TAR Piemonte, Sez. II, n. 1218, del 10 luglio 2015
Urbanistica.Riporto di ghiaia ed altro materiale inerte per l’intera superficie del mappale. Legittimità acquisizione gratuita al patrimonio comunale
L’acquisizione della intera superficie del terreno costituisce, nel caso di specie, un effetto direttamente conseguente al fatto che l’abusivo spargimento di ghiaia contestato al ricorrente, interessa l’intera superficie del mappale, per il che non abbisognava di una motivazione specifica. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)
N. 01218/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00543/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 543 del 2015, proposto da:
Giovanni Cavazza, rappresentato e difeso dagli avv. Nicola Peretti, Giulio Fumero, con domicilio eletto presso T.A.R. Piemonte Segreteria in Torino, corso Stati Uniti, 45;
contro
Comune di Vinovo, rappresentato e difeso dall'avv. Enrico Martinetti, con domicilio eletto presso Enrico Martinetti in Torino, corso Duca degli Abruzzi N.2;
per l'annullamento:
- del provvedimento 25.2.2015, prot. n. 1454, "declaratoria di acquisizione lotto di terreno sito in Vinovo (TO) Strada Vicinale Miabecco o Gimmarchetta snc, distinto in mappa NCT Fg. 27 n. 414 area oggetto di abuso edilizio acquisita ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 D.P.R. 380/01 e s.m.i.", a firma del Responsabile dell'Area Tecnico-Manutentiva del Comune di Vinovo, notificato il 26.2.2015, con la quale è stata dichiarata, ai sensi dell'art. 31, D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i., l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale del fondo di proprietà del sig. Giovanni Cavazza "distinto catastalmente al foglio 27 n. 414 con le relative opere edilizie sullo stesso esistenti" ed è stata disposta la trascrizione gratuita del medesimo atto presso l'Ufficio dei Registri Immobiliari di Torino, etc.; nonchè di ogni altro atto preparatorio, presupposto, connesso e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Vinovo;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2015 la dott.ssa Roberta Ravasio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente sig. Giovanni Cavazza ha acquistato, con atto trascritto l’8/03/2011, un appezzamento di terreno censito all’N.C.T. del Comune di Vinovo al Foglio 27, mapp. 414, avente destinazione agricola.
Alcuni mesi dopo l’acquisto agenti del Comune di Vinovo verificavano che sul fondo in questione era stato realizzato un riporto di ghiaia ed altro materiale inerte che si estendeva per l’intera superficie del mappale; oltre a ciò rilevavano la realizzazione di una recinzione e di un passo carraio.
Accertato che la recinzione ed il passo carraio erano stati realizzati sulla base di una regolare d.i.a., con nota del 5/10/2011 il Comune comunicava al sig. Cavazza che solo la realizzazione della pavimentazione in ghiaia era stata realizzata in mancanza di titolo abilitativo. Seguiva, il 18/10/2011 l’ingiunzione di demolizione n. 180, con la quale si ordinava la rimozione non solo della ghiaia ma anche di un camper e di una casa mobile la cui presenza era stata rilevata nel corso di un sopralluogo del 4/10/2011: l’ingiunzione conteneva altresì l’avviso che la mancata rimozione delle opere entro il termine di novanta giorni avrebbe comportato l’acquisizione gratuita del relativo sedime al patrimonio del Comune.
L’ingiunzione del 18/10/2011 non veniva impugnata.
Seguiva, il 24/01/2012, l’atto con il quale il Responsabile del Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata dava atto della inottemperanza alla ingiunzione del 18/10/2011 , rendendo nota “l’acquisizione gratuita al patrimonio del Comune della U.I. ad uso agricolo distinta in N.C.T. al Foglio 22 mapp. 414…”.
Anche questo provvedimento rimaneva in oppugnato.
Infine, con il provvedimento gravato nel presente giudizio, n. 1454 del 25/02/2015, il Comune di Vinovo, richiamato l’atto con cui era stata accertata l’inottemperanza alla ingiunzione di demolizione del 18/10/2011, ha dichiarato, ai sensi e per gli effetti del comma 3 e 4 dell’art. 31 D.P.R. 380/01, acquisito di diritto al patrimonio del Comune il lotto di terreno di cui al Foglio 27 mapp. 414 con le relative opere edilizie sullo stesso insistenti, comunicando che l’ufficio avrebbe proceduto con le formalità necessarie alla trascrizione dell’acquisto presso i registri immobiliari.
Avverso tale ultimo provvedimento il sig. Cavazza è insorto sostenendo che con esso il Comune avrebbe effettuato una nuova valutazione della situazione, che tale atto non era meramente confermativo dei precedenti e che pertanto l’effetto giuridico del trasferimento doveva intendersi prodotto con l’atto medesimo, del 25/02/2015. Su tale presupposto logico il ricorrente ha dedotto l’illegittimità dell’atto impugnato per violazione dell’art. 31 D.P.R. 380/01, sostenendo l’illegittimità della demolizione ingiunta dal Comune e della conseguente acquisizione gratuita, la quale acquisizione, riguardando l’intero lotto acquistato dal ricorrente, risultava eccessivamente penalizzante. Ha inoltre dedotto eccesso di potere e violazione dell’art. 31 D.P.R. 380/01 per mancata indicazione, nella ordinanza di demolizione, della superficie esatta dell’area oggetto di acquisizione. Infine il ricorrente ha dedotto l’illegittimità dell’atto impugnato per difetto di motivazione e delle garanzie partecipative.
Il ricorso è stato chiamato alla camera di consiglio del 10/06/2015 allorché, previo avviso ai difensori, è stato introitato a decisione sussistendo i requisiti indicati all’art. 60 c.p.a. per la pronuncia di una decisione in forma semplificata.
Il ricorso è manifestamente infondato.
Anzitutto va detto che esso è inammissibile per difetto di interesse.
Ove pure si dovesse ritenere che la nota del 25/02/2015 abbia effettuato una nuova valutazione degli effetti conseguenti alla mancata ottemperanza alla ingiunzione di demolizione - in particolare per il fatto che nelle premesse essa dà atto che “allo stato attuale non risulta possibile procedere alla regolarizzazione degli interventi eseguiti in quanto incompatibili con le vigenti prescrizioni urbanistiche; ritenuto per quanto sopra esposto che ricorrano le condizioni di cui all’art. 31 del D.P.R. 380/2001 e successive modificazioni e integrazioni, per l’acquisizione al patrimonio del Comune dell’area oggetto di intervento” - tuttavia ciò non toglie che detti effetti si erano già verificati di diritto in conseguenza della mancata ottemperanza alla ingiunzione di demolizione notificata al ricorrente il 19/10/2011.
Dopo di che va detto che di tali effetti legittimamente ha dato atto la nota del 24/01/2012, a mezzo della quale il Responsabile del Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata disponeva testualmente quanto segue: “Premesso che…..é stata emessa l’ordinanza dirigenziale n. 180 del 18/10/2011, notificata alla proprietà il giorno 19/10/2011, per la demolizione delle opere abusivamente realizzate e il ripristino dei luoghi; in data 20/01/2012 il Comando della Polizia Municipale trasmetteva la non ottemperanza a quanto ordinato; RENDE NOTO L’ACQUISIZIONE GRATUITA al patrimonio del Comune dell’U.I. ad uso agricolo distina al N.C.T. al Foglio 27 n. 414 delle dimensioni di are 12,59 avente le seguenti coerenze: a Nord con il mapp. N. 460, a Est con il mappale n. 413, a Sud con il mapp. N. 59, a Ovest con il mapp. 415. Il tutto a seguito dell’Inottemperanza all’Ordinanza di demolizione n. 180 del 18/10/2011… Tale U.I. è identificata schematicamente in calce…”. E’ dunque evidente che già con la nota del 24/01/2012 il Comune di Vinovo provvedeva non solo a dare atto della inottemperanza alla ordinanza di demolizione, ma anche a dare atto del fatto che per effetto di tale inottemperanza l’acquisizione gratuita si estendeva all’intero fondo, del quale venivano precisati gli estremi catastali. Poiché tale nota non è mai stata fatta oggetto di annullamento in autotutela da parte del Comune, l’eventuale annullamento della successiva nota del 25/02/2015 non potrebbe travolgerla, dal che si comprende che il presente ricorso è inammissibile per difetto di interesse, non sussistendo più spazio alcuno per discutere della sussistenza degli elementi costitutivi di questa fattispecie traslativa della proprietà né della misura di essa.
Peraltro non è inutile rilevare che affinché si verifichi tale effetto traslativo non è necessario, come sostiene il ricorrente, che la esatta consistenza dei beni oggetto di acquisizione gratuita venga indicata già nella ingiunzione di demolizione: per costante giurisprudenza la legittimità della ordinanza di demolizione di opere abusive è fatta salva dalla analitica descrizione delle opere abusive, mentre l’esatta individuazione dell’area di sedime da acquisire in caso di mancata ottemperanza alla ingiunzione di demolizione, è necessaria solo ai fini dell’emanazione dell’atto di accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione e di acquisizione dell’area al patrimonio del Comune (ex multis: TAR Sicilia-Catania, n 1068/2015; TAR Piemonte, Sez. I, n. 709/2013). E’ ben vero che l’acquisizione dell’area interessata dall’abuso edilizio al patrimonio del Comune costituisce un effetto che si verifica di diritto a seguito della inottemperanza alla ingiunzione, essendo l’atto di accertamento in tal senso meramente ricognitivo della consistenza e necessario al solo fine della trascrizione del trasferimento del bene presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari (Cass. Pen. , n. 17135/2015); tuttavia proprio per tale motivo si deve rilevare che mentre l’omessa specifica individuazione del sedime oggetto di acquisizione nella ordinanza di demolizione non preclude di per sé il successivo trasferimento, che appunto avviene ope legis, essa neppure è idonea ad influire sulla legittimità dell’ordine di demolizione, che si fonda sulla mera abusività delle opere da demolire e che non potrebbe essere messa in discussione dalla omessa indicazione dei confini dell’area che il Comune acquisisce gratuitamente.
L’art. 31 comma 2 del D.P.R. 380/01, a mente del quale nella ingiunzione di demolizione delle opere abusive il dirigente o il responsabile competente indica l’area oggetto di acquisizione gratuita a favore del comune, deve dunque intendersi nel senso che con l’ingiunzione di demolizione il responsabile dell’abuso deve essere genericamente avvisato circa il fatto che la mancata rimozione delle opere abusive entro il termine di novanta giorni comporta, a favore del comune, il trasferimento della proprietà del sedime interessato dalle opere abusive nonché dell’ulteriore area necessaria per la realizzazione di opere analoghe; la mancanza di detto avviso comporta, inoltre, non già l’illegittimità dell’ordine di demolizione quanto, piuttosto, il mancato passaggio del sedime al patrimonio del comune nel caso di mancata rimozione delle opere abusive entro il termine di novanta giorni, dovendosi pertanto considerare l’avviso di che trattasi quale elemento costitutivo di questa particolare fattispecie acquisitiva a favore del patrimonio del comune.
Nel caso di specie l’ordinanza di demolizione conteneva l’avviso relativo alla possibile acquisizione gratuita del sedime interessato dalle opere edilizie, e quindi non si può dubitare che l’effetto traslativo previsto e voluto dalla legge si sia verificato per inveramento di tutte le condizioni.
A prescindere dalla evidente inammissibilità del ricorso va infine rilevato che l’acquisizione della intersa superficie del terreno costituiva, nel caso di specie, un effetto direttamente conseguente al fatto che l’abusivo spargimento di ghiaia contestato al ricorrente – che lo stesso ha ammesso di aver completato con le dichiarazioni rese alla Polizia Municipale il 1° Ottobre 2001 - interessava l’intera superficie del mappale, per il che non abbisognava di una motivazione specifica.
Il ricorso va conclusivamente respinto perché inammissibile ed infondato nel merito.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali a favore del Comune di Vinovo, spese che si liquidano in Euro 1.500,00 (euro millecinquecento//00) oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2015 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Salamone, Presidente
Roberta Ravasio, Primo Referendario, Estensore
Paola Malanetto, Primo Referendario
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L'ESTENSORE |
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IL PRESIDENTE |
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/07/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)