TAR Sicilia (PA) Sez. II n.1143 del 22 maggio 2018
Urbanistica.Rapporto tra ordine di demolizione impartito dal giudice e ordine di demolizione impartito in via amministrativa  

La revoca dell’ordine di demolizione in sede penale (nella fattispecie, per estinzione del reato per prescrizione) non comporta la revoca del medesimo ordine di demolizione nel procedimento amministrativo.


Pubblicato il 22/05/2018

N. 01143/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00734/2014 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 734 del 2014, proposto da
Sebastiano Mario Santo Saccone, rappresentato e difeso dall’avvocato Accursio Gallo, con domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via Noto n. 12;

contro

Comune di Palermo, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Daniela Bartolone, con domicilio eletto presso l’Ufficio legale del Comune in Palermo, piazza Marina n. 39;

per l’annullamento

- dell’ingiunzione di demolizione n. 949-ORP/153PR/1044071 prot./12-12-2013/CT/DS notificato il 7/01/2014;

- di ogni altro atto connesso, presupposto e/o conseguenziale;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Palermo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 aprile 2018 la dott.ssa Laura Patelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. L’odierno ricorrente ha chiesto l’annullamento dell’ordine di demolizione del Comune di Palermo relativo alle opere realizzate in sopraelevazione (due piani per un ingombro di 510 mc) su un preesistente immobile (costituito da piano terra e piano primo) sito in via Fichidindia n. 49 e identificato al N.C.E.U. al foglio 86, p.lla 182.

In relazione alle predette opere in sopraelevazione, il ricorrente allega di aver presentato, in data 30.07.2004, due separate istanze di condono ai sensi dell’art. 32 d.l. 30 settembre 2003 n. 269 (convertito con l. n. 326/2003) e di aver ricevuto dal Comune provvedimenti (n. 32170/31 e 32168/30 del 3 marzo 2008) di diniego della concessione in sanatoria poiché le opere risultavano realizzate in epoca successiva al condono edilizio.

Espone poi il ricorrente di essere stato sottoposto a processo penale, per il medesimo abuso edilizio, conclusosi con sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato per prescrizione e revoca dell’ordine di demolizione del manufatto abusivo.

2. Con l’unico articolato motivo di ricorso, sono stati dedotti (I) la violazione dell’art. 3 L. n. 241/1990 per difetto di motivazione, (II) l’eccesso di potere per contrasto con la revoca dell’ordine di demolizione disposta con la sentenza penale, (III) l’eccesso di potere per erronea valutazione della data di completamento delle opere e (IV) la violazione dell’art. 2 L. n. 241/1990 per il mancato rispetto del termine di conclusione del procedimento amministrativo.

3. Il Comune di Palermo si è costituito in giudizio in data 1 aprile 2014.

4. Con decreto n. 263/2017 è stata dichiarata la perenzione del ricorso, successivamente revocato con ordinanza collegiale n. 2485/2017.

5. In vista dell’udienza pubblica del 20 aprile 2018, il Comune di Palermo ha depositato memoria e documenti, eccependo l’inammissibilità del ricorso (per mancata impugnazione del diniego di concessione edilizia in sanatoria) e contestandone la fondatezza.

6. All’udienza pubblica del 20 aprile 2018, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso deve essere rigettato, essendo i motivi dedotti in parte inammissibili e in parte infondati.

2. Deve essere preliminarmente esaminata la censura di eccesso di potere per erronea valutazione della data di completamento delle opere, in ragione dei profili di inammissibilità che presenta.

In particolare, il ricorrente lamenta che nell’atto impugnato si richiamano i provvedimenti di diniego delle richieste di condono edilizio giustificati “per la dolosa infedeltà dell’istante” e che i predetti provvedimenti non considerano le perizie giurate prodotte unitamente alle istanze di condono e descrittive dello stato degli immobili.

La censura è inammissibile. La stessa doveva essere rivolta nei confronti dei provvedimenti di diniego di condono edilizio (n. 32170/31 e 32168/30 del 3 marzo 2008), non impugnati nei termini di legge; l’ordinanza di ingiunzione di demolizione, infatti, costituisce mero atto consequenziale ed è priva di valutazioni sul merito della realizzazione edilizia.

3. Il ricorrente ha inoltre dedotto l’illegittimità del provvedimento impugnato per violazione dell’art. 3 L. n. 241/1990 per difetto di motivazione; in particolare, l’ordinanza di ingiunzione a demolire non darebbe conto dell’iter logico seguito dall’Amministrazione nell’emanazione del provvedimento.

Il motivo è infondato.

Nell’ordinanza, invero, si dà conto dell’iter procedimentale che ha portato all’emanazione del provvedimento e si individuano conseguentemente le opere oggetto dell’ordine di demolizione, con motivazione sufficiente in relazione alla natura dell’atto, privo di valutazioni discrezionali e meramente ricognitivo dell’avvenuto accertamento dell’esistenza di opere abusive e della non sanabilità delle stesse, sicché non si può ritenere che incombesse sulla P.A. un peculiare e ulteriore obbligo di motivazione.

4. Anche la censura di eccesso di potere per contraddittorietà con la revoca dell’ordine di demolizione contenuta nella statuizione penale è infondata.

Come correttamente rilevato dalla difesa del Comune con la memoria del 8 marzo 2018, l’ordine di demolizione impartito dal Giudice penale di primo grado e revocato nel giudizio d’appello a seguito dell’intervenuta prescrizione del reato di abuso edilizio è atto diverso dall’ordine di demolizione impartito in via amministrativa dal Comune (mai impugnato) e la revoca dell’ordine del giudice penale non ha alcuna conseguenza diretta sull’autonomo procedimento amministrativo.

Infatti, non vi è alcuna norma che ponga una “pregiudiziale penale”, cioè di previa verifica della sussistenza della responsabilità penale di cui all’art. 44 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380; conseguentemente, non può essere condiviso l’assunto del ricorrente secondo cui la revoca dell’ordine di demolizione in sede penale (peraltro per estinzione del reato per prescrizione) comporti la revoca del medesimo ordine di demolizione nel procedimento amministrativo.

5. Infine, è infondata la censura di violazione dell’art. 2 L. n. 241/1990 per mancato rispetto del termine per la conclusione del procedimento amministrativo relativo al condono edilizio.

Nella memoria dell’ 8 marzo 2018, l’Amministrazione dà conto (come anche nei provvedimenti emanati nell’ambito del procedimento in esame e notificati al ricorrente) delle ragioni che hanno determinato una lunga istruttoria sulle domande di condono (cioè la ricezione di 10.000 domande e la sospensione – in un primo momento – per legge dei procedimenti sanzionatori).

In ogni caso, l’art. 32 d.l. 30 settembre 2003 n. 269 (convertito con l. n. 326/2003) non ha introdotto un termine per la conclusione del procedimento e il ricorrente non allega di aver subito alcun pregiudizio dal prolungarsi del procedimento amministrativo (avendone anzi ricevuto un vantaggio).

Certamente non può dirsi che il trascorrere del tempo abbia ingenerato alcun legittimo affidamento in capo al ricorrente, atteso che il diniego del condono (mai impugnato dal ricorrente) è stato determinato dalla falsità della dichiarazione sulla data della realizzazione dell’opera (cfr., seppur in tema di autotutela, il principio espresso da Cons. Stato, Ad. Plen. 17-10-2017, n. 8: “la non veritiera prospettazione da parte del privato delle circostanze in fatto e in diritto poste a fondamento dell'atto illegittimo a lui favorevole non consente di configurare in capo a lui una posizione di affidamento legittimo, con la conseguenza per cui l’onere motivazionale gravante sull’amministrazione potrà dirsi soddisfatto attraverso il documentato richiamo alla non veritiera prospettazione di parte”).

6. Le spese seguono la soccombenza e devono essere liquidate come in dispositivo in conformità ai parametri di cui al d.m. n. 55/2014.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna parte ricorrente a rifondere al Comune di Palermo le spese del presente giudizio che si liquidano in euro 1.000,00 (euro mille) oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2018 con l’intervento dei magistrati:

Cosimo Di Paola, Presidente

Anna Pignataro, Consigliere

Laura Patelli, Referendario, Estensore

         
         
L'ESTENSORE        IL PRESIDENTE
Laura Patelli        Cosimo Di Paola