Cass. Sez. III n. 25340 del 7 giugno 2019 (UP  18 apr 2019)
Pres. Di Nicola Est. Corbetta Ric. Giambuzzi
Acque. Impossibilità tecnica o di eccessiva onerosità che determinano la deroga al divieto di scarico sul suolo

In tema di tutela penale contro l'inquinamento idrico, grava sull'imputato l'onere della prova relativa alla sussistenza delle situazioni di accertata impossibilità tecnica o di eccessiva onerosità che determinano la deroga al divieto di scarico delle acque reflue urbane o industriali sul suolo, ed escludono la configurabilità del reato previsto dall'art. 137, comma 11, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152

RITENUTO IN FATTO


1. Con l’impugnata sentenza, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Teramo e appellata dall’imputato, la Corte d’appello di L’Aquila riconosceva a Domenico Giambuzzi i doppi benefici di legge, nel resto confermando la pronuncia di primo grado che aveva condannato l’imputato per il reato di cui all’art. 137, comma 11, in relazione all’art. 103 d.lgs. n. 152 del 2006, perché, quale dirigente e responsabile dell’area tecnica della Ruzzo Reti spa (ente gestore del servizio idrico integrato della provincia di Teramo) con delega di funzioni in materia di tutela ambientale a far data dal 24/09/2013, effettuava lo scarico non autorizzato sul suolo di acque reflue urbane provenienti dagli impianti di depurazione (fosse Imhoff) ubicati nelle località di Squarnesco, Squarnesco Basso, Valle Vigne, Forcella e San Giorgio del comune di Crognaleto.

2. Avverso l’indicata sentenza, l’imputato, per il tramite del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett.  b) ed e) cod. proc. pen. in ordine alla sussistenza del reato di scarico sul suolo. Deduce il ricorrente che, nel caso in esame, si sarebbe in presenza di un’ipotesi di scarico in corpo idrico superficiale di cui all’art. 103 d.lgs. n. 152 del 2006, come emergerebbe sia dalla cartografia allegata alla relazione tecnica dell’ing. Adriano Menga, sia delle dichiarazioni del teste Cirella, riportate per stralci nel ricorso, sia nelle precedenti autorizzazioni assentite dalla provincia di Teramo.
2.2. Con il secondo motivo di eccepisce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett.  e) cod. proc. pen. in riferimento al superamento dei limiti di cui alla l.r. n. 31 del 2010 Assume il ricorrente che, quand’anche si trattasse di scarichi al suolo, essendosi in presenza di agglomerati al di sotto di 50 abitanti, il solo limite da rispettare, in base alla tabella B allegata alla l.r. n. 31 del 2010, riguarderebbe solamente i SST (solidi sospesi), pari a 150 mg/l, valore sempre osservato in tutte le analisi, e trattandosi di scarichi di sole acque reflue domestiche e non anche di scarichi industriali.  
2.3. Con il terzo motivo si lamenta la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. in relazione all’affermazione di penale responsabilità dell’imputato. Secondo il difensore, la Corte territoriale, per un verso, non avrebbe considerato che, nel periodo autunno-inverno, quando al Giambuzzi fu conferita la delega in materia ambientale, i luoghi dove sono collocate le Imhoff erano inaccessibili, come riferito dai testi Cirella e Quaranta, e, per altro verso, non avrebbe tenuto conto del numero elevato di Imhoff, pari a circa ottocento, e considerando, infine, l’insussistenza di una valida delega di funzioni, trattandosi di struttura complessa e di un incarico generico.


CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato perché i motivi sono generici e fattuali.

2. In premessa, vale osservare che si è in presenza di una "doppia conforme" statuizione di responsabilità, il che limita all'evidenza i poteri di rinnovata valutazione della Corte di legittimità, nel senso che, ai limiti conseguenti all'impossibilità per la Cassazione di procedere ad una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove, perché è estraneo al giudizio di cassazione il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati probatori, si aggiunge l'ulteriore limite in forza del quale neppure potrebbe evocarsi il tema del "travisamento della prova", a meno che  il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale, considerato che, in tal caso, non si tratta di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, ma di verificare se detti elementi sussistano. Non è, però, questo il caso: il ricorrente, infatti, non lamenta che i giudici del merito abbiano fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale, ma pretende una diversa lettura degli elementi probatori.

3. Va, a tal proposito, ricordato che il giudizio di cassazione non rappresenta un terzo grado del giudizio di merito, come sembra adombrare il ricorrente, laddove riporta stralci delle deposizioni di taluni testimoni per asseverare quanto affermato nel ricorso.
Punto fermo è che il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia l’oggettiva tenuta sotto il profilo logico-argomentativo, restando invece preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 3, n. 12110 del 19/3/2009, Campanella, n. 12110, Rv. 243247). Si richiama, sul punto, il costante indirizzo di questa Corte, in forza del quale l'illogicità della motivazione, censurabile a norma dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., è soltanto quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi; ciò in quanto l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo (Sez. U., n. 47289 del 24/9/2003, Petrella, Rv. 226074).
Il controllo di legittimità sulla motivazione non attiene perciò né alla ricostruzione dei fatti, né all'apprezzamento del giudice di merito, ma è limitato alla verifica della rispondenza dell'atto impugnato a due requisiti, che lo rendono insindacabile: a) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; b) l'assenza di difetto o contraddittorietà della motivazione o di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 2, n. 21644 del 13/2/2013, Badagliacca e altri, Rv. 255542; Sez. 2, n. 56 del 7/12/2011, dep. 4/1/2012, Siciliano, Rv, 251760).

4. Ciò premesso, il primo motivo è manifestamente infondato.
Invero, il ricorrente non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, laddove, alle pp. 3 e 4, si dà puntualmente conto dei singoli accertamenti effettuati presso le diverse fosse Imhoff, in cui venne riscontrato lo scarico sul suolo di acque torbide e maleodoranti. La Corte ha perciò ribadito, con apprezzamento fattuale logicamente motivato, la non riconducibilità degli scarichi sul suolo nelle ipotesi considerate dall’art. 103, comma 1, lett. a) e c)  d.lgs. n. 152 del 2006, trattandosi di scarichi non autorizzati, e quindi in contrasto con le previsioni dell’art. 4 l.r. n. 31 del 2010, e non conformi ai criteri fissati dalla normativa regionale, ai sensi dell’art. 101, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006, essendo i valori limiti di emissione superiori a quelli previsti dalla legge regionale, ciò che rende impossibile il rilascio di un’autorizzazione allo scarico sul suolo.
La Corte territoriale, infine, ha evidenziato come la documentazione fotografica, in atti, dimostri l’insussistenza dei presupposti di cui all’art. 103 d.lgs. n. 152 del 2006, con ciò facendo corretta applicazione del principio secondo cui, in tema di tutela penale contro l'inquinamento idrico, grava sull'imputato l'onere della prova relativa alla sussistenza delle situazioni di accertata impossibilità tecnica o di eccessiva onerosità che determinano la deroga al divieto di scarico delle acque reflue urbane o industriali sul suolo, ed escludono la configurabilità del reato previsto dall'art. 137, comma 11, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Sez. 3, n. 40761 del 20/03/2013 - dep. 02/10/2013, P.M. in proc. Spagnoletta, Rv. 257613).

5. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo.
Anche in tal caso, il ricorrente non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, laddove ha dato atto che le analisi effettuate sui campioni prelevati dai tecnici dell’ARTA hanno evidenziato, con riferimento a tre località ove furono effettuati i prelievi, valori di COD e BOD cinque volte superiori ai limiti della tabella B) di cui alla l.r. n. 31 del 2010.

6. Il terzo motivo è manifestamente infondato.
La Corte territoriale, con apprezzamento fattuale logicamente motivato, ha correttamente osservato che tra l’assunzione della delega di dirigente e responsabile dell’area tecnico della Ruzzo Reti spa e il primo accertamento trascorsero circa sette mesi: un periodo non trascurabile, in cui sarebbe stato concretamente possibile adottare provvedimenti per eliminare le violazioni o, quantomeno, per iniziare un programma di regolarizzazione degli scarichi, che, per contro, nel periodo in contestazione, non è stato mai realizzato.

7. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 18/04/2019.