Cass. Sez. III  n. 41858 del 7 novembre 2008 Ud. 8 ott. 2008
Pres. De Maio Est. Teresi Ric. P.M. in proc. Gifuni e altro
Urbanistica. Opere in zona sismica (irrilevanza autorizzazione successiva)

In materia di normativa antisismica, le contravvenzioni di omesso preavviso d\'inizio attività e di inizio lavori senza preventiva autorizzazione sono reati istantanei, che si consumano nel luogo e nel momento in cui il soggetto inizi l\'attività di edificazione in carenza dei previi adempimenti o dell\'autorizzazione suddetta. (In motivazione la Corte ha precisato che il rilascio di un\'autorizzazione successiva all\'esecuzione dei lavori non può influire sulla sussistenza del reato, definitivamente esaurito nella sua ontologia).
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 08/10/2008
Dott. ONORATO Pierluigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - N. 1983
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - N. 14836/2008
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli;
avverso la sentenza del Tribunale di Tivoli in Castelnuovo di Porto in data 7.02.2008 che ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di:
Gifuni Luigi, nato a Cittaducale il 28.01.1943 e di Donati Rossella, nata a Roma il 30.04.1941, per essere il reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b) estinto ex art. 36 dello stesso Decreto e che ha assolto i predetti dai reati di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 83, 93, 94 e 95 decreto perché il fatto non sussiste;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Teresi;
Sentiti il P.M., nella persona del PG Dott. Izzo Gioacchino, che ha chiesto l\'accoglimento del ricorso;
Sentito il difensore del ricorrente, avv. De Francesco Biagio, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA
Con sentenza 7.02.2008 il Tribunale di Tivoli in Castelnuovo di Porto dichiarava non doversi procedere nei confronti di Gifuni Luigi e di Donati Rossella per essere il reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b), agli stessi ascritto, estinto ex art. 36 dello stesso decreto e assolveva i predetti dai reati di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 83, 93, 94 e 95, (capo b) perché il fatto non sussiste.
Rilevava il Tribunale che il rilascio del permesso in sanatoria con la verifica della conformità dell\'opera allo strumento urbanistico era sufficiente a produrre l\'estinzione del reato urbanistico. Affermava, inoltre, l\'insussistenza degli altri reati per l\'acquisizione agli atti dell\'autorizzazione dell\'ufficio del Genio civile in ordine alle violazioni sismiche.
Proponeva ricorso immediato per cassazione il PM denunciando violazione di legge per avere il Tribunale dichiarato estinto il reato urbanistico senza valutare i presupposti per il legittimo rilascio del permesso in sanatoria stante che le opere non erano sanabili per contrasto con lo strumento urbanistico. Inoltre, la produzione dell\'autorizzazione del Genio civile, prescritta per le costruzioni in zona sismica, conseguita pochi giorni prima della decisione, non aveva efficacia estintiva dei reati sismici poiché la suddetta autorizzazione deve precedere l\'esecuzione dell\'intervento edilizio.
Chiedeva l\'annullamento della sentenza.
Il primo motivo è infondato.
Ha affermato questa Corte che, "in materia edilizia, ai fini del rilascio della concessione in sanatoria di cui alla L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 13 (ora D.Lgs. n. 380 del 2001, art. 36) è richiesto che l\'opera eseguita originariamente in assenza di concessione o autorizzazione presenti la cosiddetta doppia conformità, ovvero che sia conforme agli strumenti urbanistici vigenti al momento del rilascio del provvedimento e che risultasse tale anche al momento della sua realizzazione" (Cassazione Sezione 3^ n. 11149/2002, RV. 221269).
Tale principio non è stato ignorato dal giudice del merito, che ha riscontrato che, nel caso in esame, l\'opera non è stata eseguita in contrasto col vigente strumento urbanistico richiamando le esaustive dichiarazioni del tecnico comunale.
Il secondo motivo è fondato perché, per costante giurisprudenza di questa Corte, le contravvenzioni di omesso preavviso d\'inizio attività all\'ufficio del Genio Civile e inizio lavori senza preventiva autorizzazione sono reati istantanei, che si consumano nel luogo e nel momento in cui il soggetto inizia l\'attività d\'edificazione avendo omesso i previi adempimenti richiesti ovvero senza l\'autorizzazione.
Ne consegue che l\'inizio dei lavori di costruzione in zona sismica senza la prescritta autorizzazione del Genio civile costituisce un reato istantaneo con effetti permanenti sicché un\'autorizzazione postuma non può influire sulla sussistenza del reato definitivamente esaurito nella sua ontologia.
S\'impone, quindi, l\'annullamento dell\'ordinanza impugnata sul punto con rinvio, essendo residuate contravvenzioni non appellabili, al Tribunale di Tivoli che si atterrà all\'enunciato principio. P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata limitatamente ai reati di cui al capo B con rinvio al Tribunale di Tivoli.
Rigetta il ricorso nel resto.
Così deciso in Roma, nella pubblica udienza, il 8 ottobre 2008. Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2008