Cass. Sez. III n. 32939 del 8 settembre 2010 (Ud. 28 apr. 2010)
Pres. Lupo Est. Fiale Ric. PM in proc. Tocchi ed altri
Urbanistica. Pertinenze e strumento urbanistico

Il regime agevolato delle pertinenze non può trovare applicazione in caso di contrasto con gli strumenti urbanistici.

 

 

UDIENZA del 28.4.2010

SENTENZA N. 809

REG. GENERALE N.26216/09


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:


Dott. ERNESTO LUPO                                         - Presidente
Dott. ALFREDO MARIA LOMBARDI                      - Consigliere

Dott. ALDO FIALE                                                - Rel. Consigliere

Dott. LUIGI MARINI                                               - Consigliere
Dott. GIULIO SARNO                                            - Consigliere


ha pronunciato la seguente


SENTENZA


- sul ricorso proposto da:
PMT PRESSO TRIBUNALE DI TIVOLI nei confronti di:
1) TOCCHI GIORGIO N. IL xx.xx.xxxx * C/
2) VATTA MAURO N. IL xx.xx.xxxx * C/
3) FIASCHETTI FRANCESCO N. IL xx.xx.xxxx * C/

- avverso la sentenza n. 355/2006 Tribunale di Tivoli Sez. Dist. di Palestrina, del 21/04/2009
- visti gli atti, la sentenza e il ricorso
- udita in PUBBLICA UDIENZA del 28/04/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO FIALE
- Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.Giovanni D'Angelo che ha concluso per I'annullamento della sentenza impugnata: con rinvio per i reati di cui ai capi A) e C) e senza rinvio, quanto al reato di cui al capo B), perché estinto per prescrizione.

- Uditi difensore Avv.to Claudio Ferrazza, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso del P.M..


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


Tocchi Giorgio, Vatta Mauro e Fiaschetti Francesco sono stati tratti al giudizio dei Tribunale di Tivoli - Sezione distaccata di Palestrina per rispondere dei reati di cui:
a) all'art. 44, lett_ b), del D.P.R. n. 380/2001, [perché - il Tocchi quale proprietario committente, il Vatta quale direttore dei lavori ed il Fiaschetti quale rappresentante legale della impresa esecutrice - eseguivano, senza essere in possesso del prescritto permesso di costruire, lavori di costruzione di una tettoia in profilati di ferro, di mq. 14,60 x 4,60, con plinti di ancoraggio in cemento armato - acc. in San Cesareo, il 10.6.2004];
b) agli artt. 83, 93, 94 e 95 del D.P.R. n. 380/2001;
c) agli artt. 64, 65, 71 e 72 del D.P.R. n. 380/2001.


Nel capo di imputazione si precisava che le opere erano in contrasto con lo strumento urbanistico.


All'esito dell'istruzione dibattimentale, il Tribunale - con sentenza del 21.4.2009 - assolveva gli imputati dalle contravvenzioni loro ascritte, "perché il fatto non è previsto dalla legge come reato". Riteneva, infatti, quel giudice (conformandosi alla deposizione resa in dibattimento dal geometra Cupellini dell'ufficio tecnico comunale) che l'opera in questione poteva essere realizzata con DIA non alternativa, ex art. 22 del D.P.R. n. 380/2001, e che nella specie la DIA era stata ritualmente presentata in data 24.2.2004.


Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli, a norma degli arti. 569 e 606, lett. b) e c), c.p.p., denunciando che:
- il manufatto realizzato, per le sue oggettive caratteristiche costruttive e per l'uso al quale è destinato, non sarebbe riconducibile alla nozione di "pertinenza urbanistica", non essendo sufficiente, ai fini di una tale qualificazione, la semplice opinione personale del teste, anche a fronte del riferimento, contenuto nel capo d'imputazione, al contrasto dell'opera con gli strumenti urbanistici;
- la presentazione di semplice DIA, poi, non è consentita in relazione agli adempimenti che la legge prescrive per le costruzioni in cemento armato e per quelle in struttura metallica, nonché per gli interventi da realizzarsi in zone sismiche.


Il difensore di Tocchi e Vatta ha depositato memoria in data 1.2.2010, alla quale ha allegato copia di sentenza del 22.1.2008, con la quale lo stesso Tribunale di Tivoli - Sezione distaccata di Palestrina aveva già prosciolto i due imputati anzidetti, per intervenuta oblazione, delle medesime violazioni alla normativa antisismica ed a quella sul cemento armato che costituiscono oggetto del presente procedimento.


MOTIVI DELLA DECISIONE


Le eccezioni svolte dal P.M. ricorrente sono parzialmente fondate, in quanto:
- secondo la giurisprudenza costante di questa Corte Suprema, la nozione di "pertinenza urbanistica" ha peculiarità sue proprie, che la distinguono da quella civilistica: deve trattarsi, invero, di un'opera - che abbia comunque una propria individualità fisica ed una propria conformazione strutturale e non sia parte integrante o costitutiva di altro fabbricato - preordinata ad un'oggettiva esigenza dell'edificio principale, funzionalmente ed oggettivamente inserita al servizio dello stesso, sfornita di un autonomo valore di mercato, non valutabile in termini di cubatura o comunque dotata di un volume minimo tale da non consentire, in relazione anche alle caratteristiche dell'edificio principale, una sua destinazione autonoma e diversa da quella a servizio dell'immobile cui accede [Vedi, tra le decisioni recenti, Cass., Sez. III: 29.5.2007, Rossi; 11.5.2005, Gricia; 17.1.2003, Chiappalone. Nello stesso senso vedi pure C. Stato, Sez. V, 22.10.2007, n. 55151.

Il regime agevolato delle pertinenze, inoltre, non può trovare applicazione in caso di contrasto con gli strumenti urbanistici.


Quanto alla effettiva sussistenza dei requisiti anzidetti nella fattispecie in esame il Tribunale ha omesso qualsiasi motivazione;
- il Tribunale ha completamente omesso di indicare, altresì, le ragioni per le quali il manufatto realizzato non sarebbe assoggettabile alla normativa che disciplina l'edificazione in cemento armato ed in zona sismica.


Sono state, però, già dichiarate estinte per oblazione le contravvenzioni contestate agli imputati Tocchi e Vatta ai capi B) e C) della rubrica.


La sentenza impugnata, conseguentemente, deve essere annullata - nei confronti di tutti gli imputati in ordine al reato edilizio contestato al capo A) e nei confronti del solo Fiaschetti Francesco anche in ordine al reato contestatogli al capo C) - con rinvio alla Corte di appello di Roma.


Nei confronti del solo Fiaschetti, invece, la sentenza deve essere annullata senza rinvio, in ordine ai reati di cui al capo B), perché estinti per prescrizione già. in epoca antecedente alla pronunzia della sentenza impugnata [accertamento del 10.6.2004 e termine ordinario di prescrizione scaduto il 10.6.2006].


In seguito a detta declaratoria di prescrizione, copia della presente sentenza deve essere trasmessa all'ufficio tecnico della Regione Lazio, a norma degli artt. 100 e 101 del D.P.R. n. 380/2001, per quanto di competenza.

 

Il ricorso del P.M. deve essere evidentemente rigettato quanto alle doglianze riferite alle contravvenzioni già dichiarate estinte per intervenuta oblazione.


P.Q.M.


La Corte Suprema di Cassazione,
visti gli artt. 569, 620 e 623 c.p.p.,
annulla la sentenza impugnata senza rinvio limitatamente ai reati di cui al capo B) nei confronti di Fiaschetti Francesco, perché estinti per prescrizione.


Annulla la stessa sentenza con rinvio alla Corte di appello di Roma, nei confronti di tutti gli imputati per il reato di cui al capo A) e nei confronti del solo Fiaschetti anche per il reato di cui al capo C)

Rigetta il ricorso nel resto.


Dispone la trasmissione di copia della presente sentenza all'ufficio tecnico della Regione Lazio.


Roma, 28.4.2010

DEPOSITATA IN CANCELLERIA l'8 sett. 2010