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Tar Campania Sez. I Ordinanza 10 settembre 2003
Calendario venatorio

Si ringrazia l'Avv. M. BALLETTA per la segnalazione.

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REPUBBLICA  ITALIANA

 

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LA CAMPANIA

NAPOLI

 

PRIMA   SEZIONE

 

Registro Ordinanze:  4290    /2003

                                                Registro Generale:                        8816/2003

nelle persone dei Signori:

 

GIANCARLO CORAGGIO Presidente

ANGELO SCAFURI Cons.

PAOLO CARPENTIERI Cons. , relatore

 

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nella Camera di Consiglio  del 10 Settembre 2003

 

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

 

Visto il ricorso 8816/2003  proposto da:

L.I.P.U. (LEGA PROTEZIONE UCCELLI) - ONLS

 

rappresentato e difeso da:

BALLETTA MAURIZIO

con domicilio eletto in NAPOLI

C.SO V.EMANUELE,142 AVV.B.CAJANO

presso

BALLETTA MAURIZIO 

 

contro

 

REGIONE CAMPANIA 

rappresentato e difeso da:

BOVE ALMERINA

con domicilio eletto in NAPOLI

VIA S.LUCIA,81-C/0 AVV.REGION.LE

presso la sua sede

 

e con l'intervento ad adiuvandum di

ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI (E.N.P.A.)-ONLUS(SALERNO) 

rappresentato e difeso da:

RAZZANO ROSELLA

con domicilio eletto in NAPOLI

SEGRETERIA T.A.R.

presso la sua sede;

 

e con l'intervento ad opponendum di

FEDER CACCIA - REGIONE CAMPANIA  

rappresentato e difeso da:

GENTILE UMBERTO

con domicilio eletto in NAPOLI

VIA DEL PARCO MARGHERITA,43

presso la sua sede;

 

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, della deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 2547/2003 recante ad oggetto “Approvazione calendario venatorio 2003/2004”; del calendario venatorio 2003/2004, approvata con la citata deliberazione, nella parte in cui, alla lett. a), consente, con decorrenza 1 settembre 2003, la caccia a quaglia e tortora; nonché, per quanto possa occorrere, dell’ordine del giorno approvato dal Consiglio regionale della Campania nella seduta del 30 luglio 2003, non conosciuto, ma richiamato nella deliberazione  n. 2547, con il quale si impegna il Presidente della giunta regionale e l’assessore all’agricoltura, caccia e pesa, a fissare, nell’emanazione del calendario venatorio regionale, l’inizio della stagione venatoria 2003/2004, alla data dell’1 settembre 2003;

 

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;

 

Udito il relatore Cons. PAOLO CARPENTIERI  

Uditi altresì per le parti gli avvocati come da verbale;

 

CONSIDERATO che la contestata determinazione del calendario venatorio 2003-2004 di apertura della caccia alle specie quaglia e tortora dal 1° settembre, anziché dalla terza domenica di settembre, ha in sostanza già esaurito la maggior parte dei suoi effetti asseritamente lesivi;

 

RITENUTO inoltre che la suddetta previsione regionale oggetto di censura rinviene comunque un proprio diretto fondamento normativo nell’articolo 16 della legge regionale 10 aprile 1996 n. 8 sulla caccia, come novellata dalla legge finanziaria regionale del 2002 (26 luglio 2002 n. 15), disposizione normativa sospettata (con ordinanza di rimessione di questa Sezione) di illegittimità costituzionale, ma tuttora efficace fino alla eventuale pronunzia di annullamento della corte costituzionale;

 

Ritenuto che non   sussistono le ragioni di cui al citato art. 21 della L. 6.12.1971, n. 1034;

P.Q.M.

 

RIGETTA      la suindicata domanda cautelare.

 

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

 

NAPOLI , li 10 Settembre 2003

 

IL PRESIDENTE

 

IL CONSIGLIERE EST.

 

IL SEGRETARIO