Ad oltre ottanta anni dalla fine
della Grande Guerra, la pubblicazione della legge 7 marzo 2001 n. 78 colma una
lacuna da tempo avvertita non solo dagli storici e da numerose associazioni, ma
anche da quanti abitualmente od occasionalmente hanno modo di frequentare il
vastissimo territorio a suo tempo interessato dalle operazioni militari nel
periodo 1915 – 1918.
Quanto
rimane ormai sulle varie linee dell’antico fronte (dopo la prolungata
esposizione agli agenti atmosferici quasi sempre in assenza di adeguata
manutenzione e gli interventi, talvolta distruttivi, degli appassionati
ricercatori di reperti) meritava senz’altro l’interessamento, anche se
colpevolmente tardivo, del legislatore.
Il
territorio interessato dagli eventi bellici, infatti, non manca di riservare
ancor oggi sorprese restituendo alla memoria dei posteri significative
testimonianze di quel periodo come frequentemente documentato dalla cronaca.
Come si
dirà in seguito, le aree ove insistono le opere militari e gli altri manufatti
non sono rimaste, almeno in teoria, esenti da tutela grazie a disposizioni di
legge ora contenute nel Testo Unico sui Beni Culturali ed ambientali.
La
legge n.78, tuttavia, ha inteso non solo riconsiderare alcuni aspetti di tale
tutela ma ha anche introdotto norme finalizzate in modo specifico alla
conservazione e manutenzione del patrimonio storico della guerra mondiale del
15-18.
Riconoscendo,
infatti, il valore storico e culturale di quanto resta nei luoghi della Grande
Guerra la legge, nell’articolo 1, comma secondo, promuove non solo la
loro manutenzione, il restauro, la gestione e la valorizzazione (peraltro con
riferimento ad entrambe le parti coinvolte nello stesso) ma anche la
ricognizione e la catalogazione delle stesse.
Si è così manifestata inequivocabilmente la
volontà di procedere alla completa individuazione del patrimonio storico
riguardante la materia in esame.
Tale patrimonio, peraltro, comprende non solo i
beni immobili, quali ad esempio quelli dettagliatamente indicati nelle lettere
a) e b) dell’articolo 1, comma secondo, ma anche i beni mobili, i cimeli e gli
archivi documentali e fotografici pubblici e privati.
Tale ultima categoria di beni rappresenta, tra
quelle elencate, quella forse di maggiore rilevanza storica per l’indubbio
contributo che può fornire non solo alla ricostruzione di singoli episodi, ma
anche quale testimonianza fedele di eventi solo indirettamente collegati alle
operazioni militari[1].
Analoga
attenzione viene posta ai cippi, monumenti, stemmi, graffiti,
lapidi, iscrizioni e tabernacoli
contemplati espressamente nella lettera c) dell’articolo in questione.
A tale proposito, sembra potersi ritenere che tale tipologia di beni comprenda
non solo quelli esistenti durante le ostilità, ma anche i cippi i monumenti e
gli altri manufatti realizzati nel periodo immediatamente successivo i quali, in
quanto direttamente collegati a tali eventi e costruiti nei luoghi ove gli
stessi avvennero, ne costituiscono ormai parte integrante e rientrano, a tutti
gli effetti, tra le vestigia che la legge intende tutelare.
Nel
raggiungimento delle finalità della legge è previsto (articolo 1, comma
quinto) che gli enti pubblici, le cui specifiche competenze sono indicate negli
articoli successivi, possono avvalersi dell’opera delle associazioni di
volontariato, combattentistiche e d’arma “ufficializzando”, così,
l’azione di quanti già di fatto attivamente operavano per la conservazione
della tipologia dei beni in esame.
Tale
attività di conservazione viene poi completata attraverso l’espresso divieto,
formulato nel comma 5 dell’articolo 2, di alterazione delle caratteristiche
materiali e storiche dei beni ed estendendo (comma sesto) anche ai beni di cui
alla lettera c), secondo comma (cippi, monumenti, stemmi,
graffiti, lapidi, iscrizioni e tabernacoli)
le disposizioni contemplate dall’articolo 51 del D.Lv. 49099 che richiede la
preventiva autorizzazione del soprintendente per il distacco di “affreschi,
stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni tabernacoli ed altri ornamenti esposti o
non alla pubblica vista”.
L’attuazione
dei principi generali della legge in esame indicati dall’articolo 1 si
completa, infine, attraverso la promozione – particolarmente nella ricorrenza
del 4 novembre – della riflessione storica sulla Prima guerra mondiale e sul
suo significato per il raggiungimento dell’unità nazionale considerata dal
quarto comma.
In
definitiva, dunque, gli interventi disciplinati dalla legge n. 78 riguardano tre
diversi aspetti : la individuazione e classificazione del patrimonio, la
manutenzione ed il restauro dello stesso nonché la sua gestione e
valorizzazione.
Tali
interventi, come disposto dall’articolo 2, possono essere eseguiti tanto da
soggetti privati (singolarmente o associati: articolo 2,comma primo, lettera a))
quanto da enti pubblici (articolo 2, comma primo, lettere b), c) ed f)).
Significativa,
per la corretta qualificazione dei beni oggetto della legge, è la disposizione
contenuta nel secondo e terzo comma
dell’articolo 2.
Come
correttamente osservato[2]
i beni presi in esame dalla legge possono essere qualificati quali
“beni culturali minori”, assoggettati ad un regime meno rigido
rispetto a quello imposto per i beni culturali propriamente detti e tale da
consentire una più agevole esecuzione degli interventi mediante
l’utilizzazione di una procedura non complessa.
Per
tali motivi la realizzazione di detti interventi da parte dei soggetti abilitati
avviene dietro semplice comunicazione alla competente Sovrintendenza. Tale
comunicazione deve essere accompagnata esclusivamente da un progetto esecutivo e
da un atto di assenso del titolare del bene
ed è assoggettata ad un limite temporale che ne impone la presentazione
almeno due mesi prima dell’inizio dei lavori.
Qualora
sia richiesto il finanziamento mediante contributo statale, come si dirà in
seguito, a corredo della comunicazione dovranno essere allegati altri documenti.
La
procedura semplificata appena descritta è destinata tuttavia a convivere con le
altre disposizioni in materia come chiaramente precisato dall’articolo 2,
secondo comma.
In
particolare, laddove il manufatto oggetto dell’intervento sia assoggettabile
alle norme contenute nel testo unico sui beni culturali, sarà sottoposto al
regime autorizzatorio imposto per le opere da eseguire su tale tipologia di
beni, così come non vengono meno le competenze in materia paesistica e quelle
proprie del ministero della difesa e del Ministero delle Finanze.
Come è
noto, la disciplina dei beni culturali ed ambientali è
attualmente regolata dal D.L.vo
29 ottobre 1999, n. 490 (Testo Unico sui Beni Culturali e Ambientali)[3]
attraverso il quale si è operata un’attività di riunione e coordinamento
delle disposizioni in materia di beni culturali ed ambientali precedentemente
contenute rispettivamente nella legge 108939 e nelle leggi 149739 e 43185.
Per quanto attiene, in particolare, ai beni
culturali, il titolo I del D.Lv. 49099 fornisce tra l’altro i criteri per la
loro individuazione e specifica la procedura da seguire per l’esecuzione degli
interventi. Analogamente, gli artt. 138 e seguenti del medesimo decreto prendono
in esame i beni ambientali, la loro individuazione nonché le procedure di
gestione di detti beni e per l’esecuzione degli interventi.
La esatta individuazione dell’ambito di
operatività della procedura semplificata relativa ai beni contemplati dalla
legge 782001 non consente, pertanto, equivoci di sorta e rende inevitabile il
rispetto della più rigorosa normativa prevista dal citato T.U. ogniqualvolta
l’intervento da effettuare vada ad incidere su beni che rientrano nelle
categorie in esso contemplate.
Situazioni del genere non saranno rare. Si pensi,
ad esempio, all’esecuzione di interventi su edifici di particolare pregio
sottoposti a tutela ovvero, alla più frequente ipotesi degli interventi
eseguiti in zone sottoposte a tutela paesistica.
Come è peraltro noto, la linea del fronte della
grande guerra è ubicato non solo in alta montagna ma anche in altri luoghi che
la legge sottopone a tutela. Il citato T.U. del 1999
sottopone infatti alla sua disciplina non solo alcuni beni individuati a
seguito di specifico procedimento amministrativo ma anche altri che in base alla
legge per le loro stesse caratteristiche, sono ritenuti (entro certi limiti)
come meritevoli di tutela. Essi sono dettagliatamente indicati nel primo comma
dell’articolo 146 come segue:
a) territori costieri compresi in una fascia
della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni
elevati sul mare;
b) territori contermini ai laghi compresi in una
fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i
territori elevati sui laghi;
c) fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli
elenchi di cui al testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed
impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e le
relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
d) montagne per la parte eccedente 1.600 metri
sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per
la catena appenninica e per le isole;
e) ghiacciai e circhi glaciali;
f) parchi e riserve nazionali o regionali, nonché
i territori di protezione esterna dei parchi;
g) territori coperti da foreste e da boschi[1],
ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di
rimboschimento;
h) aree assegnate alle università agrarie e le
zone gravate da usi civici;
i) zone umide incluse nell'elenco di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;
l) vulcani;
m) zone di interesse archeologico
Come appare evidente dalla semplice elencazione
delle aree, frequentemente l’intervento da eseguire potrà essere sottoposto
al più rigoroso regime previsto dal T.U. per i beni ambientali che non solo
espressamente ne vieta la distruzione o
l’introduzione di modificazioni che rechino pregiudizio al loro aspetto
esteriore (articolo 151) ma
assoggetta ad una rigorosa procedura autorizzatoria tutti gli interventi da
eseguirsi (fatte salve le eccezioni indicate nell’articolo 152).
E’
appena il caso di osservare che, sebbene la legge 782001 contempli soltanto le
ipotesi di esclusione della procedura semplificata per l’esecuzione degli
interventi contenute nell’articolo 2 comma secondo, appare di tutta evidenza
che le opere la cui realizzazione vada ad incidere su interessi tutelati da
altre specifiche disposizioni, dovranno sottostare comunque alla relativa
disciplina (si pensi, ad esempio, agli interventi rientranti tra quelli
disciplinati dalla vigente normativa urbanistica oppure eseguiti in aree
protette assoggettate al regime stabilito dalla legge 6
dicembre 1991, n. 394)[4].
Il legislatore prevede
poi, oltre al duplice confine del divieto di alterazione di cui al comma quinto
dell’articolo 1 e dell’assoggettabilità degli interventi ad altre
discipline di tutela specifica di cui si è appena detto, anche il potere di
sospensione dei lavori che l’articolo 28 del T.U. 49099 attribuisce in
specifici casi al competente sovrintendente[5].
L’articolo 3 della
legge in esame disciplina i compiti dello Stato. Tra questi, va’ evidenziata,
in particolare, la possibilità di promuovere la collaborazione anche con gli
Stati le cui forze armate operarono sul fronte italiano ovvero con gli stati
loro successori, nonché la possibilità di promuovere o concorrere con gli
interventi da eseguirsi fuori del territorio nazionale.
La disposizione, oltre
ad “ufficializzare” una forma di collaborazione di fatto già esistente tra
associazioni italiane e straniere, prendendo in considerazione anche gli
interventi da eseguirsi all’estero sembra qui voler attuare effettivamente
quella “riflessione storica” sulla Grande guerra di cui al comma quarto
dell’articolo 1 che sarebbe forse risultata incompleta se limitata alle sole
vestigia presenti nel territorio nazionale.
I successivi articoli
4, 5 e 6 prendono invece in esame le competenze dei ministeri dei beni
culturali, della difesa e degli affari esteri.
Come appare agevole
desumere dalla lettura dell’articolo 4, il Ministero per i beni e le attività
culturali svolge un’attività non solo direttamente finalizzata al
raggiungimento degli scopi della legge (ricognizione catalogazione e studio ed
altre attività di cui al comma primo, lettera a), realizzazione del programma
di tutela e valorizzazione degli archivi di cui al comma primo, lettera f)), ma
anche di coordinamento, impulso e vigilanza delle attività svolte dai soggetti
privati attraverso la fissazione di criteri tecnico scientifici (comma primo,
lettera b)); di individuazione delle priorità degli interventi da eseguire
(comma primo, lettera c)); di esecuzione diretta di interventi prioritari specie
in mancanza o inadeguatezza degli interventi di altri soggetti (comma primo,
lettera d)); di finanziamento degli interventi (comma primo, lettera e)) e di
vigilanza anche attraverso la particolare figura dell’ ”ispettore
onorario” di cui alla lettera g) del comma primo.
La medesima
disposizione prevede, al comma secondo, l’istituzione di un Comitato tecnico
scientifico speciale per il patrimonio storico della grande guerra da istituirsi
con decreto del ministro per i beni culturali ed avente funzioni consultive e di
indirizzo meglio descritte nei commi quarto e quinto.
Particolarmente
significativo è, poi, l’apporto previsto dall’articolo 5 per il Ministero
della difesa laddove si prevede per l’esecuzione degli interventi
l’utilizzazione in particolare delle truppe alpine
formalizzando, anche in questo caso, l’esercizio di un’attività già
diffusa in passato sui teatri dei combattimenti, specie in zone di alta montagna
difficilmente accessibili dove tali reparti possono sfruttare la massimo la
particolare specializzazione e le specifiche dotazioni.
Non meno rilevante,
inoltre, è l’attività di cura degli archivi e la catalogazione informatica
delle fonti indicata come obiettivo prioritario dell’Ufficio Storico dello
Stato maggiore dell’esercito che determinerà, ove realizzata, un indubbia
agevolazione delle ricerche storiche.
Il Ministero degli
affari esteri, in base al disposto dell’articolo 6, opera invece per la
promozione ed il coordinamento delle attività da eseguirsi all’estero o in
Italia con la partecipazione di stati esteri o soggetti stranieri.
Dei compiti attribuiti alle regioni si occupa
l’articolo 7. A tale proposito va’ ricordato che i primi interventi per la
valorizzazione delle vestigia della grande guerra sono stati adottati proprio in
sede regionale (si ricordi, ad es. la L.
R. Veneto 16 dicembre 1997, n. 43 avente ad oggetto “Interventi
per il censimento, il recupero e la valorizzazione di particolari beni storici,
architettonici e culturali della grande guerra”[6]).
L’articolo 7 attribuisce dunque alle regioni
attività di promozione e coordinamento delle attività (attenendosi, tuttavia,
ai criteri tecnico scientifici fissati dal Comitato tecnico scientifico di cui
si è detto in precedenza) di contribuzione al finanziamento delle attività e
prevede, in particolare, che tali enti disciplinino con propria legge
l’attività di raccolta dei reperti mobili ferme restando, comunque, le
disposizioni dei successivi articoli 9 e 10 di cui si dirà tra breve.
Si è accennato, in precedenza, alle formalità
da seguire per l’effettuazione della comunicazione relativa agli interventi da
eseguire indicando anche gli atti previsti a corredo della documentazione
medesima. L’articolo 8, che disciplina il finanziamento degli interventi
mediante contributi statali, prevede tuttavia l’allegazione di ulteriori
documenti da presentare alla competente sovrintendenza quale requisito per
l’ammissione al contributo.
In particolare, il progetto esecutivo previsto dall’articolo 2, comma terzo dovrà essere accompagnato, oltre che dall’atto di assenso del titolare del bene, anche da un piano finanziario, da una relazione tecnica dettagliata (relativa alle procedure di conservazione e restauro dei manufatti e delle opere ed alla conformità' ai criteri tecnico-scientifici) e da un “programma temporale dei lavori”, nonché dall’indicazione di un direttore dei lavori. La procedura per il rilascio è regolata dall’ultimo comma dell’articolo 8.
Una particolare disciplina riguarda, poi, i
reperti mobili ed i cimeli che l’articolo 1 lettera d) individua tra i beni
oggetto di tutela.
L’articolo 9 prevede infatti
un obbligo di comunicazione al Sindaco per chiunque possieda o rinvenga
reperti mobili o cimeli relativi al fronte terrestre della Prima guerra mondiale
di notevole valore storico o documentario, ovvero possieda collezioni o raccolte
dei citati reperti o cimeli. Il termine per la comunicazione è di sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge o dalla data del
ritrovamento. La comunicazione – da presentarsi nel luogo ove i reperti si
trovano – deve contenere l’indicazione della natura, quantità e, ove nota,
la provenienza dei reperti.
E’ di tutta evidenza, considerato il tenore della disposizione, che non si tratta di un obbligo generalizzato, menzionando l’articolo 9 esclusivamente i reperti mobili e cimeli di “notevole valore storico o documentario” quelli, cioè, che per le loro caratteristiche assumono rilevanza ai fini della normativa in esame. Tutti gli altri reperti non sono dunque soggetti a tale obbligo.
Quanto all’impianto sanzionatorio, lo stesso è
contenuto nell’articolo 10 che prevede sanzioni amministrative e penali.
Va subito detto che l’attività di accertamento
delle violazioni appare obiettivamente difficoltosa
considerati i luoghi ove risulta ubicata l’antica linea del fronte,
spesso impervi e difficilmente raggiungibili. Nulla dice inoltre la legge in
merito ai soggetti cui tale accertamento è demandato.
In mancanza di ulteriori precisazioni deve
desumersi che, oltre ai soggetti normalmente abilitati ai controlli (ufficiali
ed agenti di Polizia Giudiziaria e, in particolare, quelli appartenenti al Corpo
Forestale o ad altri reparti che normalmente esercitano i propri compiti
istituzionali nei luoghi ove i reperti sono ubicati) svolgeranno un ruolo non
indifferente gli “ispettori onorari” di cui all’articolo 4, comma primo,
lettera g) quali unici soggetti cui la legge attribuisce compiti di vigilanza,
auspicando che gli stessi siano
individuati anche tra gli appartenenti a quelle associazioni che, ancor prima
della promulgazione della legge in esame, autonomamente svolgevano importanti
attività di conservazione e tutela dei luoghi storici contemplati dalle nuove
disposizioni.
La prevedibile scarsità dei controlli ad opera
dei soggetti istituzionalmente preposti consente tuttavia di ritenere che
un’effettiva verifica del rispetto della normativa verrà di fatto affidata
per lo più alla libera iniziativa degli appassionati frequentatori i luoghi
storici attraverso segnalazioni alle autorità competenti.
Altro elemento di dubbio, con riferimento alle violazioni amministrative che verranno appresso esaminate, è dato dalla mancanza di indicazioni circa i soggetti tenuti all’applicazione delle sanzioni che determina così l’applicazione dei principi generali in materia di sanzioni amministrative (nella specie sembrano individuabili come tali le Sovrintendenze, ai sensi dell’articolo 17 Legge 68981, in quanto uffici periferici cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione).
Quanto alle condotte amministrativamente
sanzionate, va’ ricordato che l’articolo 10, comma primo prende in esame
l’ipotesi dell’esecuzione di interventi di modifica, restauro e manutenzione
di forti, fortificazioni permanenti e altri edifici e manufatti militari;
fortificazioni campali, trincee, gallerie, camminamenti, strade e sentieri
militari, cippi, monumenti, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni e tabernacoli,
archivi documentali e fotografici, pubblici e privati, senza osservare
l’obbligo di comunicazione alla Soprintendenza.
Tale fattispecie deve essere correlata con quella
contenuta nel successivo secondo comma che prevede, invece, una più grave
condotta penalmente sanzionata.
Come è dato rilevare dal confronto tra le due
fattispecie, la violazione amministrativa di cui al primo comma sanziona
esclusivamente l’inadempimento formale dell’obbligo di comunicazione la
sussistenza del quale determina di per sé il perfezionarsi della violazione.
Diversamente, nel caso in cui l’esecuzione dell’intervento, ancorché
eseguito previa effettuazione della comunicazione, determini la perdita o il
danneggiamento irreparabile delle cose ovvero l’alterazione delle loro
caratteristiche materiali o storiche, si configura la violazione penale.
Con riferimento a quest’ultima deve osservarsi
che la condotta è chiaramente descritta e riguarda ipotesi in cui, a seguito
dell’intervento sulla cosa soggetta a tutela, vengano meno le particolari
caratteristiche che ne giustificavano la sottoposizione alla normativa in esame.
In tal senso vanno interpretati le espressioni “perdita”, “danneggiamento
irreparabile” e “alterazione delle caratteristiche materiali e storiche”
utilizzate dal legislatore.
Non ogni intervento dannoso è dunque penalmente
sanzionato, bensì esclusivamente quello che determina l’impossibilità di
recuperare il bene alle sue caratteristiche originarie.
Quanto all’elemento soggettivo richiesto,
trattandosi di reato contravvenzionale è sufficiente la colpa.
Va altresì rilevato che la scelta della pena
congiunta dell’arresto e dell’ammenda esclude la possibilità di estinguere
il reato mediante oblazione. Restano tuttavia presenti i rischi connessi con il
breve termine prescrizionale previsto per tale tipologia di reati.
Occorre infine segnalare come la violazione de
quo rivesta natura sussidiaria essendo applicabile solo qualora il fatto non
costituisca diverso reato.
Come rilevabile dalla semplice lettura dei primi
due commi dell’articolo, le condotte prese in esame riguardano i beni indicati
nelle lettere a), b), c) ed e) dell’articolo 1, secondo comma mentre per i
restanti beni provvede l’ultimo comma dell’articolo 10 laddove è prevista
una sanzione amministrativa in caso di inosservanza delle prescrizioni stabilite
dall’articolo 9 in tema di reperti mobili e cimeli.
In definitiva, la lettura della legge 782001
induce ad un giudizio estremamente
positivo per la scelta del legislatore di sottoporre a tutela beni
particolarissimi come quelli presi in esame prevedendo una procedura poco
macchinosa per l’esecuzione degli interventi sugli stessi. Resta però da
verificare se e quando alle disposizioni emanate verrà data effettiva
attuazione.
Luca RAMACCI
www.lexambiente.com
LEGGE 7 marzo 2001, n. 78
Tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:
Art. 1.
(Principi generali)
1. La Repubblica riconosce il valore storico e culturale delle vestigia della
Prima guerra mondiale.
2. Lo Stato e le regioni, nell'ambito delle rispettive competenze, promuovono
la ricognizione, la catalogazione, la manutenzione, il restauro, la gestione e
la valorizzazione delle vestigia relative a entrambe le parti del conflitto e in
particolare di:
a) forti, fortificazioni permanenti e altri edifici e manufatti militari;
b) fortificazioni campali, trincee, gallerie, camminamenti, strade e sentieri
militari;
c) cippi, monumenti, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni e tabernacoli;
d) reperti mobili e cimeli;
e) archivi documentali e fotografici pubblici e privati;
f) ogni altro residuato avente diretta relazione con le operazioni belliche.
3. Per le finalita' di cui al comma 2 lo Stato e le regioni possono avvalersi
di associazioni di volontariato, combattentistiche o d'arma.
4. La Repubblica promuove, particolarmente nella ricorrenza del 4 novembre,
la riflessione storica sulla Prima guerra mondiale e sul suo significato per il
raggiungimento dell'unita' nazionale.
5. Gli interventi di alterazione delle caratteristiche materiali e storiche
delle cose di cui al comma 2 sono vietati.
6. Alle cose di cui al comma 2, lettera c), si applica l'articolo 51 del
testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e
ambientali, approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di
seguito denominato "testo unico".
Art. 2.
(Soggetti autorizzati ad effettuare gli interventi)
1. Possono provvedere direttamente agli interventi di ricognizione,
catalogazione, manutenzione, restauro, gestione e valorizzazione delle cose di
cui all'articolo 1, in conformita' alla presente legge e alle leggi regionali:
a) i privati in forma singola o associata, compresi comunanze, regole,
comitati e associazioni anche non riconosciute;
b) i comuni, le province, gli enti parco, altri enti pubblici e i loro
consorzi;
c) le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
d) lo Stato.
2. L'autorizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali per gli
interventi sulle cose di cui all'articolo 1 e' richiesta solo quando si tratti
di cose assoggettate alla tutela di cui al Titolo I del testo unico. Restano
tuttavia fermi il potere di cui all'articolo 28, comma 2, del testo unico, le
competenze in materia di tutela paesistica, nonche' le competenze del Ministero
della difesa e del Ministero delle finanze.
3. I soggetti, pubblici o privati, che intendano provvedere agli interventi
di manutenzione, restauro, gestione e valorizzazione delle cose di cui
all'articolo 1 debbono darne comunicazione, corredata di progetto esecutivo e di
atto di assenso del titolare del bene, almeno due mesi prima dell'inizio delle
opere, alla Soprintendenza competente per territorio.
Art. 3.
(Compiti dello Stato)
1. Lo Stato:
a) promuove, coordina e, ove necessario, realizza direttamente gli interventi
di cui all'articolo 2, comma 1;
b) promuove la collaborazione con gli Stati le cui forze armate operarono sul
fronte italiano o con gli Stati loro successori ai fini degli interventi di cui
all'articolo 2, comma 1;
c) puo' promuovere o concorrere agli interventi di cui all'articolo 2, comma
1, che si svolgono fuori del territorio nazionale.
Art. 4.
(Competenze del Ministero per i beni e le attivita' culturali)
1. In attuazione dell'articolo 3, il Ministero per i beni e le attivita'
culturali, nei limiti delle risorse destinate a tali finalita':
a) promuove la ricognizione e la catalogazione, gli studi, le ricerche e la
redazione di cartografia tematica relativamente alle cose di cui all'articolo 1;
b) definisce i criteri tecnico-scientifici per la realizzazione degli
interventi di cui all'articolo 2, comma 1;
c) individua le priorita', tenuto conto delle iniziative gia' adottate dagli
altri soggetti di cui all'articolo 2, comma 1;
d) realizza direttamente gli interventi individuati come prioritari,
preferibilmente ove manchino o risultino inadeguate le iniziative degli altri
soggetti di cui all'articolo 2, comma 1;
e) puo' finanziare le iniziative degli altri soggetti di cui all'articolo 2,
comma 1, tenuto conto delle priorita' individuate ai sensi della lettera c) del
presente comma e con le modalita' di cui all'articolo 8;
f) cura un programma di tutela e valorizzazione degli archivi pubblici, ivi
compresi quelli militari, nonche' di quelli privati, al fine di assicurarne la
piu' ampia fruizione, anche attraverso prestiti e mostre itineranti, promuovendo
fra l'altro il recupero e la conservazione, anche in copia, della documentazione
storica;
g) vigila sull'attuazione degli interventi e in particolare su quelli
finanziati dallo Stato, anche avvalendosi di ispettori onorari.
2. E' istituito, presso il Ministero per i beni e le attivita' culturali, il
Comitato tecnico-scientifico speciale per il patrimonio storico della Prima
guerra mondiale.
3. Il Comitato e' nominato con decreto del Ministro per i beni e le attivita'
culturali, che ne disciplina altresi' il funzionamento, escludendo la
corresponsione di compensi ai componenti del Comitato stesso.
4. Il Comitato esprime pareri e formula proposte ai Ministeri per i beni e le
attivita' culturali, degli affari esteri e della difesa per quanto attiene
all'attuazione della presente legge. In particolare, esprime parere obbligatorio
sugli obiettivi annuali definiti dai citati Ministeri con riferimento
all'attuazione della legge stessa.
5. Il Comitato definisce:
a) i criteri tecnico-scientifici di cui al comma 1, lettera b);
b) le priorita' di cui al comma 1, lettera c);
c) i criteri per l'assegnazione dei finanziamenti di cui al comma 1, lettera
e);
d) il programma di cui al comma 1, lettera f).
6. L'istituzione e il funzionamento del Comitato non comportano nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 5.
(Competenze del Ministero della difesa)
1. Il Ministero della difesa, nei limiti delle risorse destinate a tali
finalita':
a) puo' realizzare direttamente gli interventi di cui all'articolo 2, comma
1, o concorrere alla loro realizzazione, in particolare mediante l'impiego delle
Truppe alpine;
b) cura gli archivi storici militari e collabora con il Ministero per i beni
e le attivita' culturali nell'attuazione del programma di cui all'articolo 4,
comma 1, lettera f). A tal fine, fra gli obiettivi dell'Ufficio storico dello
Stato maggiore dell'Esercito ha carattere di priorita' la catalogazione
informatica delle fonti della Prima guerra mondiale, negli archivi centrali e in
quelli periferici.
Art. 6.
(Competenze del Ministero degli affari esteri)
1. Nei limiti delle risorse destinate a tali finalita', il Ministero degli
affari esteri, in collaborazione con il Ministero per i beni e le attivita'
culturali e il Ministero della difesa, promuove e coordina:
a) la partecipazione degli Stati le cui forze armate operarono sul fronte
italiano o degli Stati loro successori alle iniziative di cui all'articolo 1;
b) la partecipazione dell'Italia alle analoghe iniziative all'estero;
c) la cooperazione di Amministrazioni dello Stato, Universita', enti pubblici
e soggetti privati con soggetti stranieri per la ricerca storica sulla Prima
guerra mondiale.
Art. 7.
(Competenze delle regioni)
1. Le regioni a statuto ordinario, nelle materie di loro competenza ai sensi
dell'articolo 117 della Costituzione e in quelle loro delegate dalla
legislazione vigente:
a) promuovono e coordinano gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1,
svolti da privati e enti locali, tenendo conto delle priorita' e assicurando la
conformita' ai criteri tecnico-scientifici definiti ai sensi dell'articolo 4,
favorendo in particolare la creazione e la gestione di percorsi
storico-didattici e lo svolgimento di attivita' formative e didattiche;
b) possono concorrere al finanziamento degli interventi di cui alla lettera
a);
c) disciplinano con legge l'attivita' della raccolta di reperti mobili, fermo
restando quanto previsto dagli articoli 9 e 10.
2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di
Bolzano perseguono le finalita' della presente legge nell'ambito delle
competenze ad esse spettanti ai sensi dei rispettivi Statuti e delle relative
norme di attuazione. A tal fine i finanziamenti alle stesse spettanti sono
assegnati ai sensi dell'articolo 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386.
Art. 8.
(Finanziamento statale degli interventi)
1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), possono
essere ammessi a contributi statali per gli interventi di cui allo stesso comma.
2. I soggetti interessati debbono presentare alla Soprintendenza competente
per territorio:
a) il progetto esecutivo corredato di piano finanziario, con l'atto di
assenso del titolare del bene;
b) una relazione tecnica dettagliata sulle procedure di conservazione e
restauro dei manufatti e delle opere oggetto dell'intervento e sulla conformita'
ai criteri tecnico-scientifici di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), con
un programma temporale dei lavori;
c) l'indicazione nominativa del direttore responsabile dei lavori.
3. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali, nei limiti delle risorse
destinate a tale finalita', dispone la concessione del contributo entro tre mesi
dal ricevimento della domanda, sentiti il Ministero della difesa e
l'amministrazione demaniale competente. A tal fine tiene conto delle priorita'
di cui all'articolo 4, nonche' del complesso delle richieste presentate e dei
contributi gia' erogati al richiedente da altri soggetti pubblici.
Art. 9.
(Reperti mobili e cimeli)
1. Chiunque possieda o rivenga reperti mobili o cimeli relativi al fronte
terrestre della Prima guerra mondiale di notevole valore storico o documentario,
ovvero possieda collezioni o raccolte dei citati reperti o cimeli deve darne
comunicazione al sindaco del comune nel cui territorio si trovano, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge o dalla
data del ritrovamento, indicandone la natura, la quantita' e, ove nota, la
provenienza.
Art. 10.
(Sanzioni)
1. Chiunque esegua interventi di modifica, di restauro o di manutenzione
sulle cose di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), b), c) ed e), senza
provvedere a quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, e' punito, salvo che il
fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa da lire cinque milioni a
lire cinquanta milioni.
2. Qualora dagli interventi indicati al comma 1 derivi la perdita o il
danneggiamento irreparabile delle cose ovvero in caso di esecuzione di
interventi di alterazione delle loro caratteristiche materiali o storiche si
applica, salvo che il fatto costituisca diverso reato, la pena dell'arresto da
sei mesi a un anno e l'ammenda da lire un milione a lire cinquanta milioni.
3. Chiunque non ottemperi alle prescrizioni previste dall'articolo 9 e'
punito con la sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire un milione.
Art. 11.
(Norme di spesa e finali)
1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di lire 330
milioni annue a decorrere dal 2001.
2. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge e'
autorizzata per l'anno 2000 la spesa di lire un miliardo.
3. Per l'attuazione del comma 4 e' autorizzato un limite di impegno
quindicennale pari a lire un miliardo annue a decorrere dall'anno 2001.
4. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), sono
autorizzati a contrarre mutui nell'anno 2001, con onere a carico del bilancio
dello Stato, nei limiti di cui al comma 3. Si applica l'articolo 8, comma 2. Con
decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali sono determinati
criteri e modalita' per l'attuazione del presente comma, compresi la
rendicontazione da parte dei soggetti beneficiari e i controlli.
5. Le funzioni di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 sono esercitate nei limiti
delle risorse di cui al presente articolo.
6. In sede di prima applicazione della presente legge, le risorse disponibili
sono assegnate prioritariamente dal Ministero per i beni e le attivita'
culturali ai progetti gia' predisposti e relativi alle zone di guerra piu'
direttamente interessate dagli eventi bellici del 1916-1917 sugli altopiani
vicentini.
Art. 12.
(Copertura finanziaria)
1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 11, comma 1, pari a lire
330 milioni annue a decorrere dal 2001, si provvede, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attivita'
culturali.
2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 11, commi 2 e 3, pari a
lire un miliardo per ciascuno degli anni dal 2000 al 2015, si provvede:
a) per l'anno 2000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita'
previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero per i beni e le attivita' culturali;
b) a decorrere dall'anno 2001, mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attivita' culturali.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 13.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello
Stato.
Data a Roma, addi' 7 marzo 2001
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Fassino
[1] Un esempio lampante del valore storico degli archivi documentali e fotografici può essere desunto dalle numerose pubblicazioni sul tema. A tale proposito si veda, ad esempio, Alberto ALPAGO NOVELLO “Tempore Belli” 1995 volume realizzato utilizzando l’archivio documentale e fotografico dell’autore comprendente non solo le lastre fotografiche originali ma anche l’indicazione del luogo della data e dell’ora degli scatti, dei tempi di esposizione e dell’apertura del diaframma, la specificazione delle tecniche fotografiche e delle apparecchiature utilizzate nonché schemi e progetti di fortificazioni e gallerie oltre a manuali, circolari e documenti ad uso degli ufficiali. Il materiale, che documenta non solo aspetti di rilevanza militare, ma anche scene di vita comune e tecniche di costruzione delle opere stradali e di interesse strategico, venne poi utilizzato anche per il restauro o la ricostruzione di manufatti di rilevante pregio dopo la conclusione delle ostilità ed anche in epoca recente.
[2] G. SEVERINI “La legge sul patrimonio storico della grande guerra” in Lexambiente (www.lexambiente.com), maggio 2001
[3] Per un esame generale della materia v. L. RAMACCI “Manuale di diritto penale dell’ambiente”, Padova, 2001 pag.141 e ss.
[5]
L’articolo 28 così recita “ Il soprintendente può ordinare la
sospensione dei lavori iniziati contro il disposto degli articoli 2, 26 e 27
ovvero condotti in difformità dall’approvazione.
La stessa facoltà spetta al soprintendente per i lavori relativi
alle cose indicate nell’articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), anche
quando non sia intervenuta la dichiarazione
a norma dell’articolo 6.
3.
Nel caso previsto al comma 2 l’avvio del procedimento di
dichiarazione è comunicato non oltre trenta giorni dall’ordine di
sospensione: se entro tale termine non è effettuata la
comunicazione, l’ordine di sospensione si intende revocato”.
[6]
Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 107 del l9
dicembre 1997