Consiglio di Stato, Sez. III, n. 2893, del 9 giugno 2014
Caccia e animali.Legittimità ordinanza ASL allontanamento animali

E’ legittima l’Ordinanza del Dipartimento di prevenzione veterinario della Asl di allontanamento immediato dal compendio immobiliare degli animali, essendo state riscontrate cattive condizioni di salute e degrado igienico sanitario. La circostanza che l’unico soggetto responsabile degli animali, fosse stato ricoverato in Ospedale nei giorni immediatamente precedenti l’intervento dell’Amministrazione non può, infatti, mai e poi mai giustificare la situazione di sporcizia e di criticità delle condizioni, in cui gli animali versavano. Le predette condizioni, infatti, costituivano aperta violazione del D. LGS. 146/2001, che, nel disciplinare il rapporto tra l’uomo e l’animale, prescrive le condizioni che agli stessi devono essere garantite, al fine di rendere più omogeneo l’intervento pubblico nel complesso dello scenario della protezione degli animali da compagnia. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 02893/2014REG.PROV.COLL.

N. 04027/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4027 del 2008, proposto da: 
Nodari Emilio, rappresentato e difeso dagli avv. Maria Teresa Votta, Paolo Bonomi, Alessio Petretti, con domicilio eletto presso Alessio Petretti in Roma, via degli Scipioni, 268/A;

contro

Asl della Provincia di Bergamo, rappresentato e difeso dagli avv. Paolo Berruti, Ettore Tacchini, con domicilio eletto presso Paolo Berruti in Roma, via Flaminia N. 135;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA - SEZ. STACCATA DI BRESCIA n. 00255/2007, resa tra le parti, concernente ordine allontanamento animali



Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Asl della Provincia di Bergamo;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 aprile 2014 il Cons. Michele Corradino e uditi per le parti gli avvocati Petretti e Alfisi su delega di Berruti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Con la sentenza n. 255/2007, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha rigettato il ricorso, proposto dal Sign. Emilio Nodari, avverso l’ordinanza 27.05.2004 n.04/04 (prot. N. U84760), adottata dal Dipartimento di prevenzione veterinario della Asl di Bergamo.

In particolare, con il predetto provvedimento, adottato in seguito alla segnalazione inviata dal Corpo forestale dello Stato, veniva ordinato l’allontanamento immediato, dal compendio immobiliare di proprietà del Nodari, degli animali individuati nell’allegato di cui al provvedimento medesimo, essendo stati riscontrati sia le “ cattive condizioni di salute” sia il “più alto degrado igienico sanitario”.

La sopra citata decisione è stata impugnata dall’originario ricorrente, il quale ha prospettato il seguente ordine di censure: Violazione dell’art. 50 D. lgs. 267/2000; degli artt. 5 e 7 L.R. 30/1987; degli artt. 1,2,4,11 L.R. 34/1988; dell’art. 8 L.R. 31/1997; Incompetenza dell’Asl; Violazione degli artt. 3,7 e 11 L.241/90; dell’art. 11 L.R. 31/1997; eccesso di potere per illogicità; contraddittorietà e violazione del principio di proporzionalità.

Con memoria, depositata in vista dell'udienza del 10 aprile 2014, l’amministrazione appellata ha chiesto il rigetto del gravame, nonché la condanna dell’appellante alla rifusione delle spese di difesa.

Il ricorso è infondato.

Con il primo motivo di ricorso, l’appellante contesta le conclusioni del giudice di prime cure, nella parte in cui lo stesso ha ritenuto che l’Asl fosse competente ad emanare il suddetto provvedimento, sull’assunto che, trattandosi di aspetti igienico sanitari, competente nel caso di specie fosse, invece, il Sindaco.

Ritiene il Collegio che la censura in esame non meriti di essere accolta.

La competenza del Sindaco, quale autorità sanitaria locale ed ufficiale di governo, si radica, infatti, nel caso in cui si debbano affrontare casi “di emergenze sanitarie o di igiene pubblica” che interessano la popolazione locale.

In proposito, si deve ricordare come, con l’emanazione del nuovo T.U.E.L. (D. LGS. 267/2000), il legislatore abbia proceduto a disciplinare le funzioni del Sindaco, in materia di interventi di urgenza, fissando due precise ipotesi, al ricorrere delle quali lo stesso è legittimato all’adozione di ordinanze contingibili ed urgenti e, in particolare: al fine di prevenire o eliminare gravi pericoli per l’incolumità dei cittadini ( art.54) e “in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica”.

Orbene, nel caso di specie, si deve escludere la ricorrenza e dell’una e dell’altra ipotesi, costituendo, infatti, l’ordinanza de qua null’altro che l’estrinsecazione dei poteri di vigilanza e controllo ( art.2 lett. f, e art. 4 L.r. n. 34/88), i quali consentono all’Asl di adottare provvedimenti di natura cautelare ed interinale al fine di rimuovere situazioni di pericolo immediato, che richiedono un intervento tempestivo.

Con la seconda censura, l’appellante lamenta le conclusioni del giudice di prime cure nella parte in cui lo stesso ha ricondotto il caso in esame nell’alveo delle deroghe all’obbligo di osservanza delle garanzie partecipative, ritenendo, così, sussistenti quelle circostanze di celerità alla cui presenza è dato, ai sensi dell’art. 7 della L. 241/90, di derogare all’obbligo di avvio del procedimento.

La censura è rigettata.

Nel caso di specie, ad avviso dell’odierno Collegio, sussistevano, infatti, le esigenze di celerità dell’intervento predette, essendosi reso necessario liberare gli animali dalla situazione di sporcizia e malattia in cui erano costretti a versare dal ricorrente.

Sul punto, infatti, il Collegio non può non tenere conto della duplice circostanza per cui l’Amministrazione sia intervenuta tempestivamente, in seguito alla segnalazione effettuata dal Corpo forestale dello Stato, e per cui la stessa forza di polizia, in occasione del sopralluogo tenutosi il 14 maggio, abbia contestato quanto accertato all’originario ricorrente, odierno appellante.

Non vale, peraltro, ad escludere le ragioni di urgenza predette, il fatto che l’arrivo degli animali fosse risalente nel tempo, ben potendo, infatti, una situazioni d’emergenza concretizzarsi anche a posteriori.

Con la terza censura, l’odierno appellante deduce, poi, il vizio di eccesso di potere per carenza di motivazione, lamentando che il giudicante abbia ritenuto il provvedimento legittimo, pur basandosi lo stesso su presupposti di fatto eccessivamente sintetici ed apodittici.

Ritiene il Collegio di dover, del pari, rigettare la censura in esame.

Come correttamente ritenuto dal TAR, infatti, la motivazione del provvedimento impugnato, seppur formulata in termini eccessivamente sintetici, deve ritenersi legittima.

Ad avviso del Collegio, infatti, risulta di tutta evidenza l’esaustività della motivazione del provvedimento in quanto l’ordinanza risulta motivata per relationem alla nota del Corpo Forestale dello Stato del 17.05.2004, la cui lettura è sufficiente ad illustrare con chiarezza le ragioni dell’ordinanza impugnata.

Il Collegio ritiene, infine, di rigettare anche l’ultima delle censure prospettate dall’appellante.

E’, infatti, del tutto inconferente l’argomentazione, addotta dall’appellante, per cui l’intervento dell’Amministrazione sia avvenuto il giorno seguente ad un serio intervento chirurgico subito dal medesimo Sign. Nodari.

La circostanza che il Sign. Nodari, pensionato, non coniugato, nonché unico soggetto responsabile degli animali, fosse stato ricoverato in Ospedale nei giorni immediatamente precedenti l’intervento dell’Amministrazione non può, infatti, mai e poi mai giustificare la situazione di sporcizia e di criticità delle condizioni, in cui gli animali versavano.

Le predette condizioni, infatti, costituivano aperta violazione del D. LGS. 146/2001, che, nel disciplinare il rapporto tra l’uomo e l’animale, prescrive le condizioni che agli stessi devono essere garantite, “al fine di rendere più omogeneo l’intervento pubblico nel complesso dello scenario della protezione degli animali da compagnia”.

Alla luce di tutto quanto sopra riportato, il ricorso deve essere rigettato.

Ritiene il Collegio che, in considerazione della natura della questione, sussistano giustificati motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate .

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.



Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2014 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Romeo, Presidente

Michele Corradino, Consigliere, Estensore

Bruno Rosario Polito, Consigliere

Silvestro Maria Russo, Consigliere

Massimiliano Noccelli, Consigliere

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 09/06/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)