Consiglio di Stato, Sez. II n.8268 del 3 dicembre 2019
Urbanistica.Realizzazione soppalco

La realizzazione di un soppalco non rientra nell'ambito degli interventi di restauro o risanamento conservativo, ma nel novero degli interventi di ristrutturazione edilizia, qualora determini una modifica della superficie utile dell'appartamento, con conseguente aggravio del carico urbanistico.

Pubblicato il 03/12/2019

N. 08268/2019REG.PROV.COLL.

N. 01619/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1619 del 2009, proposto dalla Signora
Di Meglio Angelina, rappresentata e difesa dagli avvocati Aldo Starace e Salvatore Dettori, con domicilio eletto presso lo studio Salvatore Dettori in Roma, piazza SS. Apostoli, 66;

contro

Comune di Ischia, non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 16416/2007, resa tra le parti, concernente la demolizione di opere edilizie abusive.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 novembre 2019 il Cons. Paolo Giovanni Nicolò Lotti e udito per la parte appellante l’avvocato Salvatore Dettori.


FATTO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Napoli, Sez. VI, con la sentenza 19 dicembre 2007, n. 16416, ha respinto il ricorso, proposto dall’attuale parte appellante, per l’annullamento dell’ordinanza sindacale n. 59 del 30.1.1997 recante ingiunzione a demolire opere edilizie abusive.

Secondo il TAR, sinteticamente:

- la comunicazione del ricorrrente al Comune con nota del 30 ottobre 1995 (in atti) attiene ad opere di “manutenzione” consistenti in:

- sarcitura delle lesioni esistenti;

- spicconatura e rifacimento intonaco interno ed esterno;

- diversa ubicazione delle tramezzature interne;

- sostituzione pavimenti e rivestimenti;

- rifacimento impianto idrico ed elettrico;

- sostituzione infissi interni ed esterni;

- attintature interne ed esterne”;

- la nota non faceva alcun riferimento alla realizzazione di due ammezzati;

- tale realizzazione ex novo, non avendo la ricorrente dato prova della loro preesistenza, non può assimilarsi all’esecuzione di opere di manutenzione, comportando indubbio effetto novativo, in termini di aumento di superficie utilizzabile;

- la ricorrente non ha attivato alcun procedimento inteso alla sanatoria delle opere in questione.

La parte appellante contestava la sentenza del TAR deducendone l’erroneità e riproponendo, in sostanza, i motivi del ricorso di primo grado.

Con l’appello in esame chiedeva l’accoglimento del ricorso di primo grado.

All’udienza pubblica del 12 novembre 2019 la causa veniva trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Rileva il Collegio che oggetto del ricorso è il provvedimento del Comune appellato di ingiunzione alla demolizione degli interventi edilizi contestati, consistenti nella realizzazione di un “ammezzato di mq.10 circa in travi di ferro, laterizi e calcestruzzo, lato mt.2,20 circa dal calpestio e scala in c.a.” e di un “soppalco in un locale attiguo a quello di cui sopra costruito da putrelle, tabelloni e malta cementino, di mq. 8 circa, alto da 0,00 a m.1,30 al centro della volta” effettuati in un fabbricato di proprietà in Ischia, via De Rivaz.

2. Ritiene il Collegio, in conformità alla condivisibile sentenza del TAR impugnata, che tali interventi non possano in alcun modo assimilarsi ad interventi di manutenzione ordinaria.

Come è noto, in base a quanto definito dall’art. 6 del Testo Unico Edilizia, l’esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria rientra nell’ambito dell’attività edilizia libera e, pertanto, non richiede la previa acquisizione di particolari titoli edilizi.

Detta disposizione del Testo Unico Edilizia, definendo gli interventi di manutenzione ordinaria, si riferisce ai soli interventi che riguardano opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza impianti tecnologici esistenti.

La stessa Corte Costituzionale (sentenza 23 giugno 2000, n. 238) ha sottolineato come l’essenza della manutenzione ordinaria sia quella di tutelare l’integrità della costruzione e la conservazione della sua funzionalità, “senza alterare l’aspetto esteriore dell’edificio”.

Deve, inoltre, ricordarsi che la definizione di manutenzione così come sancita nella norma UNI EN 13306 non si può applicare tout court a quella di manutenzione ordinaria presente nel Testo Unico Edilizia, trattandosi, la prima, di una mera norma tecnica cui non è ricollegata l’applicazione diretta della disciplina del T.U. Edilizia.

La UNI EN 13306 definiscono, infatti, gli interventi di manutenzione come quelli contraddistinti dalla “combinazione di tutte le azioni tecniche, amministrative e gestionali, previste durante il ciclo di vita di un’entità, destinate a mantenerla o riportarla in uno stato in cui possa eseguire la funzione richiesta”.

Al contrario, il Testo Unico Edilizia, definendo gli interventi di manutenzione ordinaria, si riferisce ai soli interventi che riguardano opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza impianti tecnologici esistenti.

2. Alla luce di tali premesse definitorie, è evidente che la realizzazione un “ammezzato di mq.10 circa in travi di ferro, laterizi e calcestruzzo, lato mt. 2,20 circa dal calpestio e scala in c.a.”, nonché di un “soppalco in un locale attiguo a quello di cui sopra costruito da putrelle, tabelloni e malta cementino, di mq. 8 circa, alto da 0,00 a m.1,30 al centro della volta”, non possa in alcun modo farsi ricadere nella tipologia di manutenzione ordinaria.

Infatti, anche se tali interventi, in ipotesi, non alterassero la volumetria complessiva degli edifici, non comportassero mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni di uso e non modificassero la sagoma e i prospetti dell’edificio, essi consistono in aggiunte che superano, all’evidenza, la finalità di manutenere e rinnovare parti degli edifici.

Inoltre, a nulla vale sostenere che nella manutenzione straordinaria è consentito anche il frazionamento e la fusione di unità, poiché quella è una eccezione alla regola, in forma espressa, prevista per la manutenzione.

Pertanto, l’aggiunta di un ammezzato e di un soppalco è inquadrabile in una ristrutturazione edilizia.

Come è noto, per costante giurisprudenza (cfr., da ultimo, T.A.R. Napoli, sez. IV, 27 marzo 2017, n. 1668), la realizzazione di un soppalco non rientra nell’ambito degli interventi di restauro o risanamento conservativo, ma nel novero degli interventi di ristrutturazione edilizia, qualora determini una modifica della superficie utile dell’appartamento, con conseguente aggravio del carico urbanistico.

Nel caso in esame, è evidente che sia l’ammezzato che il soppalco integrino un aggravio, pur minimo, del carico urbanistico e, anche per questa ragione, fuoriescono dalla categoria tipologica della manutenzione ordinaria.

Tutte le considerazioni dell’appellante in ordine alla preesistenza delle opere (in ordine alle quali, peraltro, non ci si diffonde in ordine a misura ed ampiezza) sono inaccoglibili: invero costituisce principio consolidato della giurisprudenza, condiviso dal Collegio, quello secondo il quale "l'onere di fornire la prova dell'epoca di realizzazione di un abuso edilizio incombe sull'interessato e non sull'Amministrazione la quale, in presenza di un'opera edilizia non assistita da un titolo che la legittimi, ha solo il potere-dovere di sanzionarla ai sensi di legge e di adottare, ove ricorrano i presupposti, il provvedimento di demolizione.Ai sensi dell'art. 63, comma 1, e dell'art. 64, comma 1, c.p.a. spetta al ricorrente l'onere della prova in relazione a circostanze che rientrino nella sua piena disponibilità. Nello specifico, la prova circa il tempo di ultimazione delle opere edilizie è stata sempre posta sul privato e non sull'Amministrazione, dato che solo l'interessato può fornire gli inconfutabili atti, documenti o gli elementi probatori che siano in grado di radicare la ragionevole certezza dell'epoca di realizzazione di un manufatto. In tali casi, il privato dispone, ed è normalmente in grado di esibire, la documentazione idonea a fornire utili elementi di valutazione quali fotografie con data certa dell'immobile, estratti delle planimetrie catastali, il progetto originario e i suoi allegati, ecc. “.(cfr. ex aliis Consiglio di Stato, sez. IV, 14 febbraio 2012, n. 703,)"

3. Come bene ha messo in evidenza il TAR, la comunicazione effettuata dall’attuale parte appellante al Comune con nota del 30 ottobre 1995 attiene ad opere di “manutenzione” consistenti in sarcitura delle lesioni esistenti, spicconatura e rifacimento intonaco interno ed esterno, diversa ubicazione delle tramezzature interne, sostituzione pavimenti e rivestimenti, rifacimento impianto idrico ed elettrico, sostituzione infissi interni ed esterni e attintature interne ed esterne che in alcun modo indicano la realizzazione di due ammezzati, effettuati, quindi, senza alcuna previa comunicazione al Comune, a prescindere dalla circostanza che fosse o meno necessario un titolo edilizio specifico.

Il provvedimento, quindi, nell’indicare che gli interventi oggetto dell’ingiunzione alla demolizione non costituiscono attività di manutenzione ordinaria e non sono assimilabili, pertanto, ad attività di edilizia libera, esaurisce legittimamente la sua funzione in termini di motivazione dell’atto, individuando con precisione ed esattamente gli interventi non liberamente consentiti.

4. Conclusivamente, alla luce delle predette argomentazioni, l’appello deve essere respinto in quanto infondato.

Nulla per le spese di lite del presente grado di giudizio, in assenza di costituzione della parte appellata.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda),

Definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe indicato, lo respinge.

Nulla per le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2019 con l'intervento dei magistrati:

Fabio Taormina, Presidente

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere, Estensore

Giovanni Sabbato, Consigliere

Francesco Frigida, Consigliere

Cecilia Altavista, Consigliere