vari reperti archeologici, di una piccola testa antropomorfa miniaturistica in pietra pomice, indicativa della presenza di un’area di culto prossima alle sorgenti –, nella parte in cui vi era stato incluso anche un fondo di proprietà delle ricorrenti (particella 20 foglio di mappa n. 37), sulla base dei rilievi che «non sussiste, nella motivazione del provvedimento di vincolo, alcuna immediata correlazione tra i provvedimenti archeologici e (tutte) le aree assoggettate alle disposizioni di tutela», e che «non vengono nemmeno chiariti i criteri adottati nel delimitare, in funzione della sua tutela, l’area sottoposta a vincolo» (v. così, testualmente, l’impugnata sentenza);
CONSIDERATO che avverso tale sentenza ha proposto appello l’Amministrazione soccombente, deducendo l’erronea esclusione di qualsiasi collegamento tra le aree sottoposte a vincolo e il vincolo medesimo;
RILEVATO che le originarie ricorrenti ed odierne appellate, sebbene ritualmente evocate in giudizio, non si sono costituite nel presente grado;
RITENUTO che, contrariamente a quanto affermato nell’impugnata sentenza, la motivazione addotta dall’Amministrazione a giustificazione dell’estensione del vincolo sull’intera area in questione, ivi compresa la particella delle originarie ricorrenti, sia immune dalle censure proposte nel ricorso di primo grado (quali accolte nell’impugnata sentenza), in quanto:
- dalla motivazione del decreto di vincolo e dall’ivi richiamata proposta di vincolo della Soprintendenza archeologica delle Province di Salerno, Avellino e Benevento emerge che l’area sottoposta è vincolo è stata individuata sulla base di un serie di reperti considerati nel loro insieme, che hanno fatto ragionevolmente ipotizzare l’esistenza di un’area di culto prossima alle sorgenti denominate Acqua de’ Pazzi – costituenti la più importante fonte di approvvigionamento idrico a servizio delle rotte costiere antiche nel tratto di costa tirrenica compreso tra Capo Palinuro e le Isole Flegree – e che costituiscono indice certo ed univoco della presenza di un insediamento dell’età del Bronzo Medio, interessante una zona estesa;
- dalla relazione soprintendentizia dimessa dalla difesa erariale emerge che l’area interessata dai reperti indicativi della presenza dell’insediamento preistorico è stata individuata, oltre che attraverso l’analisi di campo, anche con l’ausilio di fotografia aerea che ha consentito di perimetrare l’area di interesse, riferibile all’insediamento nella sua globalità, più estesa di quella sottoposta a campionamento della ricognizione di campo;
- la perimetrazione dell’area sottoposta a vincolo risulta, dunque, effettuata nel rispetto dei correnti criteri tecnico-scientifici del settore dell’archeologia e si sottrae alle dedotte carenze motivazionali ed istruttorie;
RILEVATO in linea di diritto che, secondo consolidato orientamento di questo Consiglio di Stato, è legittima la sottoposizione a vincolo archeologico di un’intera zona, considerata come parco o complesso archeologico, anche se i reperti riportati alla luce siano stati rinvenuti soltanto in alcuni terreni vincolati, purché – come nel caso di specie – dalla motivazione del provvedimento di vincolo e dall’attività istruttoria svolta emergano le specifiche ragioni che giustificano una valutazione unitaria della zona di pregio archeologico e sia indicata specificamente l’ubicazione dei singoli reperti nelle varie particelle catastali della zona vincolata (v., per tutte, Cons. St., Sez. VI, 17 giugno 2009, n. 3962, ed i precedenti ivi richiamati);
RITENUTO, in conclusione, che la valutazione circa la necessità di sottoporre a vincolo la zona specificata nell’impugnato decreto, per l’accertata presenza di un interesse archeologico che l’ordinamento tutela in maniera prevalente rispetto alle ragioni proprietarie, poggi su valutazioni assistite da sufficiente grado di ragionevolezza tecnica, esenti dai vizi dedotti in primo grado;
RILEVATO che, per le esposte ragioni, in accoglimento dell’appello e in riforma dell’impugnata sentenza, il ricorso di primo grado deve essere disatteso;
RITENUTO che, in applicazione del criterio della soccombenza, le spese del doppio grado di giudizio, come liquidate nella parte dispositiva, debbano essere poste a carico delle odierne appellate;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto (ricorso n. 4941/2014), lo accoglie e, per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, respinge il ricorso di primo grado; condanna le odierne appellate, in solido tra di loro, a rifondere all’Amministrazione appellante le spese del doppio grado di giudizio, che si liquidano nell’importo complessivo di euro 4.000,00 (quattromila/00), oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2014, con l’intervento dei magistrati:
Giuseppe Severini, Presidente
Claudio Contessa, Consigliere
Gabriella De Michele, Consigliere
Carlo Mosca, Consigliere
Bernhard Lageder, Consigliere, Estensore
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L'ESTENSORE |
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IL PRESIDENTE |
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/12/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)