TAR Lazio (RM) Sez. II-bis n. 8203 del 1 ottobre 2012,
Ambiente in genere.Necessità coinvolgimento regione interessata per permesso ricerca idrocarburi oltre la fascia di rispetto di 12 miglia marine.

E’ illegittimo il Decreto del Ministero dell’Ambiente, di concerto con il MIBAC, con il quale è stata dichiarata la compatibilità ambientale del progetto di programma dei lavori collegato al permesso di ricerca idrocarburi senza il parere della regione interessata. La Regione va infatti considerata regione (direttamente) interessata ai sensi degli artt. 24, comma 2, e 25 , comma 2, del D. Lgs. n. 2006, anche se l’intervento si colloca al di fuori della fascia di rispetto di 12 miglia marine fissata dal nuovo testo dell’art. 6, comma 17 del D. Lgs. n. 152/2006. Infatti, la fascia di rispetto è stabilita per delimitare un’area entro la quale vige il divieto assoluto delle attività di ricerca, prospezione e coltivazione di idrocarburi; mentre le attività che si svolgono a distanza maggiore non sono vietate a priori, bensì assoggettate a una complessa valutazione, la quale non può non coinvolgere i prospicienti territori costieri (anche insulari) con le relative popolazioni, attesa l’unitarietà dell’ecosistema con le potenziali e attuali interrelazioni che esso presenta (cfr. la nozione di impatto ambientale di cui all’art. 5, comma 1, lettera c) del D. Lgs. n. 152/2006). La giurisprudenza ha già avuto modo di evidenziare come l’utilizzo della tecnica dell’air gun, sia foriero di conseguenze che si ripercuotono anche a distanza, attesa la natura delle onde acustiche e le modalità tecniche dell’operazione, quantomeno con riferimento alla possibile migrazione della fauna marina in luoghi diversi da quelli direttamente interessati dal passaggio della nave.  (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

 

 

N. 08203/2012 REG.PROV.COLL.

N. 06627/2011 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6627 del 2011, proposto da:

Regione Puglia, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Maria Liberti e Nicola Colaianni, con domicilio eletto presso la Delegazione della Regione Puglia in Roma, via Barberini, 36;

contro

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Ministero Per i Beni e le Attività Culturali e Ministero dello Sviluppo Economico, in persona dei Ministri pro tempore, non costituiti in giudizio;

nei confronti di

Petroceltic Italia s.r.l., in persona del suo rappresentante legale, rappresentata e difesa dagli avv.ti Maria Alessandra Sandulli e Andrea Trotta, con domicilio eletto presso Andrea Trotta in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 349;
Regione Molise e Regione Abruzzo, in persona dei Presidenti pro tempore, non costituite in giudizio;

per l'annullamento

del decreto 23.5.2011 n. 280 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, con il quale è dichiarata la compatibilità ambientale del progetto di programma dei lavori collegato al permesso di ricerca idrocarburi d493 B.R.-E.L. al largo di Punta Penna, rilasciato alla Petroceltic Italia s.r.l. (già Petroceltic Elsa s.r.l.);

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e di Petroceltic Italia s.r.l.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 giugno 2012 il dott. Antonio Vinciguerra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

In data 6.4.2009 la Petroceltic Elsa s.r.l. - denominata dal 16.9.2009 Petroceltic Italia s.r.l. – formulava istanza di compatibilità ambientale per la prima fase del programma dei lavori relativo a ricerca di idrocarburi nel sottofondo marino in un’area al largo della costa abruzzese di Punta Penna.

Previ pareri favorevoli acquisiti in fase interlocutoria, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, ha rilasciato giudizio positivo di compatibilità ambientale degli interventi, con decreto 23.5.2011 n. 280.

La Regione Puglia formula il presente ricorso avverso il provvedimento ministeriale, lamentando di non essere stata consultata in ordine alla fattibilità degli interventi, né di aver ricevuto comunicazioni dirette in proposito.

Si sono costituiti in giudizio, chiamati in causa, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Petroceltic Italia s.r.l., che nelle memorie prodotte affermano la correttezza ed esaustività della procedura seguita.

La causa è passata in decisione all’udienza del 7 giugno 2012.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e va accolto.

La Regione Puglia, nella specie, va infatti considerata regione (direttamente) interessata ai sensi degli artt. 24, comma 2, e 25 , comma 2, del D. Lgs. n. 2006, anche se l’intervento si colloca al di fuori della fascia di rispetto di 12 miglia marine fissata dal nuovo testo dell’art. 6, comma 17 del D. Lgs. n. 152/2006.

In primo luogo, va osservato che la fascia di rispetto è stabilita per delimitare un’area entro la quale vige il divieto assoluto delle attività di ricerca, prospezione e coltivazione di idrocarburi; mentre le attività che si svolgono a distanza maggiore non sono vietate a priori, bensì assoggettate a una complessa valutazione, la quale non può non coinvolgere i prospicienti territori costieri (anche insulari) con le relative popolazioni, attesa l’unitarietà dell’ecosistema con le potenziali e attuali interrelazioni che esso presenta (cfr. la nozione di impatto ambientale di cui all’art. 5, comma 1, lettera c) del D. Lgs. n. 152/2006). E infatti la L. n. 9/91 fa riferimento anche alle attività di prospezione che si svolgono sulla piattaforma continentale; mentre la primaria responsabilità dello Stato a tale riguardo, rilevante per il diritto internazionale, non esclude che nell’ordinamento interno acquistino rilevanza anche le posizioni delle articolazioni territoriali della Repubblica, in considerazione del particolare rango costituzionale delle stesse.

Alla stregua di queste premesse, sarebbe formalistico ritenere che il prescritto coinvolgimento delle regioni nel procedimento di VIA, alla stregua degli artt. 24 e 25 del D. Lgs. n. 152/2006, riguardi solamente le attività incluse nel territorio e nelle acque territoriali, ma non la piattaforma continentale destinata allo sfruttamento economico delle risorse.

Con riferimento al caso in esame è sufficiente considerare che, considerate le notorie caratteristiche del Mare Adriatico, una distanza della sede dell’intervento di poche decine di chilometri dalle Isole Tremiti - che rientrano nel territorio della Regione Puglia - non può con ogni evidenza non considerarsi significativa al fine di coinvolgere la medesima regione nel procedimento di VIA, in quanto l’impatto potenziale sull’ecosistema marino e sulle attività connesse alla pesca riguarda tutte le zone circostanti e non solamente quelle dell’Abruzzo.

La giurisprudenza ha già avuto modo di evidenziare come l’utilizzo della tecnica dell’air gun sia foriero di conseguenze che si ripercuotono anche a distanza, attesa la natura delle onde acustiche e le modalità tecniche dell’operazione, quantomeno con riferimento alla possibile migrazione della fauna marina in luoghi diversi da quelli direttamente interessati dal passaggio della nave (cfr. TAR Puglia - Lecce, sez. I, 14 luglio 2011, n. 1341). E in questa sede è sufficiente rimarcare il riferimento al carattere potenziale dell’impatto ambientale, in quanto non si tratta - con riferimento alle censure a carattere procedimentale - di pervenire a una valutazione in concreto sull’assenza di pregiudizio ambientale, ma più semplicemente di prefigurare, alla stregua di una considerazione prima facie, quali siano i territori anche soltanto potenzialmente coinvolti dalle conseguenze dell’intervento.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis) accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2012 con l'intervento dei magistrati:

Antonio Vinciguerra, Presidente, Estensore

Raffaello Sestini, Consigliere

Francesco Arzillo, Consigliere

 

 

 

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 01/10/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)