TAR Basilicata Sez. I n. 547 del 11 settembre 2020
Ambiente in genere.Impianto eolico e domande di proroga del giudizio favorevole di compatibilità ambientale e del termine di inizio e ultimazione dei lavori

Sia la normativa in materia di VIA, sia l’art. 12 D.Lg.vo n. 387/2003, non prevedono espressamente un termine massimo entro cui devono essere presentate le domande di proroga del giudizio favorevole di compatibilità ambientale e del termine di inizio e ultimazione dei lavori, come per es. l’art. 76, comma 5, secondo periodo, DPR n. 207/2010 in materia di proroga e/o rinnovo delle SOA. Va pertanto applicato il generale principio, secondo cui risulta sufficiente la presentazione dell’istanza di proroga non oltre la scadenza di efficacia del relativo provvedimento

Pubblicato il 11/09/2020

N. 00547/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00217/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 217 del 2020, proposto Cogein Lucania S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Mario Bucello, PEC Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., Simona Viola, PEC Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., e Antonio De Santis, PEC Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., con domicilio eletto presso il quarto in Potenza Corso XVIII Agosto 1860 n. 28;

contro

Regione Basilicata, in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t., non costituita in giudizio;

Ricorso ex artt. 31, commi 1, 2 e 3, e 117 Cod. Proc. Amm.

per la declaratoria dell’illegittimità del silenzio, serbato dalla Regione Basilicata sulle istanze della Cogein Lucania S.r.l. dell’11.3.2019, volte ad ottenere la proroga di 36 mesi, cioè fino all’11.3.2022, rispettivamente del giudizio favorevole di compatibilità ambientale, espresso con Delibere G.R. n. 304 dell’11.3.2014 e n. 1161 dell’11.9.2015, avente efficacia fino all’11.3.2019, e dei termini di inizio e ultimazione dei lavori di costruzione del parco eolico nei Comuni di Vietri di Potenza e Savoia di Lucania, composto da 15 aerogeneratori di potenza nominale di 2 MW e perciò di potenza complessiva di 30 MW, e delle relative opere di connessione alla rete elettrica nazionale, stabiliti fino all’11.3.2019 con le autorizzazioni ex art. 12 D.Lg.vo n. 387/2003 di cui alle Determinazioni del Dirigente dell’Ufficio Energia della Regione Basilicata n. 577 del 19.6.2014 e n. 303 del 15.11.2016;


Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 settembre 2020 il Cons. Pasquale Mastrantuono;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con istanze dell’11.3.2019 la Cogein Lucania S.r.l. ha chiesto la proroga di 36 mesi, cioè fino all’11.3.2022, rispettivamente del giudizio favorevole di compatibilità ambientale, espresso con Delibere G.R. n. 304 dell’11.3.2014 e n. 1161 dell’11.9.2015, avente efficacia fino all’11.3.2019, e dei termini di inizio e ultimazione dei lavori di costruzione del parco eolico nei Comuni di Vietri di Potenza e Savoia di Lucania, composto da 15 aerogeneratori di potenza nominale di 2 MW e perciò di potenza complessiva di 30 MW, e delle relative opere di connessione alla rete elettrica nazionale, stabiliti fino all’11.3.2019 con le autorizzazioni ex art. 12 D.Lg.vo n. 387/2003 di cui alle Determinazioni del Dirigente dell’Ufficio Energia della Regione Basilicata n. 577 del 19.6.2014 e n. 303 del 15.11.2016.

Tali istanze di proroga sono state motivate con le seguenti circostanze:

-nell’ultima asta del novembre 2016 la ricorrente non era riuscita a collocarsi in posizione utile nella graduatoria finale per l’erogazione degli incentivi pubblici per la produzione dell’energia elettrica derivante da fonti rinnovabili e successivamente il Gestore dei Servizi Energetici non aveva indetto altre aste;

-le suddette autorizzazioni ex art. 12 D.Lg.vo n. 387/2003 di cui alle Determinazioni del Dirigente dell’Ufficio Energia della Regione Basilicata n. 577 del 19.6.2014 e n. 303 del 15.11.2016 erano state impugnate dinanzi al Giudice Amministrativo;

-nessun istituto di credito è disposto a finanziare un progetto, su cui pende un contenzioso.

Con nota prot. n. 48943 del 20.3.2019 l’Ufficio regionale Compatibilità Ambientale, dopo aver evidenziato che dalle citate istanze di proroga “non si rileva alcun riferimento al permanere delle condizioni ambientali di cui allo” Studio di impatto Ambientale, depositato prima delle Delibere G.R. n. 304 dell’11.3.2014 e n. 1161 dell’11.9.2015 e delle Determinazioni del Dirigente n. 577 del 19.6.2014 e n. 303 del 15.11.2016, ha chiesto alla Cogein S.r.l. di presentare: 1) “una relazione tecnica che tratti in maniera specifica le condizioni ambientali e normative attuali del progetto, illustrando il permanere o le eventuali modifiche delle stesse rispetto a quelle contenute nello” Studio di impatto Ambientale, già depositato; 2) l’istanza di autorizzazione paesaggistica, specificando che il relativo procedimento “costituisce endoprocedimento di quello di VIA”; 3) con la puntualizzazione che l’istruttoria delle suddette istanze di proroga rimaneva sospesa fino all’acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica.

La Cogein Lucania S.r.l. ha presentato in data 21.5.2019 l’istanza di autorizzazione paesaggistica in forma ordinaria del 24.4.2019 ed in data 6.11.2019 l’istanza di autorizzazione paesaggistica nella forma semplificata ex D.P.R. n. 31/2017 del 30.10.2019 (tali istanze di autorizzazione paesaggistica sono state anche trasmesse telematicamente in data 14.11.2019).

Con il presente ricorso, notificato il 25/28.5.2020 e depositato l’1.6.2020, la Cogein Lucania S.r.l. ha impugnato il silenzio inadempimento, formatosi sulle citate istanze dell’11.3.2019, deducendo la violazione dell’art. 2 L. n. 241/1990.

Successivamente, con nota prot. n. 108624 del 15.6.2020 l’Ufficio regionale Urbanistica e Pianificazione Territoriale ha comunicato alla ricorrente, di aver inviato alla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio della Basilicata una scheda tecnica sul parco eolico di cui è causa, contenete le valutazioni sulla compatibilità dell’intervento rispetto ai beni paesaggistici tutelati, per l’acquisizione del parere ex art. 146 D.Lg.vo n. 42/2004, specificando che tale comunicazione “costituisce avviso d’inizio del procedimento” ed invitando la ricorrente “a trasmettere alla Soprintendenza copia della documentazione progettuale e amministrativa depositata agli atti dell’Ufficio scrivente”.

Con memoria del 24.7.2020 la ricorrente ha insistito per l’accogliento del ricorso, che è passato in decisione nella Camera di Consiglio del 9.9.2020.

Il ricorso va accolto.

In via preliminare, va affermata la tempestività delle istanze della ricorrente dell’11.3.2019, volte ad ottenere la proroga di fino all’11.3.2022, sia del giudizio favorevole di compatibilità ambientale di cui alle Delibere G.R. n. 304 dell’11.3.2014 e n. 1161 dell’11.9.2015, sia dei termini di inizio e ultimazione dei lavori di costruzione del parco eolico di cui è causa, stabiliti fino all’11.3.2019 con le autorizzazioni ex art. 12 D.Lg.vo n. 387/2003 di cui alle Determinazioni del Dirigente dell’Ufficio Energia della Regione Basilicata n. 577 del 19.6.2014 e n. 303 del 15.11.2016, anche se entrambi scadevano nella stessa data di presentazione delle citate istanze dell’11.3.2019, in quanto, poiché sia la normativa in materia di VIA, sia l’art. 12 D.Lg.vo n. 387/2003, non prevedono espressamente un termine massimo entro cui devono essere presentate le domande di proroga (come per es. l’art. 76, comma 5, secondo periodo, DPR n. 207/2010 in materia di proroga e/o rinnovo delle SOA), va applicato il generale principio, secondo cui risulta sufficiente la presentazione dell’istanza di proroga non oltre la scadenza di efficacia del relativo provvedimento (sul punto cfr. TAR Basilicata Sent. n. 617 dell’8.9.2014).

Infatti, per quanto riguarda il giudizio di compatibilità ambientale, va rilevato che ai sensi dell’art. 6, comma 2, L.R. n. 47/1998 tale procedimento avrebbe dovuto concludersi entro il termine di 150 giorni dal suo avvio, mentre, per quanto riguarda l’autorizzazione unica, l’art. 12, comma 3, D.Lg.vo n. 387/2003 prevede che il relativo procedimento deve concludersi entro il termine massimo non superiore a 90 giorni “al netto dei tempi previsti per il provvedimento di valutazione dell’impatto ambientale”.

Nella specie, tali termini sono scaduti rispettivamente l’8.8.2019 ed il 6.11.2019 oppure, tenendo conto dell’istanza di autorizzazione paesaggistica in forma ordinaria del 24.4.2019, presentata il 21.5.2019, sono scaduti rispettivamente il 18.10.2019 ed il 16.1.2020.

Pertanto, deve ritenersi ammissibile il ricorso in esame, notificato il 25/28.5.2020.

Pertanto, il Collegio ordina alla Giunta Regionale di pronunciarsi sulla domanda dell’11.3.2019 di proroga della VIA entro il termine perentorio del 31.12.2020 ed alla Conferenza di servizi di pronunciarsi sulla domanda dell’11.3.2019 di proroga dell’autorizzazione ex art. 12 D.Lg.vo n. 387/2003 entro il termine perentorio del 31.1.2021.

Al riguardo, va precisato che, come rilevato nella memoria della ricorrente del 24.7.2020, dopo l’entrata in vigore dell’art. 12 D.Lg.vo n. 387/2003 non può più essere consentito il rilascio autonomo dell’autorizzazione paesaggistica (sul punto cfr. TAR Basilicata Sent. n. 218 del 21.5.2008 e più di recente TAR Catania Sez. I Sent. n. 3521 del 30.12.2016), ma va necessariamente acquisita nell’ambito dell’apposita Conferenza di servizi, nell’ambito della quale il comma 3 del predetto art. 12 D.Lg.vo n. 387/2003 stabilisce espressamente che deve essere accertato il “rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell’ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico”, dove la decisione del rilascio dell’autorizzazione unica scaturisce dall’esame contestuale di tutti gli interessi pubblici coinvolti, in quanto una cosa è che ogni Amministrazione rilascia singolarmente e separatamente il proprio provvedimento di competenza ed una cosa è che tutte le Amministrazioni interessate esaminano contestualmente l’istanza, ascoltando le valutazioni delle altre Amministrazioni interessate, poiché risulta evidente che le diverse ipotesi del rilascio autonomo dei singoli provvedimenti o del rilascio dell’autorizzazione unica ex art. 12 D.Lg.vo n. 387/2003 mediante apposita Conferenza di servizi tra tutte le Amministrazioni interessate potrebbero condurre ad un esito diverso.

Analogamente a quanto previsto dall’art. 27 bis, comma 2, lett. d), D.Lg.vo n. 152/2006, secondo cui il provvedimento di Valutazione dell’Impatto Ambientale di competenza statale comprende anche il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica ex art. 146 D.Lg.vo n. 42/2004, ai sensi dell’art. 18, comma 1, L.R. n. 47/1998 la Regione deve esprimersi “con un unico atto deliberativo” sui progetti, sottoposti al procedimento di VIA regionale e “contemporaneamente assoggettati a pareri o autorizzazioni o nulla osta, da esprimersi in materia di emissioni in atmosfera, rifiuti e cave e bellezze paesaggistiche”: a riprova di ciò, va rilevato che l’art. 16, comma 2 bis, L.R. n. 47/1998 ha stabilito che il Comitato Tecnico Regionale per l’Ambiente, preposto all’istruttoria della VIA, quando deve essere esaminato pure l’aspetto paesaggistico, è integrato da un rappresentante del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e che lo Studio di Impatto Ambientale deve contenere, nell’ambito del quadro di riferimento ambientale, l’analisi dell’impatto anche con riferimento al paesaggio (cfr. art. 2, lett. b, L.R. n. 47/1998 e Allegato C alla stessa L.R. n. 47/1998).

Da tali norme si evince chiaramente che nell’ambito del procedimento di VIA deve essere rilasciata anche l’autorizzazione paesaggistica.

Va, altresì, evidenziato che, nella fattispecie in esame, non può essere applicato l’art. 46, comma 2, DPR n. 327/2001, ai sensi del quale il termine di efficacia di 5 anni dell’autorizzazione paesaggistica si interrompe con l’inizio dei lavori e la predetta autorizzazione “si considera valida per tutta la durata” dei lavori, se iniziati entro 5 anni dal rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, in quanto, nella specie, i lavori di costruzione del parco eolico di cui è causa non sono ancora iniziati.

Né può essere applicato l’art. 3 quater, comma 2, D.L. n. 91/2013 conv. nella L. n. 112/2013, con il quale è stata prorogata “tre anni il termine delle autorizzazioni paesaggistiche in corso di efficacia alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”, cioè le autorizzazione paesaggistiche in corso di efficacia alla data del 9.10.2013, in quanto, nella specie, la VIA, comprendete l’autorizzazione paesaggistica, è stata rilasciata con le Delibere G.R. n. 304 dell’11.3.2014 e n. 1161 dell’11.9.2015.

Decorsi i suddetti termini del 31.12.2020 e del 31.1.2021, si nomina sin d’ora Commissario ad acta, che sarà liquidato ai sensi dell’art. 2 D.M. 30.5.2002 con separato Decreto Collegiale in base al valore dell’impianto eolico di cui è causa e/o degli incentivi pubblici per la produzione dell’energia elettrica derivante da fonti rinnovabili, il Dirigente preposto alla Direzione per le Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il quale potrà nominare in sua sostituzione un funzionario della predetta Direzione per le Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali.

A quanto sopra consegue l’accoglimento del ricorso in esame.

Ai sensi degli artt. 91 e 92, comma 2, C.P.C., le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata accoglie il ricorso in epigrafe, nei sensi indicati in motivazione.

Condanna la Regione Basilicata al pagamento in favore delle società ricorrenti delle spese di giudizio, che vengono liquidate in complessivi € 1.500,00 (millecinquecento) oltre IVA, CPA e spese a titolo di Contributo Unificato nella misura versata.

Ordina che la presente Sentenza sia eseguita ad opera dell’Autorità amministrativa.

Manda alla Segreteria di questo Tribunale di comunicare la presente Ordinanza ai difensori della parte ricorrente, alla Regione Basilicata (precisamente alla Giunta Regionale ed al Dirigente dell’Uffici regionali Compatibilità Ambientale ed Energia) ed al Dirigente della Direzione per le Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 9 settembre 2020 con l'intervento dei magistrati:

Fabio Donadono, Presidente

Pasquale Mastrantuono, Consigliere, Estensore

Paolo Mariano, Referendario