TAR CAMPANIA NAPOLI SEZ. I sent.8780 del 28 aprile 2004
LIPU (Avv. Maurizio Balletta) c REGIONE CAMPANIA ( Avv. Almerina Bove)
int. ad. ENPA SEZ. SALERNO ( Avv. Rosella Razzano) int. opp. FEDERCACCIA REGIONE
CAMPANIA ( Avv. Umberto Gentile)
CALENDARIO VENATORIO REGIONALE CAMPANIA 2003/2004 ILLEGITTIMITA' SUSSISTE.
REPUBBLICA
ITALIANA |
N.
8780
Reg. Sent. |
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO |
ANNO 2004 |
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania - Sezione I^
- composto dai Signori: |
N.
8816
Reg. Ric.
ANNO 2003 |
1) Giancarlo Coraggio - Presidente
2) Paolo Carpentieri – Consigliere – relatore
3) Arcangelo Monaciliuni – Consigliere
ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
sul
ricorso n. 8816/2003
Reg. Gen., proposto dalla L.I.P.U.
(Lega Italiana Protezione Uccelli) - ONLUS, con sede in Parma alla via Trento
49, in persona del Presidente nazionale e legale rapp.te p.t., rappresentata e
difesa
dall’avv. Maurizio Balletta, con
domicilio eletto in Napoli al corso Vittorio Emanuele 142, presso il sig. Bruno
Cajano,
contro
la Regione
Campani, in persona del Presidente della giunta regionale p.t.,
rappresentato e difeso dall’avv. Alemrina Bove, con domicilio eletto in Napoli
alla via Santa Lucia 81,
e
con l’intervento ad adiuvandum di
Ente
Nazionale Protezione Animali (E.N.P.A.)
ONLUS – Sezione di Salerno, con sede in Salerno alla via S. Leonardo 63,
rappresentata e difesa dall’avv. Rossella Razzano, con domicilio eletto in
Napoli, alla piazza Municipio 64, presso la segreteria del T.A.R.,
e
con l’intervento ad opponendum di
Federcaccia
Regione Campania, con sede
in Caserta alla via Roma 11, in persona del Presidente p.t., dott. Antonio
D’Angelo, rappresentata e difesa dall’avv. Umberto Gentile, con domicilio
eletto in Napoli alla via del Parco Margherita 43;
per
l’annullamento, previa sospensione,
<<1.
della deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 2547 recante ad
oggetto “Approvazione calendario venatorio 2003/2004”; 2. del
calendario venatorio 2003/2004, approvato con la deliberazione impugnata sub
1., nella parte in cui, alla lett. a), consente, con decorrenza dal 1°
settembre 2003, la caccia a quaglia e tortora; 3. per quanto possa
occorrere, dell’ordine del giorno approvato dal Consiglio regionale della
Campania nella seduta del 30/7/2003, non conosciuto, ma richiamato nella
deliberazione impugnata sub 1., con la quale si impegna il Presidente
della Giunta regionale e l’Assessore all’Agricoltura, caccia e pesca a
fissare, nell’emanazione del calendario venatorio regionale, l’inizio della
stagione venatoria 2003/2004 alla data del 1° settembre.>>;
VISTI il ricorso ed i relativi allegati;
VISTO l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione
resistente, nonché gli interventi ad adiuvandum e ad opponendum,
con le annesse produzioni;
VISTA l’ordinanza n. 4290/2003 del 10 settembre 2003, con la quale la
Sezione ha respinto la domanda incidentale di sospensione del provvedimento
impugnato;
VISTI gli atti tutti di causa;
UDITI alla pubblica udienza del 24 marzo 2004
- relatore il Magistrato Dr.
Carpentieri – gli avv.ti riportati a verbale;
RITENUTO e considerato in fatto
e diritto quanto segue:
FATTO
Con il ricorso in esame, notificato in data 26 agosto 2003 e depositato
presso la segreteria del Tribunale il successivo 27 agosto 2003, la L.I.P.U.
(Lega Italiana Protezione Uccelli) - ONLUS ha impugnato la delibera della
giunta regionale della Campania n. 2547 del 6 agosto 2003 di
approvazione del calendario venatorio per l’anno 2003/2004 (e
l’allegato calendario), limitatamente alla parte in cui consente la caccia
alla quaglia e alla tortora a partire dal 1° settembre 2003.
Si è costituita ed ha resistito in giudizio l’amministrazione
regionale.
Si
sono altresì costituiti l’Ente Nazionale Protezione Animali (Sezione di
Salerno) con atto di intervento ad adiuvandum e la Federcaccia della
Regione Campania, con atto di intervento ad opponendum.
Alla camera di consiglio del 10 settembre 2003, con ordinanza n.
4290/2003, è stata respinta l’istanza cautelare proposta con il ricorso.
Alla pubblica udienza del 24 marzo la causa è stata chiamata e
trattenuta in decisione.
DIRITTO
Con
il primo motivo di ricorso la L.I.P.U. denuncia la violazione dell’articolo
18, comma 1, della legge quadro 157 del 1992 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il
prelievo venatorio). La disposizione prevede che la
caccia alle specie oggetto di causa è consentita solo a partire dalla terza
domenica di settembre. Perciò, sostiene parte ricorrente, “non si può
ritenere, come affermato nella motivazione dell’impugnata deliberazione, che
il vigente testo dell’art. 16 L.R. Campania n. 8/96, come modificato
dall’art. 49 della L.R. n. 15 del 26/7/2002, consentirebbe la caccia a tali
specie sin dal 1° settembre”. La norma regionale, a detta dell’associazione
ricorrente, non potrebbe derogare a quella “quadro” nazionale. In via
subordinata l’associazione ricorrente deduce tuttavia l’illegittimità
costituzionale della nuova norma regionale, nella parte in cui amplierebbe il
periodo di caccia con anticipazione dell’apertura della stagione venatoria al
1° settembre dell’anno. La L.I.P.U. ricorda che questa Sezione, con ordinanza
n. 114 del 19 marzo 2003 (resa nell’ambito di altro giudizio avente ad oggetto
l’impugnativa del precedente calendario venatorio, per l’anno 2002/2003), ha
già provveduto a rimettere la relativa questione alla Corte costituzionale.
Sennonché
– rileva il Collegio - la Corte costituzionale, con la recente ordinanza n. 99
del 10 marzo 2004, ha dichiarato la manifesta inammissibilità della suddetta
questione per difetto di rilevanza nel giudizio a quo in quanto, secondo la ricostruzione degli atti operata dalla
Corte, la Regione Campania avrebbe successivamente modificato il proprio
precedente deliberato e riconfermato l’apertura della caccia dal 15 settembre,
benché avesse dapprima disposto per legge [articolo 49, comma 1, lettera e)
della legge regionale n. 15 del 26 luglio 2002] l’apertura al 1° settembre
dell’anno, e poi (con delibera 3628 del 26 luglio 2002) avesse spostato tale
data (per le specie colombaccio, ghiandaia, merlo, quaglia, tortora) all’8
settembre (ma comunque prima della terza domenica del mese).
In
sostanza, secondo la Consulta, la regione Campania, per quanto attiene
all’annata venatoria precedente (2002/2003), prima ha fatto la legge per
anticipare, in via generale, al 1° settembre l’apertura della stagione
venatoria per talune specie animali; poi ha cambiato idea e, in via
amministrativa, con la delibera 4063 dell’11 settembre 2002 (“differimento
termini”), ha “lasciato da parte”, disapplicandola, la sua nuova legge
regionale e si è senz’altro riadeguata al criterio nazionale (di recepimento
dell’indicazione comunitaria) della terza domenica del mese di settembre.
Donde il difetto di rilevanza della questione sollevata da questa Sezione e il
giudizio di manifesta inammissibilità.
Occorre
ora verificare se tale pronuncia – cui appare opportuno adeguarsi – rimanga
valida anche nel caso in esame, relativamente alla questione di costituzionalità
per il nuovo calendario venatorio (per l’annata 2003-2004). La Regione
Campania, infatti, anche in questo caso con notevole perplessità di azione, ha
nella sostanza anticipato, per la stagione venatoria 2003/2004, l’apertura
della caccia alla quaglia e alla tortora al 1° settembre 2003, ma lo ha fatto
affermando (invero contraddittoriamente) di fare piena e diretta applicazione
sia della legge nazionale 157 del 1992 che di quella regionale 8 del 1996 (come
modificata nel 2002). Per cui resta non chiaro se la Regione abbia inteso
motivare, nella delibera impugnata, la preapertura (in linea con la legge
nazionale) o la mancata posticipazione dell’apertura (in linea con la legge
regionale). Questo dubbio incide sul profilo della rilevanza della questione di
costituzionalità.
E’
dunque necessario procedere a una disamina analitica del contenuto della
delibera regionale impugnata per stabilire se la Regione ha applicato o non ha
applicato la legge regionale 8 del 1996 (nuovo testo dell’articolo 16) nel
provvedimento oggetto di giudizio.
La
giunta regionale muove dal richiamo degli atti preparatori del procedimento.
Menziona, in particolare, la proposta di calendario venatorio elaborata dagli
uffici competenti, in cui si prevedeva l’apertura della caccia per la terza
domenica del mese di settembre (in ossequio, dunque, all’articolo 18 della
legge nazionale 157 del 1992). Riferisce del parere tecnico reso su tale
proposta dall’I.N.F.S. con nota del 17 giugno 2003, parere allegato alla
delibera e contenente “alcune considerazioni e proposte”. Richiama, dunque,
l’ordine del giorno votato nella seduta del 30 luglio 2003 con il quale il
consiglio regionale ha impegnato il presidente della giunta e l’assessore al
ramo “a fissare, nell’emanazione del calendario venatorio, l’inizio della
stagione venatoria 2003/2004 alle specie quaglia e tortora al 1° settembre”.
E ciò per i seguenti motivi (che vale la pena di trascrivere integralmente):
“premesso che la legge regionale 8/96 consente l’apertura della caccia ad
alcune specie al 1° settembre; considerato che non si ravvisano condizioni
ostative di carattere scientifico, climatologico e faunistico a fissare
l’inizio della stagione venatoria al 1° settembre; visto che le specie
quaglia e tortora hanno già iniziato, a quella data, la fase di migrazione, né
si riscontra sul territorio una diminuzione della presenza di tali specie;
atteso che i calendari venatori delle regioni limitrofe hanno fissato l’inizio
dell’annata venatoria al 1° settembre; allo scopo altresì di omogeneizzare i
periodi di caccia e favorire una più equa distribuzione dei cacciatori sul
territorio”. La delibera oggetto di impugnazione prosegue richiamando il
successivo parere appositamente richiesto all’I.N.F.S., a seguito del predetto
voto dell’assemblea regionale, nuovo parere reso con nota 6099 del 5 agosto
2003, con il quale l’Istituto avrebbe dato parere favorevole per la tortora e
parere contrario per la quaglia, pur ammettendo nella premessa che possono
essere concesse anticipazioni all’apertura della caccia a condizione che ci
sia una favorevole valutazione sia dell’entità della popolazione che si
riproduce a livello locale che la fenologia con cui si manifesta la migrazione
autunnale”. Conclusa la descrizione dell’iter
procedurale, la delibera impugnata passa alla parte più direttamente
motivazionale illustrativa dei presupposti fatturali e delle ragioni della
decisione. I passaggi motivazionali salienti, per sintesi, possono riassumersi
nelle seguenti proposizioni: 1) l’I.N.F.S. non avrebbe mai condotto
accertamenti diretti in Campania sulla consistenza delle specie faunistiche in
questione, sicché ci si può basare sulle indicazioni fornite dalle cinque
amministrazioni provinciali che desumono i dati dalle annotazioni dei cacciatori
sui tesserini venatori restituiti annualmente alla Provincia; 2) i responsabili
degli assessorati alla caccia delle Province hanno riferito che non ci sarebbero
effetti pregiudizievoli dall’apertura della caccia al 1° settembre
trattandosi di specie faunistiche non in regresso; 3) al fine di mitigare
l’impatto ambientale il numero massimo di capi abbattibili (per singolo
cacciatore, sembra di capire) di ciascuna delle due specie in questione sarebbe
stato ridotto a 15 nell’intera stagione venatoria e il numero delle giornate
di caccia nel mese di settembre sarebbe stato ridotto a due; 4) sia la legge
quadro 157 del 1992 che la legge regionale 8 del 1996 prevedono la possibilità
di anticipare l’apertura della caccia al 1° settembre indicando tra le
condizioni necessarie la predisposizione di piani faunistici venatori (ciò che
la regione ha fatto già dal novembre 1999). Sulla base di queste proposizioni
motivazionali, dunque, la giunta regionale, con la delibera 2547 del 6 agosto
2003, oggetto di giudizio, ha approvato il calendario venatorio 2003/2004
allegato, dando atto di aver tenuto conto della maggior parte delle
considerazioni del’I.N.F.S. in particolare relativamente al periodo di
addestramento ed allevamento cani ed al prelievo della selvaggina “per il
quale, pur rispettando l’arco temporale previsto dalle leggi sia statale (art.
19 legge 157/92) che regionale (art. 16 L.R. 8/96), al fine di contenere il
numero di capi prelevabili per specie ritenute dall’INFS in precario stato di
conservazione, oltre che intervenire sui tempi si è preferito intervenire anche
con le disposizioni riguardanti il carniere in cui sono state imposte
limitazioni al prelievo . . . “. Per completare il quadro, deve darsi atto che
il calendario venatorio per l’anno 2203/2004 allegato alla delibera prevede,
quali “specie cacciabili dal 1° settembre al 15 dicembre” in “regime di
caccia controllata”, la quaglia e la tortora.
Va
premesso al riguardo che la legge quadro nazionale, all’articolo 18 (Specie
cacciabili e periodi di attività venatoria), stabilisce, in sintesi, la
seguente regola fondamentale: a): la quaglia (Coturnix coturnix) e la tortora (Streptopeia
turtur) – nonché altre specie che non rilevano nella presente sede – sono
specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre [comma 1,
lettera a)]; i termini di cui al comma
1 possono essere modificati per determinate specie in relazione alle situazioni
ambientali delle diverse realtà territoriali. Le regioni autorizzano le
modifiche previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. I
termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre ed il 31 gennaio
dell'anno nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma 1.
L'autorizzazione regionale è condizionata alla preventiva predisposizione di
adeguati piani faunistico-venatori (comma 2).
A
sua volta l’articolo 16 della legge regionale della Campania 10 aprile 1996,
n. 8 (Norme per la protezione della fauna
selvatica e disciplina dell'attività venatoria in Campania), nel testo
modificato dall'art. 49, comma 1, lettere a), b) ed e), della legge regionale 26
luglio 2002, n. 15, stabilisce, al comma 1, lettera a) che la quaglia e la tortora sono “specie cacciabili dal 1°
settembre al 31 dicembre”. Il comma 2 prevede che la Giunta regionale, con
l'emanazione del calendario venatorio di cui al successivo art. 24, può
prevedere l'esclusione di alcune specie qualora se ne ravvisi la necessità ai
sensi del successivo art. 17. Il comma 3 stabilisce che “I termini di cui al
comma 1) sono modificati in sede di emanazione del calendario venatorio per
determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà
territoriali, sulla base di apposita autorizzazione della giunta regionale,
sentito l'I.N.F.S.”
In
altri termini: per la legge nazionale la regola è l’apertura alla terza
domenica di settembre (con durata fino al 31 dicembre), mentre la
“preapertura” è l’eccezione, che va motivata e subordinata alle
condizioni sopra indicate. Per la legge regionale, invece, la regola è
l’apertura al 1° settembre (fino al 31 dicembre) e l’eccezione (che va
motivata “in negativo”) è costituita dal “posticipo” dell’apertura.
Inoltre, la legge regionale amplia il complessivo periodo di cacciabilità delle
specie quaglia e tortora (nonché di altre ancora) ben al di là dell'arco
temporale massimo indicato al comma 1 dell’articolo 18 della legge nazionale
(la legge regionale, infatti, anticipa l’apertura al 1° settembre, ma non
anticipa proporzionalmente la chiusura, che rimane fissata al 31 dicembre).
Non vi sono quindi dubbi sulla non manifesta infondatezza della questione
di legittimità costituzionale denunciata dall’associazione ricorrente.
Sennonché,
come già anticipato sopra, permangono taluni dubbi in punto di rilevanza della
questione. Il Collegio rileva infatti che la Regione Campania continua a
mantenere una posizione non chiara in ordine alla determinazione del periodo
venatorio per le specie in discussione. Nella motivazione della delibera,
difatti, la regione prende le mosse da una proposta dei propri uffici che si
poneva in linea con la legge quadro nazionale, nonché dal conseguente (primo)
parere dell’INFS reso su tale base. Innesta però su tale procedimento, che
appariva del tutto rispettoso della legge 157 del 1992, il voto consiliare del
30 luglio 2003 (reso nell’imminenza dell’apertura della caccia) che ha
rimesso in gioco la legge regionale novellata (“dimenticata” dalla giunta) e
ha impegnato la giunta stessa – in applicazione della nuova previsione di
legge regionale - a dare il via alla caccia alla quaglia e alla tortora dal 1°
settembre. Su questa base l’amministrazione chiede però un nuovo parere
all’INFS. Prende atto che esso è positivo per la tortora, ma negativo per la
quaglia. Allora lo disattende, con una discutibile motivazione, ed afferma che
l’apertura al 1° settembre per la quaglia e la tortora non è dannosa per
l’ambiente. Infine, nel dispositivo della delibera, dichiara fedeltà e pieno
ossequio ad entrambe le fonti normative, quella nazionale e quella regionale,
ancorché in palese contrasto tra di loro, e proprio per quel che riguarda la
determinazione del periodo di cacciabilità delle specie in discussione (quaglia
e tortora, tra le altre).
Non
è chiaro dunque se la Regione, con questo modus
procedendi piuttosto ondivago e perplesso, abbia fatto applicazione della
legge regionale, nella sua versione novellata, ed abbia dunque inteso motivare
(disattendendo in parte il nuovo parere dell’INFS) la insussistenza di ragioni
ostative all’apertura al 1° settembre (muovendosi, dunque, nell’ottica
della novella regionale, per la quale la regola è la preapertura e
l’eccezione motivata è il posticipo), oppure se abbia inteso adeguarsi alla
legge quadro nazionale e la sua motivazione, sopra considerata, sia diretta a
dimostrare la sussistenza dei presupposti per la preapertura, secondo il dettato
dell’articolo 18 della legge 157 del 1992 (per la quale la regola è
l’apertura alla terza domenica e l’eccezione motivata è la preapertura).
Nella
oggettiva perplessità dell’operato della Regione (che, si sottolinea, afferma
testualmente nel dispositivo della delibera impugnata di aver fatto applicazione
della legge 157 del 1992) il Collegio ritiene, anche per evidenti ragioni di
economia dei mezzi processuali e di effettività della tutela, di dovere fare
propria la linea interpretativa seguita dalla Corte costituzionale e quindi di
ritenere non rilevante la questione di legittimità costituzionale della legge
regionale sul presupposto che la Regione, come dichiarato nello stesso
dispositivo della delibera impugnata, ha inteso fare applicazione ed ha fatto
applicazione, nonostante il richiamato voto consiliare del 30 luglio 2003, della
legge nazionale 157 del 1992, articolo 18.
Si
deve dunque a questo punto passare all’esame del merito delle censure proposte
dalla L.I.P.U, per verificare se il procedimento e l’atto regionali siano o
meno conformi al canone di legittimità costituito dall’articolo 18 della
legge 157 del 1992.
E
tale esame di legittimità conduce senz’altro a un giudizio di fondatezza
delle censure sollevate e di non conformità a legge, oltre che di evidente
eccesso di potere per illogicità e perplessità del provvedimento regionale
impugnato.
In
primo luogo l’atto regionale si evidenzia illegittimo per la intrinseca
contraddittorietà e perplessità degli assunti motivazionali su cui è
costruita la sua stessa giustificazione giuridica. Di questo profilo si è già
dato ampiamente conto nel motivare la non rilevanza, nella fattispecie, della
questione di legittimità costituzionale della legge regionale 8 del 1996
(novellata): non si comprende esattamente – dall’esame degli atti – come
la regione abbia inteso fondare e giustificare l’apertura della caccia per la
quaglia e la tortora alla prima domenica di settembre 2003. E già questo
sancisce l’illegittimità dell’atto per carenza, contraddittorietà e
perplessità della motivazione.
Ma
la delibera impugnata si palesa illegittima anche per ulteriori aspetti
contenutistici, ancorché riferibili alla sola decisione di apertura della
caccia al 1° settembre per la quaglia, atteso che, per la tortora, tale scelta
avrebbe potuto essere comunque sorretta dal parere dell’I.N.F.S, al riguardo
sostanzialmente favorevole alla preapertura.
Per
bene evidenziare tali ulteriori ragioni di illegittimità – che è utile
esaminare, anche in funzione di norma
agendi per un corretto riesercizio della funzione - è utile, ad avviso del
Collegio, dare conto in primo luogo dei reali contenuti del parere dell’INFS,
alla cui stregua la coerenza della scelta regionale deve in particolare essere
valutata.
L’INFS,
nel secondo parere reso alla Regione Campania (con nota n. 6099 del 5 agosto
2003), ha affermato “tecnicamente compatibile un’anticipazione del prelievo
solo per la tortora – a talune, precise, condizioni – mentre “per quanto
concerne la quaglia . . . occorre evidenziare come questa specie sia
caratterizzata da uno stato di conservazione sfavorevole a livello europeo ed è
ormai da anni in forte regresso, per tale ragione questo Istituto non ritiene
ammissibile l’anticipazione del prelievo, anche per favorire un più completo
sviluppo degli ultimi nati della stagione riproduttiva che, diversamente,
risulterebbero più vulnerabili”.
Come
già sopra ampiamente richiamato, la delibera di approvazione del nuovo
calendario venatorio ha fondato la decisione di preapertura della caccia alla
quaglia e alla tortora, nonostante il parere sostanzialmente contrario per la
quaglia, sulla base delle seguenti considerazioni.
1)
l’I.N.F.S. non ha mai condotto accertamenti diretti in Campania sulla
consistenza delle specie faunistiche in questione, sicché ci si può basare
sulle indicazioni fornite dalle cinque amministrazioni provinciali che desumono
i dati dalle annotazioni dei cacciatori sui tesserini venatori restituiti
annualmente alla Provincia; 2) i responsabili degli assessorati alla caccia
delle Province hanno riferito che non ci sarebbero effetti pregiudizievoli
dall’apertura della caccia al 1° settembre trattandosi di specie faunistiche
non in regresso; 3) al fine di mitigare l’impatto ambientale il numero massimo
di capi abbattibili (per singolo cacciatore, sembra di capire) di ciascuna delle
due specie in questione sarebbe stato ridotto a 15 nell’intera stagione
venatoria e il numero delle giornate di caccia ne mese di settembre sarebbe
stato ridotto a due; 4) sia la legge quadro 157 del 1992 che la legge regionale
8 del 1996 prevedono la possibilità di anticipare l’apertura della caccia al
1° settembre indicando tra le condizioni necessarie la predisposizione di piani
faunistici venatori (ciò che la regione ha fatto già dal novembre 1999).
Tutte
le ragioni poste a sostegno della preapertura per la quaglia sono del tutto
illegittime.
La
prima sottrae di fatto una competenza all’INFS sulla base di un assunto
indimostrato (L’Istituto non avrebbe mai compiuto accertamenti in Campania) e
non tiene minimamente conto di valutazioni di portata ben più generale
(a livello europeo) che del resto appaiono sottrarsi ad una verifica
regionale. Del pari illegittima è la seconda proposizione motivazionale, che
consegue alla prima, secondo la quale lo stato di conservazione di una specie
protetta dovrebbe essere richiesto agli stessi cacciatori e sarebbe in sostanza
desumibile dalle indicazioni fornite dalle cinque amministrazioni provinciali
desunte dalle annotazioni dei cacciatori sui tesserini venatori restituiti
annualmente alla Provincia. E’ del tutto evidente l’illogicità di tale
criterio, che pretende di desumere dal numero degli esemplari abbattuti della
singola specie, annotati nei tesserini venatori dei cacciatori, lo stato di
consistenza della fauna selvatica regionale.
Peraltro,
posto che, come sopra ampiamente considerato e motivato, la Regione, per sua
espressa scelta, ha inteso muoversi nell’ambito della legge nazionale 157 del
1992, deve giudicarsi illegittima per contraddittorietà anche la determinazione
del periodo di caccia riguardo alla tortora nella parte in cui, avendo
(legittimamente, perché in linea con il parere INFS) anticipato l’apertura al
1° settembre 2003, non ha proporzionalmente ridotto il periodo complessivo di
prelievo venatorio anticipando conseguentemente la chiusura della stagione
rispetto alla data del 31 dicembre 2003, in modo da rispettare la condizione
posta dal comma 2 dell’articolo 18 della legge 157 del 1992 che impone il
rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma 1.
Per tutte le esposte ragioni, il ricorso deve giudicarsi fondato e va accolto, con conseguente annullamento degli atti impugnati.
Le spese di causa, secondo il criterio della soccombenza, devono porsi a carico dell’amministrazione resistente, nell’importo liquidato in dispositivo, restando per intero compensate tra le parti interventrici.
P.Q.M.
IL
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA, SEZIONE I^, definitivamente
pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato,
lo accoglie e, per l’effetto,
annulla la delibera della Giunta Regionale della Campania n. 2547 avente ad
oggetto “Approvazione calendario venatorio 2003/2004”, nonché il calendario
venatorio 2003/2004, per le parti e nei limiti dell’impugnativa proposta.
Condanna
la Regione Campania, in persona del suo legale rapp.te p.t., al pagamento delle
spese processuali, che si liquidano in complessivi € 3.000,00 (tremila/00).
Compensa per intero le spese di causa tra le parti interventrici.
Ordina che
la presente decisione sia eseguita dall’Amministrazione intimata.
Così
deciso in Napoli nelle
Camere
di Consiglio del 24 marzo e del 28
aprile 2004.