Cass. Sez. III n. 7949 del 19 febbraio 2013 (Ud 20 set. 2012)
Pres. Squassoni Est. Grillo Ric. Pesenti
Caccia e animali. Esercizio della caccia con mezzi vietati e richiami vivi

Deve ritenersi penalmente rilevante qualsiasi condotta comportante l'esercizio della caccia con mezzi vietati, anche al di fuori delle ipotesi di cui ail'art. 21 lett. "r" (secondo cui è vietato “usare a fini di richiamo uccelli vivi accecati o muti/ati ovvero legati per le ali e richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico o elettromeccanico, con o senza amplificazione del suono”), in quanto la nozione di "mezzi vietati" va intesa in senso ampio e comprende qualsiasi strumento da caccia vietato compresi i richiami in genere, tra i quali vanno inclusi i richiami vivi “non identificabili mediante anello inamovibile".

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente - del 20/09/2012
Dott. GRILLO Renato - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 2123
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROSI Elisabetta - Consigliere - N. 46588/2011
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PESENTI GIAN CLAUDIO N. IL 18/08/1959;
avverso la sentenza n. 1870/2010 TRIBUNALE di BERGAMO, del 20/10/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 20/09/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. RENATO GRILLO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. LETTIERI Nicola che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.1 Con sentenza del 20 ottobre 2011 il Tribunale di Bergamo dichiarava PESENTI Gian Claudio, imputato del reato p. e p. dall'art. 81 cpv. cod. pen. e della L. n. 157 del 1992, artt. 3 e 18 "perché, con più azioni di un medesimo disegno criminoso, esercitava l'uccellagione con mezzi vietati, avvalendosi dell'ausilio di una rete a tramaglio dalle dimensioni di mt 20 x mt 2,50 e con l'utilizzo di n. 4 richiami vivi (1 cesena, 2 tordi sasselli e un tordo bottaccio), oltre a detenere n. 69 uccelli privi di anello di identificazione" Fatto commesso in Brembilla il 12novembre 2009, colpevole del detto reato, condannandolo alla pena - condizionalmente sospesa - di Euro 1.500,00.
1.2 Propone ricorso l'imputato a mezzo del proprio difensore deducendo, con un primo motivo, violazione di legge per inosservanza di norme processuali (art. 429 c.p.p., comma 1, lett. c) e art. 622 cod. proc. pen.), per avere il Tribunale giudicato e condannato il PESENTI per due distinti reati, rispettivamente previsti dall'art. 30, lett. e) (uccellagione con mezzi vietati) e lett. h) (detenzione di volatili privi di anello di identificazione), nonostante la contestazione riguardasse una sola condotta (quella relativa alla pratica della uccellagione), ma non quella relativa alla detenzione di esemplari di volatili non identificati: inoltre rileva che tale ultima condotta è in realtà penalmente irrilevante laddove si versi in tema di esemplari cacciabili da utilizzare eventualmente come richiamo.
1.3 Con un secondo motivo il ricorrente denuncia analogo vizio riferito alla legge penale e difetto assoluto di motivazione con riguardo alle condotte per le quali è intervenuta la condanna, rilevando, in particolare, che non costituendo la detenzione di volatili privi di anello di identificazione reato, ma mero illecito amministrativo, il Tribunale avrebbe fatto malgoverno della norma penale e, in ogni caso, rilevando la manifesta illogicità della decisione per non avere il Tribunale spiegato le ragioni della condanna per tale tipo di condotta laddove ritenuta reato. Inoltre il ricorrente deduce che, con riguardo alla condotta di uccellagione con mezzi vietati, la norma da applicare era quella di cui alla lett. h) dell'art. 30 e non lett. e) come disposto in sentenza, precisando che la fattispecie (meno grave) delineata nella lett. h) della norma in parola prevede la sola pena dell'ammenda.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso non è fondato.
Con il primo motivo il ricorrente sostiene che la seconda delle condotte indicate nel capo di accusa (detenzione di n. 69 uccelli privi di anello di identificazione) non sarebbe stata contestata, mancando qualsiasi descrizione o indicazione delle specie detenute e, soprattutto, mancando qualsiasi dato di riferimento circa l'appartenenza degli uccelli suddetti a specie cacciabili o meno. Da qui la censura di violazione dell'art. 522 cod. proc. pen. per quella parte della sentenza in cui è stata affermata la colpevolezza del PESENTI per il reato di cui all'art. 30, lett. h) così come ritenuto dal Tribunale, trattandosi di una condotta in realtà non contestata.
2. Osserva la Corte che la norma di riferimento è rappresentata dalla L. n. 157 del 1992, art. 5 comma 7 a tenore del quale nell'esercizio venatori ed in generale in tema di cattura di specie volatili "è vietato l'uso di richiami che non siano identificabili mediante anello inamovibile, numerato secondo le norme regionali che disciplinano anche la procedura in materia". Tale condotta trova una precisa collocazione sanzionatoria di natura penale nell'art. 30, lett. h) della medesima legge, a tenore del quale è prevista "l'ammenda fino a L. 3.000.000 per chi abbatte, cattura o detiene specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita o fringillidi in numero superiore a cinque o per chi esercita la caccia con mezzi vietati. La stessa pena si applica a chi esercita la caccia con l'ausilio di richiami vietati di cui all'art. 21, comma 1, lett. r). Nel caso di tale infrazione si applica altresì la misura della confisca dei richiami". Trattasi di una disposizione non depenalizzata che ingloba in sè più condotte unite da un denominatore comune: l'esercizio della caccia o la cattura di volatili con mezzi vietati.
3. In proposito la giurisprudenza di questa Corte è orientata nel senso di ritenere penalmente rilevante qualsiasi condotta comportante l'esercizio della caccia con mezzi vietati, anche al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 21, lett. "r" (secondo cui è vietato "usare a fini di richiamo uccelli vivi accecati o mutilati ovvero legati per le ali e richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico o elettromeccanico, con o senza amplificazione del suono"), in quanto la nozione di "mezzi vietati" va intesa in senso ampio e comprende qualsiasi strumento da caccia vietato compresi i richiami in genere, tra i quali vanno inclusi i richiami vivi "non identificabili mediante anello inamovibile". (Cass. Sez. 3 4.7.1996 n. 8880, Zaghis, Rv. 206417; Cass. Sez. 3 28.4.2000 n. 7756, Medaglia, Rv. 216985).
3.1 Il tenore inequivoco dell'espressione contenuta nella L. n. 157 del 1992, art. 5, comma 7 permette di ritenere inclusa tra le condotte penalmente rilevanti in modo indifferenziato tutte quelle vietate dalla legge.
4. Tanto precisato, è evidente che nel caso in esame la condotta vietata - nei termini in cui è stata contestata - includeva oltre alla condotta di uccellagione vera e propria con uso di mezzi vietati (la rete a tramaglio e i richiami vivi), anche la condotta di uccellagione mediante la detenzione di uccelli sprovvisti di anello di identificazione dei quali il PESENTI si avvaleva a tale scopo:
il che costituisce un mezzo vietato sanzionabile penalmente della L. n. 157 del 1992, ex art. 30, lett. h).
4.1 Ora è vero - come afferma il ricorrente - che la detenzione di uccelli privi di anelli di identificazione, a sè considerata, può integrare anche una semplice violazione amministrativa: ma laddove l'autore del reato si avvalga dei volatili privi di tale segnale incorre nel reato suddetto.
4.2 Alla stregua dì tali considerazioni la decisione impugnata non presenta alcuna incongruenza logica manifesta, avendo ricollegato la responsabilità penale ad una condotta vietata dalla legge ed in assenza di prova contraria gravante sull'imputato, ma mai offerta. 5. Con riferimento alla seconda censura riguardante la parte della sentenza in cui è stata affermata la colpevolezza del PESENTI per il reato di esercizio della uccellagione, la tesi difensiva, secondo la quale nel caso di specie dovrebbe configurarsi l'ipotesi meno grave dell'esercizio della caccia con mezzi vietati - disciplinata dalla L. n. 157 del 1992, art. 30, lett. h) sanzionata con la sola pena dell'ammenda - e non quella ritenuta in sentenza di cui allo stesso art. 30, lett. e) non può essere condivisa.
5.1 Tale tesi introduce il tema della differenza tra reato di uccellagione e quello di esercizio della caccia con mezzi vietati e - con riferimento al caso in esame - fa leva sulla circostanza che non tutte le reti - ma solo quelle di grandi dimensioni - possono integrare l'ipotesi della uccellagione.
5.2 Osserva al riguardo la Corte che tale tesi non appare persuasiva. Ai fini della integrazione della condotta di uccellagione (ipotesi normativamente regolata dall'art. 3 della legge sulla caccia, secondo cui è vietata in tutto il territorio nazionale ogni forma di uccellagione e di cattura di uccelli e di mammiferi selvatici, nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati e sanzionata esplicitamente dalla lett. e) dell'art. 30 con la sanzione alternativa dell'arresto o della ammenda), quel che rileva non è tanto la dimensione (maggiore o minore) della rete, quanto l'uso del mezzo adoperato (la rete).
5.3 Tale sistema consente infatti la cattura indiscriminata di volatili di ogni specie con la conseguente possibilità di arrecare al patrimonio avicolo un danno ben maggiore di quello ricollegabile alla normale cattura o abbattimento di uccelli che può avvenire con metodologie diverse e ben discriminate, seppure anche queste non consentite.
5.4 Precisato che anche il procedimento di normale cattura della preda con sistemi vietati integra comunque una condotta penalmente rilevante (lett. h) dell'art. 30 citato), la cattura della fauna avicola, quale che sia la finalità perseguita, se effettuata in modo indiscriminato, come nel caso dell'uso delle reti, costituisce una fattispecie più grave che deve dunque comportare una sanzione più severa così come avviene con la previsione, espressamente dedicata all'"uccellagione", contenuta nella lett. e) della norma sopra richiamata.
5.5 Pacifico, sul punto, l'orientamento di questa Corte, secondo il quale la distinzione tra uccellagione ed altre forme di caccia va fatta con riferimento al mezzo adoperato e non alla destinazione delle prede catturate. Più in particolare, con l'espressione "uccellagione" ci si intendere riferire a tutte quelle condotte miranti alla cattura di uccelli con mezzi diversi dalle armi da sparo, come reti, panie, etc. che, per la loro maggiore potenzialità offensiva verso l'animale e per le indubbie sofferenze che per esso comporta, vengono sanzionate in modo più grave e specifico rispetto all'esercizio della caccia con mezzi vietati (tra i quali l'uso dei richiami vivi - come accaduto nel caso di specie - ovvero di apparecchiature elettromagnetiche o acustiche) (Cass. Sez, 3, 16.5.1996 n. 4918, Giusti, Rv. 205462; Cass. Sez. 3 16.3.2004 n. 19506, Marrucai, Rv. 228459; Cass. Sez. 3 1.2.2006 n. 6343, Fagoni, Rv. 233316; Cass. Sez. 3A 21.3.2007 n. 17272, Del Pesce, Rv. 236497). 5.6 Trattasi - contrariamente a quanto affermato dalla difesa del ricorrente - di orientamento uniforme e consolidato che poggia le sue radici su una differenza ontologica tra due espressioni ("uccellagione" ed "esercizio della caccia con mezzi vietati") intrinsecamente diverse.
6. L'uccellagione è, in sostanza, una pratica di caccia penalmente sanzionata equiparabile ad una vera e propria forma di bracconaggio, attuata con l'impiego di dispositivi fissi e finalizzata alla cattura indiscriminata e di massa della selvaggina avicola. 6.1 L'esercizio della caccia con mezzi vietati afferisce ad un concetto diverso che presuppone sì la caccia e cattura dell'animale, ma intesa non in modo indiscriminato e comunque con sistemi che, in quanto non consentiti, importano sanzioni di minore gravita per la minore offensività insita in tali metodiche.
6.2 Ora è evidente che nel caso in esame il Tribunale ha fatto corretto uso della norma penale individuando nella predisposizione di reti fisse (peraltro di notevoli dimensioni posto che si trattava di una rete di ben 50 mq.) la condotta dell'uccellagione sanzionata ai sensi della L. n. 157 del 1992, art. 21, lett. e) ricomprendendosi poi nella condotta vietata anche l'utilizzazione di richiami vivi che in realtà trovava la sua collocazione sanzionatoria nello stesso art. 30, lett. h).
6.3 Tale soluzione impedisce quindi di riportare la condotta di utilizzo della rete nell'ambito della meno grave fattispecie di cui all'art. 30, lett. h) che andava comunque applicata con riferimento all'utilizzo di richiami vivi, peraltro non contestato dalla difesa del ricorrente.
7. Il ricorso va, quindi, rigettato. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 20 settembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2013