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MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI DECRETO 21 ottobre 2005
Delega ai direttori regionali per i beni culturali e paesaggistici delle funzioni di cui all'articolo 8, comma 2, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173 e all'articolo 128 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Gazzetta Ufficiale N. 39 del 16 Febbraio 2006

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IL DIRETTORE GENERALE
per i beni architettonici e paesaggistici

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n.
173, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni
e le attivita' culturali»;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, recante «Codice
dei beni culturali e del paesaggio» di seguito denominato codice in
particolare gli articoli 10, 13, 14, 21 e 128;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
29 luglio 2005 con il quale e' stato conferito all'architetto Roberto
Cecchi l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di
direttore generale per i beni architettonici e paesaggistici del
Ministero per i beni e le attivita' culturali registrato dalla Corte
dei conti in data 3 ottobre 2005 (registro n. 12, foglio n. 13);
Visto il decreto dirigenziale del 20 ottobre 2005 con il quale
l'architetto Roberto Cecchi in qualita' di direttore generale della
Direzione generale per i beni architettonici e paesaggistici ha
delegato ai direttori regionali le funzioni indicate all'art. 8,
comma 2, lettere b), c) e d), del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 173 del 2004;
Considerato che, in virtu' della delega conferita, spetta ora ai
direttori regionali dichiarare su proposta delle competenti
soprintendenze di settore l'interesse culturale dei beni di cui
all'art. 10, comma 3, ai sensi dell'art. 13 del codice, secondo il
procedimento di dichiarazione dell'interesse culturale stabilito
dall'art. 14 del codice stesso, nonche' dettare prescrizioni di
tutela indiretta ai sensi dell'art. 45 del codice;
Considerato che l'art. 128, comma 1, del codice dispone che i beni
culturali di cui all'art. 10, comma 3, per i quali non siano state
rinnovate e trascritte le notifiche effettuate a norma delle leggi
20 giugno 1909, n. 364 e 11 giugno 1922, n. 778, siano sottoposti al
medesimo procedimento di dichiarazione dell'interesse culturale;
Considerato che l'art. 128, comma 3, dispone che in presenza di
elementi di fatto sopravvenuti ovvero precedentemente non conosciuti
o non valutati, il Ministero puo' rinnovare, d'ufficio o a richiesta
del proprietario, possessore o detentore interessati, il procedimento
di dichiarazione di beni che sono stati oggetto delle notifiche di
cui al comma 2 (rectius: effettuate a norma degli articoli 2, 3, 5 e
21 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e degli articoli 6, 7, 8 e 49
del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490) al fine di
verificare la perdurante sussistenza dei presupposti per
l'assoggettamento dei beni medesimi alle disposizioni di tutela;
Rilevata l'opportunita' di riunificare tutte le competenze in
materia di dichiarazione dell'interesse culturale dei beni culturali
in capo ad un solo soggetto, al fine di garantire uniformita' di
azione amministrativa e celerita' nell'espletamento delle procedure;
Rilevato altresi' che l'art. 8, comma 2, del predetto decreto del
Presidente della Repubblica n. 17 del 2004, nell'individuare le
funzioni ed i compiti della Direzione generale per i beni
architettonici e paesaggistici, fra le competenze del direttore
generale enumera alla lettera e) l'autorizzazione degli interventi di
demolizione e rimozione definitiva da eseguirsi su beni
architettonici, ai sensi dell'art. 21, comma 1, lettere a) e b) del
codice;
Considerato che, al fine di garantire un'azione amministrativa
efficace e tempestiva ed assicurare il rispetto del termine indicato
dall'art. 22 del codice per il rilascio di tali autorizzazioni,
appare opportuno delegare tale competenza ai direttori regionali;

Decreta:

Art. 1.
Sono delegate ai direttori regionali per i beni culturali e
paesaggistici le seguenti funzioni:
a) autorizzare ai sensi dell'art. 21, comma 1, lettere a) e b)
del codice gli interventi di demolizione e rimozione definitiva da
eseguirsi su beni architettonici;
b) dichiarare ai sensi dell'art. 128, comma 1 del codice
l'interesse culturale dei beni culturali di cui all'art. 10, comma 3
del codice per i quali non siano state rinnovate e trascritte le
notifiche effettuate a norma delle leggi 20 giugno 1909, n. 364, e 11
giugno 1922, n. 778, utilizzando il procedimento di cui all'art. 14
del codice stesso;
c) procedere ai sensi dell'art. 128, comma 3 del codice al
rinnovo del procedimento di dichiarazione dei beni oggetto delle
notifiche di cui al comma 2 dell'art. 128 medesimo;

Art. 2.
La delega di cui all'art. 1 e' conferita:
1) in via continuativa fatti salvi i poteri del direttore
generale delegante di impartire direttive nelle materie delegate, di
controllare l'esercizio dei poteri delegati, di avocare a se la
trattazione di specifici affari, di sostituirsi al delegato in caso
di sua inerzia, di annullare gli atti emanati dal delegato fermo
restando il dettato degli articoli 16 e 128, comma 4 del codice, di
revocare la delega stessa;
2) con l'obbligo, per il delegato, di trasmettere alla Direzione
generale per i beni architettonici e paesaggistici copia dei
provvedimenti emessi.

Art. 3.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

Roma, 21 ottobre 2005

Il direttore generale: Cecchi

Registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 2005
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registo n. 6, foglio n. 79