Consiglio di Stato Sez. V n. 10527 del 31 dicembre 2024
Ambiente in genere.Ordinanze di necessità ed urgenza

Le ordinanze di necessità e urgenza, quali espressione di un potere amministrativo extra ordinem, volto a fronteggiare situazioni di urgente necessità, laddove all'uopo si rivelino inutili gli strumenti ordinari posti a disposizione dal legislatore, presuppongono necessariamente situazioni non tipizzate dalla legge di pericolo effettivo, la cui sussistenza deve essere suffragata da un'istruttoria adeguata e da una congrua motivazione, tali da giustificare la deviazione dal principio di tipicità degli atti amministrativi. I presupposti che consentono il legittimo esercizio del potere di ordinanza ex art. 54, d. lgs. n. 267 del 2000 sono quelli della contingibilità, intesa nell'accezione di necessità che implica l'insussistenza di rimedi tipici e nominati per fronteggiare efficacemente il pericolo oppure che quelli sussistenti non siano adeguati a fronteggiare, in maniera tempestiva, la situazione di pericolo, dell'urgenza, consistente nella materiale impossibilità di differire l'intervento ad altra data e dell'interesse pubblico da salvaguardare (fattispecie relativa ad ordinanza che disponeva l’adozione di misure cautelative per la messa in sicurezza di edificio industriale in disuso in situazione di degrado).

Pubblicato il 31/12/2024

N. 10527/2024REG.PROV.COLL.

N. 07886/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7886 del 2023, proposto da
Comune di Comazzo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandra Levito Negrini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Riva Fabiano quale Amministratore Unico di Ambar S.r.l.s. in qualità di socia accomandataria di Alba Immobiliare S.a.s, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Barbara Riva, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) n. 264/2023.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Riva Fabiano, quale amministratore unico di Ambar S.r.l.s, socia accomandataria di Alba Immobiliare s.a.s;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2024 il Cons. Roberto Michele Palmieri e uditi per l’appellata l’avv. Riva;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Il sig. Riva Fabiano, quale amministratore unico di Ambar S.r.l.s, socia accomandataria di Alba Immobiliare s.a.s, ha impugnato in prime cure, chiedendone l’annullamento, l’ordinanza contingibile e urgente n. 15 del 15.12.2016, con la quale il sindaco del Comune di Comazzo gli ha ordinato l’adozione di “misure cautelative per la messa in sicurezza di edificio industriale in disuso ex Tilusa”, di proprietà della ricorrente.

Costituitosi in giudizio, il Comune di Comazzo ha chiesto dichiararsi la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, stante la sopravvenuta demolizione del bene.

Con sentenza n. 264/23 il TAR Lombardia, rigettata l’eccezione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse dedotta dal Comune, ha accolto il ricorso, annullando l’atto impugnato.

Avverso tale statuizione giudiziale il Comune di Comazzo ha interposto appello, affidato ai seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: 1) erronea valutazione dei fatti da parte del Giudice di Prime Cure; 2) erronea interpretazione dell’impugnata ordinanza n. 15/2016.

Ha chiesto pertanto, in riforma dell’impugnata sentenza, il rigetto del ricorso proposto dalla ricorrente in prime cure. Il tutto con vittoria delle spese di lite.

Costituitosi in giudizio, Riva Fabiano, quale amministratore unico di Ambar S.r.l.s, socia accomandataria di Alba Immobiliare s.a.s, ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità dell’appello, per difetto di censure specifiche avverso la pronuncia impugnata. Sempre in via preliminare, ha dedotto il difetto di legittimazione passiva da parte del sig. Riva. Nel merito, ha chiesto il rigetto dell’appello, con vittoria delle spese di lite.

All’udienza pubblica del 19.12.2024 l’appello è stato trattenuto in decisione.

2. L’appello, nel merito, è infondato. Ciò esime il Collegio dall’esame delle preliminari censure di inammissibilità articolate dalla società appellata.

3. Con i vari motivi di gravame, che possono essere esaminati congiuntamente, per comunanza delle relative censure, l’appellante contesta la ricostruzione fattuale e giuridica operata dal giudice di prime cure al fine di escludere la sussistenza dei presupposti normativi richiesti ai fini dell’emissione dell’impugnata ordinanza.

Le censure sono infondate.

4. Le ordinanze di necessità e urgenza, quali espressione di un potere amministrativo extra ordinem, volto a fronteggiare situazioni di urgente necessità, laddove all'uopo si rivelino inutili gli strumenti ordinari posti a disposizione dal legislatore, presuppongono necessariamente situazioni non tipizzate dalla legge di pericolo effettivo, la cui sussistenza deve essere suffragata da un'istruttoria adeguata e da una congrua motivazione, tali da giustificare la deviazione dal principio di tipicità degli atti amministrativi.

In particolare, la giurisprudenza amministrativa, anche di questa Sezione, ha chiarito che: “I presupposti che consentono il legittimo esercizio del potere di ordinanza ex art. 54, d. lgs. n. 267 del 2000 sono quelli della contingibilità, intesa nell'accezione di necessità che implica l'insussistenza di rimedi tipici e nominati per fronteggiare efficacemente il pericolo oppure che quelli sussistenti non siano adeguati a fronteggiare, in maniera tempestiva, la situazione di pericolo, dell'urgenza, consistente nella materiale impossibilità di differire l'intervento ad altra data e dell'interesse pubblico da salvaguardare” (C.d.S, V, 27.8.2024, n. 7254).

5. Ciò premesso, e venendo ora alla fattispecie in esame, emerge dalla documentazione in atti che l’immobile oggetto dell’impugnata ordinanza versasse da tempo in situazione di degrado. In tal senso, del tutto correttamente il giudice di prime cure ha richiamato la sentenza del

Tribunale di Milano n. 6770/2020, con la quale il giudice ha ridotto l’importo dovuto da parte ricorrente per i lavori di messa in sicurezza dell’immobile effettuati dal Comune in seguito all’adozione dell’ordinanza impugnata, in quanto il c.t.u. ha verificato che molte delle opere consuntivate non sono state eseguite, oppure sono state eseguite in maniera grossolana e non secondo il capitolato delle opere, la qual cosa depone per il fatto che l’immobile non si trovasse in uno stato tale da giustificare il ricorso all’ordinanza contingibile e urgente. Situazione, quest’ultima, evincibile anche dal verbale del Corpo Forestale del 20.10.2016, in cui pur dandosi atto della situazione di degrado e abbandono dell’immobile, si descrive una situazione risalente da tempo, e dunque fronteggiabile per le vie ordinarie, attraverso cioè l’adozione di rimedi tipici e nominati.

6. Già soltanto per tali ragioni, l’appello è infondato, mancando la situazione di urgente necessità tale da impedire l’adozione di provvedimenti ordinari.

7. A ciò aggiungasi altresì, ad abundantiam, che l’impugnata ordinanza ha prescritto altresì, ex alia, l’adozione anche delle seguenti misure:

“1. chiusura di pozzetti esterni posti nell’area di sedimentazione mediante nuovi chiusini in CLS o ghisa, (in alternativa si ritiene accettabile il loro riempimento con calcestruzzo);

2. saldature delle ex cabine ENEL al fine di prevenire intrusioni (in alternativa potrà essere murata l’apertura dotato lo sportello esistente di idoneo lucchetto con controllo periodico dell’integrità del medesimo);

3. rimozione mediante ditta autorizzata e smaltimento in discarica speciale dei frammenti di cemento/amianto e di tutti gli altri rifiuti e macerie contaminati da polvere di amianto presenti in loco previa presentazione del piano di smaltimento alla competente ATS città metropolitana di

Milano sede di Lodi;

4. pulizia di tutti gli ambienti con rimozione e smaltimento in discarica autorizzata di tutti i rifiuti, vetri, cavi, macerie e parti di automezzi non contaminati da polveri di amianto presenti in loco;

5. esecuzione di idoneo intervento di derattizzazione esteso ai cunicoli sotterranei eseguito e certificato da ditta specializzata;

6. chiusura mediante solettine in muratura o pozzetti di CLS armato sigillati e non rimovibili, di tutti i pozzetti presenti nel fabbricato che danno accesso ai cunicoli sotterranei (in alternativa possono essere installati chiusini in ghisa con serratura di sicurezza);

7. posizionamento di idonee balaustre ai piani superiori ove mancanti;

8. chiusura di tutti gli accessi posti al piano terreno con murature atte ad impedire l’accesso all’edificio (in alternativa possono essere installati serramenti in ferro con chiusure di sicurezza la cui integrità dovrà essere periodicamente controllata)”.

All’evidenza, gran parte di tali prescrizioni, seppur astrattamente idonee a salvaguardare la salute e la sicurezza dei cittadini, non presentano carattere temporaneo e urgente, ponendosi invece quali misure a carattere definitivo; ciò esclude di per sé la ricorrenza dei presupposti normativi richiesti ai fini dell’adozione di ordinanze contingibili e urgenti.

8. Per tali ragioni, l’appello è infondato.

Ne consegue il suo rigetto.

9. Sussistono giusti motivi, legati alla natura delle questioni esaminate, per la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2024, con l'intervento dei magistrati:

Stefano Fantini, Presidente FF

Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere

Marina Perrelli, Consigliere

Gianluca Rovelli, Consigliere

Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore