REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il
Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
Sezione
di Salerno
Sezione
Prima
composto
dai Magistrati:
Dr.
Alessandro Fedullo
-Presidente
Dr. Filippo Portoghese
- Consigliere
Dr.
Francesco Gaudieri
-Consigliere, rel.
ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
sul
ricorso n. 32/2004 proposto da
Federcaccia (Federazione Italiana della Caccia), in persona del Presidente pro
tempore dott. Antonio D’Angelo, rappresentata e difesa dall’ avv.
Umberto Gentile, giusta procura rilasciata a margine dell’atto introduttivo,
con il quale elettivamente domicilia in Salerno, alla via Porto n. 1, presso
avv. Michele Troisi
contro
la Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore della Giunta regionale della Campania, rappresentata e
difesa dall’avv. Colomba Auricchio dell’Avvocatura regionale, giusta procura
ad lites per notar Cimmino dott.
Stefano di Napoli del 17 settembre
2002 rep. n. 35.093, e decreto dirigenziale n. 514 del 12.3.2004, e domicilio
eletto ai sensi del combinato disposto degli artt. 35, comma 2, T. U. 26 giugno
1924 n. 1054 e 19, comma 1, l 6 dicembre 1971 n. 1034, presso la segreteria del
Tar
e nei confronti
dell’A.T.C. – Ambito Territoriale di Caccia della Provincia di
Salerno, in persona del Presidente pro
tempore, rappresentato e difeso, giusta procura a margine dell’atto di
costituzione, dall’avv. Gaetano Paolino, con il quale elettivamente domicilia
in Salerno alla via Roma n. 61;
della Provincia di Salerno;
dell’A.T.C. – Ambito Territoriale di Caccia della Provincia di
Caserta;
della Provincia di Caserta;
per
l’annullamento
della
delibera della Giunta regionale della Regione Campania n. 2554 del 22.8.2003,
pubblicata sul Burc n. 47 del 6 ottobre 2003 con la quale è stata approvato il
“nuovo regolamento per la gestione degli Ambiti Territoriali di caccia (A.T.C.)”;
del
decreto del Presidente della Giunta della Regione Campania n. 626 del 22
settembre 2003, recante emanazione del regolamento innanzi menzionato;
di ogni atto connesso;
*
* *
Visto
il
ricorso con gli atti e documenti allegati;
Visti
gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania e dell’ATC della
Provincia di Salerno;
Visti
tutti gli atti della causa;
Relatore
alla camera di consiglio del 18 marzo 2004 il consigliere dott. Francesco
Gaudieri e uditi altresì, per le parti, gli avvocati difensori presenti come da
processo verbale di udienza;
Ritenuto
e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
Fatto
1.-
Con atto notificato il 5.12.2003, depositato il 5.1.2004, la Federcaccia
(Federazione Italiana della Caccia) ha impugnato la delibera della Giunta
regionale della Regione Campania n. 2554 del 22.8.2003, pubblicata sul BURC del
6 ottobre 2003, nonchè il relativo d.p.g.r.
n. 626 del 22 settembre 2003, recante emanazione del nuovo regolamento
per la gestione degli ambiti territoriali di caccia (A.T.C.), chiedendone
l’annullamento per violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi
profili e segnatamente perché, ancora oggi, in carenza di nuove norme
statutarie, la giunta regionale difetta dell’attribuzione del potere
regolamentare radicato ex art. 19 dello Statuto
in capo al consiglio regionale.
Ha
censurato altresì la disciplina dell’accesso agli ambiti territoriali di
caccia.
2.-
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione regionale, chiedendo il rigetto
della domanda perché infondata.
Si
è costituito altresì in giudizio, sostenendo la domanda attorea, l’A.T.C. di
Salerno
3.-
Nella camera di consiglio del 18 marzo 2004 fissata per la trattazione
dell’istanza incidentale di sospensione degli effetti, il Collegio, sentite
sul punto le parti costituite, si è riservata la decisione ex art. 26 l. 6
dicembre 1971 n. 1034.
Diritto
1.- Nel merito il ricorso è fondato, nei limiti e per le considerazioni
che seguono e può essere definito con sentenza succintamente motivata ex art.
26 l. 6 dicembre 1971 n. 1034
1.a.-
Giusta indicazione emergente dall’art. 26 l. 6 dicembre 1971 n. 1034, nel
testo novellato dall’art. 9 l. 21 luglio 2000 n. 205, “Nel caso in cui ravvisino la manifesta fondatezza ovvero la manifesta
irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso,
il tribunale amministrativo regionale e il Consiglio di Stato decidono con
sentenza succintamente motivata...
In
ogni caso il giudice provvede anche sulle spese di giudizio...
La
decisione in forma semplificata è assunta nel rispetto della completezza del
contraddittorio, nella camera di consiglio fissata per l’esame dell’istanza
cautelare ovvero fissata d’ufficio..”
1.b.-Alla
stregua delle riferite previsioni normative, il Collegio reputa di poter
definire il contenzioso in esame con un sintetico riferimento al punto di
diritto ritenuto risolutivo della questione e cioè con riferimento alla
sentenza n. 313 del 21 ottobre 2003 della Corte Costituzionale.
1.b.1.-
Com’è noto la legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, recante
disposizioni concernenti l’elezione diretta del Presidente della Giunta
regionale e l’autonomia statutaria delle Regioni, ha inciso profondamente
sull’ordinamento regionale, demandando, in particolare, all’autonomia
statutaria scelte significative, ivi compresa l’individuazione della titolarità
della potestà regolamentare, che, nell’ordinamento previgente alla citata
riforma, ex art. 121 Cost, secondo comma, risultava attribuita al Consiglio
regionale.
1.b.2.-
Delle possibili opzioni ermeneutiche scaturenti dalla citata modifica, la Corte
Costituzionale ha privilegiato l’unica coerente con il valore dell’autonomia
statutaria, affermando, nell’ordinanza
n. 87 del 2002, che “ la modifica
del secondo comma dell’art. 121 della Costituzione, operata dalla legge
costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, sopprimendo dal testo costituzionale
originario l’indicazione della potestà regolamentare quale competenza del
Consiglio regionale, ha l’effetto di eliminare la relativa riserva di
competenza, consentendo alla Regione una diversa scelta organizzativa”.
Ha
quindi chiarito, con la sentenza n. 313 del 21 ottobre 2003 che “ questa affermazione deve essere qui confermata, con la precisazione che
– stante la sua attinenza ai rapporti tra gli organi costituzionali della
Regione – tale scelta non può che essere contenuta in una disposizione dello
statuto regionale, modificativa di quello attualmente vigente, con la
conseguenza che, nel frattempo, vale la distribuzione delle competenze normative già
stabilita nello statuto medesimo, di per sé non incompatibile con il nuovo art.
121 della Costituzione ”,
precisando che “è l’autonomia
statutaria ..che impedisce di ritenere l’esistenza di soluzioni organizzative
obbligate, in mancanza di una disciplina costituzionale chiaramente
riconoscibile “ e ciò in quanto
“l’autonomia
è la regola; i limiti sono l’eccezione”.
1.b.3.-
L’autorevole ricostruzione della portata della previsione dell’art. 121 Cost,
nel testo novellato, recante peraltro expressis verbis la
precisazione che “nel silenzio
della Costituzione, in presenza di una pluralità di possibili soluzioni
organizzative del potere regolamentare regionale e per il rispetto
dell’autonomia statutaria regionale, la tesi che l’art. 121, secondo comma,
della Costituzione abbia attribuito tale potere alla Giunta regionale…deve
essere respinta” , ritorna utile
al Collegio per la delibazione della questione in esame.
1.c.-
Nella specie, la ricorrente ha impugnato la deliberazione di G.R.C. n. 2254 del
22.8.2003, pubblicata sul BURC n. 47 del 6 ottobre 2003, recante approvazione
del “Nuovo regolamento per la gestione degli ambiti territoriali di caccia (A.T.C.)”
ed il relativo decreto presidenziale di emanazione del citato regolamento,
deducendo, con il primo motivo di ricorso, la violazione della regola della
competenza in ordine al riparto delle attribuzioni nell’ente regione tra
consiglio regionale e giunta regionale, così come, ancora oggi, definita, in
carenza di nuove norme statutarie ex l. cost. n. 1/99, dallo Statuto (artt. 19 e
31) della Regione Campania approvato con l. 22 maggio 1971 n. 348, ai sensi
dell’art. 123, secondo comma, della Costituzione.
La
censura è fondata e merita accoglimento.
1.c.1.-
A mente dell’art. 19 citato “Il Consiglio regionale rappresenta il popolo
della Regione.
Il
Consiglio regionale esercita i poteri legislativi e regolamentari attribuiti o
delegati alla Regione; determina l’indirizzo politico ed amministrativo della
Regione : adempie alle altre funzioni ad esso attribuite dalla Costituzione, dal
presente Statuto, dalle leggi e dai regolamenti”.
La
menzionata norma risulta, ancora oggi, in vigore, non essendo intervenute
modificazioni nelle attribuzioni statutarie degli organi ex art. 123 Cost. nel
testo novellato dall’art. 3 l.cost. n. 1/99 e ad essa occorre fare riferimento
per l’individuazione dell’attribuzione della potestà regolamentare, così
come chiarito dal Giudice delle Leggi con la sentenza n. 313 del 2003.
Dall’esame
della stessa risulta espressamente l’attribuzione in capo al Consiglio
regionale della Campania della potestà regolamentare, per cui il regolamento
impugnato, esorbitando dalle attribuzioni dell’organo esecutivo, deve stimarsi
illegittimo e come tale va annullato.
Può
concludersi per l’accoglimento del ricorso, con la precisazione che la
favorevole delibazione della censura relativa all’incompetenza dell’organo,
comporta l’assorbimento delle restanti doglianze.
2.-
La novità della materia impone la compensazione delle spese processuali.
p.q.m.
Il
Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sezione di Salerno, sezione
I, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 32/2004 proposto da Federcaccia
(Federazione Italiana della Caccia), lo accoglie, nei sensi e nei limiti di cui
in motivazione, e per l’effetto annulla gli atti impugnati, fatti salvi gli
ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.
Spese compensate.
Ordina
che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così
deciso in Salerno nella c.c. del 18 marzo 2004 con la partecipazione dei
Magistrati
Dr.
Alessandro Fedullo
Presidente
Dr.
Francesco Gaudieri
Consigliere Est.