Tar Campania Sez. I Ordinanza 10 settembre 2003
Calendario venatorio
Si ringrazia l'Avv. M. BALLETTA per la segnalazione.
REPUBBLICA
ITALIANA
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE
PER LA CAMPANIA
NAPOLI
PRIMA
SEZIONE
Registro
Ordinanze: 4290
/2003
Registro Generale:
8816/2003
nelle
persone dei Signori:
GIANCARLO CORAGGIO Presidente
ANGELO SCAFURI Cons.
PAOLO
CARPENTIERI Cons. , relatore
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella Camera di Consiglio del
10 Settembre 2003
Visti
gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
Visto il ricorso 8816/2003 proposto
da:
L.I.P.U.
(LEGA PROTEZIONE UCCELLI) - ONLS
rappresentato
e difeso da:
BALLETTA MAURIZIO
con domicilio eletto in NAPOLI
C.SO V.EMANUELE,142
AVV.B.CAJANO
presso
BALLETTA MAURIZIO
contro
REGIONE CAMPANIA
rappresentato
e difeso da:
BOVE ALMERINA
con domicilio eletto in NAPOLI
VIA S.LUCIA,81-C/0
AVV.REGION.LE
presso la sua sede
e con l'intervento ad
adiuvandum di
ENTE NAZIONALE PROTEZIONE
ANIMALI (E.N.P.A.)-ONLUS(SALERNO)
rappresentato
e difeso da:
RAZZANO ROSELLA
con domicilio eletto in NAPOLI
SEGRETERIA T.A.R.
presso la sua sede;
e con l'intervento ad
opponendum di
FEDER CACCIA - REGIONE CAMPANIA
rappresentato
e difeso da:
GENTILE UMBERTO
con domicilio eletto in NAPOLI
VIA DEL PARCO MARGHERITA,43
presso la sua sede;
per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, della deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 2547/2003 recante ad oggetto “Approvazione calendario venatorio 2003/2004”; del calendario venatorio 2003/2004, approvata con la citata deliberazione, nella parte in cui, alla lett. a), consente, con decorrenza 1 settembre 2003, la caccia a quaglia e tortora; nonché, per quanto possa occorrere, dell’ordine del giorno approvato dal Consiglio regionale della Campania nella seduta del 30 luglio 2003, non conosciuto, ma richiamato nella deliberazione n. 2547, con il quale si impegna il Presidente della giunta regionale e l’assessore all’agricoltura, caccia e pesa, a fissare, nell’emanazione del calendario venatorio regionale, l’inizio della stagione venatoria 2003/2004, alla data dell’1 settembre 2003;
Visti
gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista
la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato,
presentata in via incidentale dal ricorrente;
Udito
il relatore Cons. PAOLO CARPENTIERI
Uditi
altresì per le parti gli avvocati come da verbale;
CONSIDERATO che la contestata
determinazione del calendario venatorio 2003-2004 di apertura della caccia
alle specie quaglia e tortora dal 1° settembre, anziché dalla terza domenica
di settembre, ha in sostanza già esaurito la maggior parte dei suoi effetti
asseritamente lesivi;
RITENUTO
inoltre
che la suddetta previsione regionale oggetto di censura rinviene comunque un
proprio diretto fondamento normativo nell’articolo 16 della legge regionale 10
aprile 1996 n. 8 sulla
caccia, come novellata dalla legge finanziaria regionale del 2002 (26
luglio 2002 n. 15),
disposizione normativa sospettata (con ordinanza di rimessione di questa
Sezione) di illegittimità costituzionale, ma tuttora efficace fino alla
eventuale pronunzia di annullamento della corte costituzionale;
Ritenuto che non sussistono le ragioni di cui al citato art. 21 della L. 6.12.1971, n. 1034;
P.Q.M.
RIGETTA
la suindicata
domanda cautelare.
La
presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata
presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle
parti.
NAPOLI , li 10
Settembre 2003
IL PRESIDENTE
IL CONSIGLIERE
EST.
IL SEGRETARIO