Abbattimenti selettivi della fauna selvatica nelle aree precluse alla caccia.

di Claudia BASCIU

Abbattimenti selettivi della fauna selvatica nelle aree precluse alla caccia.

 

Con la recente sentenza del 18 aprile 2014, n. 107, la Corte Costituzionale contribuisce a delineare un quadro indubbiamente più chiaro della normativa regionale veneta, in materia di abbattimenti selettivi da attuarsi nei territori preclusi all’attività venatoria.

Nella valutazione della questione di legittimità sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri relativamente all’articolo 2 della legge Regione Veneto 23 aprile 2013, n. 6 (Iniziative per la gestione della fauna selvatica nel territorio regionale precluso all’esercizio della attività venatoria) la Corte, infatti, pur dichiarando la parziale infondatezza della questione, ribadisce alcuni aspetti fondamentali, qualora il controllo della fauna selvatica venga attuato nelle zone vietate alla caccia.

L’art. 2 della legge regionale veneta, oggetto del giudizio di legittimità prevede, tra gli “interventi per il contenimento della presenza della fauna selvatica nei territori preclusi all’esercizio dell’attività venatoria”, la possibilità di individuare piani di abbattimento della fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, nel caso in cui venga accertata l’inefficacia dei metodi ecologici a carattere selettivo, senza però prevedere in modo specifico, il relativo accertamento da parte dell’ISPRA- Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale, già Istituto Nazionale per la fauna selvatica- INFS, come invece previsto dall’art. 19, comma 2, della legge n. 157 del 1992 (in difformità dall’art. 19, comma 2, della legge n. 157 del 1992, come affermato dall’Avvocatura generale dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei Ministri).

Peraltro, tale mancata esplicita specificazione, da parte della legge in esame, del parere dell’ISPRA rispetto all’inefficacia dei metodi ecologici, non configurerebbe, secondo la Corte, una violazione della norma statale, alla luce di un’interpretazione sistematicadella normativa regionale veneta in materia di caccia.

Invero, nella Regione Veneto è tutt’ora in vigore l’art. 17, comma 2, della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 (Norme per la protezione della fauna selvatic e per il prelievo venatorio) la quale prevede che, “nell’ambito del controllo della fauna selvatica, la Provincia può autorizzare i piani di abbattimento solo se l’Istituto nazionale per la fauna selvatica ha prima verificato l’inefficacia dei metodi ecologici”. Pertanto, la lettura integrata di tali norme comporta, necessariamente, l’obbligo di una verifica preventiva dell’inefficacia dei metodi ecologici da parte dell’ISPRA, anche qualora il piano di abbattimento sia da attuare in aree sottratte alla caccia. Tale interpretazione, com’è evidente, impedisce qualsiasi attuazione della norma impugnata che non risulti conforme al dettato della legge n. 157/1992.

Anche la previsione di cui all’art. 2, comma 2, della legge regionale n. 6/2013 non può essere considerata costituzionalmente illegittima, come afferma la Corte. In tale caso, contrariamente a quanto affermato dall’avvocatura erariale, l’attribuzione, da parte della legge in esame, al Presidente della Giunta regionale del potere sostitutivo nei confronti degli enti titolari delle funzioni di gestione faunistica, inadempienti nell’attuazione della legge regionale n.6/2013, non amplierebbe le ipotesi di piani di abbattimento nelle aree naturali protette nazionali e regionali, in contrasto con i divieti espressi dall’art. 21, comma 1, lettera b), della legge n. 157 del 1992, e dagli artt. 11, comma 3, lettera a), e 22, comma 6, della legge n. 394 del 1991. In tale ipotesi, afferma la Corte, la “sostituzione dell’ente inadempiente potrà venire disposta al solo fine di esercitare una funzione che a quest’ultimo è già attribuita dalla legge, e nel rispetto delle prescrizioni stabilite da quest’ultima. Non è, perciò, ravvisabile alcun margine di contrasto, anche solo potenziale, rispetto ai divieti menzionati dalla difesa erariale. Né la disposizione impugnata consente di ipotizzare, come sembra paventare il ricorrente, che il potere sostitutivo possa venire esercitato rispetto ad ambiti riservati alla competenza dello Stato (sentenza n. 67 del 2013), dato che esso ha espressamente per oggetto gli atti relativi all’attuazione della legge regionale n. 6 del 2013, ovvero un insieme di funzioni imputabili al sistema regionale in ragione dello stesso art. 19, comma 2, della legge n. 157 del 1992”.

Ben diverso, invece, il giudizio della Corte, relativamente alla possibilità, prevista dall’art. 2, comma 3 della legge regionale n. 6/2013, di ampliare l’elenco delle persone idonee ad eseguire gli interventi di contenimento della fauna selvatica, estendendo l’abilitazione anche ai cacciatori residenti nei relativi ambiti di caccia e comprensori alpini, in aggiunta ai soggetti indicati nell’elenco contenuto nell’art. 17 della legge regionale n. 50/1993. Tale disposizione risulta palesemente in contrasto con quanto con l’art. 19, comma 2, della legge n. 157 del 1992, in base alla quale “i piani di abbattimento devono essere attuati esclusivamente dalle guardie venatorie provinciali, dai proprietari e conduttori dei fondi e dalle guardie forestali e comunali”. Come già, più volte, precisato dalla Corte Costituzionale, infatti, “l’identificazione delle persone abilitate all’attività in questione compete esclusivamente alla legge dello Stato” e al riguardo, “l’art. 19 della legge n. 157 del 1992 contiene un elenco tassativo” (sentenza n. 392 del 2005; ordinanza n. 44 del 2012). La norma impugnata, nella parte in cui aggiunge un’ulteriore categoria di persone abilitate all’abbattimento della fauna selvatica, al fine di regolarne la popolazione, quindi viola l’art. 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione.

 

Claudia BASCIU

 

***

 

Sentenza  107/2014

Giudizio

 

Presidente SILVESTRI - Redattore LATTANZI

Udienza Pubblica del 25/03/2014    Decisione  del 14/04/2014

Deposito del 18/04/2014   Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Art. 2 della legge della Regione Veneto 23/04/2013, n. 6.

Massime:

 

Atti decisi:

ric. 71/2013

 

SENTENZA N. 107

ANNO 2014



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Gaetano SILVESTRI; Giudici : Luigi MAZZELLA, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO,



ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 2 della legge della Regione Veneto 23 aprile 2013, n. 6 (Iniziative per la gestione della fauna selvatica nel territorio regionale precluso all’esercizio della attività venatoria), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 19-24 giugno 2013, depositato in cancelleria il 25 giugno 2013 ed iscritto al n. 71 del registro ricorsi 2013.

Visto l’atto di costituzione della Regione Veneto;

udito nell’udienza pubblica del 25 marzo 2014 il Giudice relatore Giorgio Lattanzi;

uditi l’avvocato dello Stato Diego Giordano per il Presidente del Consiglio dei ministri e gli avvocati Luigi Manzi e Daniela Palumbo per la Regione Veneto.



Ritenuto in fatto

1.– Con ricorso spedito per la notificazione il 19 giugno 2013, ricevuto il successivo 24 giugno e depositato il 25 giugno 2013 (reg. ric. n. 71 del 2013), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 della legge della Regione Veneto 23 aprile 2013, n. 6 (Iniziative per la gestione della fauna selvatica nel territorio regionale precluso all’esercizio della attività venatoria), in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.

La legge impugnata attiene alla gestione della fauna selvatica nei territori preclusi all’attività venatoria. Allo scopo di contenere lo sviluppo di tale fauna, che può arrecare pregiudizio alle produzioni agricole e zootecniche, l’art. 2 disciplina alcuni “interventi”, che trovano riscontro, a livello statale, nell’art. 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).

Il ricorrente censura, anzitutto, l’art. 2, comma 1, della legge regionale n. 6 del 2013, perché, in difformità dall’art. 19, comma 2, della legge n. 157 del 1992, non stabilisce che l’inefficacia dei metodi ecologici volti al controllo della fauna debba essere accertata dall’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, prima che si possa procedere con il più invasivo strumento dei piani di abbattimento.

L’art. 2, comma 2, della medesima legge regionale, conferisce al Presidente della Giunta regionale un potere sostitutivo, nei confronti degli enti titolari delle funzioni di gestione faunistica, chiamati ad attuare gli interventi di contenimento della fauna. Il ricorrente sostiene che, in tal modo, la legge impugnata ha ampliato le ipotesi di piani di abbattimento, anche con riguardo alle aree naturali protette nazionali e regionali, rispetto alle quali l’art. 21, comma 1, lettera b), della legge n. 157 del 1992, e gli artt. 11, comma 3, lettera a), e 22, comma 6, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), disciplinerebbero una procedura speciale per l’abbattimento selettivo.

Infine, l’art. 2, comma 3, della legge impugnata, abilita all’esecuzione dei piani di abbattimento non solo le persone indicate dall’art. 19, comma 2, della legge n. 157 del 1992, ma anche i cacciatori residenti negli ambiti territoriali di caccia.

La disposizione censurata, in ragione di questi profili di contrasto con la normativa dello Stato, sarebbe lesiva della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema (art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.).

2.– Si è costituita la Regione Veneto, chiedendo il rigetto del ricorso.

La Regione osserva che l’art. 2, comma 1, impugnato, deve ritenersi integrato dall’art. 17, comma 2, della legge della Regione Veneto 9 dicembre 1993, n. 50 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio), ove è espressamente previsto che l’inefficacia dei metodi ecologici venga accertata dall’ISPRA, in conformità alla normativa dello Stato. La censura sarebbe perciò il frutto di un «fraintedimento ermeneutico».

In relazione all’art. 2, comma 2, impugnato, la difesa regionale premette che il potere sostitutivo ivi disciplinato può essere esercitato solo con riguardo alle aree naturali protette regionali. Nell’ambito di queste ultime, il ricorso ai metodi ecologici, o ai piani di abbattimento della fauna, sarebbe previsto dall’art. 11, comma 4, della legge n. 394 del 1991. Ciò detto, e richiamata la giurisprudenza costituzionale in tema di potere sostitutivo, la Regione evidenzia che la norma impugnata «non altera il quadro delle competenze e gli assetti istituzionali vigenti», aggiungendo che il Presidente della Giunta regionale, nel sostituirsi all’ente inadempiente, è tenuto ad osservare comunque il regolamento del parco.

Quanto, infine, all’art. 2, comma 3, impugnato, la difesa regionale sostiene che i cacciatori residenti negli ambiti territoriali di caccia devono ritenersi autorizzati a partecipare ai piani di abbattimento già in forza dell’art. 17 della legge regionale n. 50 del 1993, che consente questa attività agli operatori muniti di licenza per l’esercizio dell’attività venatoria, purchè coordinati dal personale di vigilanza. Inoltre, dagli artt. 22, comma 6, e 32 della legge n. 394 del 1991, si dedurrebbe che la stessa normativa statale, nell’ambito delle aree naturali protette e delle aree contigue, permette l’attuazione dei piani di abbattimento mediante l’impiego di cacciatori residenti.



Considerato in diritto

1.– Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 della legge della Regione Veneto 23 aprile 2013, n. 6 (Iniziative per la gestione della fauna selvatica nel territorio regionale precluso all’esercizio della attività venatoria), in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.

La disposizione impugnata disciplina gli interventi per il contenimento della fauna selvatica nei territori ove la caccia non è consentita, e in particolare l’impiego di metodi ecologici o di piani di abbattimento (comma 1), l’esercizio del potere sostitutivo, in caso di inerzia degli enti titolari delle funzioni di gestione faunistica (comma 2), e l’esecuzione degli interventi necessari da parte di determinate categorie di persone (comma 3).

Il ricorrente reputa che tutti e tre i commi di cui si compone l’art. 2 della legge regionale impugnata si pongano in contrasto con la normativa statale sulla tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, contenuta sia nella legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), sia nella legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette). Ne seguirebbe la violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.

2.– La questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, della legge regionale n. 6 del 2013, non è fondata.

La norma impugnata prevede l’impiego di metodi ecologici per il contenimento della fauna selvatica, e, ove sia accertata la loro inefficacia, il ricorso a piani di abbattimento.

Il ricorrente lamenta che, in difformità dall’art. 19, comma 2, della legge n. 157 del 1992, non sarebbe previsto che l’inefficacia dei metodi ecologici debba essere verificata dall’Istituto nazionale per la fauna selvatica, oggi Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).

Questa Corte ha affermato che le competenze attribuite all’ISPRA dall’art. 19, comma 2, della legge n. 157 del 1992, esprimono standard minimi ed uniformi di protezione ambientale, propri della sfera legislativa esclusiva dello Stato (sentenza n. 278 del 2012), ma non può ritenersi che attraverso la norma impugnata la legislazione regionale si sia sottratta a tale vincolo.

Come infatti ha esattamente posto in luce la difesa regionale, la censura dell’Avvocatura erariale si basa su un erroneo presupposto interpretativo, posto che nella Regione Veneto è tuttora in vigore l’art. 17, comma 2, della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio). Tale disposizione specifica che, nell’ambito del controllo della fauna selvatica, la Provincia può autorizzare i piani di abbattimento solo se l’Istituto nazionale per la fauna selvatica ha prima verificato l’inefficacia dei metodi ecologici. È perciò chiaro che l’art. 2, comma 1, impugnato, regola la fattispecie unitamente all’art. 17, comma 2, della legge regionale n. 50 del 1993, e dunque, quanto ai poteri dell’ISPRA, in termini del tutto analoghi a quelli dell’art. 19, comma 2, della legge n. 157 del 1992, invocato dalla parte ricorrente.

2.– Anche la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 2, della legge regionale n. 6 del 2013, non è fondata.

La norma oggetto del ricorso attribuisce al Presidente della Giunta regionale il potere sostitutivo, nei confronti degli enti titolari delle funzioni di gestione faunistica che non provvedono ad adottare gli atti di propria competenza, relativi all’attuazione della legge regionale n. 6 del 2013.

Il ricorrente sostiene che in tal modo la Regione ha ampliato le ipotesi di piani di abbattimento nelle aree naturali protette nazionali e regionali, in contrasto con i divieti espressi dall’art. 21, comma 1, lettera b), della legge n. 157 del 1992, e dagli artt. 11, comma 3, lettera a), e 22, comma 6, della legge n. 394 del 1991, ma ciò non è esatto. Anche in questo caso, infatti, il ricorso muove dall’erroneo presupposto interpretativo che la norma impugnata estenda, per mezzo del potere sostitutivo, i casi in cui la legislazione permette la caccia al fine di controllare la fauna selvatica.

È invece evidente che la sostituzione dell’ente inadempiente potrà venire disposta al solo fine di esercitare una funzione che a quest’ultimo è già attribuita dalla legge, e nel rispetto delle prescrizioni stabilite da quest’ultima. Non è, perciò, ravvisabile alcun margine di contrasto, anche solo potenziale, rispetto ai divieti menzionati dalla difesa erariale.

Né la disposizione impugnata consente di ipotizzare, come sembra paventare il ricorrente, che il potere sostitutivo possa venire esercitato rispetto ad ambiti riservati alla competenza dello Stato (sentenza n. 67 del 2013), dato che esso ha espressamente per oggetto gli atti relativi all’attuazione della legge regionale n. 6 del 2013, ovvero un insieme di funzioni imputabili al sistema regionale in ragione dello stesso art. 19, comma 2, della legge n. 157 del 1992.

3.– La questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 3, della legge regionale n. 6 del 2013, invece, è fondata.

La norma impugnata individua le persone idonee ad eseguire gli interventi di contenimento della fauna selvatica, aggiungendo all’elenco contenuto nell’art. 17 della legge regionale n. 50 del 1993 anche i cacciatori residenti nei relativi ambiti territoriali di caccia e comprensori alpini, abilitati ai sensi dell’art. 15 della legge regionale n. 50 del 1993.

Il ricorrente evidenzia il contrasto di quest’ultima previsione con l’art. 19, comma 2, della legge n. 157 del 1992, a norma del quale i piani di abbattimento devono essere attuati esclusivamente dalle guardie venatorie provinciali, dai proprietari e conduttori dei fondi e dalle guardie forestali e comunali.

Questa Corte ha già riconosciuto che l’identificazione delle persone abilitate all’attività in questione compete esclusivamente alla legge dello Stato e che, al riguardo, l’art. 19 della legge n. 157 del 1992 contiene un elenco tassativo (sentenza n. 392 del 2005; ordinanza n. 44 del 2012). La norma impugnata, aggiungendo un’ulteriore categoria di persone, ha quindi violato l’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.

Non vale a superare tale conclusione la circostanza, segnalata dalla difesa regionale, che altrove (artt. 22, comma 6, e 32 della legge n. 394 del 1991) la legge statale permetterebbe ai cacciatori residenti di partecipare a piani e programmi venatori. Il riferimento è, infatti, a normative speciali, la cui estensione, in violazione della regola generale enunciata dall’art. 19 della legge n. 157 del 1992, non compete certamente alla Regione.



per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 3, della legge della Regione Veneto 23 aprile 2013, n. 6 (Iniziative per la gestione della fauna selvatica nel territorio regionale precluso all’esercizio della attività venatoria), limitatamente alle parole «e i cacciatori residenti nei relativi ambiti territoriali di caccia e comprensori alpini e abilitati ai sensi dell’articolo 15 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50»;

2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2, commi 1 e 2, della legge della Regione Veneto n. 6 del 2013, promosse, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 aprile 2014.

F.to:

Gaetano SILVESTRI, Presidente

Giorgio LATTANZI, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 18 aprile 2014.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI