T.A.R. Umbria, Sez. I n. 607 del 30 dicembre 2015
Caccia e animali.Abbattimento colombi

E' illegittima l’ordinanza sindacale che autorizza l’abbattimento di colombi senza prima ricorrere a metodi ecologici

 

N. 00607/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00834/2015 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 834 del 2015, proposto da:
Associazione Vittime della Caccia, rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Rizzato, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Emma Contarini in Perugia, Via del Sole n. 8;

contro

Comune di Città di Castello, non costituito;

nei confronti di

Federazione Italiana della Caccia, non costituita;

per l'annullamento

dell'ordinanza n. 163 del 04.09.15 con la quale il Comune di Città di Castello consente l'abbattimento di piccioni.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2015 il dott. Massimo Santini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

 

Premesso che:

a) con il provvedimento in epigrafe indicato il Sindaco del Comune di Città di Castello, ritenuto che i piccioni di città costituiscano specie non appartenente alla fauna selvatica e considerato il danno che i medesimi arrecano sotto il profilo della tutela igienico-sanitaria e di quella dei beni culturali, ne ha autorizzato l’abbattimento mediante arma da fuoco nei luoghi ove è consentita l’attività venatoria;

b) tale ordinanza veniva impugnata, in sintesi, per violazione dell’art. 19 della legge n. 157 del 1992, violazione dell’art. 50 del decreto legislativo n. 267 del 2000 (in quanto difetterebbero i presupposti di necessità ed urgenza) nonché per difetto di motivazione e travisamento dei fatti;

c) alla camera di consiglio del 2 dicembre 2015, avvisate le parti circa la possibilità di adottare sentenza in forma semplificata, la causa veniva infine trattenuta in decisione.

Considerato sul piano del rito che sussistono i presupposti richiesti dall’art. 60, comma 1, c.p.a., atteso che la notifica del gravame è avvenuta, nei confronti dell’amministrazione comunale intimata, in data 5 novembre;

Considerato poi nel merito che:

a) i colombi di città, secondo il pressoché pacifico orientamento degli organi tecnici dello Stato nonché della giurisprudenza, fanno parte della fauna selvatica in quanto vivono “in stato di libertà naturale” (cfr. parere ISPRA 15 giugno 2000 nonché TAR Toscana, sez. II, 2 dicembre 2009, n. 2584; TAR Veneto, sez. II, 24 ottobre 2008, n. 3274), risultando come tali soggetti al sistema di tutele di cui alla legge n. 157 del 1992;

b) emerge dunque la violazione dell’art. 19 della legge n. 157 del 1992 nella parte in cui non è stata approntata la specifica procedura in essa prevista secondo cui: in prima battuta, è necessario il ricorso a “metodi ecologici” di contenimento del fenomeno; soltanto una volta falliti questi tentativi è allora possibile, in seconda battuta, l’adozione di piani di abbattimento da realizzare, in ogni caso, per mano di guardie venatorie all’uopo preposte (cfr. T.A.R. Emilia-Romagna Bologna, sez. II, 5 aprile 2012, n. 241; T.A.R. Toscana, sez. II, 2 dicembre 2009, n. 2584; T.A.R. Veneto, sez. II, 24 ottobre 2008, n. 3274; T.A.R. Veneto, sez. II, 19 ottobre 2007, n. 3357).

Considerato, inoltre, che qualora tali interventi, pur concretamente e seriamente avviati, si rivelino de futuro infruttuosi sul piano dell’efficienza o comunque dell’efficacia, è in ogni caso fatto salvo il ricorso alle misure di cui all’art. 50 del TUEL: e ciò per garantire il maggior equilibrio possibile, nell’ottica del buon andamento dell’azione amministrativa, tra principio di legalità e obblighi di risultato.

Ritenuto pertanto, assorbita ogni altra censura, di accogliere il presente ricorso, con ogni conseguenza in ordine all’annullamento dell’ordinanza sindacale in epigrafe indicata e con compensazione, in ogni caso, delle spese di lite, data la peculiarità della fattispecie esaminata.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 834 del 2015, lo accoglie e per l’effetto annulla l’ordinanza comunale in epigrafe indicata.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2015 con l'intervento dei magistrati:

 

Stefano Fantini, Presidente FF

Massimo Santini, Primo Referendario, Estensore

Paolo Amovilli, Primo Referendario

     
     
L'ESTENSORE   IL PRESIDENTE
     
     
     
     
     

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 30/12/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)