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MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI DECRETO 6 ottobre 2005
Individuazione delle diverse tipologie di architettura rurale presenti sul territorio nazionale e definizione dei criteri tecnico-scientifici per la realizzazione degli interventi, ai sensi della legge 24 dicembre 2003, n. 378, recante disposizioni per la tutela e la valorizzazione della architettura rurale.

Gazzetta Ufficiale N. 238 del 12 Ottobre 2005

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IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

di concerto con

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

e

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 378, recante «Disposizioni per
la tutela e la valorizzazione dell'architettura rurale», di seguito
denominata «Legge»;
Su proposta delle regioni e delle province autonome, ai sensi
dell'art. 1, comma 2, della predetta legge;
Acquisita l'intesa della Conferenza unificata, istituita ai sensi
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Decreta:

Art. 1.

Tipologie di architettura rurale e discipline applicabili

1. Le tipologie di architettura rurale di cui all'art. 1, comma 2,
della Legge sono individuabili negli edifici ed insediamenti,
realizzati tra il XIII e il XIX secolo, che siano testimonianze
significative, nell'ambito dell'articolazione e della stratificazione
storica, antropologica ed urbanistica del territorio, della storia
delle popolazioni e delle comunita' rurali, delle rispettive economie
agricole tradizionali, dell'evoluzione del paesaggio.
2. Rientrano nelle predette tipologie, costituendone parte
integrante, gli spazi e le costruzioni adibiti alla residenza ed alle
attivita' agricole. Vi rientrano altresi' le testimonianze materiali
che concorrono alla definizione di unita' storico-antropologiche
riconoscibili, con particolare riferimento al legame tra insediamento
e spazio produttivo e, in tale ambito, tra immobili e terreni agrari.
3. Sono, altresi', elementi distintivi e costitutivi delle
tipologie indicate al comma 1, in particolare, le recinzioni degli
spazi destinati alla residenza ed al lavoro, le pavimentazioni degli
spazi aperti residenziali o produttivi, la viabilita' rurale storica,
i sistemi di canalizzazione, irrigazione e approvvigionamento idrico,
i sistemi di contenimento dei terrazzamenti, i ricoveri temporanei
anche in strutture vegetali o in grotta, gli elementi e i segni della
religiosita' locale.
4. Ai beni appartenenti alle tipologie cui fa riferimento il comma
1, che rivestono l'interesse storico, artistico o etnoantropologico
previsto dall'art. 10 del Codice dei beni culturali e dei paesaggi,
di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si applicano le
relative disposizioni di tutela.
5. Gli interventi sui beni appartenenti alle tipologie di
architettura rurale di cui al comma 4, sono disciplinati dagli
articoli 20 e seguenti del Codice. Agli altri beni comunque
ascrivibili alle tipologie cui fa riferimento il comma 1 si applicano
le disposizioni vigenti in materia urbanistica e edilizia, nel
rispetto dei criteri tecnico-scientifici di cui agli articoli 2 e 3.

Art. 2.

Interventi ammissibili a contributo

1. Sono ammissibili al contributo previsto dalla Legge le unita'
d'intervento di ampiezza tale da essere riconoscibili per le
caratteristiche storico-antropologiche e spaziali e da consentire un
uso compatibile con le caratteristiche originarie.
2. Sono considerati prioritari gli interventi preordinati alla
ricomposizione del rapporto funzionale tra insediamento e spazio
produttivo e, in particolare, tra immobili e terreni agrari.
3. Nell'ambito dell'unita' minima d'intervento, previa redazione di
adeguati studi e rilievi, costituenti parte integrante del progetto e
volti a documentare analiticamente i caratteri storico-architettonici
e costruttivi delle tipologie di cui all'art. 1 sono ammessi:
a) gli spostamenti minimi in verticale dei solai interni, nei
soli casi in cui le altezze esistenti rendano i locali inidonei alle
destinazioni d'uso abitative, produttive e aziendali;
b) la ricomposizione e la riorganizzazione degli spazi interni
nella misura strettamente necessaria all'adeguamento tecnologico e
funzionale;
c) le modifiche delle destinazioni d'uso per comprovate esigenze
abitative, produttive ed aziendali, purche' non ne compromettano
l'immagine architettonica e la struttura storica;
d) la ricostituzione di edifici non piu' abitati o utilizzati le
cui strutture in elevazione si siano anche in parte mantenute,
secondo i limiti volumetrici e planimetrici identificabili attraverso
la lettura dell'esistente o mediante idonea documentazione
iconografica attestante le utilizzazioni agricole tradizionali di cui
all'art. 1, comma 1, della legge.
4. Gli interventi sono in ogni caso coerenti con il mantenimento
della struttura architettonica e del tessuto insediativo. Non sono
ammesse modificazioni di volumi, sopraelevazioni e trasformazioni dei
loro elementi costitutivi ed accessori, quali, ad esempio, scale
esterne, logge, porticati. E' vietata qualsiasi modificazione
dimensionale delle aperture esistenti, nonche' la realizzazione di
nuove aperture che alterino significativamente l'aspetto esteriore
dell'edificio.
5. Sono ammessi interventi di riuso funzionali all'esercizio di
attivita' agricole che richiedano maggiori superfici o volumetrie, a
condizione che ne sia dimostrata la necessita' ai fini dell'esercizio
delle attivita' stesse. A tal fine e' consentita l'aggiunta di parti
nuove, purche' compatibili con le parti preesistenti e rispettose
delle tradizioni edilizie locali.
6. I progetti relativi alle architetture rurali in zone sismiche
sono ammessi a contributo solo qualora prevedano interventi di
miglioramento sismico ai sensi della legge 2 febbraio 1974, n. 64 e
successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3.

Specifiche tecniche

1. (Materiali). Gli interventi di restauro, di adeguamento e di
ricostruzione di cui all'art. 2, sono di regola effettuati con
l'impiego di materiali appartenenti alla tradizione locale.
2. (Murature). La conservazione, il consolidamento, il ripristino
e, nei casi ammessi, la ricostruzione delle murature, sono attuati
con l'impiego di tecniche definite in continuita' con le
caratteristiche costruttive ed estetiche tradizionali.
3. (Solai, volte, coperture). Le strutture orizzontali (solai in
legno, volte) sono di regola mantenute nelle loro caratteristiche
costruttive. La conservazione, la manutenzione, il restauro e il
ripristino delle coperture sono attuati con tecniche definite in
continuita' con le caratteristiche costruttive ed estetiche
tradizionali, estese agli elementi accessori (comignoli, gronde,
doccioni), fatti salvi gli adeguamenti necessari quali
l'impermeabilizzazione e la coibentazione, con esclusione della
modifica delle quote d'imposta, di gronda, di colmo e delle pendenze.
Qualora, ai fini della sicurezza sismica, si renda necessario il
rifacimento di singoli elementi questo e' effettuato nel rispetto
delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 4.
4. (Facciate e superfici esterne). La conservazione e il restauro
delle facciate e delle superfici esterne sono attuati sulla base
della valutazione analitica delle tecniche tradizionali, dei
materiali e delle successive trasformazioni. Il ripristino
generalizzato dell'intonaco su superfici in pietra o in laterizio, al
presente a vista, appartenenti ad edifici anteriori al XIX secolo e'
consentito solo se rispondente ad esigenze di un corretto e rigoroso
restauro. La rimozione degli intonaci tradizionali e' di norma
vietata.
5. (Infissi e serramenti). Il rinnovo degli infissi esterni e'
sottoposto alle limitazioni derivanti dal mantenimento
dell'omogeneita' tecnologica propria della tradizione locale. A tal
fine dovranno essere utilizzati materiali e tecniche della tradizione
locale ed elementi propri dell'edilizia rurale (ante, oscuri,
persiane) e non potranno essere impiegati materiali plastici,
alluminio anodizzato e leghe metalliche in genere. I portoncini, le
cancellate, le inferriate, e gli altri elementi di chiusura e
apertura di vani che siano espressione della tradizione locale sono
preferibilmente conservati o restaurati; altrimenti sono realizzati
con tecniche e materiali uguali o simili agli originali.
6. (Pavimentazioni esterne e recinzioni). Le pavimentazioni
tradizionali degli spazi aperti o porticati (acciottolati,
lastricati, ammattonati) e gli elementi di recinzione e
perimetrazione (muri, steccati, barriere) sono mantenuti, restaurati
e ripristinati, nella loro estensione e consistenza materiale, di
struttura, di disegno, escludendo interventi distruttivi o
sostitutivi con materiali non conformi.
7. (Servizi e impianti tecnologici). E' ammesso l'adeguamento e
l'inserimento di impianti tecnologici, purche' non alterino la
struttura statica degli edifici e l'immagine complessiva degli ambiti
storico-antropologici di riferimento.

Art. 4.

Comitato paritetico per l'architettura rurale

1. Ai fini di garantire, soprattutto nella fase di prima
applicazione, una corretta e piu' agevole attuazione della legge, e'
istituito il Comitato paritetico per l'architettura rurale, di
seguito indicato come «Comitato».
2. Il Comitato e' costituito da tre rappresentanti del Ministero
per i beni e le attivita' culturali, un rappresentante del Ministero
delle politiche agricole e forestali, un rappresentante del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e cinque rappresentanti
della Conferenza Stato-Regioni, designati entro due mesi dall'entrata
in vigore del presente decreto. Il Comitato, per l'esercizio delle
sue funzioni, puo' avvalersi di esperti anche appartenenti ad altre
amministrazioni.
3. Il Comitato formula proposte al Ministro per i beni e le
attivita' culturali per l'emanazione di direttive ai competenti
uffici ministeriali relativamente all'esercizio delle funzioni di cui
all'art. 2, comma 1, della legge. Inoltre, il Comitato svolge
attivita' di studio ed analisi delle problematiche attinenti
all'architettura rurale. Il Comitato esercita in materia funzioni
consultive nonche' funzioni di osservatorio nazionale per
l'architettura rurale.

Art. 5.

Modalita' di collaborazione

1. Presso il Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici del
Ministero per i beni e le attivita' culturali e' allestito il sistema
informativo dei dati relativi alle tipologie di architettura rurale,
interoperativo con gli eventuali sistemi regionali.
2. Le direzioni regionali forniscono con cadenza periodica al
Dipartimento ed al Comitato paritetico i dati relativi ai pareri
espressi ai sensi dell'art. 2, comma 1 della legge.
3. Ai fini dell'applicazione dell'art. 2 della legge le regioni
possono stipulare accordi con i competenti uffici ministeriali del
Ministero per i beni e le attivita' culturali, nonche' con il
Ministero delle politiche agricole e forestali e con il Ministero
dell'ambiente e del territorio per l'individuazione congiunta degli
insediamenti rurali presenti nel proprio territorio e l'elaborazione
d'intesa dei programmi di recupero, riqualificazione e
valorizzazione.
In attuazione del presente decreto non derivano ulteriori oneri a
carico del bilancio dello Stato.
Roma, 6 ottobre 2005

Il Ministro per i beni e le attivita' culturali
Buttiglione

Il Ministro delle politiche agricole e forestali
Alemanno

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
Matteoli