Cass. Sez.III n.36707 del 3 settembre 2014 (ud 17 apr. 2014)
Pres.Fiale Est. Andronio Ric.Ambrosino ed altro
Caccia e animali. Parchi nazionali e tabellazione
I parchi nazionali, essendo stati istituiti e delimitati con appositi provvedimenti pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, non necessitano della tabellazione perimetrale prevista dall’art. 10 della legge n. 157 del 1992 al fine di individuarli come aree in cui non si può svolgere l’attività venatoria, gravando in tal caso su chi esercita la caccia l’individuazione dei confini dell’area protetta all’interno della quale si configura il reato di cui all’art. 30, comma 1, lettera d), della richiamata legge n. 15
RITENUTO IN FATTO
1. - Con sentenza del 6 dicembre 2012, la Corte d'appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale di Trani con la quale gli imputati erano stati condannati, per i reati di cui alla L. n. 394 del 1991, art. 11, comma 3, lett. a), ed f), art. 30, nonchè L. n. 157 del 1992, art. 21, comma 1, lett. b), per avere esercitato l'attività venatoria con fucili da caccia in zona ricadente nel Parco nazionale dell'Alta Murgia.
2. - Avverso la sentenza gli imputati hanno proposto separati ricorsi per cassazione aventi analogo contenuto, deducendo l'erronea applicazione della legge penale, nonchè la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Rileva la difesa che, ai sensi della L.R. Puglia n. 27 del 1998, art. 43, "è vietato a chiunque l'esercizio venatorio nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali conformemente alla legislazione nazionale in materia di parchi e riserve naturali, nonchè sparare nelle zone comprese nel raggio di 100 m, purchè opportunamente tabellate". Secondo la prospettazione difensiva, la grande estensione del Parco renderebbe impossibile individuare i confini senza i cartelli, per di più in presenza di ingressi con strade non asfaltate. Nè vi sarebbe la prova della consapevolezza degli imputati di trovarsi all'interno del parco nazionale.
Il procedimento, originariamente assegnato alla settima sezione di questa Corte, è stato rimesso a questa sezione unitamente con una memoria difensiva, con la quale si ribadisce la fondatezza delle ragioni prospettate con i ricorsi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. - I ricorsi, di analogo contenuto, sono inammissibili, perchè basati su un motivo manifestamente infondato.
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, i parchi nazionali, essendo stati istituiti e delimitati con appositi provvedimenti pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, non necessitano della tabellazione perimetrale prevista dalla L. n. 157 del 1992, art. 10 al fine di individuarli come aree in cui non si può svolgere l'attività venatoria, gravando in tal caso su chi esercita la caccia l'individuazione dei confini dell'area protetta all'interno della quale si configura il reato di cui alla L. n. 157 del 1992, art. 30, comma 1, lett. d), (ex plurimis, sez. 3, 21 aprile 2010, n. 27683;sez. 3, 6 giugno 2007, n. 32021; sezione 3, 23 febbraio 2006, n. 10616, rv. 233677; sez. 3, 26 gennaio 2005, n. 5489, rv. 230854; sez. 3, 10 aprile 2003, n. 24786, rv. 225314).
Nè il quadro normativo delineato dalla legislazione nazionale è intaccato della L.R. Puglia n. 27 del 1998, art. 43, n. 2).
Tale ultima disposizione vieta l'esercizio venatorio nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali conformemente alla legislazione nazionale in materia di parchi e riserve naturali. Vieta altresì di sparare nelle zone comprese nel raggio di 100 m, purchè opportunamente tabellate. Tale ultima specificazione, relativa alla necessità di tabellazione, si riferisce evidentemente alle sole zone comprese nel raggio di 100 m dal confine dei parchi e delle riserve e non anche alle zone interne ai confini dei parchi e delle riserve, per l'individuazione dei quali è dunque sufficiente - secondo la legislazione nazionale, dalla quale la legislazione regionale non si discosta sul punto - l'indicazione topografica pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale.
Sul piano fattuale oggettivo e soggettivo, infine, la presenza degli imputati intenti ad esercitare la caccia all'interno del parco ad un chilometro dal confine e la negligente mancanza di dotazione tecnica e cartografica per l'orientamento sul territorio sono stati correttamente posti dalla Corte d'appello a fondamento della ritenuta responsabilità penale.
4. - Nè può essere dichiarata la prescrizione dei reati, commessi il (OMISSIS). A fronte di ricorsi inammissibili, quali quelli in esame, trova infatti applicazione il principio, costantemente enunciato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 c.p.p., ivi compresa la prescrizione, è preclusa dall'inammissibilità del ricorso per cassazione, anche dovuta alla genericità o alla manifesta infondatezza dei motivi, che non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione (ex multis, sez. 3, 8 ottobre 2009, n. 42839; sez. 1, 4 giugno 2008, n. 24688; sez. un., 22 marzo 2005, n. 4).
Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., l'onere delle spese del procedimento nonchè quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in Euro 1.000,00 per ciascun ricorrente.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 17 aprile 2014.
Depositato in Cancelleria il 3 settembre 2014