TAR Sicilia (PA) Sez. III n. 854 del 25 marzo 2019
Ambiente in genere. Istanza di autorizzazione per apertura di cava
Poiché a mente del combinato disposto dell’art. 20 del d.lgs. n. 152/2006 e del punto 8, lettera i), della parte seconda dell’allegato IV del succitato decreto legislativo, tra i progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità, rientrano quelli concernenti cave e torbiere, appare evidente che la documentazione relativa alla detta verifica costituisce corredo indispensabile dell’istanza e che, perciò, il procedimento finalizzato al rilascio dell’autorizzazione all’apertura della cava inizia nel momento in cui la ripetuta istanza, completa di tutta la documentazione necessaria, viene presentata al distretto minerario
Pubblicato il 25/03/2019
N. 00854/2019 REG.PROV.COLL.
N. 02645/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2645 del 2011, proposto da Edilscavi Sas di Maglienti Calogera & C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Guido Corso, con domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via Rodi n. 1;
contro
Assessorato dell'Energia e dei Servizi di P.U. della Regione Siciliana, Distretto Minerario di Caltanissetta, ciascuno in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata ex lege in Palermo, via Valerio Villareale n. 6;
per l'annullamento
del decreto n. 12/11 del 21 giugno 2011, con cui l'Ingegnere Capo del Distretto minerario di Caltanissetta ha respinto la domanda di autorizzazione all'apertura di una cava d'argilla;
nonché
del silenzio rigetto formatosi sul ricorso gerarchico proposto avverso il citato decreto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Assessorato dell'Energia e dei Servizi di P.U. della Regione Siciliana e del Distretto Minerario di Caltanissetta;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 13 febbraio 2019 il dott. Antonino Scianna e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La Edilscavi S.A.S. impugna con il presente ricorso il decreto n. 12 del 21 giugno 2011, con cui l'Ingegnere Capo del Distretto minerario di Caltanissetta ha respinto la domanda di autorizzazione all'apertura di una cava d'argilla in località Amagione del Comune di Agrigento e il successivo silenzio rigetto, serbato dall’Assessorato Regionale all’Energia e ai servizi di pubblica utilità, rispetto al ricorso gerarchico proposto dalla ricorrente, in data 28.7.2011, avverso il citato decreto.
2. Espone la difesa della ricorrente che la Edilscavi S.A.S., è azienda che si occupa di produzione di laterizi e che, perciò, è interessata alle cave d'argilla da cui attingere il materiale necessario alla propria attività. In questa veste, la ditta, in data 17.2.2011, ha presentato istanza al Distretto minerario di Caltanissetta per il rilascio dell'autorizzazione all’apertura di una cava d'argilla in località Amagione del Comune di Agrigento. Previa comunicazione di preavviso di rigetto ex art. 10 bis della legge n. 241/1990 (di cui alla nota 27 aprile 2011, prot. n. 3586), nonostante le osservazioni tempestivamente formulate dalla ricorrente, il procedimento veniva concluso con il decreto n. 12/11 del 21 giugno 2011, con cui l'Ingegnere Capo del Distretto minerario di Caltanissetta ha respinto la domanda di autorizzazione.
Il gravato diniego si fonda sostanzialmente sul fatto che l'istanza di autorizzazione alla coltivazione della cava in discorso venne presentata in data (17.2.2011) successiva all'adozione, con decreto del Presidente della Regione del piano regionale delle cave pubblicato sulla G.U.R.S. n. 53 del 3 dicembre 2010, la domanda della ricorrente pertanto, non poteva essere oggetto di esito positivo, alla luce dell'art. 6 delle norme transitorie del citato piano.
3. Contro il detto provvedimento e contro il successivo silenzio rigetto serbato dall’Assessorato Regionale all’Energia e ai servizi di pubblica utilità, rispetto al ricorso gerarchico proposto dalla ricorrente in data 28.07.2011, è perciò insorta la Edilscavi Sas con il ricorso in epigrafe, che è affidato alle seguenti censure:
3.1. Violazione e falsa applicazione dell'art. 4 della legge regionale n. 127/1980. Premesso che, con il provvedimento impugnato, il distretto minerario ritiene che la funzione del piano regionale delle cave sia quella di individuare le aree in cui può essere autorizzata l'apertura di nuove cave o lo sfruttamento di quelle esistenti e che, al di fuori di tali aree, nessuna autorizzazione possa essere più rilasciata (a eccezione di quelle relative a istanze anteriori alla data di pubblicazione del piano e già munite, prima di questa data, della valutazione ambientale favorevole o del giudizio di non necessità della procedura di valutazione ambientale), si evidenzia che l’art. 4 della L.R. n. 127/1980 prevede che il piano delimiti non solo le aree dove l’attività è consentita e incentivata, ma anche " le aree nelle quali l'attività estrattiva è limitata o preclusa". Il che comporterebbe che, tra le aree in cui la cavazione è incentivata (lett. a), e le aree in cui la cavazione è limitata o vietata (lett. c), vi sarebbe una terza categoria di aree per le quali non c'è alcuna previsione, sicché l'autorizzazione andrebbe rilasciata o negata, di volta in volta, sulla base di una specifica valutazione degli interessi in gioco. In sostanza, la tesi della ricorrente è che la legge non vieta una limitata attività estrattiva in zone non considerate dal piano regionale.
3.2. Con il secondo motivo di ricorso si censura, sotto un diverso profilo, la violazione dell'art. 4 della l.r. n. 127/1980 in relazione stavolta all'art. 9 delle norme tecniche del piano regionale. Sostiene la ricorrente che la tesi per cui l'apertura di cave sia ammessa anche al di fuori delle aree di cui alla lett. a) dell'art. 4 della legge, possa essere desunta altresì dall'art. 9 delle N.T. allegate al piano. Detta norma, facendo riferimento alle "aree di riserva e di recupero", che possono essere esterne ai perimetri delle aree di cui all'art. 4 lett. a) della legge, consentendo in esse la coltivazione, confermerebbe la possibilità di individuare zone di estrazione diverse da quelle specificamente indicate, confermando, anche sotto questo profilo, l'illegittimità del provvedimento impugnato.
3.3. Con il terzo motivo di ricorso si censura, infine, la violazione dell'art. 6 delle norme tecniche allegate al piano regionale dei materiali di cava, in relazione al decreto dell’a.r.t.a del 3 dicembre 2009. In sostanza, evidenzia la difesa della società ricorrente che, quand’anche dovesse sostenersi che l’art. 4 della L.R. n. 127/1980 non consenta la coltivazione di cave in zone non ricomprese nel piano cave, in ogni caso, il provvedimento gravato sarebbe illegittimo, perché, contrariamente a quanto ritenuto dal distretto minerario, l’istanza di autorizzazione dovrebbe essere retrodata al momento in cui (12 aprile 2010) la ditta chiese all'Assessorato regionale Territorio e Ambiente la verifica di assoggettabilità alla procedura di V.I.A., ai sensi dell'art. 20 del d.lgs n. 152/2006, l'apertura della nuova cava. Ritenuto che l'autorizzazione non avrebbe potuto essere rilasciata prima dell'acquisizione dei pareri delle autorità preposte alla tutela ambientale, il procedimento, secondo la prospettazione della difesa della ricorrente, sarebbe stato avviato, non nel momento in cui fu presentata la domanda formale di autorizzazione all’apertura della cava, ma in quello (precedente alla pubblicazione in G.U.R.S. del piano regionale delle cave) in cui la ricorrente chiese all'A.R.T.A. la verifica di assoggettabilità alla V.I.A..
4. In data 23.12.2011, a ministero dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato si è costituito l’Assessorato dell’Energia e dei servizi di pubblica utilità della Regione Siciliana, che, con memoria depositata in data 29.12.2018, ha chiesto il rigetto del ricorso.
5. All’udienza pubblica del 13 febbraio 2019 le parti hanno concluso come da separato verbale ed il ricorso è stato trattenuto in decisione.
6. Nessuna delle censure dedotte dalla ricorrente è condivisa dal Collegio.
6.1. Per la loro stretta connessione logica il primo e il secondo motivo di ricorso possono essere esaminati congiuntamente. L’art. 4 della legge regionale n. 127/1980 stabilisce “Il piano regionale dei materiali da cava e, nel quadro di più circoscritti limiti di operatività, il relativo programma preliminare definiscono organicamente gli obiettivi e le strategie di settore rispettivamente a medio - lungo e breve termine: indicano i mezzi per il perseguimento di tali obiettivi, circoscrivono le aree in cui, nella prospettiva di interessi generali di prevalente rilevanza socio - economica o ambientale, l' attività estrattiva di cava è limitata o preclusa.
In particolare, il piano:
a) individua le aree che, in relazione alle caratteristiche di qualità, quantità ed ubicazione dei giacimenti da cava in esso compresi, presentano interesse industriale e sono suscettibili di attività estrattiva. Per tali aree stabilisce i vincoli specifici cui dovranno essere assoggettate le attività di cava;
b) delimita nell'ambito delle aree di cui alla precedente lett. a, i bacini aventi particolare rilevanza per l'economia regionale, con specifico riguardo ai giacimenti dei materiali lapidei di pregio di cui al successivo art. 39. Di tali bacini è effettuata la delimitazione su cartografia a scala opportuna, con l'indicazione delle infrastrutture e delle zone di rispetto a servizio degli insediamenti industriali necessari per la loro valorizzazione;
c) individua le aree nelle quali l'attività estrattiva è limitata o preclusa.
Dalla lettura della norma, appare evidente come il piano regionale delle cave non debba solo individuare le aree suscettibili di attività estrattiva, ma anche quelle in cui l'attività estrattiva è limitata o preclusa. Il mancato inserimento dell’area per cui è causa, sia nell’ambito di quelle in cui l’attività estrattiva è ammessa, che nell’ambito di quelle in cui è limitata non può, per esclusione, che portare alla conclusione che su tale area l’attività estrattiva sia preclusa e, pertanto, la ricorrente avrebbe dovuto provvedere a impugnare tempestivamente il piano regionale, che ha natura di atto amministrativo generale e, come tale, è soggetto alla giurisdizione amministrativa. In difetto di tale impugnazione, il primo e il secondo motivo di ricorso sono inammissibili per carenza di interesse.
In ogni caso la tesi, sostenuta dalla difesa della ricorrente, per cui sarebbe ipotizzabile l’esistenza di aree in cui, di volta in volta, possa essere valutato se l'autorizzazione vada rilasciata o negata, sulla base di una specifica valutazione degli interessi in gioco, appare evidentemente confliggente con la temporaneità propria del piano cave che, ai sensi dell’art. 2 della L.R. n. 5 del 10.3.2010, va aggiornato con periodicità non superiore a tre anni. In altri termini, osserva il Collegio che, se fossero possibili i margini di elasticità ipotizzati dalla difesa della ricorrente, il legislatore non avrebbe procedimentalizzato la procedura di aggiornamento del piano, rendendola per altro obbligatoria.
A suffragare la correttezza del descritto percorso argomentativo, può essere richiamato l’art. 5 delle norma tecniche di attuazione al nuovo piano cave del 2016, approvato con decreto del Presidente della Regione n. 19 del 3.2.2016 che, esplicitamente, stabilisce che l’attività estrattiva da cava è preclusa, secondo l’art. 4, lett. c), della L.R. 9.12.1980, n.127, al di fuori delle aree di piano che presentano interesse industriale e sono suscettibili di attività estrattiva.
6.2. Non resta che esaminare il terzo motivo di ricorso, che afferisce alla ritenuta tempestività dell’istanza di autorizzazione che andrebbe retrodatata al 12 aprile 2010, momento in cui la ricorrente ha chiesto all'A.R.T.A. la verifica di assoggettabilità in vista dell'apertura della cava. Anche questa censura non merita condivisione. L’art. 9 della L.R. n. 127/1980 stabilisce, infatti, che l’esercizio dell’attività di cava è subordinato al rilascio dell’autorizzazione del distretto minerario competente per territorio, al quale dev’essere presentata apposita domanda, nell’osservanza delle disposizioni di cui ai successivi articoli della legge regionale in discorso. Il successivo articolo 12 della legge specifica la documentazione che dev’essere presentata a corredo della domanda.
Ebbene, poiché a mente del combinato disposto dell’art. 20 del d.lgs. n. 152/2006 e del punto 8, lettera i), della parte seconda dell’allegato IV del succitato decreto legislativo, tra i progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità, rientrano quelli concernenti cave e torbiere, appare evidente che la documentazione relativa alla detta verifica costituisce corredo indispensabile dell’istanza e che, perciò, il procedimento finalizzato al rilascio dell’autorizzazione all’apertura della cava è iniziato nel momento in cui la ripetuta istanza, completa di tutta la documentazione necessaria, è stata presentata al distretto minerario, dunque il 16 febbraio 2011.
7. In conclusione il ricorso è infondato e, come tale, va respinto. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei servizi di pubblica utilità della Regione Siciliana, che si liquidano in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2019 con l'intervento dei magistrati:
Maria Cristina Quiligotti, Presidente
Calogero Commandatore, Referendario
Antonino Scianna, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Antonino Scianna Maria Cristina Quiligotti