Cass. Sez. III n. 24304 del 25 giugno 2010 (Cc.  12 mag. 2010)
Pres. De Maio Est. Mulliri Ric. Pellegrino
Urbanistica. Interesse protetto e soggetto danneggiato

In tema di reati edilizi l’interesse protetto è quello, formale, della realizzazione della costruzione nel rispetto della concessione e della tutela sostanziale del territorio, il cui sviluppo deve avvenire in conformità alle previsioni urbanistiche. Di certo, però, si tratta di beni la cui titolarità non può essere riconosciuta in capo al privato che, al massimo, ha un interesse legittimo all’osservanza di tali principi e può, in caso dì loro violazione, lamentare i danni patiti. Chiaro, però, che, una cosa, è la veste di danneggiato ed, altra, quella di persona offesa.

 

UDIENZA del 12/05/2010

SENTENZA N. 745

REG. GENERALE N. 27310/09


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale


Composta dai Signori:


1. dr. Guido De Maio                                    Presidente
2. dr. Ciro Petti                                            Consigliere
3. dr. Alfredo Teresi                                      Consigliere
4. dr. Silvio Amoresano                                 Consigliere

5. dr.ssa Guicla Mùlliri                                   Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente


SENTENZA


- sul ricorso proposto da: Pellegrino Aldo, nato a Cuneo il 00.00.000
- avverso il Decreto di archiviazione emesso dal G.i.p. di Roma in data 28.2.09
- Sentita la relazione del cons. Guicla Mùlliri;
- Visto il parere scritto del P.M. nella persona del P.G. dr. Eugenio Selvaggi, che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Roma;


osserva


1. Provvedimento impugnato e motivi del ricorso - Pellegrino Aldo, in qualità di persona offesa, impugna il decreto di archiviazione emesso dal G.i.p. senza che gli fosse stato preventivamente inviato l'avviso ex art. 408 c.p.p. con il quale venire informato della richiesta di archiviazione ed essere, così, posto in condizione di proporre, volendo, atto di opposizione.


Di ciò si duole, appunto, il ricorrente con il presente gravame.


2. Motivi della decisione - Il ricorso è inammissibile per mancanza di legittimazione.
E' orientamento consolidato di questa S.C. quello secondo cui l'avviso ex art. 408 c.p.p. spetta esclusivamente alla persona offesa non anche al danneggiato dal reato. Ciò è stato affermato per plurime fattispecie: si è così affermato, in tema di circonvenzione di persone incapaci, che il terzo eventualmente danneggiato in conseguenza degli atti dispositivi compiuti dall'incapace "non assume la veste di persona offesa, che spetta soltanto all'incapace circonvenuto, e pertanto non ha diritto di avere avviso della proposizione della richiesta di archiviazione" (Sez. II, 17.1.08, Rambelli, Rv. 239504); analogamente, nel caso di reati contro la fede pubblica, si è detto che trattasi di reati che "offendono direttamente e specificatamente l'interesse pubblico - ossia la fiducia nella genuinità materiale e nella veridicità di determinati documenti - e solo mediatamente e di riflesso ledono l'interesse del singolo il quale, pertanto, non riveste la qualità di persona offesa ma semplicemente di danneggiato" (Sez. 25.10.05, p.o. in proc. Ignoti, Rv. 232614).


Coerentemente con tali enunciati, perciò, si è diversificato il caso di quei reati, come l'abuso d'ufficio che, avendo natura plurioffensiva (è - cioé - idoneo a ledere, oltre all'interesse pubblico al buon andamento e alla trasparenza della P.A., anche il concorrente interesse del privato a non essere turbato nei propri diritti costituzionalmente garantiti dal comportamento illegittimo ed ingiusto del pubblico ufficiale) implica che il privato danneggiato rivesta la qualità di persona offesa ed, in tal caso, "l'omesso avviso della richiesta di archiviazione, qualora abbia chiesto di esserne informata, viola il diritto al contraddittorio". (sez. VI, 22.3.06, P.O. in proc. Tundo, Rv. 234728).


Nella fattispecie in esame, vertendosi in tema di reati edilizi, è fuor di dubbio che l'interesse protetto sia quello, formale, della realizzazione della costruzione nel rispetto della concessione e della tutela sostanziale del territorio (il cui sviluppo deve avvenire in conformità alle previsioni urbanistiche) (Sez. III, 4.5.98, in proc. Losito, Rv. 210977; Sez. III, 12.5.95, Di Pasquale, Rv. 202097). Di certo, però, si tratta di beni la cui titolarità non può essere riconosciuta in capo al privato che, al massimo, ha un interesse legittimo all'osservanza di tali principi e può, in caso di loro violazione, lamentare i danni patiti (di qui, la ricca giurisprudenza sviluppatasi in tema di legittimazione anche di associazioni ambientaliste a costituirsi parte civile per i danni).


Chiaro, però, che, una cosa, è la veste di danneggiato ed, altra, quella di persona offesa.


Nel caso che qui occupa, il ricorrente non ha dimostrato la sussistenza di tale ultima qualifica che, in astratto, avrebbe potuto sussistere per la peculiarità della vicenda (ad es. qualora il reato edilizio denunciato avesse invaso direttamente la sfera di proprietà del denunciante). Ciò, però, non è qui neanche ipotizzabile visto che gli elementi forniti dal ricorrente, non solo, non sono sufficienti a testimoniare un suo coinvolgimento diretto ma, anzi, sembrano deporre in senso opposto (visto che si accenna ad opere su un lastrico solare di proprietà esclusiva dell'indagato né è dato arguire in che rapporti si ponga la proprietà del ricorrente per potersi desumere una lesione diretta anche del suo diritto di proprietà).


A tale stregua, devono essere esclusi, nell'odierno ricorrente la veste di persona offesa e, conseguentemente, un suo diritto all'avviso ex art. 408 c.p.p. (che, certamente, non gli spettava per il solo fatto di averne fatto richiesta).


P.Q.M.


Visti gli artt. 615 e ss. c.p.p.


dichiara


inammissibile il ricorso e


condanna


il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 500 €.


Così deciso in Roma nell'udienza del 12 maggio 2010


DEPOSITATA IN CANCELLERIA il  25 Giu. 2010